Affiancamento a fine contratto Clausole campione

Affiancamento a fine contratto. Alla fine della durata contrattuale o alla eventuale risoluzione anticipata dello stesso per qualsiasi motivo, il fornitore dovrà garantire per il nuovo affidatario un periodo di affiancamento per subentro di almeno un mese. Fino al completamento del passaggio di consegna al nuovo affidatario, attestato da apposito verbale sottoscritto e accettato dalle parti, il fornitore uscente sarà responsabile di tutte le attività di gestione e manutenzione (ivi comprese MAC, MAD e MEV) del sistema. L'affiancamento per subentro consiste nell'affiancamento al nuovo fornitore per presa in carico del software di base e applicativo del registro REF nonché dei servizi di MEV, MAD/MAC e Help Desk di secondo livello, Hosting, conduzione e manutenzione HW/SW. Le attività di affiancamento per subentro devono partire dalla richiesta di Fondimpresa e devono essere svolte secondo un dettagliato "Piano di affiancamento a fine contratto" fornito come parte integrante dell'offerta tecnica. L'Affidatario deve assicurare per il periodo di affiancamento a fine contratto il pieno supporto necessario a garantire il regolare funzionamento dei servizi di Hosting, conduzione e Manutenzione HW/SW del sistema REF, di MAD/MAC e Help Desk di secondo livello, affiancando con proprio personale le risorse professionali del nuovo Affidatario garantendo l'acquisizione delle informazioni tecniche e operative necessarie per realizzare compiutamente il subentro nella conduzione dei servizi. L'Affidatario dovrà svolgere sessioni di formazione in aula, il cui contenuto deve essere preventivamente approvato da Fondimpresa, propedeutiche all'affiancamento per un ammontare di almeno 16 ore. L'Affidatario dovrà fornire tutto il supporto necessario al trasferimento delle competenze e delle conoscenze e all'operatività del sistema e dei servizi nel periodo di affiancamento. L’Affidatario dovrà fornire tutto il supporto al nuovo Affidatario anche per quanto concerne il trasferimento dei dati soggetti a conservazione.
Affiancamento a fine contratto. Il Fornitore deve garantire al termine della durata contrattuale un periodo di affiancamento per subentro di due mesi al nuovo fornitore, per tutti servizi oggetti del presente affidamento, in accordo con quanto previsto nel “Piano di affiancamento a fine contratto” da produrre come parte integrante dell’offerta tecnica contenente almeno: • modalità di svolgimento dell’affiancamento per subentro; • pianificazione temporale delle attività di affiancamento; • la descrizione analitica delle infrastrutture logistiche e tecnologiche predisposte per l'erogazione del servizio; • livelli di servizio offerti; • la descrizione del numero degli operatori e dei profili professionali impiegati. I livelli di servizio per l’affiancamento per subentro dovranno essere garantiti in relazione ai seguenti indicatori: • tempo massimo di attivazione del servizio; • aderenza alla pianificazione delle attività; • soddisfazione del cliente.
Affiancamento a fine contratto. Alla fine del contratto o alla eventuale risoluzione anticipata dello stesso per qualsiasi motivo, l’Affidatario dovrà garantire, per il subentro del nuovo fornitore, un periodo di affiancamento per una durata massima di due mesi. L’affiancamento per subentro consiste nell’affiancamento al nuovo fornitore per la presa in carico di tutti i servizi di cui del presente capitolato. L’Affidatario dovrà assicurare, per il periodo di affiancamento a fine contratto, il pieno supporto necessario a garantire il regolare funzionamento dei servizi, affiancando con proprio personale le risorse professionali del nuovo fornitore, garantendo l’acquisizione delle informazioni tecniche e operative necessarie per realizzare compiutamente il subentro nella conduzione dei servizi. Tale periodo di affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere incontri tecnici, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni e redazione di documentazione.

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  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.