Common use of ANTIMAFIA Clause in Contracts

ANTIMAFIA. Non soggetto a verifica Casellario Informatico ANAC Accesso on line ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza legge 68/99 Provincia o Centro provinciale per l’impiego presso la Provincia dove ha sede la ditta. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali, questa stazione appaltante precisa che, le figure tipizzate al comma 5, lett. c), dell'art. 80, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive e tassative, in quanto detto comma non contempla un numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltante, a fronte dell'accertamento in oggetto, l'individuazione del “punto di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità morale, nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione (Xxxx., sez. un., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).

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ANTIMAFIA. Non soggetto Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, la Stazione Appaltante, e per essa il Responsabile del Procedimento, attraverso la competente Prefettura, sulla base delle informazioni prodotte dal Contraente, provvede, anche durante l’esecuzione di lavori di importo superiore a verifica Casellario Informatico ANAC Accesso on line ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta €150.000,00 ovvero in caso di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza legge 68/99 Provincia o Centro provinciale per l’impiego presso la Provincia dove ha sede la ditta. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoriadi importo superiore ad € 150.000,00, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione all’acquisizione della documentazione antimafia relativa ai gravi illeciti professionalisoggetti indicati dall’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n° 159, questa stazione appaltante precisa cherecante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, con le figure tipizzate al comma 5correzioni e le integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012 n° 218. La Stazione Appaltante e il Contraente si impegnano, lett. c), dell'art. 80, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive e tassative, in quanto detto comma non contempla un numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltanteinoltre, a fronte dell'accertamento in oggettorispettare quanto previsto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Roma Capitale e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma – del 21 luglio 2011, l'individuazione ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici. In particolare, il Contraente è obbligato a comunicare al Responsabile del “punto Procedimento, a norma del predetto Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità moraleRoma – e Roma Capitale, l’elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel pregresso e/piano di affidamento di attività imprenditoriali sensibili, individuate dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010. Tale comunicazione, a norma dell’art. 93 comma 2 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. riguarda tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dei lavori di cui al presente capitolato, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o futuro contraente dei subcontratti, sempre che determini il “deficit riferiti alle attività imprenditoriali sensibili di fiducia” fondante l'esclusione (Xxxxcui alla predetta Direttiva del Ministro dell’Interno. La comunicazione, inoltre, deve essere corredata di tutte le indicazioni necessarie per la corretta individuazione e identificazione dei soggetti sui quali effettuare le necessarie verifiche antimafia di cui al citato Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i., seznonché ogni eventuale variazione intervenuta per qualsiasi motivo successivamente. unResta in capo al Responsabile del Procedimento, sempre a norma del predetto Protocollo di intesa, l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese e dei soggetti appositamente comunicato dal Contraente, al fine di avviare e concludere le necessarie verifiche antimafia. Nel caso di informativa interdittiva comunicata dal Prefetto a seguito delle suddette verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’autorizzazione dell’eventuale subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale, con la conseguente applicazione di una penale pari al 10% (dieci percento) del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).

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ANTIMAFIA. Non Per i subappalti o cottimi il cui importo sia inferiore a euro 25.000,00 non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva. Per i subappalti o cottimi il cui importo sia superiore a euro 25.000,00 e inferiore a euro 103.000,00 sarà acquisita dichiarazione sostitutiva che attesti, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 15/68, che non sussistano nei confronti dei richiedenti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della L. n. 575/65, in riferimento agli art. 2 comma 1, art. 4 commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 490/94. Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore supera i 155.000,00 euro, potranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma”. Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell’impresa dichiarare di non essere sottoposto ad alcuna procedimento di cui alla legislazione “antimafia” o produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all’art. 10 Legge 575/65, la prescritta “comunicazione”. Alternativamente la “comunicazione” del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del procedimento di voler procedere direttamente a verifica Casellario Informatico ANAC Accesso on line tale adempimento. In ogni caso l’autorizzazione ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoriaavvalersi del subappalto è subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate. Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto. Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o dalla richiesta nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza legge 68/99 Provincia o Centro provinciale presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata Legge 31 maggio1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, l’Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’impiego presso la Provincia dove ha sede la dittal’esecuzione della parte rimanente delle opere. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali, questa stazione appaltante precisa che, le figure tipizzate al comma 5, lett. c), dell'art. 80, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive e tassative, Quanto premesso è valido anche nei casi in quanto detto comma non contempla un numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltantecui, a fronte dell'accertamento in oggettoseguito di verifiche disposte dal Prefetto, l'individuazione emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all’art. 10, comma 7, del “punto D.P.R. 252/98. Nel caso di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità moraleassociazioni, nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione (Xxxxraggruppamenti d’imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2, dal comma 3 dell’art. 10 e dal comma 1 dell’art. 12 del D.P.R. 252/98., sez. un., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).

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ANTIMAFIA. Non soggetto a verifica Casellario Informatico ANAC Accesso on line ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza legge 68/99 Provincia o Centro provinciale per l’impiego presso la Provincia dove ha sede la ditta. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali, questa stazione appaltante precisa Si dà atto che, le figure tipizzate al comma 5, lettai sensi dell’art. c), dell'art. 80, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive e tassative, in quanto detto comma non contempla un numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione 87 del D.Lgs. 50/2016)159/11, è stata richiesta la co- municazione antimafia relativa all’impresa G.M.I. Servizi s.r.l. mediante con- sultazione del sistema informatico Si.Ce.Ant. in data 22/06/2021. Alla data del la richiesta risulta ancora in istruttoria. Ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/11, è stata pertanto acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/11. Ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/11, il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva; ne consegue che rientra nella discrezionalità pertanto la validità del contratto resta subordinata all’esito della comunicazione prefettizia relativa agli accertamenti dell’antima- fia; in caso di questa stazione appaltanteesiti ostativi, a fronte dell'accertamento ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 88, comma 4-bis, il Comune di Vigone recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’ese- cuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. ----------------------------- La disposizione di cui al precedente comma prevale, in oggettoogni caso, l'individuazione sulle dispo- sizioni del “punto di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità morale, nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione (Xxxxpresente contratto e relativi allegati con essa eventualmente con- trastanti., sez. un., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).

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Samples: Contratto Di Appalto Per L’ Affidamento Del Servizio Di Re Fezione Scolastica Per Gli Alunni Delle Scuole Dell’infanzia, Primaria E Secondaria Di Primo Grado Per Gli Anni Scolastici 2021/2022 E 2022/2023. Cig 872797372a.

ANTIMAFIA. Non Ai sensi del D.P.R. 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore superi i 150.000 Euro, dovranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii.”. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma”. Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura, dovrà essere cura dell’impresa produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all’art. 85 del D.Lgs n.159 del 6/09/2011 e sm.i., la prescritta “comunicazione”. Alternativamente la “comunicazione” del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento di voler procedere direttamente a verifica Casellario Informatico ANAC Accesso on line tale adempimento. In ogni caso l’autorizzazione ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoriaavvalersi del subappalto è subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate. Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto. Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o dalla richiesta nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza presenza, accertate successivamente, di cause ostative di cui alla citata legge 68/99 Provincia o Centro provinciale per l’impiego presso la Provincia dove ha sede la ditta. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali, questa stazione appaltante precisa che, le figure tipizzate al comma 5, lett. c), dell'art. 80, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive 575/65 e tassative, in quanto detto comma non contempla un numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltante, a fronte dell'accertamento in oggetto, l'individuazione del “punto di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità morale, nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione (Xxxxs.m.i., sez. unl’Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle opere., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).

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ANTIMAFIA. Non soggetto a verifica Casellario Informatico ANAC Accesso on line ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza legge 68/99 Provincia o Centro provinciale per l’impiego presso la Provincia dove ha sede la ditta. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali, questa stazione appaltante precisa che, le figure tipizzate al comma 5, lett. c), dell'art. 80, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive e tassative, in quanto detto comma non contempla un numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltante, a fronte dell'accertamento in oggetto, l'individuazione del “punto di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità morale, nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione (XxxxCass., sez. un., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).

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ANTIMAFIA. Non soggetto Le informazioni antimafia verranno acquisite attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale “SI.CE.ANT.”, nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico “alert” la presenza o meno di annotazione a verifica Casellario Informatico proprio carico. L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito servizio interrogabile tramite il portale X.X.XX. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni. Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell’art. 5 della Determinazione ANAC Accesso on line ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto n. 111/2012 (con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza legge 68/99 Provincia o Centro provinciale per l’impiego presso la Provincia dove ha sede la ditta. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionalile modificazioni assunte nelle adunanze 8/05/ e 5/06/2013), questa stazione appaltante precisa cheAmministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le figure tipizzate modalità previste dall’art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000. Ai sensi dell’art.12 della legge n.190/2012 l’iscrizione dell’operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al comma 5, lett. c), dell'art. 80, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa e tassative, in quanto detto comma non contempla un numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltante, a fronte dell'accertamento in oggetto, l'individuazione del “punto di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità morale, nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione (Xxxxconseguita., sez. un., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).

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Samples: Bando Di Gara E Relativo Disciplinare

ANTIMAFIA. Non soggetto Ipotesi A (contratti superiori a verifica Casellario Informatico ANAC Accesso on line ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza legge 68/99 Provincia o Centro provinciale per l’impiego presso 150.000 € e inferiori a soglia UE - quando sono decorsi 30 giorni e la Provincia dove ha sede la ditta. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali, questa stazione appaltante precisa cheprocede anche in assenza della comunicazione antimafia, le figure tipizzate al inserendo apposita condizione risolutiva (art. 88, comma 54bis, lettD.lgs. c)159/2011, dell'artprevia acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 8089, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive e tassativeD.lgs. 159/2011) il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto detto il termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, l ’(ente) recederà dal contratto; (contratti superiori a soglia UE - quando sono decorsi 30 giorni e la stazione appaltante procede anche in assenza dell’informazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva (art. 92, comma non contempla un numero chiuso 3, D.lgs. 159/2011) il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di illeciti professionali cui all’articolo 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l ’(Consente) recederà dal contratto; (in caso di URGENZA - contratti superiori a 150.000 € e inferiori a soglia UE - la stazione appaltante procede immediatamente anche in assenza della comunicazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva (previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. Stato89, commissione specialeD.lgs. 159/2011) per ragioni di urgenza, parere 3 novembre 2016il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, n. 2286; in relazione ai mezzi e prima che sia decorso il termine di prova si veda anche Linee guida n. 6 cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di attuazione cui all’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltantedecreto legislativo citato, a fronte dell'accertamento in oggetto, l'individuazione del “punto di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità morale, nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione l’ (Xxxx., sez. un., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).ente) recederà dal contratto;

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Samples: Contratto Di Appalto Per …….. Lotto Prestazionale …………cig......

ANTIMAFIA. Non Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti,dovranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la specifica dicitura antimafia.Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell’impresa produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui al d.lgs 159/2011, la prescritta “comunicazione”. Alternativamente la “comunicazione” del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del procedimento di voler procedere direttamente a verifica Casellario Informatico ANAC Accesso on line tale adempimento. In ogni caso l’autorizzazione ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoriaavvalersi del subappalto è subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate. Decorso il termine di quarantacinque dalla ricezione della richiesta, o dalla richiesta nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza legge 68/99 Provincia o Centro provinciale presenza, accertate successivamente, di cause ostative di cui al menzionato d.lgs 159/2011,l’Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’impiego presso la Provincia dove ha sede la dittal’esecuzione della parte rimanente delle opere. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali, questa stazione appaltante precisa che, le figure tipizzate al comma 5, lett. c), dell'art. 80, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive e tassative, Quanto premesso è valido anche nei casi in quanto detto comma non contempla un numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltantecui, a fronte dell'accertamento in oggettoseguito di verifiche disposte dal Prefetto, l'individuazione emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all’art. 10 comma settimo DPR 252/98. Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2, dal comma terzo dell’art. 10 e dal comma 1 dell’art. 12 del DPR 252/98. Tali verifiche antimafia verranno attivate per tutte le tipologie di prestazioni punto sensibili” sopraelencate, anche se non inquadrabili nel subappalto. Nell’ambito delle verifiche antimafia, la Stazione appaltante valuterà anche le cosiddette informative supplementari atipiche, ai fini del gradimento dell’impresa sub affidataria, per gli effetti di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità moralecui all’art. 11, nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione (Xxxxcomma 3 del D.P.R. 252/1998., sez. un., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).

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