Altri Paesi Clausole campione

Altri Paesi. La Procedura non è stata e non sarà promossa o diffusa nei Paesi Esclusi, né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Copia del presente Documento Informativo, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento Eagle emetterà in relazione alla Procedura, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti direttamente o indirettamente nei Paesi Esclusi. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione della Procedura in alcuno dei Paesi Esclusi. Dal presente Documento Informativo, così come da qualsiasi successivo documento che Xxxxx emetterà in relazione alla Procedura, non può desumersi alcuna offerta di strumenti finanziari nei Paesi Esclusi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto nei Paesi Esclusi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale dei Paesi Esclusi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L’adesione alla Procedura da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari della Procedura conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla Procedura, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri advisor. Xxxxx non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.
Altri Paesi. L’Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni della Legge applicabile, nonché gli specifici requisiti e procedure contrattuali. La seguente tabella riporta, per ogni Paese e per ogni livello di gravità della violazione, l'importo economico minimo della sanzione specifica. Violazioni in materia di Salute e Sicurezza Violazioni ambientali Paese Valuta Grave (I) Molto Grave (II) Estremament e Grave (III) Grave (I) Molto Grave (II) Estremament e Grave (III) Argentina US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 Australia n.a. 1 violazione grave 2 violazioni gravi 3 violazioni gravi 1 violazione grave 2 violazioni gravi 2 violazioni gravi Brasile Reais 1.000 2.000 3.000 1.500 3.000 3.000 Bulgaria Euro 300 750 1.000 1.500 3.000 3.000 Cile CLP 130.000 250.000 400.000 200.000 400.000 400.000 Canada n.a. 1 violazione grave 2 violazioni gravi 3 violazioni gravi 1 violazione grave 2 violazioni gravi 2 violazioni gravi Colombia SMMLV 11 0.25 0.5 1 0,7 1,4 1,4 Costa Rica US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 Egitto US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 Etiopia US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 Germania Euro 500 750 1.000 1.500 3.000 3.000 Gran Bretagna GBP 500 750 1.000 1.500 3.000 3.000 Grecia Euro 300 750 1.000 000 000 700 Guatemala US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 India INR 15.000 30.000 50.000 75.000 150.000 150.000 Indonesia IDR 1.380.000 2.760.000 3.500.000 1.380.000 2.760.000 2.760.000 Italia Euro 500 750 1.000 500 1.000 1.000 Kenya KES 15.000 30.000 50.000 100.000 200.000 200.000 Messico US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 Marocco US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 Nuova Zelanda US $ 500 750 1.000 650 1.300 1.300 Panama US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 Perù UIT 0.25 0.5 1 1 2 5 Portogallo Euro 500 750 1.000 500 1.000 1.000 Romania Leu 300 750 1.000 1.500 3.000 3.000 Russia RUB 20.000 30.000 40.000 20.000 40.000 40.000 Sudafrica Euro 150 300 500 180 360 360 Spagna Euro 500 750 1.000 1.500 3.000 3.000 Turchia US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 UAE AED 1.000 2.000 4.000 2.000 4.000 4.000 Uruguay US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 U.S.A. n.a. 1 violazione grave 2 vioazioni gravi 3 violazioni gravi 1 violazione grave 2 violazioni gravi 2 violazioni gravi Vietnam DONG 2.450.000 4.500.000 5.500.000 2.450.000 4.900.000 4.900.000 11 SMMLV: Salario Minimo Mensuale Legal Vigente Zambia US $ 150 300 500 650 1.300 1.300 Altri Paesi (non elencati sopra) US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 The day ... / ... / ... .., at ...: ... the xxxxxxx, Mr gathered the operators listed below, b...
Altri Paesi. Contattare l'Ufficio Vendite Endress+Xxxxxx locale o le autorità competenti per ottenere informazioni sulla procedura di restituzione della sorgente radioattiva a livello locale. Se la restituzione a livello locale non è possibile, le procedure devono essere concordate con il relativo Ufficio Vendite. L'aeroporto di destinazione in cui è possibile effettuare la restituzione è quello di Francoforte, in Germania.
Altri Paesi. L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro paese diverso dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento di Offerta, o di parti dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi senza un'approvazione specifica nel rispetto delle relative disposizioni applicabili in tali paesi o senza una deroga a tali disposizioni. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. L'Offerente non potrà accettare, direttamente o indirettamente, adesioni all'Offerta effettuate in, o provenienti da, Altri Paesi; tali adesioni saranno considerate nulle e prive di validità. Gli Intermediari Incaricati e gli Intermediari Depositari non potranno accettare adesioni provenienti da soggetti residenti negli Altri Paesi e tali adesioni saranno considerate nulle e prive di validità. Gli Azionisti che porteranno in adesione all'Offerta le proprie Azioni dovranno dichiarare, garantire e confermare, tra l'altro: (i) di non aver ricevuto negli Altri Paesi o dagli Altri Paesi copia del Documento di Offerta, né di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta, né la Scheda di Adesione o qualsiasi altra informativa; e (ii) di non trovarsi negli Altri Paesi al momento dell'adesione e, fatte salve alcune eccezioni che possono trovare applicazione con riferimento a certi Altri Paesi, di non agire per conto di soggetti che si trovino negli Altri Paesi. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti resi...
Altri Paesi. Per poter spedire le sorgenti radioattive dobbiamo essere in possesso di una copia dell'apposita licenza di importazione. Xxxxxxx+Xxxxxx xxxx lieta di fornire assistenza per l'ottenimento della documentazione necessaria. Si prega di rivolgersi all'ufficio vendite locale. Le sorgenti radioattive devono essere installate nell'apposito contenitore per la spedizione all'estero. Tale posizione è assicurata per mezzo di un lucchetto. Il trasporto dei contenitori per sorgenti radioattive carichi viene effettuato da una ditta di trasporti incaricata da Xxxxxxx+Xxxxxx e dotata di certificazione per l'esecuzione di questo tipo di lavoro. Consultare il documento SD00309F/00. Questi contenitori per sorgenti radioattive soddisfano i requisiti dei contenitori di trasporto di tipo A e, di conseguenza, non richiedono l'uso di un imballo di tipo A separato. Tuttavia, per la restituzione del prodotto, è preferibile utilizzare gli appositi kit di imballaggio ed etichettatura. I tipi di documentazione elencati di seguito sono reperibili anche nell'area Download del sito Endress+Xxxxxx: xxx.xx.xxxxxxx.xxx → download. Sorgente di radiazioni gamma‌ • Informazioni tecniche sulle sorgenti di radiazioni gamma FSG60/FSG61 • Restituzione dei contenitori per sorgenti radioattive • Imballo di tipo A Gammapilot M FMG60 TI00363F/00‌‌ Informazioni tecniche per Xxxxxxxxxx X XXX00 Istruzioni di funzionamento per Xxxxxxxxxx X XXX00 (XXXX) Istruzioni di funzionamento per GammapilotM FMG60 (PROFIBUS PA) Istruzioni di funzionamento per GammapilotM FMG60 (FOUNDATION Fieldbus) Gammapilot FTG20 TI01023F/00‌‌ Informazioni tecniche per Gammapilot FTG20 Istruzioni di funzionamento per Gammapilot FTG20 Manuali di istruzioni supplementari‌ Manuale di strutture supplementare per il Canada Manuale di strutture supplementare per gli Xxxxx Xxxxx Istruzioni per il caricamento e la sostituzione della sorgente radioattiva Dichiarazione del produttore del contenitore per sorgenti radioattive‌ 71491106

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.