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Common use of Apprendistato professionalizzante Clause in Contracts

Apprendistato professionalizzante. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età. La durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti: - risolti per recesso durante il periodo di prova; - cessati per licenziamento per giusta causa; - risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore. È comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti.

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Samples: Collective Labor Agreement

Apprendistato professionalizzante. Possono essere assuntiDestinatari e durata 2.1 Successivamente alla conclusione dell’apprendistato scolastico di 1° livello, in tutti i settori previa verifica del livello di attivitàpreparazione raggiunto, i soggetti l’Azienda si riserva di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso trasformare, a decorrere dal mese successivo a quello di una qualifica professionale, ai sensi conseguimento del D.Lgs. n. 226/2005diploma, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età. La durata massima del periodo di apprendistato, espressa rapporto in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità finalizzato al conseguimento di individuare ipotesi diverse una qualifica professionale a livello aziendalefini contrattuali. 2.2 Il contratto è finalizzato al conseguimento della qualifica corrispondente a mansioni di elettricista di base (categoria C1), potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti: - risolti per recesso l’inquadramento dell’apprendista è in categoria C1 e durante il periodo di prova; apprendistato professionalizzante è previsto il trattamento retributivo stabilito dal CCNL – art. 15, comma 5 - cessati per licenziamento il terzo anno di apprendistato nella tabella di progressione retributiva per giusta causa; - risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratoreil gruppo C. Al termine del periodo complessivo di apprendistato, previa verifica dell’andamento del percorso effettuato, viene riconosciuto il 100% della retribuzione corrispondente all’inquadramento della qualificazione conseguita. 2.3 La durata del contratto è pari di norma a 13 mesi e, in ogni caso, la durata complessiva delle due fasi in sequenza dell’apprendistato di 1° livello e di quello professionalizzante non è superiore a 36 mesi, in conformità a quanto stabilito dall’art. È comunque consentita l’assunzione 43, comma 9, D.lgs. n.81/2015. 2.4 Le Parti si danno atto che, tenuto conto del precedente periodo lavorativo e formativo in apprendistato di 1° livello, nella fase di avvio del contratto di apprendistato professionalizzante, l’apprendista acquisisce un grado di professionalità idoneo allo svolgimento di attività operativa anche in autonomia e potrà essergli attribuita la qualifica di PES (persona esperta). Dopo un ulteriore apprendista periodo di 6 mesi sarà possibile intervenire come monoperatore anche al di fuori dell’orario di lavoro, sulla scorta dell’esperienza acquisita dall’apprendista per essere stato inserito come PES nei turni di reperibilità. 2.5 Per la fase di apprendistato professionalizzante disciplinato dal presente verbale viene utilizzato un apposito schema di piano formativo definito dalle Parti. 2.6 Resta fermo che per gli aspetti non espressamente regolati nel presente accordo valgono le disposizioni dell’art 15 (“apprendistato”) del CCNL elettrici. 2.7 A conclusione dell’apprendistato professionalizzante, sono confermati i percorsi iniziali di carriera già definiti nei precedenti scambi di corrispondenza intercorsi1. 2.8 Per i 44 apprendisti che nel mese di luglio 2022 hanno concluso la fase di apprendistato di primo livello e dal mese di agosto il loro rapporto è stato trasformato in caso apprendistato professionalizzante, a decorrere dalla soppressione della categoria C2 saranno inquadrati nella categoria C1 con attribuzione della percentuale di mancato retribuzione prevista per il terzo anno di apprendistato nella tabella di progressione retributiva per il gruppo C di cui al richiamato art. 15, comma 5 CCNL. ° ° ° L’applicazione del modello di apprendistato duale, come aggiornato dal presente verbale, sarà oggetto di ulteriore verifica con le Organizzazioni Sindacali dopo la conclusione del programma attualmente in corso al fine di valutarne gli esiti o eventuali azioni correttive. Le Parti, nel richiamare quanto previsto anche nell’accordo quadro per l’apprendistato di alta formazione del 10 maggio 2021, confermano che le iniziative aziendali attinenti alla creazione di percorsi di apprendistato duale sia per il percorso scolastico di acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore sia per le iniziative di apprendistato di alta formazione e ricerca saranno illustrate preventivamente nel Comitato Paritetico sulla formazione e impiegabilità. Sempre in tale ambito sarà inoltre previsto un aggiornamento periodico sullo svolgimento di tali percorsi duali. Le Parti anche nel quadro delle iniziative collegate al recovery plan si attiveranno con le autorità competenti a livello nazionale e territoriale per il loro supporto e la dovuta attenzione anche alla sostenibilità finanziaria delle iniziative di apprendistato duale e alla promozione di azioni congiunte per l’ottenimento di finanziamenti delle attività formative e per applicare il regime contributivo agevolato anche nel biennio successivo alla prosecuzione del rapporto al termine dell’apprendistato. Letto, confermato e sottoscritto 1 Ci riferiamo agli scambi di lettere Enel – XX.XX. n. 17 del 13 febbraio 2014; e alle lettere n. 125 del 20 dicembre 2017. In sintesi, le Parti condividono che il percorso di sviluppo professionale successivo alla conclusione del ciclo di apprendistato deve essere improntato in linea a quanto è definito dagli accordi sindacali vigenti rispetto all’inserimento con apprendistato professionalizzante (accordo sindacale 4 aprile 2008). L’iter per il raggiungimento dell’inquadramento in CS dovrà necessariamente tener conto in termini proporzionali della ridotta esperienza lavorativa connessa alla fase di apprendistato duale (corrispondente a circa 9 mesi di full time) e di conseguenza prevedere un ulteriore periodo di effettiva operatività sul campo per la maturazione del livello superiore previo colloquio di verifica, dopo 12 mesi dalla conclusione dell’apprendistato professionalizzante. Analogamente a quanto previsto dal punto 3 dell’accordo sindacale 4 aprile 2008, decorso un mese dall’inquadramento in CS sarà riconosciuto l’inquadramento in categoria B2. Con riferimento alle attività inerenti all’acquisizione della qualifica della conduzione in turno degli impianti termoelettrici, con la lettera n. 126 del 20 dicembre 2017, è stato inoltre condiviso tra le Parti un ulteriore specifico percorso professionale post apprendistato coerente con la progressiva acquisizione di conoscenze e competenze e la peculiarità dell’attività svolta. Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Elettricista base (Area Distribuzione)” Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato “Elettricista base (Area Distribuzione)” Durata dell’apprendistato 13 mesi Xxxxxx complessiva della formazione in apprendistato Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da integrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue medie) Obiettivi formativi ⎯ Affrontare in autonomia l'esecuzione in sicurezza di qualsiasi attività operativa della distribuzione ⎯ Valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e mettere in atto le misure idonee per ridurli od eliminarli ⎯ Gestire le situazioni di emergenza Aree dei limiti percentuali definiti.contenuti a carattere trasversale di base Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative all’offerta formativa pubblica ⎯ Competenze in materia di sicurezza sul lavoro ⎯ Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro ⎯ Competenze in materia di organizzazione ed economia ⎯ Competenze relazionali ⎯ Strumenti e supporti informatici

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Samples: Adeguamento Accordo Sindacale

Apprendistato professionalizzante. Possono essere assunti, in tutti i settori 1. I contenuti formativi del piano formativo sono di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anninatura professionalizzante. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionaleQualora, ai sensi del D.LgsD.Lgs 81/2015, sussista l’obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta delle Regioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee guida adottate in Conferenza Stato­Regioni per l’apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014. 2. n. 226/2005, il La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato e il percorso formativo dell’apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dal diciassettesimo anno di età. La durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1 e presente CCNL nell’allegato III (tabella 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, ) che fa parte integrante del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato L’apprendistato professionalizzante non è ammesso per i quali le qualifiche del livello V. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di trenta mesi e la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata di trentasei mesi. L’erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in cinque annimodo da permettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, suddivisa in periodicosì come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini retributividell’assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un’idonea formazione teorico­pratica dell’apprendista, determinate alla vengono indicate nella tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono cheall’allegato III le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo ferma restando la possibilità di individuare ipotesi diverse anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell’orario normale di lavoro. Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano le propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello aziendalela disciplina della formazione finalizzata all’acquisizione di competenza di base e trasversali, così come disciplina dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l’integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL. 3. La formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità e­learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di tele affiancamento o video­comunicazione da remoto. L’attività formativa, svolta all’interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l’erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tempo indeterminato almeno il 20% tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche. 4. La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze: ­ la conoscenza dei contratti servizi e delle attività di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini consulenza dello studio professionale e/o dell’impresa di servizi; ­ la conoscenza delle basi tecniche e teoriche delle professionalità e delle attività seguite, nonché la loro concreta applicazione all’interno dello studi professionale e/o della società di servizi; ­ conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello studio professionale e/o della società di servizi; nell’attività dello studio professionale; ­ la conoscenza e l’utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del calcolo della percentuale non si computano i rapporti: - risolti per recesso durante il periodo di prova; - cessati per licenziamento per giusta causa; - risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore. È comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definitisettore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato professionalizzante. Possono 1. L’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 4 del DLgs 167 del 2011 s.m.i. è un contratto a tempo indeterminato. La sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti. 2. In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs 167 del 2011 e s.m.i., il contratto di ap- prendistato professionalizzante può essere assunti, in tutti instaurato con i settori di attività, i soggetti giovani di età compresa tra i 18 diciotto e i ventinove anni ed i 29 anniè finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali. 3. Per i soggetti in possesso di una un qualifica professionale, ai sensi della legge 53/2003, conseguita ai sensi del D.Lgs. decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226/2005, 226 il contratto di apprendistato apprendi- stato professionalizzante può essere esser stipulato dal diciassettesimo anno di età. 4. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai sensi dell’art. 21 del presente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisir- si. 5. Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal ter- mine del periodo di formazione. 6. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordi- nario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 2° e 1° livello con esclusione dei 4°super. 8. La durata massima del periodo di apprendistatoapprendistato professionalizzante e la sua suddivi- sione in periodi ai fini retributivi è così determinata: Livelli Durata Complessiva mesi I° periodo mesi II° periodo mesi III° Periodo mesi 1° 36 12 12 12 2° 36 12 12 12 3° 36 12 12 12 4° 36 6 12 18 5° necroforo 36 6 6 24 9. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:  nel primo periodo: 80% della retribuzione globale mensile;  nel secondo periodo: 85% della retribuzione globale mensile;  nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione globale mensile. 10. La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, espressa al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 40% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di calendario di effettiva prestazione, è la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro 3 apprendisti. 11. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il limite massimo complessivo di 36 mesi. Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1 prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8, in base all’art. 4, comma 2 DLgs 167 del 2011 s.m.i. e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta la rispo- sta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 201140/2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, le parti individuano nella successiva tabella 2) i profili profes- sionali operai dell’artigianato e delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni48 mesi e il trattamento eco- nomico è determinato secondo quanto stabilito al precedente comma 9 nel 1°, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella 2° e 3° alinea. Profili I° periodo mesi II° periodo mesi III° periodo mesi Intagliatore 12 16 20 Ebanista 12 16 20 Facocchio 12 16 20 13. La facoltà di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al assunzione con contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante per i profi- li di cui alla tabella 2) non è esercitabile dalle aziende che, fermo restando la possibilità al momento della stipula di individuare ipotesi diverse a livello aziendaleun nuovo contratto, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 2040% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto ap- prendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 36 12 mesi precedenti. Ai fini del calcolo Dal computo della predetta percentuale non si computano sono esclusi i rapporti: - risolti rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova; - cessati pro- va, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa; - risolti per dimissioni rassegnate . 14. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, tali aumenti sa- ranno corrisposti nelle misure previste dal lavoratorelivello di appartenenza. 15. È Agli apprendisti verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrat- tazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi, sono comunque consentita l’assunzione fatti salvi gli ac- cordi esistenti in materia di un ulteriore apprendista in apprendistato. 16. In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all’apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile. Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione di importo pari alla retribuzione mensile. 17. Nel caso di mancato rispetto dei inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia o tredi- cesima mensilità e della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti co- me mese intero. 18. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione globale mensile nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti percentuali definitidel periodo di durata dell’apprendistato. 19. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto agli apprendisti un trat- tamento economico ragguagliato alla retribuzione globale mensile loro spettante per un massimo di 6 mesi, sommando anche più periodi, per anno solare, e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. 20. Le ferie di cui all’art. 29 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettiva- mente prestato presso la stessa azienda. 1. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. 2. I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme ap- plicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato profes- sionalizzante. 3. In attuazione del comma 2, art. 6, Dlgs 167/2011 s.m.i., le Parti si danno atto che rela- tivamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da con- seguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’All. 1) del presente CCNL. 4. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conse- guire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. 5. Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale che l’apprendista dovrà raggiungere (vedi all. 1). I requisiti della formazione in termini quanti- tativi sono quelli indicati nelle tabelle A) e B), allegate al presente contratto e che ne costi- tuiscono parte integrante. La formazione professionalizzante può essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visi- te aziendali, ecc.. 6. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddo- ve esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 s.m.i.. 7. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità. 8. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formati- ve esterne ed interne all’azienda. 9. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. 10. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini con- trattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. 11. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del citta- dino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma. 12. Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato professionalizzante. Possono essere assuntiL’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, in tutti i settori disciplinato dalle vigenti norme di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 annilegge e dalle disposizioni del presente ccnl. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico – professionali. E’ possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, senza limiti di età. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’art. 2 c.1 lett. m) del Dlgs. 167/2011, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 604/1966 nonché il regime contributivo agevolato di cui all’art. 25 c.9 della L. 223/1991 e l’incentivo di cui all’art. 8 c. 4 della medesima legge. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale ai livelli dal 2° al 6° e per tutte le relative mansioni. L’apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo. Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è il seguente:  contratto di durata fino 24 mesi: 2 mesi  contratto di durata oltre i 24 e fino a 36 mesi: 3 mesi La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate: livelli durata complessiva mesi primo periodo mesi secondo periodo mesi terzo periodo mesi 6° 36 10 10 16 5° 36 10 10 16 4°S - 4° 36 10 10 16 3° 36 10 10 16 2° 24 6 6 12 In caso di sospensione del rapporto di apprendistato per periodi superiori ai 30 giorni per malattia, infortunio sul lavoro o altre cause di sospensione involontaria, il periodo di apprendistato potrà essere prorogato con il consenso di entrambe le parti per un periodo pari alla sospensione stessa. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:  nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;  nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;  nel terzo e ultimo periodo: livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. E’ demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell’eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro, all’apprendista non in prova, nei limiti del periodo di conservazione del posto, saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: — dal 1° al 3° giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale dell’apprendista — dal 4° al 180° giorno di malattia, il 100% della retribuzione netta normale dell’apprendista. In aggiunta a quanto sopra, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico dell’Istituto assicuratore, l’azienda riconoscerà all’apprendista ammalato una integrazione pari al 70% della retribuzione normale dell’apprendista per il periodo di malattia eccedente il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all’art. 52 – Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, espressa in mesi il periodo di calendario formazione si conclude al termine del periodo di effettiva prestazioneapprendistato. Le Parti stipulanti il contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, è la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato ai sensi di cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabellaquanto disposto dall'art. 2118 del Cod. Civ., entro di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il limite massimo complessivo rapporto prosegue come ordinario rapporto di 36 mesilavoro subordinato a tempo indeterminato. Una riduzione In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, agli articoli 82 – 89 – 99 del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010ccnl. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo Ferma restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l’impresa l'azienda abbia trasformato a tempo indeterminato confermato almeno il 2070 % dei contratti di apprendistato dei lavoratori degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti: - rapporti risolti per recesso durante il periodo di prova; - cessati , per licenziamento per giusta causa; - risolti causa e per dimissioni rassegnate dal lavoratoredimissioni. È E' comunque consentita l’assunzione l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definitidefiniti o di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 addetti non trovano applicazione limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale.

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Apprendistato professionalizzante. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, oppure dal compimento del diciassettesimo anno di etàetà se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs.17 ottobre 2005 n.226. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello d’inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria dl rapporto di lavoro superiore a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale, secondo lo schema di cui all’allegato (1/C) al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dovrà comprendere: - la descrizione del percorso formativo, - le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, - le competenze possedute, - l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a quindici dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal titolare dell’impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue ed è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali. Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e all’igiene del lavoro saranno erogate prioritariamente all’inizio del rapporto di apprendistato. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso d’interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Le ore di formazione a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria ed in affiancamento al tutor aziendale saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell’attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all’allegato (2/C) del presente CCNL. Le Parti, al fine di dare piena ed immediata attuazione, su tutto il territorio nazionale, al rapporto di apprendistato professionalizzante, definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore commercio all’ingrosso ed esportazione e importazione fiori come da allegato (3/C) che costituisce parte integrante del presente CCNL. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, espressa purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: - due livelli inferiori a quello in mesi di calendario di effettiva prestazione, cui è inquadrata la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di mansione professionale per cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Una riduzione è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - un livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche a mansioni comprese nel quinto livello di inquadramento, l’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono al sesto livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato ed al quinto livello per la restante. Alla fine dell’apprendistato il livello di 6 inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo. Il rapporto di apprendistato si conclude in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: 1 livello - 36 mesi è riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 2 livello - 36 mesi 3 livello - 24 mesi 4 livello - 24 mesi 5 livello - 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale; la stessa azienda, regola vale per l’ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. In caso di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengonomalattia, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti: - risolti per recesso durante decorso il periodo di prova; - cessati per licenziamento per giusta causa; - risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore. È comunque consentita l’assunzione , spetta all’apprendista il seguente trattamento assistenziale a carico del datore di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti.lavoro:

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Apprendistato professionalizzante. Le parti concordano che l’apprendistato professionalizzante essendo il più idoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite efficacemente nell’organizzazione aziendale è essenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e ad essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver trasformato a tempo indeterminato una percentuale di contratti di apprendistato in tempo indeterminato che viene determinata nella contrattazione di secondo livello. Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente contratto. In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l’apprendistato di cui alle lettere a) e b) dell’art. 47 del D.Lgs. 276/2003 (apprendistato per l’espletamento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione e l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di altra formazione), le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell’istituto dell’apprendistato definito professionalizzante, previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 276/2003, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Possono essere assunti, in tutti i settori assunti con contratto di attività, apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed e i 29 anni, per l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle fasce A, B e C del presente contratto, onde consentire l’acquisizione di mansioni per le quali occorre un certo tirocinio. L’apprendistato è soggetto ad un periodo di prova della medesima durata stabilita per il personale inquadrato nella stessa fascia. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla fascia professionale di riferimento secondo le seguenti modalità: 48 mesi per la fascia A; 36 per le fasce B e C. Per i soggetti lavoratori in possesso di una qualifica professionalediploma i periodi sopra indicati saranno ridotti di 6 mesi. L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005per l’apprendistato professionalizzante, in un monte ore di almeno 120 per anno e la formazione dell’apprendista è di norma seguita da un tutor che cura il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di etàraccordo tra l’apprendimento e la formazione. La durata massima contrattazione di secondo livello potrà prevedere un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione, nonché stabilire gli obblighi e i doveri del periodo datore di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Una riduzione lavoro e del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti: - risolti per recesso lavoratore durante il periodo di prova; - cessati apprendistato. All’apprendista assente per licenziamento malattia, sarà corrisposta da parte dell’azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, a partire dal primo giorno e fino al 180° giorno nell’anno solare, un trattamento e economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera. L’apprendista assente per giusta causa; - risolti infortunio ha diritto al seguente trattamento: 1. conservazione del posto per dimissioni rassegnate un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità temporanea; 2. corresponsione, da parte dell’azienda, oltre all’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio, di una integrazione, a partire dal lavoratoregiorno seguente e fino alla scadenza dell’anzidetto periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera. È comunque consentita l’assunzione Il rapporto di un ulteriore apprendista apprendistato si estingue, automaticamente, con la scadenza dei termini previsti nel presente articolo, salva l’ipotesi in caso cui venga comunicata la trasformazione del rapporto di mancato rispetto dei limiti percentuali definitilavoro in contratto a tempo indeterminato. Le parti, consapevoli che l’applicazione del presente articolo ha carattere sperimentale, convengono detta sperimentazione oggetto di monitoraggio ed analisi da parte della Commissione paritetica nazionale alla quale dovranno essere segnalati i contratti stipulati.

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Apprendistato professionalizzante. Possono essere assuntiLe scriventi organizzazioni, dopo un’approfondita discussione sulle problematiche relative all’inserimento dei giovani in edilizia, ritengono utile e necessaria un‘intesa sull’apprendistato professionalizzante che coinvolga tutti i soggetti imprenditoriali e sindacali. Le parti quindi si adopereranno perché sia convocato il Xxxxxx Xxxxx dell’Edilizia di Ravenna per la definizione di un’intesa entro il 31/12/06. Le parti, relativamente alla formazione professionale obbligatoria per l’apprendistato professionalizzante, nel ribadire l’applicazione delle normative di legge, concordano che per lo svolgimento dei corsi di formazione si debba fare riferimento all’Istituto Scuola Edile CPT di Ravenna. Alle imprese edili che utilizzeranno l’Istituto Scuola Edile di Ravenna per la formazione degli apprendisti professionalizzanti sarà riconosciuto, tramite la Xxxxx Xxxxx, un premio specifico che sarà definito nell’ambito della futura intesa con le altre Associazioni Imprenditoriali. In base all’accordo provinciale sottoscritto il 15/5/2006, in tutti i settori applicazione dell’allegato L del CCNL sui trattamenti di attivitàCIGO e malattia per gli apprendisti, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di si concorda una qualifica professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età. La durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Una riduzione del periodo di apprendistato di prima verifica a 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori dalla data di cui ai precedenti punti 1 e 2entrata in vigore dell’intesa. Successivamente le verifiche avranno cadenza annuale. Nel caso intervengano accordi nazionali sulle materie sopra citate, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si effettuerà una verifica sulla congruità con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti: - risolti per recesso durante il periodo di prova; - cessati per licenziamento per giusta causa; - risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore. È comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definitile intese locali.

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Samples: Accordo Per Rinnovo Contratto Integrativo Provinciale

Apprendistato professionalizzante. Possono essere assuntiLe Parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costi- tuire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istitu- to di accesso al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl. Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull’apprendistato professionalizzante dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81. Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante si fa richiamo alle vigenti norme di legge, in tutti i settori particolare artt. 42, 46 e 47 del Decreto Legi- slativo 15 giugno 2015 n. 81 salvo quanto disposto nei commi seguenti. In attuazione delle disposizioni di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi del D.Lgs. cui al Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 226/200581, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal diciassettesimo anno compimento dei 17 anni se in possesso di etàuna qualifica professiona- le conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percor- so di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 21 del pre- sente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di du- rata non eccedente i 2 mesi. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionaliz- zante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell’area qualificata, 2° livello, dell’area specialistica, 1°, 2° e 3° livello, dell’area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell’area di- rettiva, 1° e 2° livello. La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata. Livelli Durata complessiva mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi Area qualificata 2° livello Area specialistica 1° livello 24 12 12 — Area specialistica 2° e 3° livello 30 12 12 6 Area concettuale 1° livello 36 12 12 12 Area concettuale 2° e 3° livello 36 12 12 12 Area direttiva 1° e 2° livello 36 12 12 12 L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati: nima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello iniziale di inquadramento; Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, espressa in mesi il periodo di calendario formazione si conclude al termine del perio- do di effettiva prestazioneapprendistato, è la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di cui quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. Qualora al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Una riduzione termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 codice civile, l’apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla legge. In caso di infortunio sul lavoro l’Azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per cento della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori per ogni anno solare e nei limiti di durata dell’apprendistato. Le ferie di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, all’art. 46 matureranno pro quota con riferimento al servi zio effettivamente prestato presso la stessa azienda, un periodo . Il Premio di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, risultato di cui all’articolo 1, del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, delle figure professionali equipollenti all’art. 51 verrà corrisposto a quelle dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto partire dal se- condo anno di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti: - risolti per recesso durante il periodo di prova; - cessati per licenziamento per giusta causa; - risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore. È comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definitinella misura dell’80%.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato professionalizzante. Possono essere assuntiLe Parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costi- tuire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istitu- to di accesso al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl. Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in tutti i settori quanto definito sull’apprendi- stato professionalizzante dal “Testo unico dell’apprendistato” di attivitàcui al D.Lgs 14 settembre 2011, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 annin. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionalela disciplina dell’apprendistato professionalizzante - che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.LgsD. Lgs 167/2011, è un contratto di lavoro a tem- po indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giova- ni, - si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti. n. 226/2005In attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 167/2011, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal diciassettesimo anno compimento dei 17 anni se in possesso di etàuna qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualifica- zione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisi- zione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 21 del pre- sente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di du- rata non eccedente i 2 mesi. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionaliz- zante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell’area qualificata, 2° livello, dell’area specialistica, 1°, 2° e 3° livello, dell’area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell’area diret- tiva, 1° e 2° livello. La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi. La durata massima del periodo di apprendistatoapprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata: Livelli Durata complessiva mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi Area qualificata 2° livello Area specialistica 1° livello 24 12 12 — Area specialistica 2° e 3° livello 30 12 12 6 Area concettuale 1° livello 36 12 12 12 Area concettuale 2° e 3° livello 36 12 12 12 Area direttiva 1° e 2° livello 36 12 12 12 L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così de- terminati: • nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, espressa in mesi ex indennità di calendario contingenza e EDR) del livello iniziale di effettiva prestazioneinquadramento; • nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo ta- bellare, è la seguenteex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello; • nel terzo ed ultimo periodo: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato fermo l’inquadramento di cui al precedente punto 1 secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale. Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le Parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si sommano conclude al termine del perio- do di apprendistato, la parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai periodi indicati in tabellasensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, entro di quindici giorni. Durante il limite massimo complessivo periodo di 36 mesipreavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. Una riduzione Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 codice civile, l’apprendista è mantenuto in ser- vizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subor- dinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla legge. In caso di infortunio sul lavoro l’Azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per cento della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori per ogni anno solare e nei limiti di durata dell’apprendistato. Le ferie di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, all’art. 46 matureranno pro quota con riferimento al servi- zio effettivamente prestato presso la stessa azienda, un periodo . Il Premio di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, risultato di cui all’articolo 1all’art. 51 verrà corrisposto a partire dal se- condo anno di apprendistato nella misura dell’ 80%. Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, del presente CCNL l’individuazioneil perio- do di apprendistato, entro per il 31 dicembre 2018lavoratore confermato a tempo indetermi- nato, delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anniverrà computato nell’anzianità di servizio, suddivisa in periodioltre che ai fini previsti dalla legge, ai fini retributividi tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto di apprendistato, determinate alla tabella stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del pe- riodo di cui all’art 14 apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendentiperiodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione, il ricorso piano formativo individuale il cui schema si allega al pre- sente ccnl unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell’attivi- tà formativa (Allegato n. 5). I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente ccnl in quanto applicabili. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato le unità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori della calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio almeno il 2051% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto terminato nei 36 ventiquat- tro mesi precedentiprecedenti la nuova assunzione. Ai fini del calcolo della percentuale A tal fine non si computano i rapportigli apprendisti che: - risolti per recesso durante si siano dimessi; quelli il periodo cui rapporto di prova; - cessati per licenziamento lavoro si sia risolto per giusta causa; - i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per dimissioni rassegnate dal lavoratorei quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. È Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita consen- tita l’assunzione di un ulteriore numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definititotale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendi- stato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria Concreto di cui all’art. 61 del presente ccnl.

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Apprendistato professionalizzante. Possono In attuazione del D.Lgs 167/2011 (Testo Unico sull’apprendistato) le parti concordano la seguente disciplina dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante; per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato previste dal suddetto decreto si rinvia alle relative disposizioni legislative di attuazione. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di apprendi- stato stipulati successivamente al 25 aprile 2012. Xxxx apprendisti assunti entro la suddetta data continuerà ad applicarsi la precedente disciplina legale e contrattuale in forza del regime transitorio di cui all’art.7, comma 7 del citato Testo Unico. 2. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e 23 anni ed i 29 anniè finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tec- nico professionali. 3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. della legge 28/03/2003 n. 226/2005, 53 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato sti- pulato a partire dal diciassettesimo 17° anno di età. 4. La durata massima del Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati: 5. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato per i livelli compresi tra il 6° ed il 5° inclusi. . Tale tipologia contrattuale non è comunque applicabile ai lavoratori mobile assunti ai livelli 4°, 3°, 3° super junior e 3°super ed assimilati. 6. Il periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesipari a quello previsto dall’art. Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, 5 del presente CCNL l’individuazioneper la generalità dei dipendenti a seconda dei livelli di inquadramento. Detto periodo sarà ridotto della metà quando si tratta di un lavoratore che nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all’uopo autorizzati, entro il 31 dicembre 2018inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall’apprendistato, delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali sia agli effetti dell’anzianità di servizio. 7. Salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, Salvo quanto previsto dal successivo comma 9), la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzanteè stabilita dalla tabella A) riportata nel presente articolo che fissa durate differenziate a seconda dei livelli di inquadramento, fermo restando definendo altresì per ciascuno di essi il trattamento retributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale. 8. Salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o per le altre cause previste dal 9. Salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, I periodi di apprendistato e la possibilità relativa formazione, svolti presso più datori di individuare ipotesi diverse lavoro, così come quelli svolti presso gli Istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero dagli Istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché l’addestramento si riferisca a livello aziendalemansioni contrattualianaloghe. 10. Salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti numerici per l’applicazione del titolo III della Legge 300/70. 11. Salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui agli articoli 63 e 77. 12. Salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 20l’80% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto scaduti nei 36 12 mesi precedenti. Ai fini Detta regola non trova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo rimanendo il limite suddetto delle 5 unità, la conferma da parte della azienda di 3 contratti di apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del calcolo della percentuale non si computano rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rap- porto di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti: - contratti risolti per recesso durante il nel corso o al termine del periodo di prova. 13. Salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un “Tutor”. 14. Salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; - cessati tale formazione sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni per licenziamento per giusta causa; - risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore. È comunque consentita l’assunzione l’acquisizione delle competenze di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definitibase e trasversali (art.4, comma 3 del DLGVO n.167/2011).

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