Anticipo sul pagamento dell’indennizzo Clausole campione

Anticipo sul pagamento dell’indennizzo. L’Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione: - è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall’Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci; - verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che il danno interessi la partita “Fabbricati” e la partita “Attrezzature - Arredamento”, la determinazione dell’acconto di cui sopra relativo a tali partite è effettuata senza tenere conto del “valore a nuovo”. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al “valore a nuovo”, che sarà determinato in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Anticipo sul pagamento dell’indennizzo. L’Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: - non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso;
Anticipo sul pagamento dell’indennizzo. In caso di sinistro con danno di ammontare prevedibilmente superiore ad € 100.000, l’Assicurato avrà diritto ad ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo corrispondente al presumibile indennizzo, con il massimo di € 75.000 che risulti dovuto in base agli elementi acquisiti sino al momento della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l’efficacia della garanzia. La corresponsione dell’acconto potrà avvenire decorsi, rispettivamente, almeno 60 giorni dalla denuncia di sinistro e 30 giorni dalla richiesta d’indennizzo, restando comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).