CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
R.D.O. per il <<servizio di assistenza, consulenza e amministrazione del sistema informativo ed informatico del Comune di Strembo per un anno dal 2017 con possibilità di proroga per il
successivo biennio>>, all’interno del bando di abilitazione APAC per la categoria merceologica “Servizi informatici e di comunicazione” (determinazione del Dirigente del Servizio contratti e Centrale acquisti P.A.T. n. 24 dd. 08.06.2016)
LOTTO UNICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME AMMINISTRATIVE E TECNICHE
Categoria merceologica di riferimento su bando di abilitazione APAC “Servizi informatici e di comunicazione” | CPV: |
Codice identificativo gara (CIG) | CIG: Z361FAAB0A |
INDICE:
PARTE I – NORME AMMINISTRATIVE..................................................... - 3 -
Art. 1 - Definizioni . - 3 - Art. 2 – Durata del contratto ........................................................................ - 3 -
Art. 3. – Decorrenza del servizio ................................................................... - 3 -
Art. 4 – Sede ove si svolgerà il servizio.......................................................... - 3 -
Art. 5 - Immutabilità dei prezzi .................................................................... - 4 -
Art. 6 - Pagamenti........................................................................................ - 4 -
Art. 7 – Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale ........................ - 4 - Art. 8 – Recesso ........................................................................................... - 5 -
Art. 9 – Risoluzione...................................................................................... - 5 -
Art. 10 – Ulteriori cause risolutive................................................................ - 6 -
Art. 11 – Elezione di domicilio ...................................................................... - 6 -
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari .................................................... - 6 - Art. 13 – Estensione obblighi di condotta del codice di comportamento ........ - 7 - Art. 14 – Responsabile del Servizio ............................................................... - 7 -
Art. 15 – Responsabile della committenza - DDE .......................................... - 8 - Art. 16 – Proprietà dei documenti................................................................. - 8 -
Art. 17 - Cessione del contratto - Subappalto ............................................... - 8 - Art. 18 - Xxxxx e spese ................................................................................. - 8 -
Art. 19 - Xxxxx a terzi e responsabilità......................................................... - 8 -
Art. 20 – Riservatezza delle informazioni ...................................................... - 8 - Art. 21. - D.U.V.R.I. ..................................................................................... - 8 -
Art. 22 - Cauzione definitiva ........................................................................ - 9 -
Art. 23 - Norme di rinvio .............................................................................. - 9 -
Art. 24 – Foro competente ............................................................................ - 9 -
PARTE II – NORME TECNICHE 10
Art. 25 – Normativa applicabile 10
Art. 26 – Descrizione dei sistemi informatici 10
Art. 27 – Variazioni delle quantità 10
Art. 28 – Condizioni del servizio 10
Art. 29 - Modalità di esecuzione 12
Art. 30 – Descrizione dei servizi 12
Art. 30.1 – Help desk 12
Art. 30.2 – Assistenza sistemistica server/client on-site 12
Art. 30.3 – Teleassistenza 13
Art. 30.4 – Reporting 14
Art. 30.5 – Servizi di manutenzione correttiva per il sistema server/client on- site 14
Art. 31 - Livelli di servizio richiesti 15
Art. 32 – Caratteristiche minime dei servizi 16
Art. 33 – Penali 17
Art. 34 – Procedura di contestazione 17
Art. 35 – Amministratore di sistema 17
Art. 36 – Consegna del servizio 18
Art. 37 – Obblighi speciali dell’appaltatore 19
PARTE I – NORME AMMINISTRATIVE
-°-
Art. 1 - Definizioni
1. Nel testo gli acronimi ed i principali termini tecnico-informatici cui al presente capitolato speciale di appalto si intendono:
- per Amministrazione, Ente, Committente: il Comune di Strembo;
- per Appaltatore, Prestatore di servizi, Aggiudicatario: operatore economico, R.T.I. o Società cooperativa o Consorzio aggiudicatario dell’appalto;
- per servizio: il servizio di assistenza, consulenza ed amministrazione del sistema informatico dell’Amministrazione appaltante.
- per sistema informatico: l’intero complesso dei server, delle soluzioni applicative in uso presso l’Ente, dei computers (personal computer, computer portatili, palmari ecc.), composti da hardware e software che elaborano dati e informazioni per restituire altri dati ed informazioni.
- per sistema informativo: l’insieme delle attività di gestione delle informazioni, delle relative modalità e degli strumenti tecnologici usati a tale scopo.
- ICT: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
- Telpat: Rete intranet provinciale messa a disposizione gratuitamente dalla Provincia Autonoma di Trento a tutte le Pubbliche Amministrazioni.
- Cloud: Tecnologia che permette di esternalizzare o usufruire di dati e servizi attraverso server e datacenter dedicati, collocati all’esterno dell’Ente, accessibili mediante la connessione a internet.
- AGID: Agenzia per l’Italia Digitale.
- LAN: Local Area Network, rete locale dell’Ente.
- PEC: Posta Elettronica Certificata.
Art. 2 – Durata del contratto
1. La durata dell’appalto è stabilita in anni uno decorrenti dalla data di affidamento del servizio: alla scadenza il contratto cesserà automaticamente ogni effetto senza obbligo di disdetta, salvo che l’Amministrazione, previa comunicazione manifesti volontà di avvalersi di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, da comunicarsi a mezzo PEC all’Aggiudicatario almeno 10 giorni prima della scadenza del termine.
2. Il contratto può essere prorogato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, per il successivo biennio, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di cui al comma
1 del presente articolo, senza che l’operatore economico possa sollevare eccezione alcuna: alla scadenza il contratto cesserà automaticamente ogni effetto, senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
3. Il servizio è comunque prorogabile fino al completo espletamento delle procedure di gara per l’individuazione dell’operatore economico (proroga tecnica) per un tempo massimo di mesi tre: in questo caso, il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto, previa comunicazione di volersene avvalere da comunicarsi a mezzo PEC all’Aggiudicatario almeno 10 giorni prima della scadenza del termine. In quest'ultimo caso l’Aggiudicatario è vincolato ad accettare tale eventuale proroga tecnica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza sollevare eccezione alcuna.
Art. 3. – Decorrenza del servizio
1. Ad intervenuta aggiudicazione definitiva ed in pendenza della formalizzazione del relativo contratto di appalto, l’aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione al servizio, ai sensi dell’art. 36, con decorrenza dalla data indicata nella nota di comunicazione dell’affidamento; per l’inizio del servizio potrà essere assegnato un termine minimo di due giorni interi naturali e consecutivi.
Art. 4 – Sede ove si svolgerà il servizio
1. La sede dove verrà svolto il servizio è il seguente:
Sede | Indirizzo |
Municipio di Strembo | Xxx X. Xxxxxxxxx, x. 0 |
Xx sottolinea che i servizi oggetto del contratto potranno essere richiesti, oltre che per i sistemi installati presso la sede sopra citata, di cui all’allegato I, anche riguardo ad eventuali soluzioni cloud attivate dall’Amministrazione.
Art. 5 - Immutabilità dei prezzi
1. I prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, compresa l’eventuale proroga e proroga tecnica di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2.
2. I prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri e spese di cui al presente capitolato e sono presentati dagli operatori economici in base a calcoli di propria convenienza, a tutto loro rischio e pericolo.
3. L’operatore economico non ha pertanto alcun diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della manodopera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia la causa.
Art. 6 - Pagamenti
1. Il pagamento dei servizi a canone avviene su base annuale, ed il pagamento dei servizi a tariffa avviene su base trimestrale ad intervenuta chiusura dell’intervento, dietro presentazione di regolare fattura ed a seguito del rilascio di attestazione di regolare esecuzione da rendersi a cura del D.D.E.
2. Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione al protocollo di regolare fattura elettronica.
3. L’aggiudicatario dovrà emettere nei confronti dell’Amministrazione fattura elettronica (art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007), firmata con firma digitale e trasmessa mediante il sistema di interscambio secondo le regole tecniche contenute nel DM. 55/2013, riportando obbligatoriamente, ove presenti, i seguenti elementi, recati nell’ordine di acquisto (O.D.A.):
<CodiceDestinatario> … - <CodiceCIG> … - <CodiceCUP> … - <DatiOrdineAcquisto> (codice O.D.A) …
4. Il pagamento sarà subordinato all’acquisizione di regolare DURC dell’Aggiudicatario.
5. Il pagamento, qualora di ammontare complessivo pari o superiore ad € 10.000,00, ai sensi del Decreto 18.01.2008 n° 40, sarà altresì subordinato all’accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
6. I termini di pagamento, in deroga al comma 4 del presente articolo, saranno sospesi dal 15 dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, a causa delle chiusure contabili.
7. L’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi di mora per le sospensioni dei pagamenti di cui ai commi che precedono del presente articolo
8. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.M. n. 145/2000, l’Impresa/Associazione aggiudicataria indica nel sig. xx il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla Provincia in base al presente contratto, come risulta dalla dichiarazione presentata dall’operatore aggiudicatario.
Art. 7 – Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale
1. Per quanto concerne il personale impiegato per l’espletamento del servizio, l’Appaltatore è tenuto a garantire:
a) l’osservanza nei riguardi dei lavoratori dipendenti delle norme e prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nonché di tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi provinciali, aziendali ed individuali e da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria ed applicabile nella località di espletamento del servizio stesso;
b) l’osservanza di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste per i dipendenti ed i soci-lavoratori ai sensi dei precedenti punti nei riguardi del personale eventualmente impiegato con rapporti di collaborazione o altre tipologie di rapporto di lavoro;
c) l’osservanza della normativa in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;
d) l’esonero della Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell’appaltatore di norme di legge o regolamento concernenti l’assunzione, la tutela, la protezione, l’assicurazione e l’assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle spettanze al personale dipendente.
Art. 8 – Recesso
1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi all’appaltatore a mezzo PEC nei casi:
- di giusta causa;
- di mutamenti di carattere organizzativo dell’attività, comportanti il mancato subentro di altro soggetto in tutte le obbligazioni contrattuali, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione dell’attività;
- previsti all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. Si conviene che per giusta causa debba intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora il Tribunale assoggetti l’appaltatore a qualsivoglia procedura fallimentare, comportante la designazione di un liquidatore, curatore o custode incaricato della gestione del patrimonio dell’appaltatore;
- qualora l’appaltatore perda i requisiti minimi
- qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore venga condannato, con sentenza passata in giudicato (anche applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Codice di Procedura Penale) per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la pubblica morale, ovvero assoggettamento ad una delle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie penale che incida gravemente sulla moralità professionale dell’appaltatore;
3. Dalla data di efficacia del recesso, l’appaltatore cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurando la restituzione dei registri e che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.
Art. 9 – Risoluzione
1. Il Comune potrà risolvere il contratto, in caso di inadempimento dell’Appaltatore, anche con riferimento ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga di n. 1 (uno) giorno lavorativo oltre il termine assegnato dal Comune per provvedere all’adempimento e/o nei casi previsti all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016..
2. In ogni caso il Comune potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, da comunicarsi all’appaltatore mediante PEC nei seguenti casi:
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, accertate in contraddittorio fra le parti;
- nei casi di subcessione o di cessione del contratto o parte dello stesso;
- azioni giudiziarie intentate da terzi contro il Comune per fatti o atti compiuti dall’appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto.
- inadempimento dell’appaltatore.
3. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore del Comune il diritto di provvedervi a mezzo di soggetti terzi; alla parte inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Comune senza che l’appaltatore abbia diritto a rivalsa alcuna.
Art. 10 – Ulteriori cause risolutive
1. Il contratto di appalto, in esecuzione dell’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto previsto dall’art. 1353 del Codice Civile deducendo quale evento futuro ed incerto l’avverarsi di convenzione CONSIP Spa contenente condizioni economiche di maggior favore per la stazione appaltante. La condizione si intende avverata nel momento in cui il contraente non dia la disponibilità ad adeguare i propri prezzi a quelli più convenienti della convenzione di Consip Spa
2. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
4. Nei casi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 11 – Elezione di domicilio
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. n. 145/2000 per ogni effetto del presente contratto l’Impresa aggiudicataria elegge domicilio in xx.
2. L’Impresa aggiudicataria prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell’Impresa/Associazione aggiudicataria o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.M. n. 145/2000, oppure al domicilio eletto ai sensi del precedente comma 1.
3. L’Impresa/Associazione aggiudicataria si obbliga a comunicare alla Provincia ogni eventuale variazione del domicilio eletto e della propria sede legale che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il codice CIG è xx.
Art. 13 – Estensione obblighi di condotta del codice di comportamento
1. Gli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 80 dd. 25.11.2014, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente
2. Con apposita comunicazione trasmessa all’impresa affidataria dell’appalto viene fornita indicazione dell’indirizzo url del sito dell’Ente in cui il menzionato “Codice” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
3. L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo/della medesima Impresa aggiudicataria/ Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
4. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. L'impresa aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Art. 14 – Responsabile del Servizio
1. Ad intervenuta aggiudicazione e contestualmente alla formalizzazione del Contratto, il Prestatore di servizi aggiudicatario dovrà nominare un proprio Responsabile del servizio con compito di interfaccia verso il Committente. In particolare:
- avrà l'obbligo di informare tempestivamente il Referente del Committente su tutte le attività inerenti la fornitura, soprattutto su quelle che hanno impatto sulla normale operatività del Committente;
- avrà inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi richiesti, garantendo l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate;
2. Il Responsabile del servizio dovrà essere un dipendente del Prestatore di
servizi ovvero il legale rappresentante del Prestatore di servizi stesso e comunque possedere caratteristiche professionali di gradimento al Committente e sarà soggetto in ogni caso all'accettazione da parte del Committente stesso.
Art. 15 – Responsabile della committenza - DDE
1. Il Committente è tenuto a comunicare, contestualmente alla formalizzazione del Contratto, il nominativo del DDE, chee curerà i rapporti con il prestatore di servizi interfacciandosi con il Responsabile del Servizio da questi indicato.
Art. 16 – Proprietà dei documenti
1. La documentazione eventualmente prodotta dall’appaltatore, inerente le prestazioni oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, rimarrà, in ogni caso, di proprietà del Committente.
Art. 17 - Cessione del contratto - Subappalto
1. Sono vietati la cessione anche parziale del contratto ed il subappalto.
Art. 18 - Oneri e spese
1. Sono a carico delle imprese concorrenti le spese relative alla partecipazione alla gara, al trasporto ed ogni altro onere o spesa inerente o conseguente.
2. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, in via esemplificativa e non esaustiva, tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell’appalto.
Art. 19 - Xxxxx a terzi e responsabilità
1. Il Prestatore di servizi è responsabile di ogni danno che il proprio personale possa causare ad attrezzature od impianti ovvero perdita o corruzione di dati e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto danneggiato o asportato. Sono a carico del Prestatore di servizi i rischi per perdite e danni alle apparecchiature durante l'eventuale trasporto dei beni dell'Ente all'esterno.
2. A garanzia di quanto previsto al presente articolo e delle prestazioni dell’Amministratore di sistema, il Prestatore di servizi dovrà dimostrare di aver contratto apposita polizza assicurativa aziendale per la copertura dei danni.
Art. 20 – Riservatezza delle informazioni
1. Il Prestatore di servizi è responsabile di verificare ed adottare i necessari accorgimenti affinchè il proprio personale dipendente incaricato di effettuare il servizio presso l'Ente mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venisse in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento economico.
2. Il Prestatore di servizi sarà nominato incaricato del trattamento dei dati per quanto riguarda i trattamenti inerenti ai dati contenuti nelle attrezzature oggetto del servizio di assistenza e di manutenzione del presente capitolato.
Art. 21. - D.U.V.R.I.
1. Le attività oggetto del presente capitolato verranno svolte all’interno delle strutture sopra specificate, evidenziando un costo della sicurezza per rischi interferenziali pari ad € 0,00, in quanto si valuta che le attività dedotte nel presente capitolato siano da considerarsi servizi di natura intellettuale, prescrivendo che eventuali interventi manutentivi su apparecchiature informatiche dovranno inderogabilmente essere svolti presso il laboratorio dell’aggiudicatario (c.f.r. circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 che ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte
del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge).
Art. 22 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato posti a carico del fornitore nonché, eventualmente, del risarcimento danni e del rimborso delle somme che la Stazione appaltante dovesse sostenere per fatto imputabile all’Aggiudicatario, quest’ultimo, prima della formalizzazione del contratto, dovrà costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una cauzione nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale. E’ ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93 – co. 7 del D. Lgs 50/2016
2. La garanzia, dovrà essere prestata secondo il disposto dell’art. 103 – D. Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa
3. L’Aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione definitiva sino all’importo originario qualora l’Amministrazione se ne avvalesse, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza da parte del fornitore, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio utilizzando a tale scopo le somme dovute dalla stazione appaltante al fornitore stesso.
4. La cauzione prestata ha efficacia fino ad espressa autorizzazione allo svincolo rilasciata dal Comune di Strembo sulla base di dichiarazione liberatoria del DDE ed eventualmente a seguito dell’intervenuto passaggio delle consegne del servizio con il nuovo Aggiudicatario.
Art. 23 - Norme di rinvio
1. Per l’appalto in epigrafe trovano applicazione le disposizioni del presente capitolato speciale di appalto norme amministrative e tecniche in parte riproduttive e/o integrative delle predette condizioni del bando di abilitazione denominato “Servizi informatici e di comunicazione” (determinazione del Dirigente del Servizio contratti e Centrale acquisti P.A.T. n. 24 dd. 08.06.2016)” pubblicate sul relativo sito web.
2. In caso di contrasto fra le disposizioni recate nei documenti facenti parte del bando di abilitazione denominato “Servizi informatici e di comunicazione” e le disposizioni recate nel presente capitolato e nel disciplinare predisposti dalla Stazione appaltante, si conviene che queste ultime prevalgano su quelle contenute nei predetti atti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella L.P. 23/1990, nella L.P. 2/2016 e nel D.Lgs. 50/2016 e nel Codice Civile nonché alle altre disposizioni nazionali, regionali e provinciali in materia, in quanto applicabili, e alle consuetudini locali.
Art. 24 – Foro competente
1. E’ esclusa la clausola arbitrale.
2. Per ogni eventuale controversia inerente o comunque relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
PARTE II – NORME TECNICHE
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Art. 25 – Normativa applicabile
1. L'applicazione del presente capitolato non deve porsi in contrasto con le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e in particolare le seguenti disposizioni:
- D.P.R. 24 Aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (73/72/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare l’allegato B.
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- Normativa tecnica ISO e best practices dei produttori software/hardware
- CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017 MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015) - (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017)
Art. 26 – Descrizione dei sistemi informatici
1. Nell’allegato I) sono sinteticamente descritte a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche del sistema informatico comunale al quale si riferisce il presente contratto.
Art. 27 – Variazioni delle quantità
1. Le quantità di cui all’articolo 25 potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto; potrebbero infatti verificarsi:
- aumento hardware in garanzia per nuovi acquisti: tale caso comporterebbe un aumento di carico ai servizi di assistenza sistemistica ma non per il servizio di manutenzione correttiva;
- diminuzione hardware in manutenzione correttiva per rottamazione ovvero apparecchiature fuori uso;
- aumento hardware in manutenzione correttiva per apparecchiature la cui garanzia scade nel corso del contratto comportante un aumento di carico in entrambi i servizi.
2. L'aumento di carico nei servizi di assistenza sistemistica e/o di manutenzione correttiva non comporterà revisione del prezzo contrattuale ed il prestatore di servizi si impegna ad integrare i servizi di cui al presente capitolato senza oneri aggiuntivi.
3. Qualora le unità hardware superino il sesto quinto delle unità indicate, il contratto potrà essere revisionato nel prezzo contrattuale prevedendo un aumento di spesa proporzionale riferito al canone vigente al momento della ricontrattazione; parimenti in caso di diminuzione.
Art. 28 – Condizioni del servizio
1. Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con l’offerta presentata in sede di gara, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse
necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. La ditta è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, e, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto. In ogni caso, la ditta si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore ed in particolare dando integrale applicazione alla CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017 MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015) nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. La ditta è tenuta ad utilizzare tutte le cautele e i possibili accorgimenti di natura tecnica e organizzativa per assicurare che il trattamento dei dati comunali effettuato dal personale tecnico nell'esercizio delle funzioni di assistenza e manutenzione avvenga nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy e di sicurezza. Particolari accorgimenti dovranno inoltre essere adottati dai tecnici della Ditta per la corretta custodia e l'uso delle password (applicative o di sistema) eventualmente comunicate per lo svolgimento delle mansioni previste dal contratto.
4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere per qualsiasi causa, al personale della ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, convenendosi che a tale riguardo qualsiasi onere è già compensato e compreso nel corrispettivo contrattuale.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico della ditta, la quale non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
6. La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività da svolgersi presso gli uffici dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. La ditta aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere resa più onerosa dalle attività svolte dall’amministrazione contraente e/o da terzi autorizzati.
9. La ditta aggiudicataria risponde puramente per danni alle persone e alle cose che potessero derivare al Comune per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio manutentivo, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi protesta o molestia che al riguardo venisse mossa. L'aggiudicatario è inoltre responsabile del buon andamento del servizio manutentivo ad esso affidato e delle passività nelle quali il Comune dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente a lui ed al personale da lui dipendente.
10. La ditta aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della ditta aggiudicataria verificare preventivamente tali procedure.
11. La ditta aggiudicataria si impegna a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Art. 29 - Modalità di esecuzione
1. I servizi descritti all’articolo 30 del presente capitolato saranno erogati secondo le seguenti modalità:
A) Mediante consulenza ed assistenza operativa telefonica o da remoto tramite sistemi sicuri di controllo del desktop le cui licenze sono a carico dell’affidatario;
B) Mediante consulenza ed assistenza diretta sul posto (on-site) quando non sia possibile operare da remoto;
C) Attraverso controlli periodici sul posto da concordare con i referenti delle Amministrazioni;
D) Con incontri specifici presso gli Enti quando si renda necessario concordare nuove evoluzioni dei sistemi informativi;
E) Attraverso sessioni formative e/o di affiancamento del personale.
2. Per tutte le attività oggetto del presente capitolato l’affidatario rilascerà una scheda di servizio riepilogativa delle attività svolte e del tempo impiegato che verrà controfirmata dai responsabili di servizio delle Amministrazioni.
Art. 30 – Descrizione dei servizi
1. Per la realizzazione dei servizi previsti nel presente Capitolato, il prestatore di servizi dovrà garantire un minimo impatto sulla normale operatività degli Uffici; qualora gli interventi comportino un impatto sulla normale operatività, il Committente potrà richiedere che gli stessi siano effettuati in orario non coincidente con il proprio periodo di operatività. In tal caso, non si applicheranno le soglie massime d'intervento.
2. Qualora lo svolgimento di un'attività finalizzata alla erogazione di uno qualunque dei servizi oggetto del presente Capitolato implichi la fornitura di una parte componente di un elemento sistemistico, il prestatore di servizi è tenuto a fornire elementi parti di ricambio esclusivamente nuove di fabbrica e coperte da garanzia di legge.
3. Il personale del prestatore di servizi dovrà registrare la presenza presso la sede del Committente con modalità da questi indicate all'avvio del Contratto (ad esempio, badge,firma, etc.).
Art. 30.1 – Help desk
1. Costituisce l'interfaccia messa a disposizione da parte del prestatore di servizi e utilizzata dal Committente per la segnalazione di richieste di intervento sugli elementi sistemistici oggetto del capitolato (assistenza e manutenzione preventiva e/o manutenzione correttiva); il Servizio di Help Desk classifica, registra e determina la complessità della richiesta, ed informa l'utente dell'avvenuta presa in carico/accettazione/rifiuto della stessa. Il personale dell’Amministrazione potrà contattare l'Help Desk telefonicamente,via fax e/o attraverso strumenti tipo Web (e- mail, ecc).
Art. 30.2 – Assistenza sistemistica server/client on-site
1. Il servizio prevede l'obbligo a carico del prestatore di servizi di fornire il servizio mediante proprio personale tecnico in possesso delle capacità di intervento per rispondere alle esigenze del Committente. In particolare:
a) dovrà monitorare la struttura informatica e gli apparati di rete, ed effettuare la diagnostica di server e pc;
b) è tenuto ad installare e configurare nuovo software/hardware sia lato client che lato server, comprendendovi l'eventuale reinstallazione se necessaria;
c) deve ottimizzare le risorse esistenti, ovvero ottenere le migliori prestazioni possibili con l’hardware a disposizione;
d) deve porre rimedio ai problemi/guasti tipici inerenti l'utilizzo di Personal Computer ambiente Windows in un contesto di dominio e non; è richiesta adeguata conoscenza tecnica del personale incaricato per gli interventi sui software di base standard definiti tali dall'Amministrazione, quali:
• Microsoft Office o altro pacchetto di office automation
• Pacchetti di Internet Security
• Internet Browser quali Microsoft Explorer, Firefox, Chrome ecc. nelle ultime versioni disponibili
• Windows Seven (Versioni client) o versioni più recenti
• WindowsServer 2008 o versioni più recenti
e) è prevista un'attività di assistenza e di manutenzione preventiva per tutti i PC e server di proprietà del committente (comprese quelle in garanzia) che include:
• applicazione delle patch e degli aggiornamenti necessari;
• il salvataggio di dati installati su una postazione di lavoro ed il loro eventuale trasferimento fra diverse postazioni di lavoro, ove ciò venga richiesto;
• gestione (pianificazione e verifica) del sistema di backup e recovery dei dati del sistema;
• riformattazione del singolo PC (escluso server) ove ritenuto necessario;
• riconfigurazione parametri di rete ove ritenuto necessario;
• adeguamenti normativi, quando necessitano di settaggi e configurazioni sui sistemi operativi esistenti;
f) è inoltre prevista l'attività M.A.C. (Move, Add, Change) di postazioni lavoro, compresa la configurazione di un nuovo PC in sostituzione di quello esistente;
g) è prevista l'assistenza al Committente nelle operazioni di gestione ed aggiornamento di software di terze parti ove richiesto.
2. Si intendono escluse dalla manutenzione preventiva e dall'assistenza le seguenti operazioni e che, qualora richieste, dovranno essere fatturate a parte:
- richieste di intervento per problemi causati da negligenza dell'operatore (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’installazione di virus da e-mail);
- ripristini e riconfigurazioni straordinari, cioè che comportino operazioni da eseguirsi sul server e su almeno 3 PC;
- riformattazione del server con conseguente riconfigurazione dell'intera rete;
- operazioni esecutive del Piano di Disaster Recovery;
- fornitura dei pacchetti software di sicurezza informatica (antivirus, antispam, ecc.) e log amministratore,
- adeguamenti normativi, quando necessitano di software di terze parti, e limitatamente alla fornitura del prodotto;
- qualora richieste, progettazioni e/o ristrutturazioni di reti informatiche.
Art. 30.3 – Teleassistenza
1. Gli interventi inerenti l'assistenza sistemistica nonché la manutenzione preventiva dei sistemi oggetto di questo capitolato potranno essere forniti in prima istanza mediante la teleassistenza (modalità di supporto tecnico operata in remoto a distanza da specialisti con interazione diretta o indiretta sul sistema locale). Il personale tecnico appositamente incaricato dal Prestatore di servizi, mediante. specifica procedura di autenticazione, potrà effettuare il collegamento al server ed alla rete informatica per eseguire le operazioni manutentive necessarie. Tali operazioni saranno sottoposte al regime della registrazione degli accessi a norma del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali di data 27.11.2008.
Art. 30.4 – Reporting
1. Le comunicazioni tra l'Help Desk del prestatore di servizi ed il personale dell’Amministrazione dovranno essere registrate su moduli elettronici che consentano di raccogliere tutte le informazioni salienti relative alla chiamata, all'eventuale intervento, alla risoluzione della medesima; l’apertura di help desk avrà la seguente struttura:
2. Il Prestatore di servizi dovrà garantire al Committente la disponibilità di dati sia analitici che sintetici su supporto elettronico (ad esempio foglio elettronico). Specifiche esigenze in merito al formato dati potranno essere manifestate dal Committente nel corso della fornitura.
3. Il Prestatore di servizi dovrà inoltre inviare il report nelle sue funzioni di Amministratore di Sistema.
Art. 30.5 – Servizi di manutenzione correttiva per il sistema server/client on-site
1. Il servizio di manutenzione correttiva prevede l'obbligo per il Prestatore di servizi di effettuare, per ciascuno degli elementi sistemistici per cui tale servizio è richiesto, le seguenti prestazioni e forniture:
• interventi -su richiesta de! Committente -· per eliminare ogni eventuale guasto/anomalia di funzionamento che si dovesse verificare sugli elementi sistemistici oggetto del servizio durante il loro normale utilizzo, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose e riconfigurazione dei driver e del software.
2. Il contratto comprende l'intervento ON-SITE del personale del prestatore di servizi nella sede dell'Amministrazione ove si è verificato il problema. Tutti gli interventi dovranno concludersi con l'attività di verifica del corretto funzionamento (collaudo) delle apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalità; tale verifica sarà svolta a cura del Prestatore di servizi, ma è lasciata libertà al Committente di coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi.
3. Nel caso di sostituzione dell’hard disk durante le operazioni manutentive, il Prestatore di servizi è tenuto al recupero dei dati dal hard disk sostituito (se tecnicamente possibile nel corso dell'intervento) e al ripristino dell'ambiente di base ricopiando la corretta immagine del PC nella sua configurazione originaria. Il Prestatore di servizi è inoltre tenuto a distruggere il contenuto del disco rimosso.
4. Il Prestatore di servizi dovrà garantire che tutti i componenti sostituiti relativi alle apparecchiature oggetto di manutenzione, se non riparabili, siano componenti nuovi di fabbrica, e nel modulo d'intervento dovrà essere indicata esplicitamente l'esistenza e la durata della garanzia.
5. Nel caso in cui la riparazione fosse impossibile, il Prestatore di servizi dovrà presentare al Committente una relazione scritta di "NON RIPARABILITA’” spiegandone le ragioni e fornendo le specifiche tecniche di eventuali soluzioni ICT alternative: detti interventi si intendono a titolo gratuito.
6. Il Referente del Committente autorizzerà espressamente per iscritto il Prestatore di servizi per gli interventi di riparazione e/o di sostituzione che prevedono fatturazione separata da quella relativa al servizio di manutenzione oggetto del presente appalto.
7. Qualora, in seguito a intervento di manutenzione correttiva on-site presso la sede dell'Ente, non fosse possibile il ripristino dei PC, il Prestatore di servizi provvederà al ritiro del bene previa fornitura di un'apparecchiatura sostitutiva con caratteristiche equivalenti. Tale apparecchiatura, che rimarrà di proprietà del prestatore di servizi, verrà utilizzata dall'Ente fino al completo ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura originale di proprietà dell'Ente che sarà riconsegnata a cura del Prestatore di servizio nella sede del Committente ritirando l'attrezzatura in sostituzione temporanea data in precedenza. La sostituzione temporanea viene considerata valida ai fini dei termini di ripristino, purchè garantisca la continuità dei servizi operativi del Committente, ma non di chiusura dell'evento.
8. Qualora il prestatore di servizi ritiri un'attrezzatura dovrà procedere all'eliminazione definitiva di tutti i dati in essa memorizzati. L'eliminazione dei dati dovrà comunque avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni; il prestatore di servizi, prima di far uscire dalla sede dell'Ente ove collocato un'attrezzatura che potenzialmente può contenere dati, dovrà:
• verificare, con gli utenti aziendali che utilizzano tale componente, l'eventuale presenza di dati istituzionali di cui è necessario preservarne una copia;
• procedere (solo se richiesto) al salvataggio dei dati ritenuti importanti (backup) che dovranno rimanere all'interno dell’Ente;
• verificare che i dati eventualmente salvati siano leggibili e recuperabili (prove di ripristino per integrità e disponibilità dei dati);
• eliminare definitivamente e in maniera non recuperabile (con strumenti del prestatore di servizi) i dati presenti sull'attrezzatura ritirata, essendo l'esecuzione delle operazioni descritte ai fini privacy (D.Lgs. 196/2003) delegata al Prestatore di servizi che dovrà vigilare sui propri addetti affinchè espletino tali attività.
9. Per l’espletamento dell'incarico, sono a carico del prestatore di servizio tutte le spese accessorie e necessarie per l'erogazione del servizio quali: trasporto del bene se necessario, spese di trasferta del personale, diritto di chiamata, etc.
10. A carico del Committente rimangono tutte le spese concernenti le apparecchiature sostituite, i pezzi di ricambio e gli eventuali accessori.
11. Si intendono escluse dalla manutenzione correttiva le seguenti operazioni e che qualora richieste, dovranno essere fatturate a parte:
- richieste di intervento per problemi causati da negligenza dell'operatore;
- gravi danni causati da corto circuiti o da eventi imprevedibili (incendi, allagamenti, cadute, manomissioni,ecc.)
- ristrutturazioni e/o operazioni straordinarie alla rete LAN.
Art. 31 - Livelli di servizio richiesti
1. I servizi elencati all’art. 30 del presente capitolato sono classificati come segue:
- Interventi standard in caso di richieste relative a problematiche considerate standard
circoscritte ad una sola postazione di lavoro;
- Interventi urgenti in caso di richieste relative a problematiche critiche che bloccano più postazioni di lavoro.
2. I tempi di presa in carico/accettazione/rifiuto sono definiti nel modo seguente:
- Per tutti gli interventi:
garantito entro 2 ore dalla attivazione di un help desk
3. I tempi di risposta/risoluzione sono definiti nel modo seguente:
- Interventi telefonici o da remoto:
o intervento standard garantito entro 4 ore dalla segnalazione;
o intervento urgente garantito entro 2 ore dalla segnalazione;
- Assistenza diretta on-site, salvo quanto previsto all’art. 31:
o intervento standard garantito entro 10 ore dalla segnalazione;
o intervento urgente garantito entro 6 ore dalla segnalazione.
4. Si sottolinea che per il conteggio dei tempi di risposta si farà riferimento al seguente orario di apertura degli uffici:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00;
- il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
5. La pianificazione degli altri servizi oggetto di affidamento sarà concordata direttamente tra le Amministrazioni e l’affidatario rispettando un limite massimo di 5 giorni lavorativi dal momento della richiesta.
6. In caso di necessità derivanti da situazioni critiche o da eventi particolari (manutenzioni straordinarie, tornate elettorali, eventi organizzati dalle Amministrazioni) l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento dovrà essere garantita anche al di fuori degli orari di apertura degli uffici.
Art. 32 – Caratteristiche minime dei servizi
1. Le caratteristiche minime richieste al Prestatore di servizi per l'espletamento dei servizi sopra elencati sono indicate nei punti seguenti:
• HELP DESK: l'Help Desk deve essere disponibile alla ricezione delle chiamate del Committente nell'orario 8:00 - 17:00, dal Lunedì al Giovedì dei giorni feriali ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00; il personale del Prestatore di servizi addetto al Help Desk deve essere adeguatamente formato per supportare appieno tutte le problematiche relative alle aree sistemistiche oggetto del presente Capitolato. Il personale addetto potrà coincidere con il Responsabile dei Servizi e/o con il Prestatore di servizi stesso.
• SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE (apertura help desk): richiesta la presenza in Teleassistenza di almeno n 1 tecnico nell'orario 8.00 - 17.00 con servizio garantito in tutti i giorni feriali dell'anno, e sostituzioni di personale con competenze equivalenti per eventuali assenze del tecnico designato. Il Servizio di assistenza prevede, negli stessi orari di cui sopra il servizio on-site presso la sede del Committente. Il personale del Prestatore di servizi addetto ai servizi di assistenza e manutenzione deve avere esperienza lavorativa triennale in ambito gestione e manutenzione di sistemi server/client e altre attrezzature connesse oggetto del capitolato, e deve avere adeguate conoscenze per la risoluzione di problemi tipici inerenti l'utilizzo di Personal Computer Windows 7/8/versioni più recenti, in un contesto di dominio Windows 2008/versioni più recenti. Le figure professionali proposte dal Prestatore di servizi dovranno essere di gradimento del Committente, il quale, in caso contrario potrà chiedere la loro sostituzione.
• REPERIBILITA’: al di fuori degli orari di cui sopra, nel caso di specifiche esigenze a richiesta del Committente (tornate elettorali, referendum, censimenti, ecc.), il Prestatore di servizi dovrà garantire un servizio di reperibilità nei giorni festivi e prefestivi in grado di ricevere le segnalazioni ed attivare, nei casi di guasti, i tecnici addetti agli interventi; tale reperibilità dovrà essere richiesta con un anticipo di almeno 2 giorni. In caso di effettivo intervento (assistenza e/o manutenzione), verranno applicate le tariffe per servizi straordinari previste in sede di gara.
• TEMPI DI RISOLUZIONE: Tempo massimo di soluzione on-site del guasto/anomalia dall’inizio dell’intervento: 6 ore per guasto/anomalia bloccante, 10 ore per guasto/anomalia non bloccante. Salvo cause imputabili a terze parti, qualora i tempi massimi indicati non vengano
rispettati per cause non imputabili al Committente, verranno applicate le penali previa contestazione al Prestatore di servizi.
Art. 33 – Penali
1. Di seguito la tabella relativa alle penali ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016:
Assistenza agli utenti con attivazione di un help desk | Valori limite | Penali |
Tempi di presa in carico/accettazione/rifiuto | Artt. 30, 31 e 32 | Verrà applicata una penale pari allo 0,05% (zerovirgolaunopercento) del valore netto contrattuale per ogni ora di ritardo rispetto al valore limite |
Tempi di risposta/risoluzione | Artt. 30, 31 e 32 | Verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) del valore netto contrattuale per ogni ora di ritardo rispetto al valore limite |
2. Resta inteso che l’importo della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto per grave inadempimento.
3. L’Amministrazione può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Aggiudicataria a qualsiasi titolo.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali, inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità, o reiterate, potranno costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
5. Il pagamento delle penali e l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l’appaltatore della responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi. L’ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà escusso dalla cauzione, ovvero a scelta dell’Amministrazione, trattenuto dalle somme a credito dovute all’Appaltatore.
Art. 34 – Procedura di contestazione
1. Gli importi delle penali saranno comunicati per iscritto dal Responsabile del servizio tecnico all'impresa aggiudicataria che avrà 3 (tre) giorni interi naturali e consecutivi per controdedurre a quanto comunicato. Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.
Art. 35 – Amministratore di sistema
1. L'Amministrazione di sistema è la figura professionale dedicata alla gestione ed alla manutenzione di impianti di elaborazione, con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati,
i sistemi di software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali. La figura di Amministratore di sistema è stata ufficializzata dal D.P.R. 318/1999 e poi disciplinata dal Provvedimento del Garante di data 27.11.2008 e 25.06.2009 e sulla base delle disposizioni contenute nella CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017 MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015) - (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017) .
2. Le funzioni dell'Amministratore di sistema, disciplinate dai provvedimenti richiamati nel comma precedente, sono di seguito schematizzate:
• MONITORAGGIO: monitoraggio della struttura informatica del Committente, verifica del corretto funzionamento delle macchine e delle apparecchiature di rete, verifica degli aggiornamenti e : delle patches dei programmi e dei sistemi, ottimizzazione delle prestazioni generali.
• ANALISI: analisi dei file log di sistema.
• BACKUP: gestione e verifica de! sistema di salvataggio e ripristino dei dati, nonché verifica della corretta custodia dei supporti di salvataggio.
• AUTENTICAZIONE: implementazione e gestione di un sistema di autenticazione informatica per l'accesso degli utenti ai sistemi ed a banche dati, gestione degli account e delle eventuali limitazioni, verifica e custodia delle credenziali di accesso.
• SECURITY: gestione e verifica del sistema di sicurezza antivirus e anti intrusione, nonché del sistema di registrazione degli access log.
• DPSS: collaborazione nella stesura e nell'aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati, nonché implementazione delle relative strategie.
• SUPERVISIONE: supervisione dell'applicazione delle misure di sicurezza.
• REPORT: fornire al Titolare dei Dati le comunicazioni relative alle problematiche emerse nell'attività di Amministratore di sistema, nonché la relazione annuale dell'attività. Con cadenza semestrale, a relazionare all’Amministrazione circa lo stato di attuazione del servizio di manutenzione e sugli eventuali fabbisogni del sistema per il corretto ed adeguato utilizzo. Lo stesso soggetto potrà essere interpellato nel caso insorgano problemi e spese aggiuntive urgenti ed indifferibili per il normale e regolare funzionamento degli uffici e servizi
3. L'attribuzione delle funzioni di Amministratore di sistema deve avvenire mediante valutazione da parte del Titolare dei Dati delle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità del soggetto designato; la designazione dovrà essere necessariamente individuale ed il provvedimento elencherà gli ambiti operativi consentiti.
4. Trattandosi di prestazione specialistica, è consentita solo eccezionalmente la sostituzione dell’Amministratore di sistema. Qualora durante lo svolgimento dell’incarico venisse meno, per comprovate e giustificate ragioni, l’apporto dell’Amministratore di sistema, l’aggiudicatario ha l’obbligo di informarne immediatamente il Committente e di comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto, presentando per lo stesso le dichiarazioni oltre al curriculum professionale, per l’espressione del necessario nullaosta del Committente.
Art. 36 – Consegna del servizio
1. Prima di procedere all’affidamento dell’incarico la ditta potrà avvalersi, tramite il supporto del personale del Servizio di merito, di una verifica dell'infrastruttura informatica presso l’Amministrazione comunale.
2. In tale occasione verrà sottoscritto dalle parti un verbale di consegna dell’infrastruttura informatica che ne attesti anche la funzionalità.
3. La data del suddetto verbale individua l’inizio dell’appalto.
4. Qualora la ditta rifiuti la sottoscrizione del verbale verrà considerata rinunciataria e dovrà risarcire al Comune gli eventuali danni causati.
Art. 37 – Obblighi speciali dell’appaltatore
1. Nel caso di cessazione nell’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, il prestatore di servizi cessante si obbliga, sotto la supervisione dell’Amministrazione, ad un completo passaggio delle consegne al nuovo Aggiudicatario.
…
…
2017
Il presente capitolato è sottoscritto in data - -
IL DICHIARANTE (firmato digitalmente)
Cognome …
Nome …
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’appaltatore dichiara di
…
…
2017
aver compreso ed accettare integralmente ed espressamente le disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37 del
presente capitolato.
Il presente capitolato è controfirmato in data - -
IL DICHIARANTE (firmato digitalmente)
Cognome …
Nome …