PENALI PER RITARDO Clausole campione

PENALI PER RITARDO. La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell’ammontare del netto contrattuale. Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante (art. 119 DPR 554/99). La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
PENALI PER RITARDO. La penale è fissata per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale, quale risultante dalla Offerta dell’Appaltatore, nella misura del unopermille (1o/oo per mille dell’ammontare netto contrattuale). L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso della esecuzione dell’appalto il ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale risultasse tale da comportare un importo della penale superiore al suddetto limite il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante (art.136 D.lgs.163/2006 ss. mm.). L’importo complessivo della penale, comprendente sia il ritardo nel completamento della fase A che il ritardo nel completamento della fase B di cui all’art. 18bis, verrà detratto dal conto finale. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre i suddetti termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
PENALI PER RITARDO. 1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, come specificate all’articolo 2 del presente capitolato, sono applicate le penali come di seguito descritte: • Ritardo rispetto ai tempi di risposta alla chiamata, verrà applicata, a decorrere dal primo secondo successivo ai 30” previsti dal capitolato, una penale pari a 6 Euro (calcolata quale valore di una singola chiamata (IVA esclusa) sulla base del contratto attualmente in essere); • Mancata risposta su linea principale, verrà applicata una penale corrispondente al valore di 10 chiamate (IVA esclusa), calcolato come al punto precedente, ovvero pari a 60 (sessanta) Euro; • Mancata risposta su linea di backup, verrà applicata una penale corrispondente al valore di 5 chiamate (IVA esclusa), ovvero pari a 50 (cinquanta) Euro; • Sospensione del servizio, al termine verrà applicata una penale per ogni ora di sospensione corrispondente al 10% del canone mensile offerto in gara (IVA esclusa) proporzionato in caso di frazioni di ora; • Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti dalla lettera di aggiudicazione, anche in caso di attivazione parziale verrà applicata una penale pari al 1% del valore complessivo di aggiudicazione (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nell’attivazione completa. • Mancata comunicazione entro 15 giorni dall’ingresso in servizio di nuovo personale, si applicherà una penale pari all’1% del valore complessivo del contratto ove dovesse essere inserito senza previa comunicazione ovvero all’1 per mille per ogni giorno di ritardo successivo al limite dei 15 giorni. • Gestione della chiamata da parte dell’interprete non conforme con quanto previsto nell’ISTRUZIONE nei punti precedenti (si procederà all’ascolto, in contraddittorio, della registrazione della chiamata la cui gestione è stata segnalata come non conforme dal Responsabile del Servizio NUE 112 o dal Responsabile della CUR) oppure intervento di interpretariato condotto in modo improprio da parte dell’interprete (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: traduzione errata; valutazioni discrezionali dell’interprete che vanno oltre la mera attività di mediazione; pareri espressi dall’interprete, etc), è prevista, in entrambe le ipotesi, una penale pari al valore unitario della chiamata, determinato in Euro 6 (sei), XXX xxxxxxx, per ogni minuto di durata della conversazione.
PENALI PER RITARDO. 1. In caso di ritardo nell’espletamento delle attività richieste, l’Agenzia del Lavoro provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere all’obbligazione.
PENALI PER RITARDO. In caso di completamento della fornitura oltre il termine stabilito, a meno che il ritardo non sia dovuto all’Amministrazione, al Fornitore sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale dello 0,1% (un per mille) sull’importo della singola fornitura, così come risultante dal prezzo indicato nell’offerta economica, fatti salvi eventuali maggiori danni provocati all’Amministrazione. Nel caso l’inadempimento perduri per più di 30 giorni, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto o di consentire una proroga del tempo utile per l’ultimazione della fornitura, raddoppiando la penale per l’intero periodo di proroga. Il Fornitore è soggetto all’applicazione delle penali ogni qualvolta non ottemperi o ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia di cui ai precedenti Artt. 14 e 15 del presente capitolato. La penale, pari a 0,1% (un per mille) sull’importo della fornitura, così come risultante dal prezzo indicato nell’offerta economica, sarà calcolata per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore e sarà applicata a decorrere dalla scadenza del termine delle 24 ore dalla richiesta di intervento tecnico, fino al giorno in cui il Fornitore non provveda ad eliminare l’inadempienza. L’importo della penale sarà prelevato dalla cauzione definitiva o in alternativa stornato dalla cifra da versare a saldo. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
PENALI PER RITARDO. Qualora l’Impresa non fornisca i dati sulla sinistrosità nei termini stabiliti dall’art. 13, TPER addebiterà all’Impresa, a titolo di penale, un importo pari allo 0,2 per mille del premio annuo netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% del premio annuo netto. Qualora l’Impresa fornisca i dati sulla sinistrosità in maniera inesatta o incompleta, TPER assegnerà un termine non superiore a 7 gg. naturali e consecutivi per rimediare all’inesattezza o incompletezza; decorso inutilmente tale termine, TPER addebiterà all’Impresa, a titolo di penale, un importo pari allo 0,2 per mille del premio annuo netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% del premio annuo netto. Le eventuali penali saranno addebitate con nota di addebito e dovranno essere corrisposte a TPER entro 30 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della suddetta nota, e potranno essere compensate con le somme dovute da TPER all’impresa a titolo di rimborso franchigie.
PENALI PER RITARDO. In caso di mancato rispetto delle singole scadenze delle fasi esecutive si applica quanto indicato all'art. 11.2 del capitolato speciale d'appalto, “Penali”..
PENALI PER RITARDO. Nel caso in cui il numero di sostituzioni effettuate entro la data indicata nell’Ordine, sia inferiore all’80% delle sostituzioni assegnate, sarà applicata una penale per ogni punto percentuale inferiore all’80% Stante la particolarità del servizio e le statistiche societarie, la suddetta percentuale dell’80% è ridotta al 70% per le sostituzioni da effettuarsi nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio. €750,00 per punto percentuale Non sono da considerarsi, ai fini del computo della percentuale di realizzo (n. appartati installati), le mancate installazioni dovute a quanto previsto al capitolo 6.4 Importi trattenibili dalla prima contabilità utile, successiva al verificarsi dell’evento Mancata comunicazione della programmazione settimanale €100,00/ evento Mancato appuntamento imputabile alla ditta appaltatrice, con un numero superiore a 10 €500,00 / 10 appuntamenti mancati Guasti o interruzione della fornitura con dolo €150,00/ evento Manomissione/Modifica strumento di misura €100,00/ contatore Mancata presenza all’arrivo del Pronto Intervento €150,00/ rilevazione Alla terza mancato collaudo consecutivo verrà applicata penale per ritardo €300,00/ evento Comportamento inadeguato verso la clientela SAL srl € 500,00/ evento Penale per mancata fornitura del software di telelettura correttamente integrato con i sistemi di CAP entro la fine della fornitura; la penale si applica anche dopo la fornitura per malfunzionamenti bloccanti durante tutta la durata della gara €100,00/ giorno Penale per fornitura dati errati o in ritardo del posizionamento GPS o di configurazione dispositivo e non congruenti con l’installazione, fatta salva la possibilità per SAL srl di richiedere correzioni delle coordinate o di altri dati forniti congruenti con l’installazione senza costi aggiuntivi €50,00/ dispositivo installato Penali per ritardo Importi Termini e modalità Premio per anticipo Qualora le installazioni positive al termine degli 11 mesi dall’inizio della fase 2 dovessero risultare pari al 100% non saranno applicate le penali riportate ai punti precedenti Altre penali Personale privo di tesserino di riconoscimento €100,00/ addetto Importi trattenibili dalla prima contabilità utile, successiva al verificarsi dell’evento Xxxxxxxxx non idoneo o carente delle informazioni previste €100,00/ addetto Impiego di personale con tesserino senza la preventiva comunicazione di aggiornamento dell’elenco fornito a SAL srl (dopo 5 giorni previsti all’articolo 5) €100,00/ addetto Qual...
PENALI PER RITARDO. 35.1. Penali per i ritardi nell’esecuzione dei Lavori
PENALI PER RITARDO. Il superamento - imputabile all’aggiudicatario - delle date di rilascio indicate nel cronoprogramma contenuto nel Piano di progetto, che presenterà l’offerente, comporta l’applicazione di una penale progressiva proporzionata al ritardo e pari allo 0,05% dell’importo a base d’asta per ogni giorno solare di ritardo. Con riferimento al termine finale di esecuzione della prima e della seconda macrofase di cui all’articolo 4 “tempistica e luogo di esecuzione dell’appalto” del capitolato d’xxxxx, il ritardo sarà sanzionato con l’applicazione di una penale pari allo 0,3% dell’importo a base d’asta per ogni giorno di ritardo rispetto alle date finali indicate nel cronoprogramma. Il contratto si intenderà comunque risolto in caso di superamento del termine finale di esecuzione della prima macrofase di cui all’articolo 4 “tempistica e luogo di esecuzione dell’appalto” comma 1 del capitolato d’oneri. L’amministrazione potrà, conformemente a quanto previsto dall’articolo 30 “risoluzione del contratto” comma 1 lettera e), avvalersi della clausola risolutiva in caso di “contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale”.