PENALI PER RITARDO Clausole campione

PENALI PER RITARDO. La penale è fissata in Euro 600,00 (seicento/00) per ogni giorno di ritardo. L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante (art. 84 D. lgs. 56/2017). La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
PENALI PER RITARDO. La penale è fissata per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale, quale risultante dalla Offerta dell’Appaltatore, nella misura del unopermille (1o/oo per mille dell’ammontare netto contrattuale). L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso della esecuzione dell’appalto il ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale risultasse tale da comportare un importo della penale superiore al suddetto limite il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante (art.136 D.lgs.163/2006 ss. mm.). L’importo complessivo della penale, comprendente sia il ritardo nel completamento della fase A che il ritardo nel completamento della fase B di cui all’art. 18bis, verrà detratto dal conto finale. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre i suddetti termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
PENALI PER RITARDO. Qualora l’Impresa non fornisca i dati sulla sinistrosità nei termini stabiliti dall’art. 13, TPER addebiterà all’Impresa, a titolo di penale, un importo pari allo 0,2 per mille del premio annuo netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% del premio annuo netto. Qualora l’Impresa fornisca i dati sulla sinistrosità in maniera inesatta o incompleta, TPER assegnerà un termine non superiore a 7 gg. naturali e consecutivi per rimediare all’inesattezza o incompletezza; decorso inutilmente tale termine, TPER addebiterà all’Impresa, a titolo di penale, un importo pari allo 0,2 per mille del premio annuo netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% del premio annuo netto. Le eventuali penali saranno addebitate con nota di addebito e dovranno essere corrisposte a TPER entro 30 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della suddetta nota, e potranno essere compensate con le somme dovute da TPER all’impresa a titolo di rimborso franchigie.
PENALI PER RITARDO. 1. In caso di ritardo nell’espletamento delle attività richieste, l’Agenzia del Lavoro provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere all’obbligazione. 2. Scaduto il termine di cui al comma 1 e qualora non sia stata concessa dall’Agenzia del Lavoro una eventuale proroga del medesimo, verrà applicata la penale di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo; il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 18 del presente capitolato. 3. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi del comma 2, superi il 10 % dell’importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con l’Agenzia del Lavoro, la stessa procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
PENALI PER RITARDO. 1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, come specificate all’articolo 2 del presente capitolato, sono applicate le penali come di seguito descritte: a) Ritardi e mancate risposte: b) Servizi non conformi: 2. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio. 3. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. 4. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato. 5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 20, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
PENALI PER RITARDO. In caso di mancato rispetto delle singole scadenze delle fasi esecutive si applica quanto indicato all'art. 11.2 del capitolato speciale d'appalto, “Penali”..
PENALI PER RITARDO. 35.1. Penali per i ritardi nell’esecuzione dei Lavori 35.1.1. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal precedente art. 5.2, in relazione all’ultimazione e completamento dei Lavori, per ogni giorno di naturale ritardo si applicherà una penale pari allo 2% del prezzo contrattuale. 35.1.2. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal precedente art. 5.2, in relazione alle date obiettivo, per ogni giorno di naturale ritardo si applicherà una penale pari allo 2% del prezzo contrattuale. 35.1.3. Qualora il Committente attivi l’opzione per la fornitura delle travi testa letto, per mancato rispetto dei termini stabiliti dal precedente art. 5.2, in relazione alla data obiettivo prevista per la consegna delle stesse in cantiere, per ogni giorno di naturale ritardo si applicherà una penale pari allo 0,5% del prezzo contrattuale.
PENALI PER RITARDO. Qualora la consegna di una o più parti della fornitura, delle certificazioni richieste o l’esecuzione di interventi di assistenza tecnica in garanzia, sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, si procederà ad applicare le seguenti penalità: • per ritardata consegna degli arredi: una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo; • per mancata consegna di tutte le certificazioni, compresa quella di “regolare posa in opera”: sospensione del pagamento sino alla consegna delle stesse; Le penalità di cui sopra, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo dell’importo netto contrattuale. Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della Stazione Appaltante, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla Stazione Appaltante. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all’applicazione delle sopra citate penali. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
PENALI PER RITARDO. Nel caso in cui il numero di sostituzioni effettuate entro la data indicata nell’Ordine, sia inferiore all’80% delle sostituzioni assegnate, sarà applicata una penale per ogni punto percentuale inferiore all’80% Stante la particolarità del servizio e le statistiche societarie, la suddetta percentuale dell’80% è ridotta al 70% per le sostituzioni da effettuarsi nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio. €750,00 per punto percentuale Non sono da considerarsi, ai fini del computo della percentuale di realizzo (n. appartati installati), le mancate installazioni dovute a quanto previsto al capitolo 6.4 Importi trattenibili dalla prima contabilità utile, successiva al verificarsi dell’evento Mancata comunicazione della programmazione settimanale €100,00/ evento Mancato appuntamento imputabile alla ditta appaltatrice, con un numero superiore a 10 €500,00 / 10 appuntamenti mancati Guasti o interruzione della fornitura con dolo €150,00/ evento Manomissione/Modifica strumento di misura €100,00/ contatore Mancata presenza all’arrivo del Pronto Intervento €150,00/ rilevazione Alla terza mancato collaudo consecutivo verrà applicata penale per ritardo €300,00/ evento Comportamento inadeguato verso la clientela SAL srl € 500,00/ evento Penale per mancata fornitura del software di telelettura correttamente integrato con i sistemi di CAP entro la fine della fornitura; la penale si applica anche dopo la fornitura per malfunzionamenti bloccanti durante tutta la durata della gara €100,00/ giorno Penale per fornitura dati errati o in ritardo del posizionamento GPS o di configurazione dispositivo e non congruenti con l’installazione, fatta salva la possibilità per SAL srl di richiedere correzioni delle coordinate o di altri dati forniti congruenti con l’installazione senza costi aggiuntivi €50,00/ dispositivo installato Penali per ritardo Importi Termini e modalità Premio per anticipo Qualora le installazioni positive al termine degli 11 mesi dall’inizio della fase 2 dovessero risultare pari al 100% non saranno applicate le penali riportate ai punti precedenti Altre penali Personale privo di tesserino di riconoscimento €100,00/ addetto Importi trattenibili dalla prima contabilità utile, successiva al verificarsi dell’evento Xxxxxxxxx non idoneo o carente delle informazioni previste €100,00/ addetto Impiego di personale con tesserino senza la preventiva comunicazione di aggiornamento dell’elenco fornito a SAL srl (dopo 5 giorni previsti all’articolo 5) €100,00/ addetto Qual...
PENALI PER RITARDO. Il superamento - imputabile all’aggiudicatario - delle date di rilascio indicate nel cronoprogramma contenuto nel Piano di progetto, che presenterà l’offerente, comporta l’applicazione di una penale progressiva proporzionata al ritardo e pari allo 0,05% dell’importo a base d’asta per ogni giorno solare di ritardo. Con riferimento al termine finale di esecuzione della prima e della seconda macrofase di cui all’articolo 4 “tempistica e luogo di esecuzione dell’appalto” del capitolato d’xxxxx, il ritardo sarà sanzionato con l’applicazione di una penale pari allo 0,3% dell’importo a base d’asta per ogni giorno di ritardo rispetto alle date finali indicate nel cronoprogramma. Il contratto si intenderà comunque risolto in caso di superamento del termine finale di esecuzione della prima macrofase di cui all’articolo 4 “tempistica e luogo di esecuzione dell’appalto” comma 1 del capitolato d’oneri. L’amministrazione potrà, conformemente a quanto previsto dall’articolo 30 “risoluzione del contratto” comma 1 lettera e), avvalersi della clausola risolutiva in caso di “contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale”.