GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE
GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE
FASCICOLO INFORMATIVO
ULTIMO AGGIORNAMENTO 12/2017
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA CON ATTIVITA’ AMBULATORIALE EXTRAMOENIA E ATTIVITA’ SVOLTA IN
REGIME LIBERO PROFESSIONALE ALL’INTERNO DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, ACCREDITATE O PRIVATE E/O MEDICO CONVENZIONATO S.S.N.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
b) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
c) MODULO DI PROPOSTA – ADEGUATEZZA (FAC SIMILE)
d) INFORMATIVA PRIVACY
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione. Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 - Registro Imprese Tribunale di Modena C.F. e P. IVA 08589510158 - R.E.A. 334152 – Cap. Soc. € 8.840.000,00 i. v. – Riserva Sovrapprezzo azioni € 6.760.000,00 i. v. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P. IVA 02983670361 – Cap. Soc. € 121.814.366,00 i. v. – Ris. Sovr. Az. € 3.185.634,13 i. v.
2° Ufficio atti privati demanio
Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 00000 Xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx (Xx) – tel. 000.0000000 – fax 000.0000000 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 - R.E.A. 334152 – Cap.Soc. € 32.500.000,00 i.v. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all’Albo delle società capogruppo al numero 009.
NOTA INFORMATIVA
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
Contratto di assicurazione di responsabilità civile professionale
MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA CON ATTIVITA’ AMBULATORIALE EXTRAMOENIA E ATTIVITA’ SVOLTA IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE ALL’INTERNO DI STRUTTURE PUBBLICHE, ACCREDITATE O PRIVATE E/O MEDICO CONVENZIONATO S.S.N
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Assicuratrice Milanese S.p.A., Società di assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009.
b. Sede legale e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 00000 Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX) XXXXXX
c. Recapito telefonico: 000 0000000 – Fax: 000 0000000 – Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
d. Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle imprese di Assicurazione
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2016
• Patrimonio netto | Euro | 35.996.596 |
• Capitale sociale* | Euro | 32.500.000 |
• Totale delle riserve patrimoniali | Euro | 3.496.596 |
• Indice di solvibilità riferito alla gestione | danni: | 167% |
Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente
*Post aumento di capitale sociale a titolo gratuito di Euro 2.499.999,84 deliberato dall’Assemblea straordinaria del 7/4/2017. La conseguente modifica dello statuto è stata autorizzata da Ivass con Provvedimento n.° 0097280/17 del 17/5/2017.
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto può avere durata annuale con possibilità di tacito rinnovo o poliennale senza possibilità di tacito rinnovo.
AVVERTENZA
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Termini e modalità sono regolati dall’Articolo 9 delle Condizioni di Polizza.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
L’assicurazione tutela l’Assicurato per i danni cagionati a terze persone, conseguenti ad un fatto derivante da una Responsabilità Civile inerente all’attività esercitata.
Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 16 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza.
L’assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all’Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso.
Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 23 – R.C.O. Dipendenti, delle Condizioni di Polizza.
L’assicurazione integra altresì una serie di coperture, previste a titolo esemplificativo e non limitativo, dall’articolo 16 – Oggetto dell’assicurazione, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
E’ inoltre possibile scegliere, in base ad esigenze specifiche, alcune estensioni di garanzia, tra quelle previste nelle “Condizioni particolari/aggiuntive” ed all’articolo 17 bis, operanti solo se espressamente richiamate in prima facciata di polizza e, ove previsto, corrisposto il relativo premio.
Si rimanda per maggior dettaglio alla sezione “Condizioni particolari/aggiuntive” ed all’articolo 17 bis delle Condizioni di Polizza.
AVVERTENZA
Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.
Consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Polizza per maggiori dettagli:
• Art. 3 – pagamento del premio
• Art. 13 – delimitazione dell’assicurazione
• Art. 15 – cessazione del rapporto assicurativo
• Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione
• Art. 16 bis – Limitazione in caso di responsabilità solidale
• Art. 17 – inizio e limite all’oggetto della garanzia. Retroattività temporale
• Art. 18 – Rischi esclusi
• Art. 19 – Estensione territoriale – limiti territoriali
• Art. 20 – Limiti di indennizzo
• Art. 23 – R.C.O. Dipendenti
• Art. 24 – Committenza
• Art 25 – Conciliazione amichevole
Ulteriori limitazioni sono poi previste nelle singole “Condizioni particolari / aggiuntive” delle Condizioni di Polizza, alle quali si rinvia per maggior dettaglio.
AVVERTENZA
Copertura Xxxxx Xxxxxxx
Il primo rischio è la forma di assicurazione per la quale Assicuratrice Milanese risponde per i danni corporali o materiali provocati sino alla concorrenza della somma assicurata riportata in polizza. Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del concetto di copertura in primo rischio si portano i seguenti esempi:
Esempio 1)
un Medico ginecologo libero professionista con attività esclusivamente extramoenia, erra nella lettura dell’ecografia non avvedendosi di una grave malformazione, preclude il diritto all’aborto della madre e risponde dei danni provocati che, fino alla concorrenza del massimale restano interamente a carico di Assicuratrice Milanese.
Esempio 2)
un Medico generico erra nel diagnosticare una polmonite in atto e il paziente subisce una grave compromissione degli organi respiratori. Assicuratrice Milanese nel limite del massimale è tenuta a risarcire il danno per l’invalidità permanente/temporanea nonché per le spese mediche resesi necessarie per l’omessa diagnosi.
Esempio 3)
un Medico ginecologo che presta attività libero professionale presso una struttura sanitaria pubblica, accreditata o privata, erra nella lettura dell’ecografia non avvedendosi di una grave malformazione, precludendo il diritto all’aborto della madre e risponde, in caso di inesistenza o di non operatività della polizza stipulata dalla struttura sanitaria stessa, dei danni provocati che, fino alla concorrenza del massimale restano interamente a carico di Assicuratrice Milanese.
Esempio 4)
un Medico generico che presta attività libero professionale presso una struttura sanitaria pubblica, accreditata o privata, erra nel diagnosticare una polmonite in atto e il paziente subisce una grave compromissione degli organi respiratori. Assicuratrice Milanese, in caso di inesistenza o di non operatività della polizza stipulata dalla struttura sanitaria stessa, nel limite del massimale è tenuta a risarcire il danno per l’invalidità permanente/temporanea nonché per le spese mediche resesi necessarie per l’omessa diagnosi.
Copertura Secondo Rischio
E’ la forma di assicurazione per la quale Assicuratrice Milanese risponde dei danni corporali o materiali provocati sino alla concorrenza della somma assicurata riportata in polizza, eccedenti il massimale previsto da altra polizza per il medesimo rischio già esistente all’atto della stipula del contratto con Assicuratrice Milanese o successivamente stipulata sia da parte dell’Assicurato che da terzi. Il danno coperto da altra polizza è considerato come franchigia fissa e ciò anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale della o delle altre assicurazioni. L'eccedenza è calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo rischio dell'importo capitale rientrante nel massimale da quest'ultime assicurato. Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del concetto di copertura in secondo rischio si portano i seguenti esempi:
Esempio 1)
il Medico svolge l’attività chirurgica libero professionale all’interno di una struttura sanitaria pubblica, accreditata o privata, coperta da polizza di altra assicurazione con riguardo ai danni provocati da collaboratori liberi professionisti. Trattandosi di contratto concluso a favore anche del terzo, la Compagnia della struttura sanitaria stessa è tenuta a risarcire, nel limite del suo massimale il danno provocato al paziente. Laddove il danno sia superiore al massimale della polizza contratta dalla struttura sanitaria, l’eccedenza resta a carico di Assicuratrice Milanese nei limiti del massimale della polizza stessa.
Esempio 2)
un Medico ginecologo libero professionista stipula una polizza con altra Compagnia e la polizza di Assicuratrice Milanese. Dispone così di due polizze per lo stesso rischio. Quella di Assicuratrice Milanese opera in secondo rischio e copre il danno eccedente il massimale previsto dalla polizza dell’altra Compagnia, nei limite del proprio massimale.
AVVERTENZA
Le suddette garanzie sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali, per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di Polizza ed al Modulo di proposta.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.
Franchigia | ||
Esempio 1) • Danno | Euro | 1.000 |
• Franchigia | Euro | 270 |
• Risarcimento | Euro | 730 (Danno Euro 1.000 – Franchigia Euro 270) |
Esempio 2) • Danno | Euro | 200 |
• Franchigia | Euro | 270 |
• Risarcimento nessun risarcimento è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia.
Scoperto Esempio 1)
• Danno Euro 10.000
• Scoperto 10% con il minimo di Euro 500
• Risarcimento
Euro 10.000 - 10% = Euro 9.000
Esempio 2)
• Danno Euro 1.000
• Scoperto 10% con il minimo di Euro 500
• Risarcimento
Euro 1.000 - 500 = Euro 500 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
Massimale Esempio 1)
• Massimale Euro 500.000
• Danno Euro 200.000
• Risarcimento Euro 200.000
Esempio 2)
• Massimale Euro 500.000
• Danno Euro 700.000
• Risarcimento Euro 500.000
(la Società corrisponde l’importo di Euro 500.000 pari al massimale assicurato, l’Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 200.000 Euro – importo pari alla differenza tra l’ammontare del danno ed il massimale assicurato)
4. Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, fatta salva la facoltà della Società di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e che possono comportare la perdita parziale o totale dell’indennizzo di seguito si portano alcuni esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Esempio 1)
• stipula della polizza dopo la ricezione di una richiesta di risarcimento, in forma scritta;
Esempio 2)
• stipula della polizza successiva al verificarsi di un fatto anormale e di particolare gravità.
Tra queste fattispecie rientrano esemplificativamente:
a) la morte di un paziente sottoposto a cure odontoiatriche durante l’espletamento delle relative cure implantologiche;
b) le rimostranze di un paziente che contesta l’insorgere di problematiche non segnalate o l’erroneità della terapia in corso, si rifiuta di proseguirla richiedendo la cartella clinica e determinando una brusca risoluzione del rapporto;
c) la richiesta da parte della Direzione della ASL o altra struttura sanitaria pubblica, accreditata o privata di una relazione in ordine a interventi o cure prestate, necessaria per poter esaminare la fondatezza di una richiesta risarcitoria direttamente pervenuta alla ASL o alla struttura sanitaria pubblica, accreditata o privata;
d) la reiterazione di interventi o cure necessarie per la non efficienza del precedente intervento o delle precedenti cure, reiterazione nota al Medico e non necessaria in caso di corretta primigenia prestazione
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Condizioni di Polizza, nonché quanto previsto in proposito dal “Modulo di proposta”.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio ai sensi dell’Articolo 5 – Aggravamento del rischio (Articolo 1898 del Codice Civile) e dell’Articolo 6 – Diminuzione del rischio (Articolo 1897 del Codice Civile), delle Condizioni di Polizza.
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se la Società fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, la Società a seguito della comunicazione dell’Assicurato può recedere dal contratto.
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso alla Società o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, la Società può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso la Società avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
In caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, la Società a seguito della comunicazione dell’Assicurato, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima.
Rimandiamo ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di maggior dettaglio.
ESEMPIO di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio
Quando l’attività prevista e dichiarata in polizza dall’Assicurato cambia o viene implementata con attività accessorie o non, all’attività principale assicurata, come ad esempio:
• Medico che acquisisce anche la funzione di capo dipartimento
• Medico specialista che non effettua interventi chirurgici che amplia la propria attività professionale anche agli interventi chirurgici
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è annuale. La Società si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3%.
Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell’Intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento:
• Assegni bancari e circolari
• Bonifici bancari
• Bollettini postali
• Strumenti elettronici di pagamento
AVVERTENZA
L’intermediario non ha la facoltà di prevedere specifici sconti.
Tale facoltà è demandata esclusivamente alla Società, la cui misura e modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima.
La Società, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata quinquennale a fronte di una riduzione del premio di tariffa in relazione alle singole specializzazioni:
• 10% per tutte le specializzazioni indicate nel Modulo di proposta contenuto nel presente Fascicolo Informativo, salvo:
• 15% per le specializzazioni di Medico specialista con / senza accertamenti diagnostici invasivi
• 5% per la specializzazione di Medico che pratica la chirurgia
• 5% per la specializzazione di Medico ortopedico che pratica la chirurgia
A fronte delle suddette riduzioni di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
7. Rivalse AVVERTENZA
Il contratto qui descritto prevede ipotesi di rivalsa nei casi espressamente previsti.
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del concetto di azione di rivalsa si porta il seguente esempio:
Esempio
La rivalsa esercitata dalla ASL od altra struttura sanitaria pubblica, accreditata o privata, nonché da parte dei loro Assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell’attività svolta per conto dei suddetti Enti.
8. Diritto di recesso AVVERTENZA
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia i favore del Contraente sia in favore della Società.
Si rimanda per gli aspetti di maggior dettaglio all’Articolo 8 – disdetta in caso di sinistro, delle Condizioni di Polizza.
Nel caso di contratto poliennale il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 30 giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.
Ipotesi di decadenza contemplate in polizza
Decadenza dal diritto all’indennizzo in caso di denuncia presentata oltre il termine indicato in polizza.
Decadenza dal diritto di disdettare il contatto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza.
Decadenza dal diritto di disdettare il contratto a seguito di sinistro qualora la comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’Articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella Italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquota attualmente in vigore:
• Responsabilità civile 21,25% (oltre a 1% quale addizionale antiracket)
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA
In caso di sinistro il Contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previste e regolate dall’Articolo 7 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, delle Condizioni di Polizza.
AVVERTENZA
La gestione dei sinistri relativi alla sezione “tutela giudiziaria” è assunta dalla Società senza pertanto alcun affidamento di tale gestione a impresa terza.
E’ salvo il diritto di scelta del Legale nei termini indicati dall’art. 29 Gestione delle vertenze di danno delle condizioni di polizza.
Si rimanda per maggior dettaglio all’Articolo 29 – Gestione delle vertenze di danno, delle Condizioni di Polizza.
13. Reclami
Il reclamo è, ai sensi dell’art. 2 lettera t-bis) del Regolamento ISVAP n.° 24 del 19 maggio 2008, “una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. Ai sensi della lettera t-ter), per reclamante deve invece intendersi “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato”.
La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.
I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all’attenzione dell’Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 00000 Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX), utilizzando una delle seguenti modalità:
• A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Via fax al numero x00 000 0000000
• Con il servizio postale
Ai reclami pervenuti viene dato riscontro da parte dell’anzidetta funzione aziendale entro e non oltre il termine di 45 giorni.
Se l’impresa non fornisce risposa, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
• Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
• L’individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato
• Breve descrizione del motivo di doglianza
• Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa
• Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
• I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l’Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
• I reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria
Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione “Reclami”, è messo a disposizione degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all’Istituto di Vigilanza
14. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferma l’esistenza di sistemi alternativi di risoluzione della controversia.
In particolare, il Decreto Legge 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto della negoziazione assistita, rendendone l’esperimento obbligatorio in determinate ipotesi normativamente previste dall’art. 3 del decreto citato.
A norma dell’art. 2 del predetto testo normativo, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
L’art. 3 prevede quindi che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.° 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
L’art. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 prescrive invece che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia – ex plurimis – di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.° 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
Anche in tale caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il presente contratto non prevede la possibilità di Arbitrato.
SI RINVIA AL SITO INTERNET XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX PER LA CONSULTAZIONE DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL FASCICOLO INFORMATIVO NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE
GLOSSARIO
Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle condizioni di assicurazione della responsabilità civile professionale
Assicurato – la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dall’assicurazione
Codice (Codice delle Assicurazioni Private) – il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni
Colpa grave – la responsabilità per negligenza, imprudenza e imperizia inescusabili che, salvo il diverso profilo psicologico, vengono equiparate a comportamenti dolosi per la prevedibilità del danno possibile conseguenza dell’inadempimento.
Contraente – la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Danno corporale – morte o lesioni personali
Danno materiale – distruzione o deterioramento di cose
Franchigia – importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro
Indennizzo – la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Intermediario – la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209
Limite di indennizzo – xxxxxxx xxxxxxx, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo
Massimale – la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito
Perdite patrimoniali – ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l’effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni
Polizza – il documento che prova l’assicurazione
Premio – il costo della copertura assicurativa
Primo rischio – forma di assicurazione per la quale Assicuratrice Milanese risponde dei danni corporali o materiali provocati sino alla concorrenza della somma assicurata riportata in polizza
Recesso – scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale
Responsabilità a titolo di regresso – trattasi della responsabilità cui è tenuto il Medico nelle obbligazioni risarcitorie solidali per la quota parte di concorso nella causazione del danno a lui attribuita, per legge o in forza di sentenza, nei confronti del coobbligato in solido che abbia provveduto al risarcimento integrale del danneggiato.
Responsabilità a titolo di rivalsa – la responsabilità cui è tenuto il Medico nei confronti del soggetto che abbia provveduto al pagamento dell’intero per la quota parte di danno per legge o in forza di sentenza attribuita a responsabilità del Medico assicurato.
Responsabilità solidale – la responsabilità che, nei confronti del danneggiato, assumono tutti coloro che hanno comunque concorso, secondo il principio di causalità adeguata, alla produzione del danno e che perciò sono tenuti a rispondere per l’intero verso il danneggiato.
Richiesta di risarcimento – la richiesta verbale o scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione avanzata da terzi nei confronti dell’Assicurato.
Rischio – la probabilità che si verifichi il sinistro
Secondo rischio – forma di assicurazione per la quale Assicuratrice Milanese risponde dei danni corporali o materiali provocati sino alla concorrenza della somma assicurata riportata in polizza, eccedenti il massimale previsto da altra polizza per il medesimo rischio già esistente all’atto della stipula del contratto con Assicuratrice Milanese o successivamente stipulata sia da parte dell’Assicurato che da terzi. Il danno coperto da altra polizza è considerato come franchigia fissa e ciò anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale della o delle altre assicurazioni. L'eccedenza è calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo rischio dell'importo capitale rientrante nel massimale da quest'ultime assicurato.
Sinistro – il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l’assicurazione
Società – la Società Assicuratrice Milanese S.p.A.
Assicuratrice Milanese è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa
Il rappresentante Legale Xxxxxxxxx Xxxxxxx
ASSICURATRICE MILANESE
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13.12.1988 (G.U. 21.12.1988 n. 298) – Capitale Sociale € 32.500.000,00 i.v.
Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152 – Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158
Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 – C. Fiscale e P. I. 02983670361 – Capitale Sociale € 60.000.000,00 i.v.
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
CONDIZIONI DI POLIZZA
RCP MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA CON ATTIVITA’ AMBULATORIALE EXTRAMOENIA E ATTIVITA’ SVOLTA IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE ALL'INTERNO DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, ACCREDITATE O PRIVATE E/O MEDICO CONVENZIONATO S.S.N.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Attività ambulatoriale: l’attività svolta in regime libero professionale extramoenia; Attività intramoenia: l’attività svolta in regime libero professionale all’interno di strutture sanitarie pubbliche, accreditate o private; Colpa Grave: la responsabilità per negligenza, imprudenza e imperizia inescusabili che, salvo il diverso profilo psicologico, vengono equiparate a comportamenti dolosi per la prevedibilità del danno possibile conseguenza dell’inadempimento; Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone; Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali; Danno corporale: morte o lesioni personali; Danno materiale: distruzione o deterioramento di cose; Danno patrimoniale: danno alla sfera patrimoniale di terzi; Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Polizza: il documento che prova l'assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; Xxxxx Xxxxxxx: forma di assicurazione per la quale Assicuratrice Milanese risponde dei danni corporali o materiali provocati sino alla concorrenza della somma assicurata riportata in polizza; Responsabilità diretta: è la responsabilità ascrivibile unicamente all’operato del medico con esclusione della responsabilità derivante dal mero vincolo di solidarietà; Responsabilità a titolo di regresso: trattasi della responsabilità cui è tenuto il Medico nelle obbligazioni risarcitorie solidali per la quota parte di concorso nella causazione del danno a lui attribuita, per legge o in forza di sentenza, nei confronti del coobbligato in solido che abbia provveduto al risarcimento integrale del danneggiato; Responsabilità a titolo di rivalsa: la responsabilità cui è tenuto il Medico nei confronti del soggetto che abbia provveduto al pagamento dell’intero per la quota parte di danno per legge o in forza di sentenza attribuita a responsabilità del Medico assicurato; Responsabilità solidale: la responsabilità che, nei confronti del danneggiato, assumono tutti coloro che hanno comunque concorso, secondo il principio di causalità adeguata, alla produzione del danno e che perciò sono tenuti a rispondere per l’intero verso il danneggiato; Richiesta di Risarcimento: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione avanzata da terzi nei confronti dell’Assicurato; Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro; Secondo Rischio: forma di assicurazione per la quale Assicuratrice Milanese risponde dei danni corporali o materiali provocati sino alla concorrenza della somma assicurata riportata in polizza, eccedenti il massimale previsto da altra polizza per il medesimo rischio già esistente all’atto della stipula del contratto con Assicuratrice Milanese o successivamente stipulata sia da parte dell’Assicurato che da terzi. Il danno coperto da altra polizza è considerato come franchigia fissa e ciò anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale della o delle altre assicurazioni. L'eccedenza è calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo rischio dell'importo capitale rientrante nel massimale da quest'ultime assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione; Società: Assicuratrice Milanese S.p.A., l'impresa assicuratrice.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nel senso che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se le avesse conosciute, comporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892-1893-1894 x.x., xxxx xx xxxxxxx totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Art. 2- Altre assicurazioni
In caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni. L'eccedenza sarà calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo rischio dell'importo capitale rientrante nel massimale da quest'ultime assicurato.
Art. 3 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). I premi devono essere pagati alla Agenzia oppure alla Società.
Art. 4 - Modifiche al contratto
Sarà riconosciuta validità soltanto alle modifiche intervenute per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'Agenzia oppure alla Società di ogni mutamento che comporti l'aggravamento del rischio per consentire all'Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In difetto l'Assicuratore si riserva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l'indennizzo.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.).
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia, oppure alla Società, non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi (art. 1913 c.c.). La denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve contenere la analitica narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio del danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro. L'assicurato deve parimenti inviare contestualmente o a seguito della denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore. L'inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 c.c..
Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Il contratto, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata ricevuta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si intende prorogato per un anno e così successivamente.
Se il contratto non prevede il Tacito Rinnovo, lo stesso cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta (Condizione particolare ST).
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 13 - Delimitazione dell'assicurazione
Ai fini dell'assicurazione prestata con la presente polizza, non sono comunque considerati indennizzabili i danni provocati:
a) al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché a qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) ai dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) ai collaboratori, ai dipendenti ed ai praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell'Assicurato.
Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 15 - Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:
• in caso di decesso dell'Assicurato;
• in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione per pensionamento e/o cancellazione dall'Albo professionale;
• in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.
Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione. – Altre assicurazioni: copertura a secondo rischio. Inesistenza o non operatività di altre assicurazioni: copertura a primo rischio.
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia e attività svolta in regime libero professionale all’interno di Strutture sanitarie Pubbliche, accreditate o private e/o di Medico convenzionato S.S.N., in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all’art.14) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) l'effettuazione di piccoli interventi chirurgici o invasivi, ambulatoriali e/o domiciliari, senza ricorso ad anestesia totale, anche quando l'attività dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia;
b) i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere a titolo di colpa lieve e grave, anche nell'ipotesi che l'attività professionale abbia avuto ad oggetto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per colpa grave (art. 2236 c.c.);
c) l'attività di pronto soccorso, il rifiuto di adempimento, l'intervento senza consenso in ipotesi di stato di necessità, i danni per omissione di intervento per cure urgenti, quando non sussista dolo;
d) l'impiego di ogni strumento e/o attrezzatura resi disponibili nel campo specifico e attinenti alla specializzazione conseguita, ivi compresi il laser, le apparecchiature a raggi X per scopi diagnostici; per i soli radiologi anche per scopi terapeutici;
e) danni estetici e fisionomici conseguenti a medicina esclusivamente riparativa (esclusa quindi quella rigenerativa), ed interventi di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrici di cicatrici post-operatorie;
f) fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
g) danni derivanti dalla pratica di agopuntura, chiroterapia e omeopatia;
h) xxxxx conseguenti all'implantologia praticata da medici dentisti e richiamata in polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro;
i) La rivalsa esercitata dall’Azienda Sanitaria e/o Struttura medico/ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell’attività svolta per conto dei suddetti Enti.
Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione fino alla concorrenza del massimale indicato nel presente contratto.
Resta comunque inteso che nel caso di inesistenza o di non operatività dell’altra assicurazione la presente polizza si intende operante in primo rischio.
Per l’ipotesi di attività del medico svolta in regime libero professionale extramoenia la presente polizza opera sempre in primo rischio.
Art. 16 bis- Limitazione in caso di responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all’Assicurato, così come stabilito dall’art. 2055, secondo e terzo comma del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l’Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.
Art. 17 - Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività temporale.
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l’art.1892 c.c.. Tuttavia se l’Assicurato aveva stipulato con Assicuratrice Milanese e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorché non denunciati all’atto della stipula della nuova polizza con esclusione della applicazione dell’art.1892 c.c..
Art. 17 bis. – Garanzia Postuma.
L'assicurazione vale nei casi di operatività della polizza, purchè sia stato corrisposto il premio maggiorato, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente. Nel caso di cessazione dell’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo come previsto dall’articolo 15 – Cessazione del rapporto assicurativo, per tutte le richieste di risarcimento che pervengono in qualsiasi momento successivo alla data di cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso.
Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo,
escluso il caso di suicidio e xxxxxxxxx.
La presente garanzia, sulla base di quanto stabilito all’Articolo 2) Altre assicurazioni, di cui alle Condizioni generali di assicurazione, viene meno in caso di stipula di altra assicurazione per il medesimo rischio.
Art. 18 - Rischi esclusi
L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità deri- vantigli in via di solidarietà.
La garanzia non sarà operante:
a) per danni conseguenti ad interventi, applicazioni e/o terapie di tipo estetico, salvo quanto previsto al punto e) dell'Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione, nonché per i danni e le pretese derivanti dalla mancata rispondenza di tali interventi, applicazioni e/o terapie;
b) tecniche di procreazione assistita;
c) responsabilità di natura amministrativa e patrimoniale;
d) responsabilità derivanti da sperimentazioni in genere;
e) svolgimento di attività non specificatamente previste dall'ordinamento professionale;
f) responsabilità in relazione a fatti commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;
g) trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
h) inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
i) danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
j) ad eccezione delle sole ipotesi di cui all’Articolo 17 bis, restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute alla Società successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata della polizza.
Art. 19 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia e occasionalmente in qualsiasi altro paese d'Europa.
Art. 20 - Limiti di indennizzo
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società stessa. Limitatamente ai danni a cose, non diversamente regola- mentati dagli altri articoli di polizza, la garanzia si intende prestata con una franchigia fissa di Euro 1.000,00.
Art. 21 – Studio Professionale – Studio Associato – Associazioni di Professionisti.
In caso la polizza preveda quale Contraente uno Studio Professionale – Studio Associato – Associazioni di Professionisti, per Assicurato si intendono tutti i professionisti Associati iscritti all’Albo Professionale ed indicati in apposita appendice di polizza. Il premio è pari a quello individuale moltiplicato per il numero degli Associati e ridotto del 10% a partire dal secondo Associato. La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza, convenuto per sinistro e per anno assicurativo, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei singoli professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro.
Art. 22 - Conduzione dei locali adibiti a studio professionale
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti. Sono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita di acqua per guasto o per rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, tecnici, a carico dell'Assicurato. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di Euro 516.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
Art. 23 - R.C.O. Dipendenti (compreso danno biologico)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 e dell'art.13 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx. addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 e del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. della previdenza Sociale del 12 Luglio 2000.
L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di Euro 516.000,00 per sinistro con un sottolimite per persona pari a Euro 516.000,00.
Art. 24 - Committenza
La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori, in relazione alla guida di autovetture e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) nonché di ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati e l’utilizzo sia avvenuto per ragioni di servizio. È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga della Società nei confronti dei responsabili.
Questa specifica garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di Euro 270,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 25 – Conciliazione amichevole
In caso di sinistro indennizzabile e in relazione alla norma che prescrive l’obbligo di esperire un tentativo amichevole di conciliazione ai sensi del Decreto Legislativo n.28/2010 da promuoversi a cura di una delle due Parti davanti ad uno degli Organismi a ciò preposti, prima di adire a vie legali, la Compagnia si obbliga a partecipare a tale procedura dietro semplice richiesta scritta del medesimo Assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI/AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente richiamate in prima facciata di polizza)
A) Formula YOUNG
L’Assicurazione viene prestata esclusivamente agli iscritti all’Albo Professionale da non più di 3 ( tre ) anni alla data di sottoscrizione della presente polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.
B1) Dirigente/Capo dipartimento
Sono compresi in garanzia i danni derivanti dall'attività di Dirigente responsabile di struttura complessa (ex Primario) e di Capo Dipartimento, con esclusione delle attività amministrative, contabili e gestione del personale.
Z) Adeguamento automatico – Indicizzazione
Le somme assicurate i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei “Prezzi al consumo per Famiglie di Operai o Impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di gennaio dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento della polizza, mediante lettera raccomandata spedita all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa.
In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
ST) Senza Tacito Rinnovo
La polizza non prevede il Tacito Rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza.
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO RC PROFESSIONALE DEL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA CON ATTIVITA’ AMBULATORIALE EXTRAMOENIA E ATTIVITA’ SVOLTA IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE ALL’INTERNO DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, ACCREDITATE O PRIVATE E/O DEL MEDICO CONVENZIONATO
E RELATIVO MODULO DI PROPOSTA
INFORMAZIONI SUL PROFESSIONISTA
Cognome Nome
Indirizzo di Residenza
Luogo e data di nascita
INFORMAZIONI SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA | ||
Che tipo di attività svolge (Crocettare) | Medico Generico – di Base | |
Medico Specialista, esclusi accertamenti diagnostici invasivi e interventi chirurgici | ||
Medico Specialista, compresi accertamenti diagnostici invasivi, esclusi interventi chirurgici, Radiologi | ||
Anestesista/Rianimatore | ||
Medico che pratica la chirurgia | ||
Medico ortopedico che pratica la chirurgia | ||
Medico che pratica la chirurgia estetica | ||
Medico dentista, Odontoiatra esclusa l’implantologia | ||
Medico dentista, Odontoiatra compresa l’implantologia | ||
Ginecologo – Ostetrico con o senza assistenza al parto | ||
Specializzando (formula Young) |
l’attività descritta come: (Crocettare) | Medico Libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia | |
Medico Libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia e/o attività svolta in regime libero professionale all’interno di struttura sanitaria pubblica, accreditata o privata | ||
Medico Dipendente di struttura privata | ||
Medico Convenzionato con il S.S.N. | ||
Medico Dipendente di struttura pubblica |
l’attività descritta viene svolta presso: | Denominazione della Struttura (indicare il nome delle eventuali strutture nelle quali opera il professionista) | Definire il tipo di struttura (scegliere tra: Pubblica, accreditata o privata) |
1. | ||
2. | ||
3. |
detiene polizze in corso per il medesimo rischio? | Si’ | No |
è a conoscenza dell’esistenza di una polizza di primo rischio sottoscritta dall’Ente presso cui presta la propria attività in regime di libero professionista o dipendente? | Si’ | No | ||
In caso affermativo fornire nome della Compagnia che assicura l’Ente ed il massimale di polizza |
L’esigenza di copertura è determinata da: (Crocettare) | Obblighi di Legge | |
Impegni Contrattuali | ||
Personali esigenze di prevenzione del rischio | ||
Altro (descrivere) |
Firma (leggibile) dell’Assicurando
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
(Da sottoscrivere se non si voglia dare risposta alle domande riportate nel “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza”)
Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza”, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative e che comunque desidero sottoscrivere il Contratto.
Firma (leggibile) dell’Assicurando
RCP Medico libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia e attività svolta in regime libero professionale all’interno di strutture pubbliche, accreditate o private e/o del medico convenzionato S.S.N.
Modulo di proposta/questionario per l’assicurazione della responsabilità civile professionale
Da inviare presso gli Uffici competenti di Compagnia compilato in ogni sua parte e firmato dall’Assicurando
DICHIARAZIONE
ASSICURANDO
L'Assicurando fornisce i dati necessari solo per la valutazione del rischio e resta in attesa di conoscere le condizioni per la propria copertura assicurativa. La firma del presente modulo non impegna le Parti alla stipulazione del contratto. Qualora il contratto venga sottoscritto, le dichiarazioni rese formeranno parte integrante della polizza di assicurazione ai fini degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile. l'Assicurando dichiara pertanto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della compilazione del presente modulo e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della compilazione del modulo, ovvero la copertura assicurativa non opera in relazione ai sinistri in attinenza ai quali l’Assicurando, prima della stipula della polizza, abbia già avuto notizia o conoscenza dei presupposti determinanti la sua responsabilità professionale, dichiarando altresì che i dati forniti rispondono a verità e di non aver sottaciuto informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.
Cognome Nome | Codice fiscale | |||||||
Indirizzo | Iscritto all’albo di Dal | |||||||
ATTIVITA’ SVOLTA - MASSIMALI | ||||||||
L’Assicurando dichiara di svolgere l’attività di (Crocettare) | Libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia | |||||||
Medico convenzionato S.S.N. | ||||||||
Libero professionista all’interno di strutture sanitarie (solo per quest’ultimo caso crocettare sotto) | ||||||||
Pubbliche | Accreditate | Private | ||||||
Con la seguente specializzazione | Con la richiesta dei seguenti Massimali in € (Crocettate) 500.000 750.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 | |||||||
Medico Generico – di Base | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | ||||||
Medico Specialista, esclusi accertamenti diagnostici invasivi e interventi chirurgici | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | ||||||
Medico Specialista, compresi accertamenti diagnostici invasivi, esclusi interventi chirurgici, Radiologi | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | ||||||
Anestesista/Rianimatore | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | |||||
Medico che pratica la chirurgia | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | ||||
Ortopedico che pratica la chirurgia | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | ||||
Medico dentista, Odontoiatra esclusa l’implantologia | RISCHIO DI DIREZIONE | RISCHIO DI DIREZIONE | RISCHIO DI DIREZIONE | RISCHIO DI DIREZIONE | NON PRESTABILE | RISCHIO DI DIREZIONE | RISCHIO DI DIREZIONE | |
Medico dentista, Odontoiatra compresa l’implantologia | RISCHIO DI DIREZIONE | RISCHIO DI DIREZIONE | RISCHIO DI DIREZIONE | RISCHIO DI DIREZIONE | NON PRESTABILE | RISCHIO DI DIREZIONE | RISCHIO DI DIREZIONE | |
Ginecologo – Ostetrico con o senza assistenza al parto | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | NON PRESTABILE | ||||
ESTENSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA – DURATA CONTRATTUALE | VARIAZIONI DI PREMIO | Crocettare | ||||||
Limitazione FORMULA YOUNG – concedibile agli iscritti all’Albo professionale da non più di 3 anni alla data della sottoscrizione della polizza. Alla scadenza di tale periodo, la polizza stessa non si intenderà più rinnovabile alle medesime condizioni “Formula Young”. | Premio annuo lordo di polizza Euro 250 Massimale prestato di Euro 2.000.000 | |||||||
Estensione GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA | Aumento del 25% del premio di tariffa per tutte le specializzazioni con esclusione dei Medici e degli ortopedici che praticano la chirurgia per i quali non è prevista alcuna maggiorazione di premio | |||||||
Estensione Attività di DIRIGENTE RESPONSABILE di struttura complessa e di Capo Dipartimento (Non concedibile se scelta la Formula YOUNG) | Aumento del 100% del premio di tariffa | |||||||
Clausola di INDICIZZAZIONE | ||||||||
Scelta della DURATA CONTRATTUALE | Annuale | Quinquennale | ||||||
SINISTRI – ALTRE POLIZZE | ||||||||
Negli ultimi 5 anni sono state rivolte all’Assicurando richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale? (SI/NO) |
Ovvero l’assicurando è a conoscenza di circostanze che ritiene possano influire sulla scelta della Compagnia di concludere il contratto o di concluderlo a condizioni diverse? | SI | NO |
Se SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Negli ultimi cinque anni sono state annullate polizze di R.C. Professionale? Se SI, quando e da quale Compagnia?
Ha polizze in corso per il medesimo rischio? Se SI, indichi il massimale
Il nome della Compagnia assicurativa e la scadenza della polizza
Sono state disdettate?
Data firma dell’Assicurando
Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la propria copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.
AVVERTENZE
IL PAGAMENTO DEL PREMIO PUO’ ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO DENARO CONTANTE (ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE) FATTA SALVA LA DISPONIBILITA’ DELL’INTERMEDIARIO AD ACCETTARE I SEGUENTI MEZZI DI PAGAMENTO:
• ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI – BONIFICI BANCARI – BOLLETTINI POSTALI – STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO
LA PERIODICITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO E’ ANNUALE – PER PREMI ANNUI LORDI SUPERIORI AD EURO 1.500 E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI FRAZIONARE IL PREMIO STESSO IN DUE RATE SEMESTRALI, CON L’APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%
LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O COMUNQUE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
INFORMATIVA
IN CASO DI CONTRATTO POLIENNALE CON FRAZIONAMENTO ANNUO LA MISURA DELLA RIDUZIONE DI PREMIO PRATICATA RISULTA ESSERE DEL:
• 10% PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI INDICATE NEL PRESENTE MODULO DI PROPOSTA, SALVO
• 15% PER IL MEDICO SPECIALISTA CON O SENZA ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI INVASIVI
• 5% PER IL MEDICO CHE PRATICA LA CHIRURGIA
• 5% PER L’ORTOPEDICO CHE PRATICA LA CHIRURGIA
A FRONTE DELLA SUDDETTA RIDUZIONE DI PREMIO, IL CONTRAENTE NON PUO’ ESERCITARE LA FACOLTA’ DI RECESSO DAL CONTRATTO PER I PRIMI CINQUE ANNI DI DURATA CONTRATTUALE.
SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N.° 35 DEL 26 MAGGIO 2010
L’ASSICURANDO DICHIARA CHE PRIMA DELLA CONSEGNA DELLA PRESENTE PROPOSTA, HA RICEVUTO COPIA DEI SINGOLI DOCUMENTI:
• NOTA INFORMATIVA/GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• MODULO DI PROPOSTA – FAC SIMILE - ADEGUATEZZA
• INFORMATIVA PRIVACY EX ARTICOLO 13 D. LGS. N.° 196/03
DICHIARAZIONE
CONTENUTI NEL “FASCICOLO INFORMATIVO”, CONFORMEMENTE A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 L’ASSICURANDO
L’ASSICURANDO DICHIARA ALTRESI’ DI NON AVERE PRESENTATO AD ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. ALTRE PROPOSTE PER I MEDESIMI RISCHI NEGLI ULTIMI 90 GIORNI.
L’ASSICURANDO
SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA
CODICE AGENZIA TIMBRO / FIRMA
PROPOSTA NUMERO ALLEGATI NUMERO
EVIDENZIARE SE:
SOSTITUISCE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.° EFFETTO O
RIPRENDE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.° EFFETTO
SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE
DATA
FIRMA PER AUTORIZZAZIONE
DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO
( ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 2003)
In applicazione della normativa sulla “privacy”, la informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).
I) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Le i e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7) .
Il consenso che Le chiediamo riguarda pertanto oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti assicurativi citati.
II) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari (8): il consenso, riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuali da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati ella presente informativa.
III) Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (9) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
IV) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, lei può rivolgersi alla nostra Società, Uffici Amministrativi Centrali, Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX) telefono: 059/0000000, FAX: 059/0000000 (12)
Note
1) Come previsto dall’art 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati) altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.) soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto punto); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo punto).
4) Ad esempio ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè dati di cui all’art. 4 comma 1 lett. D) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6) Ad esempio dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito) autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato) centri di demolizione di autoveicoli;
• Società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto) clinica convenzionata (scelta dall’interessato) società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio) società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, il recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);
• Società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
• ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 – Roma) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
• Organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali:
▪ CONSAP Concessionaria Servizi assicurativi Pubblici (via Paisiello, 33 – Roma) la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile RC auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della Caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - (Via del Quirinale, 21
– Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
▪ Nonché altri soggetti, quali UIC – Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’articolo 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, 00 – Roma), ai sensi del decreto legislativo
23 febbraio 2000 n. 38; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (via Caraci, 36 – Roma), il quale, in base all’art. 226 cod. strad., gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della legge 7 giugno 0000, x 000; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 – Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma) ai sensi dell’art. 7 del DPR 29 Settembre 1973 n. 605; Consorzi agricoli di difesa della grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G. di F.; VV.FF.; VV.UU.) altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori; coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4 comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, della c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo punto).
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre, vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
12) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all’Ufficio indicato in informativa.