Common use of Altre assicurazioni Clause in Contracts

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

Appears in 11 contracts

Samples: Polizza Di Assicurazione De Bona 4you Gap Stand Alone C24 Kb, Polizza Di Assicurazione Kairos Universale Salvafranchigia Plus, Polizza Di Assicurazione De Bona 4you Gap Stand Alone STD Kb

Altre assicurazioni. Ai sensi Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assi- curatori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e per le medesime garanzie assicurate con il presente contratto indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicura- to devono darne avviso a tutti gli effetti assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sen- si dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il . Il Contraente devono è esonerato dal comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/l’esistenza o la successiva stipulazione di altre al- tre assicurazioni per la garanzia Assistenza. In particolare, in caso di sinistro relativo alle sezioni Incendio, Furto e rapina, Responsabi- lità civile, l’Assicurato è tenuto a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxxrichiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto se- condo il rispettivo contratto autonomamente considerato, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena purché le somme complessiva- mente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’omessa comunicazione di cui sopra deter- mina la decadenza dal del diritto all’Indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice all’indennizzo se commessa con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subitodolo.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, www.mizarbrokers.it

Altre assicurazioni. Ai sensi e Il Contraente deve avvisare per gli effetti dell’artiscritto l’Intermediario assicurativo dell’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso Xxxxxxx, così come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzocivile – “Assicurazione presso diversi assicuratori”. In caso di Xxxxxxxx, la denuncia deve essere inviata a tutte le Compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. Se il Contraente è una persona fisica e l’Assicurato deve dare avviso è un soggetto diverso dal Contraente, l’obbligo è esteso anche all’Assicurato. Se volontariamente le comunicazioni di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratorecui sopra non vengono effettuate, secondo le modalità indicate all’artla Compagnia può rifiutare l’Indennizzo. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato Il Contraente e/o l’Assicurato ne sono tenuti a richiedere a ciascuno degli assicuratori l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Compagnia è venuto tenuta a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni impresa assicuratrice obbligo solidale con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subitogli altri assicuratori.

Appears in 3 contracts

Samples: www.zurich.it, www.zurich.it, www.zurich.it

Altre assicurazioni. Ai Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme Assicurate. L’omessacomunicazionedicuisopra, secommessacondolo, determinaladecadenzadeldirittoall’Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente, l’Assicurato e il Contraente devono o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/l’esistenza o la successiva stipulazione stipula di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’IndennizzoSezione Assistenza e i Pack. In particolare, in caso di XxxxxxxxSinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni, Xxxxx ai terzi, Eventi catastrofali e Furto e Rapina, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratoreè tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; purché le somme complessivamente indennizzate però riscosse non potranno superare il valore superino l’ammontare del danno subitodanno.

Appears in 2 contracts

Samples: www.unipolsai.it, www.assicoop.it

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso VeicoloXxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzoalla prestazione. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratorea MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 14 11 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazioneche regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

Appears in 2 contracts

Samples: www.mapfreassistance.it, www.mapfreassistance.it

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso VeicoloXxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratorea MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazioneche regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.

Appears in 2 contracts

Samples: www.mapfreassistance.it, www.mapfreassistance.it

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso VeicoloXxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratorea MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 14 12 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazioneche regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Collettiva Gap 1k for You‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Altre assicurazioni. Ai Il Contraente/Assicurato non è tenuto, alla data di stipulazione del presente contratto assicurativo, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura dello stesso Xxxxxxx. Al momento del Sinistro l’Assicurato deve avvisare tutti gli Assicuratori, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente/Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; purché le somme complessivamente indennizzate però riscosse a titolo di Indennizzo non potranno superare superino l’ammontare del danno. Se l’Assicurato omette di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’Indennizzo. Il Rischio è il valore del danno subitomedesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’Assicurato sono gli stessi e il Sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli Assicuratori.

Appears in 1 contract

Samples: www.zurich-connect.it

Altre assicurazioni. Ai Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate. L’omessacomunicazionedicuisopra, secommessacondolo, determinaladecadenzadeldirittoall’Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente, l’Assicurato e il Contraente devono o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/l’esistenza o la successiva stipulazione stipula di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’IndennizzoSezione Assistenza. In particolare, in caso di XxxxxxxxSinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni, Xxxxx a terzi ed Eventi catastrofali, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratoreè tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; purché le somme complessivamente indennizzate però riscosse non potranno superare il valore superino l’ammontare del danno subitodanno.

Appears in 1 contract

Samples: www.unipolsai.it

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono deve comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso VeicoloXxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraentedall’Assicurato, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: www.mapfreassistance.it

Altre assicurazioni. Ai Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate. L’omessacomunicazionedicuisopra, secommessacondolo, determinaladecadenzadeldirittoall’Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’Articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente, l’Assicurato e il Contraente devono o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/l’esistenza o la successiva stipulazione stipula di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi Assicurazioni per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’IndennizzoSezione Assistenza. In particolare, in caso di XxxxxxxxSinistro, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratoreè tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; purché le somme complessivamente indennizzate però riscosse non potranno superare il valore superino l’ammontare del danno subitodanno.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Commercio Modello 4227 Ed. 01 08 2018

Altre assicurazioni. Ai Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate. L’omessacomunicazionedicuisopra, secommessacondolo, determinaladecadenzadeldirittoall’Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente, l’Assicurato e il Contraente devono o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/l’esistenza o la successiva stipulazione stipula di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’IndennizzoSezione Assistenza. In particolare, in caso di XxxxxxxxSinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni, Xxxxx a terzi, Eventi catastrofali e alla Sezione Famiglie, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratoreè tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; purché le somme complessivamente indennizzate però riscosse non potranno superare il valore superino l’ammontare del danno subitodanno.

Appears in 1 contract

Samples: www.cotroneoassicurazioni.it

Altre assicurazioni. Ai Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme Assicurate. L’omessacomunicazionedicuisopra, secommessacondolo, determinaladecadenzadeldirittoall’Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente, l’Assicurato e il Contraente devono o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/l’esistenza o la successiva stipulazione stipula di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’IndennizzoSezione Assistenza e i Pack. In particolare, in caso di XxxxxxxxSinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni, Xxxxx a terzi, Eventi catastrofali e Furto e Rapina, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratoreè tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; purché le somme complessivamente indennizzate però riscosse non potranno superare il valore superino l’ammontare del danno subitodanno.

Appears in 1 contract

Samples: www.unipolsai.it

Altre assicurazioni. Ai Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate. L’omessacomunicazionedicuisopra, secommessacondolo, determinaladecadenzadeldirittoall’Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente, l’Assicurato e il Contraente devono o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/l’esistenza o la successiva stipulazione stipula di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’IndennizzoSezione Assistenza. In particolare, in caso di XxxxxxxxSinistro relativo alla Sezione Danni a terzi, alla Sezione Tutela legale e alla Sezione Spese veterinarie per Intervento chirurgico, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratoreè tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; purché le somme complessivamente indennizzate però riscosse non potranno superare il valore superino l’ammontare del danno subitodanno.

Appears in 1 contract

Samples: www.unipolsai.it

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civilec.c, l’Assicurato e il Contraente devono è tenuto a comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza alla Compagnia l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall’Assicurato) in relazione al Veicolo. In caso di omissione dolosa di tale informazione da parte dell’Assicurato, la Compagnia non sarà tenuta a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzopagare l’indennità. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare darne avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di a tutti gli assicuratori entro 3 (tre) giorni da quello dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui il l’Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenzamedesimo. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le Le somme complessivamente indennizzate però riscosse presso i diversi Assicuratori non potranno in ogni caso superare il valore l’ammontare del danno subitosubito dall’Assicurato.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Estensione Di Garanzia E Assistenza

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono deve comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso VeicoloAutoveicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzodall’Assicurato. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratorea PSA INSURANCE LIMITED, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”18, nel termine di 3 (tre) giorni da quello decorrente dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subitoconoscenza di tale circostanza a pena di decadenza.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Danni “Gap Semprenuova” Modulo Di Adesione N. Pos

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta sottoscritte relativamente allo stesso VeicoloXxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 14 15 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazioneche regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: www.mapfreassistance.it

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso VeicoloXxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratorea MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 14 19 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazioneche regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: www.mapfreassistance.it

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso VeicoloXxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratorea MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 14 16 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazioneche regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Collettiva Gap 1k for You‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Altre assicurazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso VeicoloAnimale, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratorea MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 14 15 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazioneche regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: www.irenlucegas.it

Altre assicurazioni. Ai Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme Assicurate. L’omessacomunicazionedicuisopra, secommessacondolo, determinaladecadenzadeldirittoall’Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente, l’Assicurato e il Contraente devono o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/l’esistenza o la successiva stipulazione stipula di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’IndennizzoSezione Assistenza e i Pack. In particolare, in caso di XxxxxxxxSinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni, Danni ai terzi, Eventi catastrofali e Furto e Rapina, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratoreè tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; purché le somme complessivamente indennizzate però riscosse non potranno superare il valore superino l’ammontare del danno subitodanno.

Appears in 1 contract

Samples: www.28corso.it