Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro Clausole campione

Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro. 1. L’Impresa nell’esecuzione dei servizi è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro. 1. La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. 2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un’adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. 3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità. 4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI. 5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro. 1. La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. 2. Nei confronti del proprio personale, la Società si impegna ad impartire un’adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, a dotarli dei dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. 3. La Società garantisce che tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente contratto è stato dichiarato idoneo alla mansione svolta da parte del Medico Competente e che lo stesso personale è sottoposto a regolare visita medica periodica in conformità a quanto previsto dall’articolo 41 del DLgs n. 81/2008 . 4. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità. 5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI. 6. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro. 1. L’Impresa nell’esecuzione dei servizi è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. Inoltre, l’Impresa si obbliga ad osservare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (D.U.V.R.I.), allegato al presente contratto, adottato da ACI Informatica ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008. 2. L’Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei lavori descritti nel Capitolato tecnico e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza ACI Informatica da ogni responsabilità. 3. ACI Informatica assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si impegna a fornire le informazioni di cui al citato D. Lgs. 81/2008 sui rischi di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti. 4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI Informatica. 5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette. 6. L’Impresa è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali l’Impresa dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro. Articolo 13 -