PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA Clausole campione

PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA. Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dall’Amministrazione. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa copertura assicurativa entro 30 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Ai sensi dell’art.230 del D.P.R. 207/2010, l’Amministrazione si riserva la facoltà procedere alla presa in consegna anticipata per parti di lavoro ultimate, prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA. 1. Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dall’Amministrazione.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA. La presa in consegna delle opere avviene con la redazione di apposito verbale redatto dalla Direzione Lavori e dall’appaltatore e trasmesso alla Stazione Appaltante. In tale verbale vengono anche riportati tutti i vizi e le difformità, di cui al comma 2 dell’art 48, eliminati con le modalità prevista dalla Direzione dei Lavori. La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante avverrà a partire dal quinto giorno successivo alla data di trasmissione del suddetto verbale, in tale periodo transitorio l’Appaltatore è tenuto alla gratuita manutenzione di cui all’art. 48. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Quando l'Ente Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Impresa Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, l'Impresa stessa non potrà opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta. L’appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. Nei casi in cui l’opera non sia utilizzabile, La Stazione appaltante rifiuterà la presa in consegna e fisserà un termine perentorio, per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, che sarà comunicato all’appaltatore, in cui lo stesso dovrà adempiere affinché possa rendere l’opera utilizzabile dalla stazione Appaltante. In tale periodo l’appaltatore assicurerà la gratuita manutenzione di cui all’art. 48. Terminato il lavoro l’appaltatore lo comunicherà alla Direzione dei lavori che annoterà i giorni trascorsi come giorni di ritardo su cui applicare le penali di cui all’art. 16. Successivamente si procederà alla presa in consegna redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 50.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA. 51.1. Salvo che l’opera risulti irricevibile per grave inadempimento dell’Appaltatore, il Committente ne curerà la presa in consegna entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA. Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l’opera sarà presa in consegna dall’Amministrazione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa (come previsto dal precedente art. 15 punti C ed E) entro 90 gg. dall’emissione del certificato di collaudo (o del CRE), non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2 del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere consegna anticipata per parti di lavoro ultimate.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA. Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile. In caso di consegne parziali prima dell'ultimazione definitiva di tutte le opere, valgono le norme di Regolamento in materia.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA. Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Appaltante dei disegni aggiornati di tutti gli schemi degli impianti elettrici e di riscaldamento e delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici e di riscaldamento (il tutto a carico dell’Appaltatore), ecc. compresi nell'opera eseguita, in triplice copia; l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA. 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, prima che intervenga il collaudo finale, a condizione che siano state eseguite con esito favorevole le prove di collaudo in corso d’opera previste dal capitolato speciale d’appalto.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA. A collaudo approvato e successivamente alla presentazione da parte del Concessionario all'Appaltante dei progetti (As-built) in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari, delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, le opere saranno consegnate all’Appaltante il quale procederà alla consegna dei soli impianti oggetto di gestione da parte del Concessionario ai sensi del contratto di Concessione al fine di espletare il Servizio oggetto della stessa, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile. In particolare saranno oggetto del servizio di gestione gli impianti sopra indicati. Per quanto agli impianti fotovoltaici non è prevista la consegna delle opere all’Appaltante in quanto tali impianti rimangono nella proprietà del Concessionario che li esercisce nell’ambito del Servizio. Al termine del rapporto contrattuale, tutti gli impianti saranno riconsegnati all’Ente Concedente secondo quanto espresso al titolo IV del presente Capitolato.