Assicurazione con dichiarazione di valore Clausole campione

Assicurazione con dichiarazione di valore a. La Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza comprendono i valori della totalità dei fabbricati e del contenuto siti nelle ubicazioni utilizzate dalla stessa; esse sono corrispondenti alla valutazione così effettuata: - per i beni immobili la spesa necessaria per la integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell’area; - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. b. Limitatamente alle partite sopra indicate ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all’applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo che segue. Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come “stima accettata” ai sensi dell’Art. 1908, 2 comma C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza ivi compresa la deroga all’applicazione della regola proporzionale esplicitamente regolata dal successivo articolo di polizza. c. Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ciascun Periodo Assicurativo, la Contraente è tenuta a trasmettere al Broker le variazioni intervenute nel periodo di riferimento. Tali variazioni verranno sottoposte allo stimatore designato che redigerà un rapporto di aggiornamento o di convalida della dichiarazione di valore. Il broker, provvederà a trasmettere all’Assicuratore il suddetto rapporto, entro 30 giorni dalla redazione dello stesso. d. Relativamente alle variazioni comportanti modifiche delle somme assicurate alle partite elencate alla lettera a) che intervengono nel corso del Periodo Assicurativo di riferimento, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme: I) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari; II) derivanti dall’introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale. Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente, le circostanze s...
Assicurazione con dichiarazione di valore. 1. Il Contraente/Assicurato, dichiara che le somme assicurate con la presente polizza e più precisamente quelle delle partite 1/2/3/4 sono corrispondenti alla valutazione effettuata da primaria Società di stima benevisa al mercato assicurativo, aggiornata alla data del 31.12.2020 della quale, su richiesta, viene data copia dal Contraente alla Società, con vincolo di riservatezza. 2. Limitatamente alle somme/partite assicurate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del C.C., e in caso di sinistro si procederà in conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza e con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente regolamentazione per quanto riguarda il predetto articolo 1907 C.C.. 3. Il Contraente/Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine del periodo di assicurazione (ed entro 180 gg da questo), un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, aggiornato al 31.12 di ogni anno a partire dal 31.12.2021 redatto dallo stimatore indicato al punto 1 o da altro beneviso dalla Società.
Assicurazione con dichiarazione di valore. Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto, è stato definito dai servizi tecnico patrimoniali del Contraente. Tale valutazione viene ritenuta congrua dalla Società e, per quanto non sia considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 - 2° comma - del Codice Civile, si conviene - in deroga a quanto diversamente stabilito - di escludere in caso di sinistro l'applicazione della regola proporzionale, alla condizione che il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione annuale delle variazioni intervenute per inclusione o esclusione di enti, come previsto dalla successiva norma 2.11 Copertura nuovi enti - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio. In caso contrario, la presente norma si intenderà abrogata e troverà applicazione quanto previsto dalla norma 2.12 Assicurazione parziale.
Assicurazione con dichiarazione di valore. Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto, è stato definito dai servizi tecnici del Contraente. Tale valutazione, tuttavia, non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 - 2° comma - del Codice Civile. Ciononostante, in deroga a quanto diversamente stabilito, non si farà luogo, in caso di sinistro, all'applicazione della regola proporzionale, sempre che il Contraente non abbia rinunciato, nel corso del contratto, agli adeguamenti delle somme assicurate previsti dalla norma di rivalutazione. Qualora il Contraente dovesse avvalersi della facoltà di rinunciare all'aggiornamento del contratto come stabilito dalla norma di rivalutazione, la presente norma si intenderà abrogata.
Assicurazione con dichiarazione di valore. La Contraente dichiara che le somme assicurate con il presente Capitolato di polizza comprendono i valori della totalità dei fabbricati e del contenuto siti nelle ubicazioni utilizzate dalla stessa; esse sono corrispondenti alla valutazione così effettuata:

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