Modifiche all’Accordo. 1. Le modifiche al presente Accordo sono approvate con deliberazioni uniformi di tutti gli enti convenzionati.
Modifiche all’Accordo. (i) American Express potrà modificare qualsiasi disposizione dell’Accordo in qualsiasi momento, inclusa la facoltà di abrogare o variare le condizioni vigenti, mediante comunicazione scritta all’Esercizio con un preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che l’Esercizio sia una microimpresa ai sensi dell’art. 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, nel qual caso sarà dato un preavviso di 2 (due) mesi.
Modifiche all’Accordo. Eventuali modifiche all’Accordo dovranno essere formalizzate per iscritto dalle Parti.
Modifiche all’Accordo. Qualora, per qualsiasi motivo, si rendessero necessarie modifiche al presente Accordo e/o agli allegati parte integrante dello stesso, le medesime dovranno essere concordate tra le Parti ed approvate per iscritto, verificandone la compatibilità con il presente Accordo.
Modifiche all’Accordo. (Omissis)”
Modifiche all’Accordo. 21.1 Se lo reputiamo necessario, possiamo modificare il presente Accordo, ad esempio per ragioni legali o per riflettere cambiamenti in Gwent. In tal caso pubblicheremo online il nuovo testo e faremo il possibile per informare gli utenti (ad esempio, inviando una notifica al lancio del gioco e chiedendo di accettare le modifiche). 21.2 Il nuovo Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la sua pubblicazione online. Nel frattempo saremo a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in relazione alle modifiche all'indirizzo email xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. 21.3 Gli utenti che non intendono accettare le modifiche, anche se ci inviano una email a riguardo, devono cessare di usare Gwent. Ci Possiamo modificare questo Accordo, ma in tal caso dobbiamo pubblicare online la nuova versione, che entrerà in vigore dopo un ragionevole lasso di tempo. Se avete domande sulle modifiche, potete contattarci all'indirizzo email xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
Modifiche all’Accordo. Il presente Accordo potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, in appendice al presente Accordo.
Modifiche all’Accordo. Il presente Accordo può essere modificato e adattato, in particolare in caso di modifiche della legislazione in materia di protezione dei dati personali, o di provvedimenti delle Autorità di controllo. Il Cliente dovrà fornire piena collaborazione alla modifica del presente Accordo. Qualora il Cliente operi quale Responsabile del trattamento in nome di titolari terzi (es., Agenzia Web che gestisce siti per conto di terzi), il Cliente dovrà garantire di aver ricevuto regolare nomina/designazione quale responsabile del trattamento dal titolare e che VHosting sia stata designata quale sub-responsabile del trattamento. Il Cliente dovrà ulteriormente garantire che le istruzioni fornite a (Dati Azienda) sono allineate e compatibili con le istruzioni ricevute dal titolare del trattamento. Il Cliente dovrà garantire che le istruzioni saranno fornite solo dal Cliente e non dal titolare, a meno che il Cliente non abbia cessato l’attività.
Modifiche all’Accordo. In deroga a ogni eventuale disposizione contraria del presente Accordo, si concorda che se EA dovesse in futuro modificare in qualsiasi modo la presente disposizione d'arbitrato (esclusa la modifica dell'indirizzo a cui inviare la Notifica di Controversia), l'utente potrà rifiutare tale modifica inviando a EA una notifica scritta entro trenta (30) giorni dalla modifica stessa all'indirizzo della Notifica di Controversia sopra riportato. Rifiutando qualsivoglia cambiamento futuro, l'utente acconsente alla soluzione tramite arbitrato di ogni controversia tra le parti in accordo con la presente disposizione.
Modifiche all’Accordo. Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.