Arbitrato rituale Clausole campione

Arbitrato rituale. Le Parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le Parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l’arbitrato. Tale luogo è quello della sede legale del Contraente. Sarà pure compito degli Arbitri determinare l’attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza ed alle relative determinazioni. La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Arbitrato rituale. Al procedimento dell’arbitrato rituale si applicano le norme contenute negli artt.816 e seguenti del codice di procedura civile.
Arbitrato rituale. Se le parti non raggiungono un accordo entro 30 giorni dall’avvio di una risoluzione informale in base alla sezione 21.2 di cui sopra, allora una delle parti potrà avviare l’arbitrato rituale come unica risoluzione formale delle richieste, soggetta ai termini di cui sotto. Nello specifico, tutte le pretese relative a questo Accordo (compresa la sua creazione, attuazione e violazione), alla relazione tra le parti e/o l’utilizzo del Prodotto da parte tua dovrà essere risolto da un arbitrato rituale messo in atto dall’American Arbitration Association (“AAA”) in conformità con le norme delle sue regole di arbitrato commerciale e le procedure supplementari per le controversie relative al consumatore dell’AAA, tranne le regole o le procedure che regolano o consentono azioni legali collettive. L’arbitratore, e non un tribunale o ente federale, nazionale o locale, avrà l’autorità per redimere tutte le controversie relative a interpretazione, applicabilità, efficacia o creazione di questo Accordo, comprese, a mero titolo esemplificativo, le pretese che il totale o una parte di questo Accordo sia nullo o invalidabile, o stabilire se una pretesa sia soggetta ad arbitrato. L’arbitratore sarà autorizzato a prendere qualunque provvedimento disponibile in tribunale secondo la legge o in equità. La sentenza dell’arbitratore sarà insindacabile dalle parti e potrà valere in qualunque tribunale della giurisdizione competente. È possibile consultare le regole di arbitrato commerciale che disciplinano l’arbitrato su xxx.xxx.xxx o chiamando l’AAA al numero +0 (000) 000-0000. Nel caso gli oneri amministrativi per l’arbitrato superino quelli della causa, Activision pagherà la differenza. Se l’arbitratore reputa l’arbitrato non futile, pagherà tutti gli oneri amministrativi e dell’arbitratore, posto che la tua richiesta non superi i 75.000 $. Le regole di arbitrato ti consentono in certi casi anche di recuperare le spese per l’avvocato. Le parti prendono atto che, in assenza di questa disposizione obbligatoria, avrebbero il diritto di ricorrere in giudizio e ottenere un processo con giuria. Prendono anche atto che, in alcuni casi, i costi dell’arbitrato potrebbero essere superiori a quelli del processo e che il diritto di esibizione potrebbe essere più limitato nell’arbitrato rispetto a quanto avviene in tribunale.

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  • Arbitrato 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Collegio arbitrale 1. Le parti che hanno esperito il tentativo di conciliazione potranno, entro 20 (venti) giorni dall’esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali decentrate per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale. Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell’esperimento del tentativo di conciliazione. 2. Il Collegio Arbitrale dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato ricevuto e lo stesso dovrà essere composto da due arbitri, uno nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di Lavoro, uno nominato dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori alla quale, il dipendente abbia conferito mandato e da un presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. 3. In caso di mancato accordo fra le rispettive Organizzazioni, il presidente verrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata. 4. Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l’incarico, provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni il Collegio Arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste di: istruttorie disponendo, anche d’ufficio, l’assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente. 5. Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti. 6. Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all’Autorità Giudiziaria.

  • Clausola arbitrale Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

  • Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

  • Competenze Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.