Common use of Approfondimenti Clause in Contracts

Approfondimenti. In particolare nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo il lavo- ratore pur non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendale, in quanto, remunerato con ritenute di ac- conto per prestazioni occasio- nali. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza del rap- porto risultava comunque, an- che per pochi giorni, dalla di- chiarazione di cui al modello 770. Si rammenta che il Comitato regionale per i rapporti di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali del lavoro cui e` de- mandato, dal D.Lgs. n. 124 del 2004, il compito di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- voro, le opposizioni ai verbali di accertamento Inps, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoria, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoro. Esso e` composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`, pertanto, di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organo. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi piu` gravi, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza del rapporto, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in cui la presenza del rapporto non risulta da nessun tipo di scrittura obbligatoria.

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Samples: Verbale Di Mancata Comparizione Al Tentativo Di Conciliazione Ex

Approfondimenti. In particolare nel merito al trattamento della plusvalenza, ma non al trasferimento della detrazione, l’Agenzia delle Entrate con la Ris. n. 6/E/2015, ha chiarito che i maggiori introiti legati alla cessione del preliminare possono possano essere inclusi nella fattispecie descritta dall’art. 67, comma 1, lett. l), del citato TUIR, laddove sono compresi fra i redditi diversi i corrispettivi percepiti, fra l’altro, per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo specifico il lavo- ratore pur soggetto che cede il preliminare assume l’obbligo di non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendaleessere presente al momento della stipula del contratto definitivo e, in quantodi conseguenza, remunerato con ritenute di ac- conto per prestazioni occasio- nalinon sottoscrivere lo stesso. Il Comitato regionale per i rap- porti Al di lavoro della Lombar- diacorretta tassazione della plusvalenza, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione ritornando al trasferimento della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza del rap- porto risultava comunquedetrazione, an- che per pochi giorniin caso di cessione del preliminare di vendita, dalla di- chiarazione a parere di chi scrive, dovrebbe trovare applica- zione la disposizione di cui all’art. 16-bis, comma 8, del TUIR; disposizione secondo la quale “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al modello 770. Si rammenta che il Comitato regionale comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rapporti rimanenti periodi di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali del lavoro cui e` de- mandatoimposta, dal D.Lgs. n. 124 del 2004, il compito di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni salvo diverso accordo del- le Direzioni provinciali parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Con apposita clausola da inserire nel contratto scritto di cessione del la- voropreliminare, le opposizioni ai verbali al soggetto, che cede i diritti di accertamento Inpscui allo stesso preliminare, Inail e può essere riconosciuta la possibilità di altri Enti previdenziali mantenere la detrazione spettante per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatorialavori effettuati sull’immobile oggetto di futura compravendita in favore del nuovo cessionario. • D.P.R. 22 dicembre 1986, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoron. 917, art. Esso e` composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede16-bis; • Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`Xxx. 00 xxxxxxx 0000, pertantox. 0/X; • Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organoXxxx. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi piu` gravi00 xxxxxxxx 0000, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza del rapporto, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in cui la presenza del rapporto non risulta da nessun tipo di scrittura obbligatoria.x. 00/X;

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Approfondimenti. In particolare Nel caso, di contro, di modi- fica del lato passivo, la situa- zione sara` profondamente differente dal momento che il creditore nutrira` un interes- se circa la persona del debi- tore: le possibilita` che il cre- ditore avra`, infatti, di vedere soddisfatto il suo credito di- penderanno dalla solvibilita` del debitore e dunque dalle sue capacita` patrimoniali (art. 2740 c.c.). Ne consegue che, non essen- do irrilevante che il debitore sia un soggetto piuttosto che un altro, per la modifica del lato passivo del rapporto ob- bligatorio xxxx` sempre xxxxxx- sto il consenso del creditore (v. artt. 1268, comma 1, 1272, comma 1, 1273, com- ma 1, 1406 c.c.). Trasponendo ora nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo diritto del lavoro la regola civilistica che nel rapporto obbligatorio il lavo- ratore pur debitore e`, di norma, indif- ferente al mutamento della persona del creditore, mentre il mutamento della persona del debitore puo` ledere l’inte- resse del creditore, ne deriva che in base a questo princi- xxx, deve considerarsi ineffi- cace la cessione del contratto di lavoro qualora il lavorato- re, titolare di crediti verso il suo datore di lavoro, non risultando ab- bia prestato il consenso di cui all’art. 1406 c.c. («Ciascuna parte puo` sostituire a se´ un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con presta- zioni corrispettive, se queste non sono state ancora esegui- te, purche´ l’altra parte vi con- senta»). La rilevanza della questione e` segnata dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendalelabile confine, sul piano pratico, tra la fattispecie in esame e quel- la della cessione del contrat- to, la quale - al contrario del- la prima - necessita del con- senso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.): in assenza di quest’ultimo, la cessione e` nulla per difetto di accordo tra le parti, avendo la figura di cui all’art. 1406 struttura trilaterale. Ne discende che il lavoratore - contraente ce- duto - resta alle dipendenze del cedente. L’art. 2112 c.c., che permette all’imprenditore il trasferi- mento dell’azienda, con suc- cessione del cessionario ne- gli obblighi del cedente e senza necessita` di consenso del lavoratore, costituisce ec- cezione al detto principio di cui all’art. 1406 c.c., e non si applica se non sia identifi- cabile, quale oggetto del tra- sferimento, un’azienda o un suo ramo, da intendere come entita` economica organizzata in maniera stabile e con ido- neita` alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. Secondo l’art. 2555 c.c., in- fatti, l’azienda e` il complesso dei beni organizzati dall’im- prenditore per l’esercizio del- l’impresa. Se si scansiona, appunto, un’azienda, si nota che essa e` costituita da un in- sieme di beni vari, tutti, pe- raltro, organizzati, ossia col- legati tra loro da un nesso di dipendenza reciproca, in quantomodo da servire al fine pro- duttivo comune: denaro, remunerato cre- diti, merci, ecc. Da cio` discende che, per una serie di ragioni, e` da ritenere sussistente l’interesse del la- voratore - creditore nel rap- porto con ritenute di ac- conto per prestazioni occasio- nali. Il Comitato regionale per i rap- porti il datore di lavoro - ad accertare in giudizio la non ravvisabilita` di un ramo di azienda in un complesso di beni oggetto del trasferi- mento e percio` l’inefficacia di questo nei suoi confronti, in assenza di consenso, inte- resse che non e` escluso dalla solidarieta` di cedente e ces- sionario stabilita dal secondo comma dell’art. 2112, che ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto, «esistenti» al momento del trasferimento e non anche quelli futuri, per cui puo` ben ravvisarsi un pregiudizio a carico del con- traente ceduto in caso di ces- sione dell’azienda a soggetto meno solvibile. La giurisprudenza di legitti- mita` ha affermato al riguardo che l’interesse del lavoratore ad agire per l’accertamento dell’illegittimita` della Lombar- diacessio- ne del ramo d’azienda si con- figura in ragione della sussi- stenza di un’esigenza di tute- la connessa al generale divie- to di esternalizzazione «come forma incontrollata di espul- sione di frazioni non coordi- nate tra loro, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’aziendadi semplici re- parti o uffici, ri- teneva di articolazioni non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza del rap- porto risultava comunqueautonome, an- che per pochi giorniunificate sol- tanto dalla volonta` dell’im- prenditore», dalla di- chiarazione di cui al modello 770. Si rammenta divieto funzio- nale proprio all’interesse ad accertare che il Comitato regionale per i rapporti ramo di azienda ceduto consista in una «preesistente realta` pro- duttiva autonoma e funzio- nalmente esistente, e non in una struttura produttiva crea- ta ad hoc in occasione del trasferimento» (cfr. Cass. 30 dicembre 2003, n. 1984; 26 aprile 2006, n. 8017). Infatti, il mutamento del datore di la- voro in una prospettiva di elusione delle norme pregiu- dica il diritto dei lavoratori favorendo operazioni econo- miche che prescindono dalla effettivita` delle esigenze or- ganizzative che giustificano il passaggio degli stessi a di- verso datore di lavoro, ove sussistano i requisiti di legge (cos`ı Cass. 28 ottobre 2013, n. 22627). Sentenza n. 11832/2014 Come si e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali del lavoro cui gia` rilevato, con la pronuncia n. 11832/2014 qui in esame, la Corte di Cassa- zione si e` de- mandatotrovata a dover esa- minare la questione di indivi- duare se nella valutazione del fatto si sia verificata effetti- vamente o meno una cessio- ne di un ramo d’azienda, dal D.Lgscon i relativi risvolti nei con- fronti dei lavoratori interes- sati. n. 124 Nel rispondere negativamen- te al quesito, la sezione lavo- ro ha respinto il ricorso so- cietario, affermando i se- guenti postulati: validita` del 2004trasferimento, la volonta` del datore cedente che, prima dell’operazione, decide di unificare beni e la- voratori affidando loro un’u- nica funzione: si tratta infatti di un’eventualita` che non rientra nella nozione di ramo d’azienda trasferibile, laddo- ve le direttive comunitarie impongono che si tratti di una «entita` economica che conservi la propria identita` economica». Nello specifico della pronun- cia in narrativa, richiamando i concetti sopra espressi, la Suprema Corte argomenta che nel rapporto obbligatorio il compito di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- voro, le opposizioni ai verbali di accertamento Inps, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoria, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoro. Esso e` composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed debitore e`, pertantodi regola, di note- vole portata indif- ferente al mutamento della persona del creditore, mentre il potere di indi- xxxxx di detto organomutamento della persona del debitore puo` ledere l’inte- resse del creditore. Il Comitato regionale per i rap- porti In base a questo principio, deve consi- derarsi inefficace la cessione del contratto di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto qualo- ra il lavoratore, titolare di applicare crediti verso il datore, non abbia prestato il consenso di cui all’art. 1406 c.c. Pertanto, nelle conclusioni sul punto, la maxisanzione solo ai casi piu` gravi, ovverosezione lavoro afferma che, in quei casi tema di tra- sferimento di azienda, il la- voratore ha interesse ad ac- certare in giudizio la non rav- visabilita` di un ramo di azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimen- to e, quindi, l’inefficacia di questo nei suoi confronti in difetto del suo consenso, per l’inapplicabilita` dell’art. 2112 c.c. e l’operativita` della regola generale di cui si ravveda un intento dolo- so all’art. 1406 c.c., non essendo indif- ferente per il lavoratore, qua- le creditore della prestazione retributiva, il mutamento del- la persona del debitore, ossia del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza del rapportolavoro, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in cui la presenza del rapporto non risulta da nessun tipo che puo` offrire garanzie piu` o meno ampie di scrittura obbligatoriatutela dei diritti dei lavoratori.

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Approfondimenti. In particolare nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo il lavo- ratore pur non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendaleArt. 1, comma 59, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immo- biliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in quantoalternativa rispetto al regime or- dinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, remunerato essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con ritenute l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”. L’estensione dell’ambito applicativo del regime sostitutivo riguarda di ac- conto per prestazioni occasio- nalifatto i contratti di locazione:  stipulati nel 2019;  aventi ad oggetto locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, esclusa quella delle pertinenze anche se locate congiuntamente (l’esclusione è da intendersi ai fini del conteggio dei 600 mq). Il Comitato regionale L’agevolazione è estesa dunque alle relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle catego- rie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), se congiuntamente locate con l’unità destinata ad uso commerciale. La Legge di Bilancio 2019 dispone un espresso divieto di applicazione della cedolare secca per i rap- porti contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipata- mente rispetto alla scadenza naturale. Nella Manovra 2020, non è previsto alcun intervento di lavoro proroga della Lombar- dia, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione della maxi sanzione cedolare secca per i pe- riodi in locali com- merciali, per cui l’esistenza del rap- porto risultava comunquesalvo approvazione di specifici emendamenti, an- che per pochi giornila misura di favore non troverà applicazione a partire dal 2020.  Legge 27 dicembre 2019, dalla di- chiarazione di cui al modello 770n. 160, art. Si rammenta che il Comitato regionale per i rapporti di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali del lavoro cui e` de- mandato1, dal comma 6;  D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 1;  Legge 9 dicembre 1998, n. 431, artt. 2, 5, 8;  D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 124 del 200423, il compito di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoroart. 3;  D.L. 28 marzo 2014, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- voron. 47, le opposizioni ai verbali di accertamento Inpsart. 9;  Legge 27 dicembre 2017, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatorian. 205, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoroart. Esso e` composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede1;  Legge 30 dicembre 2018, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`n. 145, pertanto, di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organoart. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi piu` gravi, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza del rapporto, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in cui la presenza del rapporto non risulta da nessun tipo di scrittura obbligatoria.1;

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Approfondimenti. In particolare Per l’efficacia di tali accordi e` pertanto necessario che da parte dei lavoratori venga ri- lasciato, anche per fatti con- cludenti, un preventivo e specifico mandato, o che l’accordo venga poi ratificato dagli stessi lavoratori in mo- do inequivocabile, giacche´ il principio della liberta` di for- ma nell’esercizio dell’auto- nomia negoziale e collettiva consente che l’adesione ad un accordo sindacale si ma- nifesti o con negozi attuativi o attraverso condotte volte a dimostrare con certezza la volonta` di ratificare detto ac- cordo. La giurisprudenza di legitti- mita` e` altres`ı uniforme nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo collocare nell’ambito della rappresentanza volontaria il lavo- ratore pur potere dei sindacati, ricolle- gandolo al mandato che il la- voratore, nell’atto di asso- ciarsi, conferisce all’organiz- zazione di agire in nome e conto proprio, come e` dimo- strato chiaramente dall’ambi- to applicativo dei contratti collettivi, la cui efficacia li- mitata in via generale agli iscritti e` stata considerata estensibile anche ai non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendaleiscritti solo alla presenza di un comportamento conclu- dente delle parti individuali, e cioe` alla loro adesione esplicita (attraverso un ri- chiamo espresso alla norma- tiva contrattualistica) o im- plicita (mediante la concreta attuazione delle clausole con- trattuali) al contratto stesso (cfr. Cass. 6 dicembre 1984, n. 6435; 23 settembre 1987, n. 7280; 6 novembre 1990, n. 10654; 30 gennaio 1992, n. 976). Nell’adesione al sindacato e` insito l’intento del lavoratore di rinunziare all’esercizio della propria autonomia indi- viduale a favore della collet- tivita` dei lavoratori consen- tendo alle organizzazioni di categoria di fissare condizio- ni minime di lavoro di natura inderogabile, di migliorare i livelli contrattuali e di fornire assistenza ai lavoratori; nella suddetta adesione non e` inve- ce ravvisabile la volonta` di attribuire la piena disponibi- lita` di posizioni individuali alle organizzazioni sindacali che, pertanto, come e` stato piu` volte ribadito, non posso- no dismettere diritti gia` ac- quisiti al patrimonio dei sin- goli lavoratori, disponendo liberamente ed autonoma- mente di tali diritti (x. Xxxx. 22 maggio 1987, n. 5016; 3 settembre 1988, n. 5016; 7 aprile 1992, n. 4219; 28 no- vembre 1992, n. 12751). Per completezza, sull’argo- mento la Suprema Corte ha inoltre aggiunto che il princi- pio per cui alla contrattazione collettiva non e` consentito incidere, in quantorelazione alla re- gola dell’intangibilita` dei di- ritti quesiti, remunerato con ritenute su posizioni gia` consolidate o su diritti gia` entrati nel patrimonio dei la- voratori in assenza di ac- conto per prestazioni occasio- nali. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- diauno specifico mandato od una successiva ratifica da parte degli stessi, dopo non si applica al- la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione della maxi sanzione per i pe- riodi distinta ipotesi in cui l’esistenza del rap- porto risultava comunqueil contratto collettivo venga a gravare posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo e venga a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio, an- che per pochi giornisa- lario non maturato, dalla contin- genza non ancora scattata, ecc.), venendosi in questo ca- so a porre solo un problema di rapporti tra contratti di di- chiarazione di cui verso o pari livello (Cass. 23 luglio 1994, n. 6845). Modifica unilaterale dell’orario nel contratto individuale In secondo luogo, nella sen- tenza n. 16089/2014 in esa- me, la Cassazione valorizza anche il principio in base al modello 770. Si rammenta che il Comitato regionale per i rapporti quale, poiche´ l’orario di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali un elemento essenzia- le del lavoro cui econtratto individuale, la sua modifica non puo` de- mandato, dal D.Lgs. n. 124 esse- re oggetto di decisione unila- terale del 2004, il compito di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- voro, le opposizioni ai verbali di accertamento Inps, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoria, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti datore di lavoro. Esso Da qui l’esclusione del con- senso tacito o dell’adesione tacita ad una proposta del da- tore di lavoro: la manifesta- zione di volonta` del lavorato- re deve essere libera e, nel caso di specie, manifestata in forma scritta. Anche in questa conclusione, come nelle determinazioni assunte in precedenza con ri- guardo all’accertamento del- l’efficacia soggettiva dell’ac- cordo collettivo aziendale nei confronti di lavoratori iscritti alla medesima organizzazio- ne sindacale, occorre consi- derare che i contratti colletti- vi aziendali - si ricorda che il contratto aziendale di lavoro, propriamente, e` composto dal Direttore della Direzione regionale del un contratto collettivo stipulato fra il da- tore di lavoro che lo presiedee le rappresen- tanze sindacali aziendali e/o unitarie (art. 2067 c.c.) - de- vono ritenersi applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, dal Di- rettore regionale dell’Inail ancorche´ non iscritti alle or- ganizzazioni sindacali stipu- lanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, ade- rendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condi- vidono l’esplicito dissenso dall’accordo medesimo e dal Direttore regionale del- l’Inps ed epo- trebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sin- dacale separato e diverso (cfr, ex plurimis, Cass. 11 febbraio 0000, x. 00000; 25 marzo 2002, n. 4218; 26 giu- gno 2004, n. 11939; 18 aprile 2012, n. 6044). Cio`, pertantoproprio per la funzione rivestita dal sindacato nel diritto del lavo- ro, quale ente che rappresen- ta i lavoratori delle varie «ca- tegorie produttive». Non e` ravvisabile, infatti, al- cun diritto od interesse del- l’organizzazione sindacale in relazione a validita`, effica- cia o interpretazione di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organo. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare con- tratto collettivo, alla cui sti- pulazione la maxisanzione solo ai casi piu` gravistessa sia rima- sta, ovverocomunque, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza del rapporto, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in cui la presenza del rapporto non risulta da nessun tipo di scrittura obbligatoriaestranea.

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Approfondimenti. In particolare Assunzioni obbligatorie La giurisprudenza e` concorde nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo il lavo- ratore pur non risultando ritenere interamente appli- cabile alle assunzioni di sog- getti invalidi da avviare obbli- gatoriamente la disciplina del patto di prova, diversamente dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendalepassato, in quantocui viceversa ne veniva negata l’ammissibi- lita` (12). Certamente, remunerato la valutazione del periodo di prova dovra` essere limitata alla residua capacita` lavorativa dell’invalido e do- vra` essere compatibile con ritenute lo stato di ac- conto per prestazioni occasio- naliinvalidita` del lavorato- re (13), e non potra` in alcun modo essere mirato a valutare la natura ed il grado della me- nomazione dell’invalido, cos`ı come sara` inammissibile il suo strumento come strumento di paragone fra il suo rendi- mento e quello del lavoratore medio (14). Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- diaIn tal caso, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva il patto si considera non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza apposto. Circa lo scioglimento del rap- porto risultava comunquecontrattuale per mancato superamento del periodo di prova, an- che per pochi giornila giurisprudenza ha ri- tenuto che, dalla di- chiarazione sebbene la discipli- na del patto di cui al modello 770. Si rammenta che prova non ri- chieda alcuna motivazione, il Comitato regionale per i rapporti datore di la- voro lavoro e` l’organismo costituito all’interno tenuto a dare spiegazioni al lavoratore disa- bile che gliene faccia xxxxxx- sta (15). Nonostante il datore di lavoro abbia dimostrato la compatibi- lita` delle Direzioni re- gionali mansioni assegnate con la disabilita` del lavoro cui lavoratore e della durata del periodo di prova e lo scarso rendimento del lavoratore, xxxx` quest’ulti- mo a dover fornire la prova contraria degli eventuali moti- vi illeciti o discriminatori che hanno portato poi al suo licen- ziamento. Questo orientamento e` de- mandatoribadi- to anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21965/2010, secondo la quale «se il licenziamento del lavo- ratore in prova (per effetto della norma di eccezione del- la legge n. 604 del 1966, art. 10 che prescrive che le norme limitative dei licenziamenti si applicano nei confronti dei lavoratori assunti in prova «dal momento in cui l’assun- zione diviene definitiva») rientra nell’area della recedi- bilita` acausale, non per que- sto puo` ammettersi che l’eser- cizio del diritto potestativo ri- conosciuto al datore di lavoro possa risolversi nel mero ar- bitrio del suo titolare, dal D.Lgsmo- mento che l’ordinamento, co- munque, assegna «garanzia costituzionale al diritto di non subire un licenziamento arbitrario» (cos`ı Corte cost. n. 124 del 2004541/2000). Ne deriva che, il compito pur restando l’atto di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- voro, le opposizioni ai verbali di accertamento Inps, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoria, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoro. Esso e` composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`, pertanto, di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organo. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi piu` gravi, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so recesso del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza estraneo al regime co- mune dei licenziamenti, fra l’altro in punto di motivazio- ne, oneri probatori e di sanzio- ni, il lavoratore potra` sempre dimostrare (senza che sia nem- meno necessario configurare un regime intermedio fra rece- dibilita` ad nutum e recedibilita` causale [...] che l’atto di reces- so sia stato determinato da motivi illeciti, fra i quali xxx xxx` rientrare lo svolgimento della prova in mansioni in- compatibili con lo stato di in- validita` o la finalizzazione del rapportorecesso, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi adottato nonostante il positivo superamento dell’e- sperimento, alla mera elusione della disciplina sul colloca- mento dei disabili, dovendosi qualificare per definizione, se- condo come avvertito dalla stessa Corte Costituzionale, come licenziamento in cui frode alla legge quello finalizzato al solo obiettivo di aggirare il si- stema delle assunzioni obbli- gatorie (sent. n. 241/2000 cit.)» (16). Xxxx` compito del giudice di merito verificare se i fatti ad- dotti dal lavoratore eccedono effettivamente i limiti posti al potere dell’imprenditore di sottoporre a prova il dipen- dente invalido: il datore di la- voro infatti come gia` ribadito esercita correttamente i suoi diritti solo se finalizza il pe- riodo di prova al riscontro dell’attitudine e della diligen- za dell’invalido in considera- zione della sua effettiva capa- cita` lavorativa. E` invece controversa in giuri- sprudenza e dottrina la presenza del rapporto non risulta possi- bilita` di un nuovo avviamento da nessun tipo di scrittura obbligatoria.parte dei servizi competen- ti per il collocamento obbliga- torio dei disabili dello stesso lavoratore gia` licenziato per Note:

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Approfondimenti. In particolare Assunzioni obbligatorie La giurisprudenza e` concorde nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo il lavo- ratore pur non risultando ritenere interamente appli- cabile alle assunzioni di sog- getti invalidi da avviare obbli- gatoriamente la disciplina del patto di prova, diversamente dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendalepassato, in quantocui viceversa ne veniva negata l’ammissibi- lita` (12). Certamente, remunerato la valutazione del periodo di prova dovra` essere limitata alla residua capacita` lavorativa dell’invalido e do- vra` essere compatibile con ritenute lo stato di ac- conto per prestazioni occasio- naliinvalidita` del lavorato- re (13), e non potra` in alcun modo essere mirato a valutare la natura ed il grado della me- nomazione dell’invalido, cos`ı come sara` inammissibile il suo strumento come strumento di paragone fra il suo rendi- mento e quello del lavoratore medio (14). Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- diaIn tal caso, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva il patto si considera non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza apposto. Circa lo scioglimento del rap- porto risultava comunquecontrattuale per mancato superamento del periodo di prova, an- che per pochi giornila giurisprudenza ha ri- tenuto che, dalla di- chiarazione sebbene la discipli- na del patto di cui al modello 770. Si rammenta che prova non ri- chieda alcuna motivazione, il Comitato regionale per i rapporti datore di la- voro lavoro e` l’organismo costituito all’interno tenuto a dare spiegazioni al lavoratore disa- bile che gliene faccia xxxxxx- sta (15). Nonostante il datore di lavoro abbia dimostrato la compatibi- lita` delle Direzioni re- gionali mansioni assegnate con la disabilita` del lavoro cui lavoratore e della durata del periodo di prova e lo scarso rendimento del lavoratore, xxxx` quest’ulti- mo a dover fornire la prova contraria degli eventuali moti- vi illeciti o discriminatori che hanno portato poi al suo licen- ziamento. Questo orientamento e` de- mandatoribadi- to anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21965/2010, secondo la quale «se il licenziamento del lavo- ratore in prova (per effetto della norma di eccezione del- la legge n. 604 del 1966, art. 10 che prescrive che le norme limitative dei licenziamenti si applicano nei confronti dei lavoratori assunti in prova «dal momento in cui l’assun- zione diviene definitiva») rientra nell’area della recedi- bilita` acausale, non per que- sto puo` ammettersi che l’eser- cizio del diritto potestativo ri- conosciuto al datore di lavoro possa risolversi nel mero ar- bitrio del suo titolare, dal D.Lgsmo- mento che l’ordinamento, co- munque, assegna «garanzia costituzionale al diritto di non subire un licenziamento arbitrario» (cos`ı Corte cost. n. 124 del 2004541/2000). Ne deriva che, il compito pur restando l’atto di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- voro, le opposizioni ai verbali di accertamento Inps, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoria, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoro. Esso e` composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`, pertanto, di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organo. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi piu` gravi, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so recesso del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza estraneo al regime co- mune dei licenziamenti, fra l’altro in punto di motivazio- ne, oneri probatori e di sanzio- ni, il lavoratore potra` sempre dimostrare (senza che sia nem- meno necessario configurare un regime intermedio fra rece- dibilita` ad nutum e recedibilita` causale [...] che l’atto di reces- so sia stato determinato da motivi illeciti, fra i quali ben puo` rientrare lo svolgimento della prova in mansioni in- compatibili con lo stato di in- validita` o la finalizzazione del rapportorecesso, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi adottato nonostante il positivo superamento dell’e- sperimento, alla mera elusione della disciplina sul colloca- mento dei disabili, dovendosi qualificare per definizione, se- condo come avvertito dalla stessa Corte Costituzionale, come licenziamento in cui frode alla legge quello finalizzato al solo obiettivo di aggirare il si- stema delle assunzioni obbli- gatorie (sent. n. 241/2000 cit.)» (16). Xxxx` compito del giudice di merito verificare se i fatti ad- dotti dal lavoratore eccedono effettivamente i limiti posti al potere dell’imprenditore di sottoporre a prova il dipen- dente invalido: il datore di la- voro infatti come gia` ribadito esercita correttamente i suoi diritti solo se finalizza il pe- riodo di prova al riscontro dell’attitudine e della diligen- za dell’invalido in considera- zione della sua effettiva capa- cita` lavorativa. E` invece controversa in giuri- sprudenza e dottrina la presenza del rapporto non risulta possi- bilita` di un nuovo avviamento da nessun tipo di scrittura obbligatoria.parte dei servizi competen- ti per il collocamento obbliga- torio dei disabili dello stesso lavoratore gia` licenziato per Note:

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Approfondimenti. In particolare nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo il lavo- ratore pur La legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) - per la negazione dell’effica- cia soggettiva di contratto collettivo, nei confronti di la- voratori non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendaleiscritti ad orga- nizzazioni sindacali stipulan- ti - compete, in quantovia esclusiva, remunerato con ritenute di ac- conto per prestazioni occasio- naliagli stessi lavoratori. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- diaOccorre pero` considerare che, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza del rap- porto risultava comunque, an- che per pochi giorni, dalla di- chiarazione di cui al modello 770attese le cautele stabilite dall’art. Si rammenta che il Comitato regionale per i rapporti di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali 5 (Tutela ed incenti- vazione del lavoro cui e` de- mandatoa tempo parziale), dal comma 1, del D.Lgs. n. 124 del 200461/2000, in base al quale «il compito rifiuto di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni un lavo- ratore di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- voro, le opposizioni ai verbali di accertamento Inps, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoria, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoro. Esso e` composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`, pertanto, di note- vole portata trasformare il potere di indi- xxxxx di detto organo. Il Comitato regionale per i rap- porti pro- prio rapporto di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto a tem- po pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di applicare lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato moti- vo di licenziamento», la maxisanzione solo ai casi piutra- sformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale non puo` gravi, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza lavo- ro (art. 1372 c.c.), ma neces- sita in ogni caso del rapportoconsenso scritto del lavoratore, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in il cui la presenza rifiuto della trasformazione del rapporto non risulta da nessun tipo costituisce giustificato motivo di scrittura obbligatoria.licen- In questo contesto, si ricorda che nel rapporto di lavoro su- bordinato l’assunzione puo` avvenire a tempo pieno o a tempo parziale; ai sensi del- l’art. 1 del D.Lgs. n. 61/ 2000, si intende:

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Approfondimenti. Le attivita` lavorative su elen- cate costituiscono prestazioni occasionali di tipo accessorio solo se il rapporto ha una dura- ta complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’an- no solare con compensi non superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare a condizione che l’attivita` venga svolta da particolari categorie di lavoratori. In particolare nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo rientrano tra co- loro che possono svolgere det- to tipo di attivita`, disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunita` di recu- pero; lavoratori extracomuni- tari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successi- vi alla perdita del lavoro. Quando il lavo- ratore pur non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendale, in quanto, remunerato con predetto strumento sara` a regime integrera` l’attua- le sistema delle ritenute di ac- conto per prestazioni occasio- naliprevedendo che il paga- mento della prestazione occa- sionale non venga piu` effettua- to direttamente al lavoratore, ma possa essere effettuato esclusivamente mediante vou- cher che, come esplicitato nella circolare Inps n. 104 del 1º di- cembre 2008, xxxx` comprensi- vo della contribuzione a favore della gestione separata Inps in misura del 13%, della contri- buzione a favore dell’Inail in misura del 7% e di una quota pari al 5% in favore della ge- stione del servizio. Il Comitato regionale per i rap- porti L’importo del Voucher potra` essere ri- scosso dal prestatore di lavoro della Lombar- diadirettamente presso gli sportel- li Inps. Quindi, dopo in detti casi, la disamina presenza del lavoratore non ri- corso esperito dall’aziendasultera` piu` solo dal modello 770 e dalle certificazione dei compensi, ri- teneva non sussistenti i pre- supposti ma risultera` agli enti grazie all’utilizzo del sistema Voucher per l’applicazione della maxi sanzione per i pe- riodi in cui le prestazioni oc- casionali accessorie. Pertanto, l’esistenza del rap- porto risultava comunquerisultante da scritture ob- bligatorie, an- in caso di lavoro occasionale accessorio, sara` immediatamente riscontrabile al primo accesso ispettivo, grazie ad una attivita` di coor- dinamento tra gli uffici. Infatti, la corresponsione del compenso al lavoratore non ri- sultera`, come avviene oggi per le mere prestazioni occasiona- li, da una scrittura obbligato- ria che viene predisposta ed inviata in modo differito ri- spetto alla erogazione del compenso (mod. 770), ma ri- sultera` immediatamente al momento del pagamento del compenso, in quanto quest’ul- timo verra` corrisposto per pochi giornimezzo di un Voucher da in- cassarsi direttamente presso l’Inps e che contiene in esso anche dei versamenti contri- butivi e assicurativi con i rela- tivi estremi. Quindi, dalla di- chiarazione mentre allo stato at- tuale il modello 770 viene ef- fettuato l’anno successivo al pagamento della prestazione e conseguentemente puo` acca- dere che al momento dell’ac- cesso sia presente la sola co- municazione della ritenuta di cui al modello 770. Si rammenta che il Comitato regionale per i rapporti di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali acconto del lavoro cui elavoratore, con l’utilizzo del Voucher, la pre- senza del lavoratore sara` de- mandatonunciata agli enti e risultera` da scritture obbligatorie, dal D.Lgs. n. 124 del 2004, il compito di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- voro, le opposizioni ai verbali di accertamento Inps, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoria, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoro. Esso e` composto dal Direttore con- testualmente allo svolgimento della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`, pertanto, di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organo. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro prestazione al pagamento della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi piu` gravi, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza del rapporto, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in cui la presenza del rapporto non risulta da nessun tipo di scrittura obbligatoriastessa.

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Approfondimenti. In particolare nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo Min. lav., circ. n. 36/2009 Ispezioni: valorizzato il lavo- ratore pur non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendale, in quanto, remunerato con ritenute di ac- conto per prestazioni occasio- nali. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro ruolo della Lombar- dia, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione conciliazione monocratica Xxxxxxxx Xxxxx - Dirigente della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza del rap- porto risultava comunque, an- che per pochi giorni, dalla di- chiarazione di cui al modello 770. Si rammenta che il Comitato regionale per i rapporti di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali Direzione provinciale del lavoro cui e` de- mandatodi Modena (*) La circolare del Ministero del lavoro, dal della salute e delle poli- tiche sociali n. 36 del 26 no- vembre 2009 (vedi pag. 89) of- fre lo spunto per alcune rifles- sioni, sulla conciliazione mo- nocratica ex art. 11 del D.Lgs. n. 124 124/2004, la quale va sem- pre piu` assumendo un ruolo strategico nella programmazio- ne degli interventi ispettivi: es- sa si pone in una logica conse- quenziale per quel che concer- ne i contenuti, con la nota della stessa Direzione generale per l’Attivita` ispettiva del 200412 giu- gno 2009, con la quale furono definiti una serie di aspetti rela- tivi ad aspetti procedurali del- l’attivita` ispettiva. Va, in ogni caso, sottolineato come, tale istituto, dovrebbe as- sumere, sempre di piu`, una spe- cifica valenza sia per il sostan- ziale ‘‘convogliamento’’ di tutte le richieste di intervento perve- nute all’Ufficio, sia per il fatto che, a breve, se la Camera ap- provera` in terza lettura il testo approvato di recente dal Senato (A.S. n. 1167), il compito tentativo di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo conciliazione delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- voro, le opposizioni ai verbali di accertamento Inps, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoria, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoro. Esso e` composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`, pertanto, di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organo. Il Comitato regionale per i rap- porti controversie individuali di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi piuex art. 410 c.p.c. (settore privato) e articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001 (settore pubblico) da obbligato- rio diverra` gravifacoltativo con una prevedibile diminuzione del nu- mero complessivo delle verten- ze esaminate da parte dell’orga- no amministrativo collegiale, ovvero, anche in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so considerazione del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza del rapporto, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in cui la presenza del rapporto non risulta da nessun tipo di scrittura obbligatoriafat- to che l’Ufficio potra` convocare le parti soltanto se le stesse sa- ranno entrambe consenzienti.

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Approfondimenti. In particolare La norma non pone alcun ter- mine specifico, raggiunto il quale s’interrompe la procedu- ra. Cio` significa che il conci- liatore ha la possibilita` di far maturare la transazione nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo tempo necessario, anche per- che´ (e questo e` importante ai fini della contestazione per le violazioni contributive) i ter- mini previsti dall’art. 14 della legge n. 689/1981 sono sospe- si dal momento in cui e` inviata la nota di convocazione fino a quello nel quale si conclude il procedimento conciliativo, con l’accordo o con il mancato accordo. Il funzionario e`, in un certo senso il ‘‘dominus’’ della conciliazione, nel senso che puo` procedere anche con in- contri separati delle parti, fina- lizzati ad evidenziare i vantag- gi della soluzione conciliativa e, soprattutto, a capire i termi- ni per un accordo soddisfacen- te per le parti. Oggetto della conciliazione La conciliazione monocratica si pone, nel nostro ordinamen- to, come un istituto ove deb- bono essere contemperati piu` interessi. Innanzitutto, quello del lavora- tore ricorrente che, oltre alla copertura assicurativa totale o parziale di periodi contributi- vi, chiede che gli siano ricono- sciuti emolumenti di natura economica per il periodo di la- voro svolto. E` indubbio che nella sua richiesta ha un potere contrattuale che, in linea di massima (ovviamente, si parla di casistica generale) e` mag- giore che in altre trattative, po- tendo mettere ‘‘sul piano della bilancia’’ il ‘‘metus’’ per una possibile ispezione conse- guente al mancato accordo, cosa che potrebbe far ‘‘paga- re’’ al datore di lavoro una se- rie di sanzioni amministrative per violazioni delle norme in materia di lavoro sia riferite a lui che ad altri lavoratori. Approfondimenti C’e`, poi, l’interesse del datore di lavoro: se e` vero che il lavo- ratore pur ha piu` ‘‘peso’’ nella trattativa, e` anche vero che con un accordo puo` evitare la visita ispettiva (il procedimen- to, afferma l’art. 11, si conclu- de) da cui discende che, alme- no per quella posizione e per cio` che e` stato concordato, non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendalevi sono altri problemi da risolvere ed anche le possibili sanzioni amministrative con- nesse al rapporto non vengono irrogate. Il terzo interesse che puo` esse- re soddisfatto con il raggiungi- mento dell’accordo e` quello degli Istituti previdenziali con la conciliazione monocratica (sia pure per il periodo e la ti- pologia individuata dalle parti) c’e` un versamento contributi- vo che prescinde da accerta- menti, talora faticosi e che spesso generano contenziosi. Vale la pena di ricordare co- me, sovente, a meno che non ci sia una specifica denuncia rivolta direttamente agli Istitu- ti, in quanto, remunerato con ritenute di ac- conto per prestazioni occasio- nali. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza del rap- porto risultava comunquetutte le conciliazioni, an- che in quelle avvenute in sede giudiziale ex art. 185 c.p.c., non c’e` una trasmissione auto- matica agli stessi per pochi giorni, dalla di- chiarazione di cui al modello 770il recupe- ro contributivo. Si rammenta che il Comitato regionale per i rapporti di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali del lavoro cui e` de- mandato, dal D.Lgs. n. 124 del 2004, il compito di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali Ma anche la Direzione provin- ciale del lavoro, in caso di rag- giungimento di un accordo, vede soddisfatto un proprio in- teresse: esso e` rappresentato dal fatto che una richiesta di intervento e` risolta e, quindi, non va messa a ‘‘visita’’, cosa che comporta la possibilita` di adibire l’ispettore o gli ispetto- ri che se ne sarebbero dovuti occupare ad accessi program- mati in settori ad alto rischio di evasione. E` in questa fase che il funzio- nario della Direzione provin- ciale del lavoro deve mostrare le oppo- sizioni proprie doti di autorevolez- za e capacita` mediatoria: con esse ci si riferisce alla cono- scenza della materia, alla fidu- cia che sia per la posizione che per la capacita` professionale puo` suscitare nelle controparti, immedesimandosi nella con- troversia e suggerendo solu- zioni credibili sia con l’inte- resse delle parti (soprattutto, e` evidente, del lavoratore) che degli Istituti previdenziali. E` vero che deve, comunque, favorire l’accordo tra le parti, ma e` anche vero che la propria posizione non gli consente la sottoscrizione di ‘‘xxxxx xxxxx- ni’’ o di accordi che, a fronte di una situazione emersa con una certa chiarezza dalla di- scussione, giungano a quanti- ficare la durata e la tipologia del rapporto in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- vorotermini, le opposizioni ai verbali di accertamento Inpsoltre- modo, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoriaincongrui o a precosti- tuire false posizioni previden- ziali. E` anche opportuno, inol- tre, che riguardino il conciliatore mono- cratico, a fronte di un possibile accordo che si sostanzi nella corresponsione di una somma a «saldo e stralcio» di qualsia- si richiesta di rapporto di lavo- ro intercorso, ma disconosciu- to dalle parti, debba non pro- cedere alla sottoscrizione e, magari, inoltrare la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavorodenuncia per un sollecito intervento ispettivo. Esso La circolare n. 36/ 2009 ribadisce chiaramente che e` composto dal Direttore della Direzione regionale vietato giungere ad ac- cordi di carattere novativo. Sul punto, va ricordato che e` proprio il Legislatore a preten- dere che le parti convengano sulla individuazione di un pe- riodo nel quale si e` svolta l’at- tivita` lavorativa. L’accordo concilia ‘‘il passato’’: non e` possibile con lo stesso atto re- golare diritti patrimoniali su rapporti futuri, atteso che gli stessi non sono ancora nella disponibilita` del lavoro che lo presiede, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`, pertanto, di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organo. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi piu` gravi, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza del rapporto, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in cui la presenza del rapporto non risulta da nessun tipo di scrittura obbligatorialavoratore.

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Approfondimenti. In particolare nel merito al trattamento della plusvalenza, ma non al trasferimento della detrazione, l’Agenzia delle Entrate con la Ris. n. 6/E/2015, ha chiarito che i maggiori introiti legati alla cessione del preliminare possono possano essere inclusi nella fattispecie descritta dall’art. 67, comma 1, lett. l), del citato TUIR, laddove sono compresi fra i redditi diversi i corrispettivi percepiti, fra l’altro, per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo specifico il lavo- ratore pur soggetto che cede il preliminare assume l’obbligo di non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendaleessere presente al momento della stipula del contratto definitivo e, in quantodi conseguenza, remunerato con ritenute di ac- conto per prestazioni occasio- nalinon sottoscrivere lo stesso. Il Comitato regionale per i rap- porti Al di lavoro della Lombar- diacorretta tassazione della plusvalenza, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione ritornando al trasferimento della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza del rap- porto risultava comunquedetrazione, an- che per pochi giorniin caso di cessione del preliminare di vendita, dalla di- chiarazione a parere di chi scrive, dovrebbe trovare applica- zione la disposizione di cui all’art. 16-bis, comma 8, del TUIR; disposizione secondo la quale “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al modello 770. Si rammenta che il Comitato regionale comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rapporti rimanenti periodi di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali del lavoro cui e` de- mandatoimposta, dal D.Lgs. n. 124 del 2004, il compito di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni salvo diverso accordo del- le Direzioni provinciali parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Con apposita clausola da inserire nel contratto scritto di cessione del la- voropreliminare, le opposizioni ai verbali al soggetto, che cede i diritti di accertamento Inpscui allo stesso preliminare, Inail e può essere riconosciuta la possibilità di altri Enti previdenziali mantenere la detrazione spettante per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatorialavori effettuati sull’immobile oggetto di futura compravendita in favore del nuovo cessionario.  D.P.R. 22 dicembre 1986, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoron. 917, art. Esso e` composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede16-bis;  Agenzia delle Entrate, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`Ris. 19 gennaio 2015, pertanton. 6/E;  Agenzia delle Entrate, di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organoCirc. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi piu` gravi18 novembre 2016, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza del rapporto, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in cui la presenza del rapporto non risulta da nessun tipo di scrittura obbligatoria.n. 43/E;

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Approfondimenti. In particolare nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 (7), il lavo- ratore pur non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendalelicenzia- mento per giustificato motivo oggettivo origina da fatti ine- renti l’attivita` produttiva, in quantol’or- ganizzazione del lavoro ed il suo regolare funzionamento. Pertanto, remunerato con ritenute di ac- conto per prestazioni occasio- nali. Il Comitato regionale per i rap- porti puo` essere causato sia da una libera scelta del da- tore di lavoro (ad esempio per via di una riorganizzazione aziendale) o dal verificarsi di fatti (non colposi) attinenti la sfera del lavoratore che si ri- percuotono sul contesto lavo- rativo (la sopravvenuta impos- sibilita` della Lombar- dia, dopo la disamina del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva prestazione puo` determinare il recesso della controparte che non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza del rap- porto risultava comunque, an- che per pochi giorni, dalla di- chiarazione di cui al modello 770. Si rammenta che il Comitato regionale per i rapporti di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali del lavoro cui e` de- mandato, dal D.Lgs. n. 124 del 2004, il compito di decide- re in merito alle contestazioni o notificazioni di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali del lavoro, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni del- le Direzioni provinciali del la- voro, le opposizioni ai verbali di accertamento Inps, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoria, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoro. Esso e` composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`, pertanto, di note- vole portata il potere di indi- xxxxx di detto organo. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi abbia piu` gravi, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so interesse alla prosecuzione del rapporto). Rimane comunque a carico del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza l’onere di di- mostrare la fondatezza delle ragioni addotte per il licenzia- mento e l’impossibilita` di adi- bire il lavoratore licenziato ad altra mansione. Il caso di im- pugnazione del rapportolicenziamento, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente l’art. 30, comma 3 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato lavoro) indica i cri- xxxx cui il giudice dovra` atte- nersi in sede di valutazione della legittimita` del licenzia- mento, vale a dire le tipizza- zioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti nei casi Ccnl o nei contratti di la- voro individuali certificati (8). Altra legittima causa di licen- ziamento e` il giustificato moti- vo soggettivo - purche´ ovvia- mente le motivazioni addotte a suo sostegno siano genuine. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966, ricorre tale ipote- si in cui la presenza caso di «notevole inadem- pimento degli obblighi con- trattuali del prestatore di la- voro». Il sostantivo «inadem- pimento» utilizzato dalla nor- ma legittima il licenziamento solo in caso di comportamenti attinenti il rapporto non risulta contrattua- le, ma caratterizzati da nessun tipo una gravita` minore rispetto all’ina- dempimento causa di scrittura obbligatoria.licenzia- mento per giusta causa. Il li- cenziamento inoltre deve esse- re causato dalla colpa del pre-

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Approfondimenti. In particolare questo contesto, con riferi- mento a controversie similari a quella trattata, la sezione lavoro ha gia` osservato (cfr. Cass. 1º febbraio 2008, n. 2489; 17 marzo 2009, n. 6452; 8 aprile 2011, n. 8066; 3 ottobre 2013, n. 22613; 3 ottobre 2013, n. 22627; 15 aprile 2014, n. 8757), che nel caso sottopo- sto all’esame dell’Organismo ministeriale lombardo il lavo- ratore pur non risultando dal libro unico risultava dal mo- dello 770 aziendale, in quanto, remunerato con ritenute di ac- conto per prestazioni occasio- naliregime norma- tivo precedente la modifica contenuta nell’art. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia, dopo la disamina 32 del ri- corso esperito dall’azienda, ri- teneva non sussistenti i pre- supposti per l’applicazione della maxi sanzione per i pe- riodi in cui l’esistenza del rap- porto risultava comunque, an- che per pochi giorni, dalla di- chiarazione di cui al modello 770. Si rammenta che il Comitato regionale per i rapporti di la- voro e` l’organismo costituito all’interno delle Direzioni re- gionali del lavoro cui e` de- mandato, dal D.Lgs. n. 124 276 del 20042003, per «ramo d’azienda», ai sensi del comma 5 dell’art. 2112 c.c. (cos`ı come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50, relati- va al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di tra- sferimento di imprese, di sta- bilimenti o di parti di stabili- menti), come tale suscettibile di autonomo trasferimento ri- conducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entita` economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identita`, il compito che presuppone una preesi- stente realta` produttiva auto- noma e funzionalmente esi- stente e non anche una strut- tura produttiva creata ‘‘ad hoc’’ in occasione del trasfe- rimento o come tale identifi- cata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come for- ma incontrollata di decide- re espulsio- ne di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volonta` dell’imprendi- tore e non dall’inerenza del rapporto ad un ramo di azien- da gia` costituito. Cio` postula necessariamente una struttura organizzata e funzionalmente autonoma all’interno della cedente ed il mantenimento di tale struttura all’interno della cessionaria. Approfondimenti E` stato inoltre osservato che puo` applicarsi la disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. an- che in merito alle contestazioni o notificazioni caso di illecito am- ministrativo delle Direzioni provinciali frazionamento e cessione di parte dello spe- cifico settore aziendale desti- nato a fornire il supporto lo- gistico sia al ramo ceduto che all’attivita` rimasta alla societa` cessionaria, purche´ esso mantenga, all’interno della piu` ampia struttura aziendale oggetto della ces- sione, la propria organizza- zione di beni e persone al fi- ne della fornitura di partico- lari servizi per il consegui- mento di specifiche finalita` produttive dell’impresa e che, in presenza di tale pre- supposto, si considerano fare parte del lavororamo d’azienda - sicche´ i reciproci rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, le oppo- sizioni in via amministrativa alle ordinanze ingiunzioni ai sensi del- le Direzioni provinciali l’art. 2112 c.c., senza neces- sita` di un loro consenso - i dipendenti che prestano la lo- ro attivita` non solo esclusiva- mente, ma anche prevalente- mente, per la produzione di beni e servizi del la- vororamo azien- dale (Cass. 1 febbraio n. 2008, le opposizioni ai verbali di accertamento Inpsn. 2489; 6 aprile 2006, Inail e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzio- ne obbligatoria, che riguardino la qualificazione o la sussi- stenza di rapporti di lavoron. 8017). Esso A cio` si e` composto aggiunto (cfr. Cass. 4 dicembre 2012, n. 21711; 9 maggio 2014, n. 10128) che non puo` ammettersi un tra- sferimento di ramo d’azienda con riferimento alla sola de- cisione, assunta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Di- rettore regionale dell’Inail e dal Direttore regionale del- l’Inps ed e`, pertantosoggetto cedente, di note- vole portata il potere unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un’unica funzione al momento del trasferimen- to. Tanto infatti contrastereb- be sia con le direttive comu- nitarie n. 1998/50 e n. 2001/ 23 che richiedono gia` prima di indi- xxxxx quest’atto «un’entita` eco- nomica che conservi la pro- pria identita`» ossia un assetto gia` formato, sia con gli art. 4 e 36 della Costituzione che impediscono di detto organorimettere di- scipline inderogabili di tutela dei lavoratori (Corte Cost. Il Comitato regionale per i rap- porti di lavoro della Lombar- dia ha ritenuto di applicare la maxisanzione solo ai casi piu` gravisentenza 31 marzo 1994, ovvero, in quei casi in cui si ravveda un intento dolo- so del datore di lavoro nel vo- lere occultare l’esistenza del rapporto, intento doloso ri- scontrabile esclusivamente nei casi in cui la presenza del rapporto non risulta da nessun tipo di scrittura obbligatoria.n.

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