SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA E TUTORAGGIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA E TUTORAGGIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.
ALLEGATO AL BANDO DI GARA - CIG 67635176CA
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 3
Articolo 2 – Oggetto 4
Articolo 3 – Caratteristiche del servizo 4
Articolo 4 - Luogo di esecuzione delle attività 8
Articolo 5 – Durata 8
Articolo 6– Estensione del servizio 9
Articolo 7 - Livelli di servizio 9
Articolo 8 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 9
Articolo 9 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa 10
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 10
Articolo 11 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro 11
Articolo 12 - Referenti 11
Articolo 13 - Responsabilità 11
Articolo 14 - Revisione dei prezzi 12
Articolo 15- Penali 12
Articolo 16 - Corrispettivo 13
Articolo 17 - Fatturazione e pagamento 14
Articolo 18 - Subappalto 16
Articolo 19 - Disposizioni antimafia 18
Articolo 20 - Cauzione 18
Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 19
Articolo 22 - Risoluzione 20
Articolo 23 - Recesso 21
Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari 21
Articolo 25 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione 22
Articolo 26 - Consenso al trattamento dei dati 22
Articolo 27 - Condizioni particolari di risoluzione 22
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali 22
Articolo 29 - Foro competente 23
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA E TUTORAGGIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
TRA
Dipartimento della pubblica sicurezza –Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria
con sede in Roma Piazza del Viminale Codice Fiscale in persona del (di seguito per brevità Amministrazione)
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx
, X. XXX , (xxxxxxxxxxx ai fini del
presente contratto in , Via , ) in persona
del , domiciliato per la carica presso la sede
sociale (di seguito per brevità anche "Impresa).
PREMESSO CHE
- l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs50/2016 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta -; Allegato "II" - Relazione tecnica; - Allegato "III" - Capitolato Tecnico; Allegato "IV" – (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse. Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta), l'Allegato "II" (Relazione tecnica), l'Allegato "III" (Capitolato Tecnico), Allegato "IV" (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dal D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 50/2016"; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall’Amministrazione, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall'Impresa, salvo gli aspetti migliorativi offerti dall'Impresa se accettati dall’Amministrazione
4. L’amministrazione , ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 01/03/2009 provvederà a comunicare alla stessa Autorità i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente:
6. E' designato quale Responsabile del Procedimento il dott
7. È designato quale Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. .
Articolo 2 - oggetto
L’Amministrazione affida all'Impresa un servizio di formazione avanzata e tutoraggio del personale della Polizia di Stato.
Di seguito viene riportata la suddivisione dei corsi in base alle aree di pertinenza:
• Nr. 1 Programmazione avanzata;
• Nr. 1 Sicurezza informatica;
• Nr. 1 Indagini digitali;
• Nr. 1 Informatica giuridica;
• Nr. 1 Formazione dei docenti dell'Amministrazione
• Attività di training on-the job.
Articolo 3 – caratteristiche del servizio
Il servizio di formazione dovrà prevedere la presenza di due macro-Aree, come di seguito definite.
3.1. Corsi di formazione analisi e gestione degli incidenti informatici.
La prima Macro-Area prevede attività di formazione in aula per un totale di 20 discenti per ciascun corso e l'erogazione dei seguenti moduli didattici finalizzati a migliorare la preparazione del personale dell'Amministrazione nelle aree specificate nella seguente Tabella Corsi:
Corsi / Area di pertinenza | Titolo del modulo | Durata totale del modulo (ore) | Durata delle attività di didattica frontale (ore) | Durata delle attività di didattica in laboratorio (ore) |
Programmazione avanzata | Metodologie di analisi del codice open source | 60 | 18 | 42 |
Programmazione avanzata in Python | 60 | 18 | 42 | |
Programmazione di sistema in BASH | 60 | 18 | 42 | |
Sicurezza informatica | Vulnerabilità e Attacchi ai sistemi informatici | 84 | 30 | 54 |
Sicurezza delle reti di calcolatori e delle applicazioni basate su Internet | 84 | 30 | 54 | |
Sistemi di autenticazione | 72 | 24 | 48 | |
Sistemi di monitoraggio distribuito delle reti e dei sistemi | 90 | 30 | 60 | |
Gestione degli incidenti informatici insito e da remoto | 90 | 30 | 60 | |
Indagini digitali | Analisi di sorgenti aperte | 90 | 30 | 60 |
Digital forensics: Aspetti tecnologici | 90 | 30 | 60 | |
Informatica giuridica | Digital forensics: Aspetti legali e casi di studio | 60 | 18 | 42 |
Reati informatici e casi di studio | 60 | 18 | 42 | |
Formazione dei docenti dell'Amministrazi one | Aspetti docimologici | 30 | 12 | 18 |
Metodologie di selezione e valutazione | 30 | 12 | 18 | |
TOTALE | 960 | 318 | 642 |
Ciascun modulo didattico dovrà essere composto da circa un terzo di attività didattica frontale e due terzi di attività pratiche di laboratorio.
Si richiede che durante l'erogazione del corso, nelle attività di laboratorio, dovranno essere presenti i docenti indicati nell’offerta tecnica dell’impresa e comunque almeno due docenti con le caratteristiche specificate al capitolo "DOCENTI" del capitolato tecnico. L'Impresa dovrà fornire i curriculum vitae del personale che si intende coinvolgere prima dell'inizio di ciascun modulo come indicati nell’offerta tecnica. La sostituzione di un docente è ammessa esclusivamente con un docente da analoga qualifica e punteggio nel rispetto di quanto dichiarato dall'offerente per lo specifico modulo e il direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione si riserva il diritto di approvarne l'elenco.
L'Affidatario, al termine di ciascun corso, dovrà inoltre:
• fornire al direttore dell’esecuzione dell’amministrazione tutto il materiale didattico, inclusa copia di tutto il software utilizzato durante le attività di laboratorio;
• verificare l'apprendimento mediante la somministrazione di test di valutazione per ciascun modulo didattico;
• somministrare i questionari di valutazione della didattica.
3.2 Attività di training on-the-job
La seconda macro-Area dell'attività formativa prevede: un'attività di training on-the-job per lo sviluppo di project work che si rivolgono al personale della Polizia di Stato che hanno seguito i corsi della prima macro-area
Tali attività si suddividono nelle seguenti fasi formative specializzate per una durata complessiva di 960 ore così suddivise.
1. Metodologie per l'analisi dello stato dell'arte del software open source disponibile (30 h).
2. Metodologie per rapportarsi a consulenti e fornitori (30 h).
3. Attività di customizzazione secondo le esigenze che emergono da parte del direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione (510 h)
4. Testing (90 h)
5. Installazione e configurazione (54 h)
6. Testing sul campo (54 h)
7. Metodologie per la manutenzione correttiva e adattativa (192h)
Tale suddivisione deve intendersi indicativa, può subire variazioni su proposta dell'Affidatario o su richiesta del direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione sia nella durata di ogni singola fase sia nell'introduzione di nuove fasi formative. La durata complessiva di 960 ore rimane invariata.
L'Affidatario dovrà fornire i curriculum vitae del personale docente prima dell'inizio di ciascuna fase formativa come indicati nell’offerta tecnica La sostituzione di un docente è ammessa esclusivamente con uno di analoga qualifica e punteggio nel rispetto di quanto dichiarato dall’impresa per lo specifico modulo in fase di offerta e il direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione si riserva il diritto di approvarne l'elenco.
Saranno a carico dell'aggiudicatario per lo svolgimento del corso:
• progettazione di dettaglio del corso in stretta relazione con il direttore dell’esecuzione dell'Amministrazione, che deve approvare i relativi programmi. Il dettaglio dei corsi deve essere fornito entro trenta giorni affinché l'Amministrazione possa selezionare il personale discente. L'affidatario dovrà fornire un supporto per la selezione dei discenti. S'intende che deve essere predisposto per ogni corso, l'insieme delle conoscenze minime necessarie per la proficua frequentazione.
• predisposizione di tutto il materiale didattico;
• fornitura ai partecipanti dei programmi formativi e supporti digitali in grado di contenere tutto il materiale didattico utilizzato (dispense, slide, software open source);
• somministrazione di un questionario di gradimento secondo il modello concordato con l'Amministrazione;
• verifica finale di apprendimento per ciascun modulo didattico;
• tutoraggio remoto o assistenza in presenza durante l'erogazione del corso e per un periodo di 12 mesi dopo la conclusione delle attività formative.
Il corso si svolgerà presso aule attrezzate messe a disposizione dall'Amministrazione. Tutti gli oneri accessori relativi a vitto, alloggio, mobilità dei docenti, dei tutor e di altri soggetti coinvolti nella realizzazione del corso e del progetto formativo sono a carico dell'Affidatario.
Il materiale didattico dovrà comprendere l'eventuale normativa oggetto del corso, dispense riassuntive, slide e/o presentazioni utilizzate dal docente, materiale relativo a esempi e casi di studio, software open source utilizzati nelle esercitazioni e ogni altro materiale utile all'applicazione pratica degli apprendimenti. Tale materiale potrà essere fornito ai partecipanti, a cura del soggetto attuatore, sotto forma cartacea, su supporto informatico o mediante sito Web adeguatamente protetto realizzato allo scopo.
L'Affidatario è tenuto a effettuare, di concerto con il direttore dell’esecuzione dell'Amministrazione , che è la figura competente per quanto attiene l'organizzazione, la gestione e il coordinamento di tutte le attività formative rivolte ai dipendenti, la verifica
dell'apprendimento, la valutazione delle competenze e del sistema organizzativo dell'intervento, al fine di stabilire sia il livello di professionalità in ingresso sia il livello di efficacia dell'azione formativa in uscita. In particolare, sono previsti i seguenti strumenti di valutazione: test di ingresso, test finale, questionari di gradimento da parte di tutti i partecipanti, nota di sintesi di valutazione da parte dei docenti per ciascun modulo didattico.
Tutta la documentazione, di cui ai precedenti punti, dovrà essere fornita al direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione alla fine del percorso formativo in forma cartacea e in forma elettronica, che potrà avvalersene anche per organizzare la comunicazione sulla diffusione dei risultati dei processi di formazione.
Si precisa che:
1. Il materiale didattico dovrà comprendere il/i libro/i di testo utilizzato ed ogni altra documentazione ritenuta idonea al conseguimento dell'esame; tale materiale, laddove sia disponibile, potrà essere fornito anche in formato elettronico a tutti i partecipanti, senza costi aggiuntivi.
2. Si dovrà prevedere sia esercitazioni pratiche che simulazioni d'esame (cartaceo e/o in formato elettronico), nonché ogni altra funzionalità utile per il discente per conseguire un livello di apprendimento idoneo senza nessun onere o costo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione.
3. Dovrà essere previsto un test finale per la verifica del livello di apprendimento conseguito.
Al termine di tutti i corsi erogati l'aggiudicatario dovrà quindi rilasciare ai discenti un attestato che specifichi la frequenza, la durata del corso ed il livello raggiunto a seguito della prova finale
Articolo 4 - luogo di esecuzione delle attività
Le attività potranno essere svolte presso uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ubicati nella città di Roma
Articolo 5 – durata
L'erogazione dei corsi deve essere completata entro 12 mesi dalla data di affidamento. Le attività di training on-the-job potranno esser usufruite sia durante periodo di erogazione del corso sia 12 mesi successivi al completamento dei corsi di formazione.
Ciascuna giornata di formazione ha una durata di sei ore (quattro ore nel mattino e due nel pomeriggio, salvo diversa disposizione del direttore dell’eseczuione dell’Amministrazione).
Articolo 6 – estensione del servizio
L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso della vigenza contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di richiedere ai sensi del R.D. 2440/1923 e s.m.i un aumento fino alla concorrenza del quinto del valore della fornitura alle condizioni stabilite nel presente contratto.
Articolo 7 - livelli di servizio
I livelli di servizi sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico al punto 2.6 “REQUISITI DI QUALITÀ, LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI al quale
specificatamente si rinvia, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.
Articolo 8 - obblighi ed adempimenti a carico dell’impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 16, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi e attrezzature.
3. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
4. L’Impresa consente all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto,
impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne L’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 9- obblighi specifici a carico dell’impresa
1. Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato come da offerta tecnica presentata.
2. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. In tal caso, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e/o di terzi autorizzati.
3. L’impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi, ed a garantire il rispetto da parte dello stesso delle disposizioni interne del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 10- obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente contratto. Articolo 11- Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. L’Impresa nell’esecuzione dei servizi è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
Articolo 12 - Referenti
1. L’Amministrazione e l’Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nomineranno rispettivamente un proprio direttore dell’esecuzione per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.
2. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i direttori dell’esecuzione potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016.
Articolo 13 - Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse al Dipartimento della pubblica Sicurezza, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
Articolo 14 - Revisione dei prezzi
1. Per l’intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
Articolo 15- Penali
1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'impresa le penali di seguito quantificate.
Il tempo massimo per lo svolgimento del servizio richiesto è fissato in complessivi 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto così ripartiti per ciascuna fase di esecuzione dell’incarico:
FASE | DESCRIZIONE | TEMPO DI ESECUZIONE |
1 | Corsi di formazione in aula | Mesi 12 |
2 | Attività di training on-the-job | Mesi 12 |
Numero mesi complessivi | Mesi 24 |
Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti è applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa comunicazione all’impresa erogatrice del servizio.
Il mancato raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico al punto
2.6 “REQUISITI DI QUALITÀ, LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI” comporterà le penali previste allo stesso punto 2.6 del citato capitolato tecnico.
2. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nel seguente caso:
qualora l’ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell’intera fornitura di cui all’art. 16.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l’Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Amministrazione l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
7. L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 20, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Articolo 16 - Corrispettivo
1. Il valore totale dell’appalto è pari ad € , esclusi IVA ed oneri previdenziali se dovuti, ripartito nei termini di seguito indicati:
• Corsi di formazione in aula €.
• Attività di training on-the-job €.
come da offerta economica che qui deve intendersi integralmente riportata.
2. Il corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo di ogni onere e spesa necessari per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali; tale corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Il costo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti rischi da interferenza che richiederebbero l’adozione da parte dell’Impresa di misure tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre tali rischi. Pertanto, l’Impresa non dovrà sostenere ulteriori costi per la sicurezza, rispetto a quelli propri, per far fronte a specifiche necessità derivanti dal presente contratto.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità e l’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa ed oneri previdenziali se dovuti
7. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, l’Amministrazione per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, l’Amministrazione darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa Amministrazione Articolo 17 - Fatturazione e pagamento
0.Xx corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 16 sarà fatturato in due rate .
La prima all’esito della positiva conclusione della fase di formazione in aula per un importo di euro La seconda rata verrà erogata all’esito della positiva conclusione della fase di training on the job per un importo di euro
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata a
3. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmata dal responsabile dell’Amministrazione.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
5. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, la complessa articolazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a
, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati all’Amministrazione nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010
n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 24.
6. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 18 - Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
< … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 2.>
2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
3. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi comma.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. L’Impresa si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza nei confronti del subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio
8. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
10. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’ Amministrazione inadempimenti dell’Impresa
subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L’Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. L’impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica effettuata dall’ Amministrazione abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
Articolo 19 - Disposizioni antimafia
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti
procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Articolo 20 - Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante
emessa da
, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
4. L’Amministrazione ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione dell’ Amministrazione.
3. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 22 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ Amministrazione;
c) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 8 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 9 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 13 Responsabilità ; 15 Penali; 18 Subappalto; 20 Cauzione; 21 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 24 Tracciabilità dei flussi finanziari; 27 Condizioni particolari di risoluzione.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione, da farsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 23 - Recesso
1. L Amministrazione’ ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Tenuto conto che le attività di cui al presente contratto sono rivolte alla formazione informatica del personale della polizia di Stato, qualora detto progetto dovesse essere interrotto e/o sospeso, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’Amministrazione ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente contratto.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati dall’Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio codice CIG).
2. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma 1 determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell’art. 1418 codice civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presento contratto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.
4. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 25 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione
1. In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di fallimento dell’appaltatore, se società commerciale, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. In caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell’Amministrazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016
3. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.
4. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, l’Amministrazione può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.
Articolo 26 - Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. Articolo 27 - Condizioni particolari di risoluzione in caso di stipula con procedura d’urgenza (EVENTUALE)
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell’allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’Amministrazione può recedere dal contratto.
2. L’Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del
D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 29 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
Dichiarazione dell’Impresa annessa al contratto
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 Oggetto
Articolo 3 Caratteristiche del servizio Articolo 6 Estensione del servizio
Articolo 8 Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa Articolo 9 Obblighi specifici a carico dell’impresa Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Articolo 13 Responsabilità
Articolo 14 Revisione dei prezzi Articolo 15 Penali
Articolo 18 Subappalto
Articolo 19 Disposizioni antimafia Articolo 20 Cauzione;
Articolo 21 Divieto di cessione del contratto e dei crediti Articolo 22 Risoluzione
Articolo 23 Recesso
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 25 Successione – fallimento –cessione – trasformazione - scissione Articolo 26 Consenso al trattamento dei dati
Articolo 27 Condizioni particolari di risoluzione Articolo 29 Foro competente
Roma, lì L’Impresa
Il legale rapp.te pro tempore