ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE Clausole campione

ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE. Si richiamano i contenuti di cui all’Art. 5, comma 1, D.L. 28/3/1997 n.79 convertito in Legge 28/05/97 n.140.
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE. Ai sensi dell’art. 35, c.18, DLgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale con le modalità ivi previste, dopo la stipula del contratto ed entro 15 gg. dalla data dell’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE. ART. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO -VERIFICHE ART. 17 CONTO FINALEPAGAMENTO A SALDO ART. 18
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE. A norma dell'art.26 comma 1 della L. 11/02/1994 n.109 così come modificato dall'art. 2 comma 91 della Legge Finanziaria n.662/96 nonché dall'art. 5 comma 1 della Legge 28/05/97n. 140 e da ultimo dall’art. 61 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, l'Amministrazione appaltante non erogherà all'appaltatore alcuna anticipazione.
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE. 1. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore può richiedere una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del singolo contratto discendente, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso, all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, ai sensi della normativa vigente. 4. La Stazione Appaltante procede all’escussione della fidejussione in caso di revoca dell’anticipazione, salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. L’importo su cui calcolare le anticipazioni, sarà riferito ai singoli contratti discendenti e non all’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE. Ai sensi della Legge 9 agosto 2013, n.98 e s.m.i., è prevista, con i limiti ivi indicati, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante Il mancato rispetto dei tempi contrattuali determina la decadenza dall’anticipazione; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipazione.
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE. Il 10% del totale contrattuale verrà corrisposto, mediante bonifico bancario, contestualmente all’inizio dei lavori.
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE. Il committente può concedere all'appaltatore, subordinatamente all'inizio dei lavori, una anticipazione pari al % del prezzo contrattuale, previa prestazione di idonea garanzia da prestarsi con polizza fidejussoria assicurativa. L'anticipazione di cui al precedente comma viene gradualmente recuperata con trattenuta di misura pari alla percentuale concessa, da operare sugli acconti in xxxxx x'xxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx contrattuale.
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE. Si richiamano i contenuti di cui all’Art. 35, comma 18, D.Lgs n.°50/2016 per l’anticipazione fino al 20%.
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE. Secondo l’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.