Altre responsabilità Clausole campione

Altre responsabilità. 8.1. Salvo disposizione diversa delle presenti CGV, rispondiamo per: 8.1.1. dolo; 8.1.2. colpa grave da parte dei nostri rappresentanti legali e dipendenti; 8.1.3. raggiro; 8.1.4. danni procurati da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute; 8.1.5. danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (ovverosia di un obbligo il cui adempimento costituisce un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il contraente fa e può fare regolarmente affidamento); 8.1.6. garanzie assunte; 8.1.7. rivendicazioni rivenienti dalla legge in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi; nonché 8.1.8. qualora si configuri per altre ragioni una responsabilità obbligatoria. 8.2. Ad eccezione dei casi contemplati ai punti 8.1.1 e 8.1.3, non rispondiamo per l’eventuale lucro cessante. 8.3. Ad eccezione dei casi di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.3, non rispondiamo per l’eventuale perdita di produzione. 8.4. In caso di responsabilità per violazione colposa di un obbligo contrattuale sostanziale (punto. 8.1.5), la nostra responsabilità per danno si limita al volume d’ordine del rispettivo ordine individuale e non supera la soglia massima di 1 milione di euro. 8.5. Le disposizioni del presente punto 8 si applicano altresì a una richiesta di rimborso spese. 8.6. La nostra responsabilità è invece esclusa in tutti gli altri casi, a prescindere dal motivo giuridico.
Altre responsabilità. 10.1 Qualora l'Acquirente dovesse subire richieste di risarcimento o rivendicazioni correlate a responsabilità per l’utilizzo del prodotto del Fornitore, il Fornitore stesso dovrà risarcire l’Acquirente medesimo nella misura in cui il danno è stato causato da un difetto dei suoi prodotti / servizi. Tuttavia, in caso di responsabilità extracontrattuale quanto previsto al paragrafo che precede si applica solo in caso di colpa del fornitore stesso. Sul Fornitore graverà l'onere della prova in ordine al suo difetto di responsabilità, a condizione che la causa del danno si trovi all'interno del campo di applicazione della sua responsabilità. In questi casi Il fornitore dovrà sopporta tutti i costi e le spese, compresi i costi di un'eventuale azione legale. 10.2 IL FORNITORE SI IMPEGNA A DOCUMENTARE E DIMOSTRARE CHE È COPERTO DA UNA ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE, per i danni derivanti dal prodotto fornito e per la responsabilità estesa del prodotto, nonché per i costi di ogni azione di richiamo correlata al prodotto stesso, e che la sua l'assicurazione è stata stipulata con un assicuratore certificato all'interno dell'UE. Il massimale di detta assicurazione non deve essere inferiore a 5 milioni per ciascun tipo di sinistro e quindi per lesioni personali, per danni materiali, per costi di responsabilità derivanti dal prodotto fornito, per i costi di richiamo del prodotto stesso e quanto altro necessario. 10.3 Il Fornitore è responsabile per le misure adottate da parte dell'Acquirente in difesa contro i danni ad esempio per campagne di richiamo) nella misura in cui egli è obbligato a farlo ai sensi della legge e / o contratto.
Altre responsabilità. (11.1) Ulteriori obblighi di risarcimento del danno rispetto a quelli previsti ai punti (5.7), (5.8), (8.6), (8.7), (8.8), (10.1) e (10.2) 2 sono esclusi, indipendentemente dalla natura della richiesta risarcitoria. (11.2) La da disposizione di cui al punto (11.1) non vale per i diritti spettanti ai sensi del §§ 1, 4 della legge sulla responsabilità civile per danno da prodotto. (11.3) Nei limiti in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, la medesima esclusione o limitazione vale anche per la responsabilità personale di nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti ed ausiliari.
Altre responsabilità. La venditrice declina ogni responsabilità per quanto concerne le alterazioni che i prodotti forniti avessero a subire per effetto delle sostanze con le quali venissero o fossero posti a contatto come pure circa le alterazioni dei prodotti in essi confezionati, respingendo ogni eventuale richiesta di danno.
Altre responsabilità. Il Cliente provvederà a: ottenere eventuali autorizzazioni e abilitare l'accesso necessario per consentire a IBM di utilizzare le risorse ed i sistemi del Cliente nei limiti di quanto necessario ad IBM per erogare i Servizi; rendere disponibile personale idoneo, informazioni e materiali come ragionevolmente richiesto da IBM. IBM non sarà responsabile di alcun danno o ritardo derivante da informazioni e materiali inesatti, incompleti o in altro modo difettosi forniti da, o per conto del Cliente. essere responsabile degli accordi, della gestione, degli input e dell'attività di terzi che potrebbero condizionare la capacità di IBM di fornire i Servizi. Il Cliente è l'unico responsabile dell'hardware, software o di qualsiasi apparecchiatura di terzi per le comunicazioni, utilizzati insieme al Servizio; essere responsabile del contenuto di ogni database, della selezione e implementazione dei controlli sul loro accesso e uso, del backup, del ripristino e della sicurezza dei dati archiviati. Questa sicurezza includerà anche qualsiasi procedura necessaria a salvaguardare l’integrità e la sicurezza dei programmi software e dei dati utilizzati nel Servizio dall’accesso di personale non autorizzato; se applicabile fornire a IBM e al suo personale spazi lavorativi adeguati e altre sistemazioni e strutture che IBM possa ragionevolmente richiedere per eseguire i Servizi; partecipare alla creazione di un ordine del giorno per la prestazione e concordare un ordine del giorno definitivo prima dell'inizio del giorno 1; e fornire il contenuto ed i materiali relativi al programma per la revisione, quando necessario.
Altre responsabilità. La società locatrice non è responsabile della merce trasportata.
Altre responsabilità. 12.1 Se non diversamente stabilito dalle presenti condizioni di vendita, incluse le disposizioni seguenti, in caso di violazioni degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali EST è responsabile ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 12.2 EST è tenuta al risarcimento del danno, indipendentemente dalla causa, in caso di dolo o negligenza grave. In caso di negligenza lieve EST risponde solo di danni a) tali da compromettere vita, integrità fisica o salute, b) di danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo che, solo se adempiuto, consente l’esecuzione regolare del contratto e sull’osservanza del quale la parte contraente fa e può fare sistematicamente affidamento); in questo caso la responsabilità di EST si limita tuttavia al rimborso dell’ammontare del danno prevedibile che tipicamente ne deriverà. 12.3 Resta salva un’eventuale responsabilità per reticenza dolosa di un difetto, assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento, conformemente alla legge sulla responsabilità di prodotto e ad altre disposizioni di legge vincolanti. 12.4 Le esclusioni ovvero limitazioni di responsabilità menzionate in precedenza sono applicabili in egual misura ai collaboratori con funzioni direttive e non direttive, ad altri ausiliari nonché ai subfornitori di EST. 12.5 Un’inversione dell’onere della prova non è legata alle disposizioni menzionate in precedenza.
Altre responsabilità. Il Capo Giudice può decidere di interrompere l’evento se ritiene che le condizioni meteorologiche non sono sicure per lo svolgimento dell’evento. La decisione non è impugnabile.

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  • Esonero da responsabilità La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

  • Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

  • REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

  • Limitazioni di responsabilità Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.

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