DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. L’Assicurato deve tempestivamente denunciare a DAS, tramite la Società e/o alla Banca distributrice, il sinistro, trasmettendo inoltre gli atti e i documenti di cui al successivo articolo. In ogni caso deve far pervenire alla Direzione Generale di DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare a DAS un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definire in via bonaria non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantisce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense, e con esclusione di spese e/o diritti di trasferte, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi un conflitto di interessi con l’Impresa o qualora anche la controparte goda di copertura di Tutela Giudiziaria con DAS.
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. L’Assicurato deve immediatamente denunciare a Verti qualsiasi sinistro nel momento in cui si verifica o ne viene a conoscenza, chiamando il numero 0236617010 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica denuncetutelalegale@verti. it. In ogni caso, l’Assicurato deve trasmettere a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. Sì, se hai bisogno dell’assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei tuoi interessi in un procedimento giudiziario, puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro dove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Ricorda di comunica- re a Verti il nominativo del Legale, al momento della denuncia del sinistro.
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia o ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA ASSISTANCE.
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato. L'Assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un Legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. L’Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi Si- nistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx com- petente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporanea- mente alla denuncia del Sinistro. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a sce- gliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può no- minare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance. L’Assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con QUIXA e/o AXA Assistance. Esclusivamente ai fini della garanzia Tutela su internet, a titolo esemplifica- tivo, ai ini dell’apertura del Sinistro, l’Assicurato contestualmente alla comuni- cazione per l’apertura del caso assicurativo, dovrà trasmettere:
a) Per Lesione della reputazione on-line: ❯ l’URL, o altro riferimento utile per l’individuazione del contenuto lesivo; ❯ ogni informazione utile alla verifica dell’effettiva lesività del contenuto internet denunciato.
b) Per Furto d’identità digitale: ❯ i Dati d’identificazione o d’autenticazione oggetto della lesione; ❯ ogni informazione utile alla verifica della sussistenza dell’artificio o rag- giro per mezzo di internet consentendo, se ritenuto necessario, l’acces- so ai propri sistemi informatici da parte di consulenti tecnici di fiducia di AXA Assistance; ❯ ogni informazione utile all’individuazione del pregiudizio.
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. L’Assicurato deve denunciare il sinistro alla DAS trasmettendo inoltre tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 7.22.
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. L’Assicurato deve immediatamente denunciare a Verti qualsiasi sinistro nel momento in cui si verifica
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza, trasmettendo tutti gli atti a lui notificati e i documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale e un perito - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica, salvo quanto disposto dal successivo articolo. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale e perito nel caso di conflitto di interessi con la Società.
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. L'Assicurato deve immediatamente denunciare agli Assicuratori qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire agli Assicuratori notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo all’Ufficio Gestione Sinistri contemporaneamente alla denuncia del Sinistro. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, gli Assicuratori lo invitano a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con gli Assicuratori.