Common use of Anticipo indennizzo Clause in Contracts

Anticipo indennizzo. Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di Euro 25.000,00. L’obbligazione della Società: - verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 30 – Obblighi in caso di sinistro. L’acconto non potrà comunque superare l’importo di Euro 250.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro. Nel caso che l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’Indennizzo relativo al valore al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Indennizzo spettantegli in base al Valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 lettera e).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola

Anticipo indennizzo. Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo com- plessivo sia prevedibile in almeno un importo di Euro euro 25.000,00. L’obbligazione della Società: - verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti pre- visti dall’art. 30 – Obblighi in caso di sinistro. L’acconto non potrà comunque superare l’importo di Euro euro 250.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro. Nel caso che l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’Indennizzo relativo al valore al momento del SinistroSini- stro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Indennizzo spettantegli in base al Valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento avan- zamento dei lavori al momento della richiesta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 lettera e).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola

Anticipo indennizzo. Il Contraente può richiedere L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto acconto, pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni contestazioni, partita per partita, sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo danno. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le restanti partite purché l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di Euro 25.000,00100.000,00. L’obbligazione della Società: - Società verrà posta in essere dopo 90 sessanta giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxxdi sinistro, sempre che sempreché siano trascorsi almeno 30 trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 30 – Obblighi in caso di sinistro. L’acconto anticipo e a condizione che non potrà comunque superare l’importo di Euro 250.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro. Nel caso che l’Assicurazione stata fatta opposizione e non sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’Indennizzo relativo al valore al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Indennizzo spettantegli in base al Valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistrosinistro a carico dell’Assicurato. L’Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, dietro richiesta, l’acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistere il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente diritto all’indennizzo o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi l’adempimento degli obblighi, previsti dall’art. 12 lettera e)dal presente contratto, a carico dell’Assicurato.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Anticipo indennizzo. Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe dovreb- be essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni contestazio- ni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di Euro euro 25.000,00. L’obbligazione della Società: - verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 30 L’acconto non potrà comunque superare l’importo di euro 250.000,00, qualunque sia l’ammontare – Obblighi in caso di sinistro. L’acconto non potrà comunque superare l’importo di Euro 250.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro. Nel caso che l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’Indennizzo relativo al valore al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Indennizzo spettantegli in base al Valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 lettera e).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola