Committenza. L’assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge attribuibile all’assicurato in qualità di committente:
Committenza. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art.2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche: - per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; - per i danni cagionati con l’uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
Committenza. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente, per i danni a terzi da: - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi a fabbricati pertinenti l’attività dichiarata in Polizza (mod. 250266). La garanzia opera a condizione che:
Committenza. La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori, in relazione alla guida di autovetture e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) nonché di ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati e l’utilizzo sia avvenuto per ragioni di servizio. È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga della Società nei confronti dei responsabili.
Committenza. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per:
Committenza. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da: - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi ai beni immobili pertinenti l’Azienda Agricola assicurata, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 44, comma 7; - lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata; - servizio di vigilanza nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata; - distributori automatici e servizio di catering presso terzi. La garanzia opera a condizione che:
Committenza. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.
Committenza. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, in- teressi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente:
Committenza. L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge attribuibile all'Assicurato in qualità di committente dei lavori o attività connessi all'espletamento delle attività descritte in Polizza secondo quanto previsto dalla legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro26. Si prende atto che comunque l'assicurazione non comprende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni di legge.
Committenza. L’assicurazione prestata con la seguente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all’assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre ditte, comprese quelle subappaltatrici, enti o persone in genere. La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato, in qualità di Committente, per danni subiti dagli appaltatori e/o subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali.