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Committenza Clausole campione

Committenza. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.
Committenza. L’assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge H. attribuibile all’Assicurato in qualità di committente dei lavori o attività connes- I. si all’espletamento delle attività descritte in Polizza secondo il nuovo D.Lgs
Committenza. L’assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge attribuibile all’assicurato in qualità di committente: a) dei lavori o attività connessi all’espletamento delle attività descritte in polizza; b) Ai sensi del D. Lgs. 81/08 per i lavori rientranti nel relativo campo di applicazione sempreché l’Assicurato abbia designato il Responsabile dei lavori e/o il coordinatore per l’esecuzione dei lavori in conformità a quanto disposto dal decreto stesso. L’assicurazione non comprende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell’inosservanza di tali disposizioni di legge.
Committenza. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da: - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi ai beni immobili pertinenti l’Azienda Agricola assicurata, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 44, comma 7; - lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata; - servizio di vigilanza nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata; - distributori automatici e servizio di catering presso terzi. La garanzia opera a condizione che: a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato X.Xxx.; b) dall’evento siano derivati, in capo al danneggiato, morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
Committenza. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da: - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi ai beni immobili pertinenti l’Azienda Agricola assicurata; - lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata; - servizio di vigilanza nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata; - distributori automatici e servizio di catering presso terzi. La garanzia opera a condizione che: a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.; b) dall’evento siano derivati, in capo al danneggiato, morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale. Smercio di generi di produzione dell’azienda agricola L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla vendita al dettaglio ed all’assaggio di generi di produzione dell’Azienda Agricola, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nell’ambito dell’Azienda Agricola stessa. Allevamento zootecnico L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in relazione all’allevamento non industriale di bestiame esercitato nell’ambito dell’Azienda Agricola, compresa la monta esercitata per conto dell’Assicurato o di terzi, nonché durante la permanenza ed il trasferimento del bestiame nei pascoli.
Committenza. La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori, in relazione alla guida di autovetture e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) nonché di ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati e l’utilizzo sia avvenuto per ragioni di servizio. È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga della Società nei confronti dei responsabili.
Committenza. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per: a) danni causati a terzi da Xxxx dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'Assicurato, in usufrutto o locazione, od allo stesso intestate al PRA. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; b) danni causati a terzi dalle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso lo studio professionale.
Committenza. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di Committente:
Committenza. L’Assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile per: a) danni causati a terzi da Suoi dipendenti o connessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall’Assicurato, in usufrutto o locazione, od allo stesso intestate al P.R.A.. La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate; b) danni causati a terzi dalle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso lo Studio assicurato.
Committenza. L’assicurazione prestata con la seguente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all’assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre ditte, comprese quelle subappaltatrici, enti o persone in genere. La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato, in qualità di Committente, per danni subiti dagli appaltatori e/o subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali.