Common use of Assistenza sanitaria integrativa Clause in Contracts

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

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Samples: Contratto Collettivo, Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente contrattoCCNL, ivi compresi gli apprendisti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E’ fatta salva la possibilità, deve a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere mensilmente versato dalla stessa azienda erogate solamente ai lavoratori a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato Xxxxxxx XxxxxDiritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCprecedono. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento Pertanto, l’azienda che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi suddetti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Per Il Rinnovo CCNL, Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL, Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi l’assistenza sanitaria integrativa è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3fatto obbligo alle aziende, 4 e 6 del che applicano il presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimodi garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assi- stenza sanitaria integrativa denominato EST, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione che viene individuata dalle Parti come la cassa di prestazioni sanitarie integrative assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario NazionaleSettore. A tal fine prescindere dalla durata iniziale del contratto di assunzione, il predetto importolavo- ratore matura il diritto nel caso in cui nell’anno solare precedente sia stato assunto per un periodo di sette mesi (210 giorni di calendario) anche non continuativi. Il contributo a carico del datore di lavoro, maggiorato per il periodo di assunzio- ne, sarà pari ad € 10 mensili per ogni singolo lavoratore oltre l’una tantum prevista dal Regolamento del contributo dell’1% calcolato sulla stessa Fondo. A titolo volontario, il lavoratore potrà assumere l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati e su base volontaria autorizzerà la trattenuta del relativo onere come previsto dal Re- golamento del Fondo. Nel caso di mancata autorizzazione non seguirà alcun obbligo a carico del datore di lavoro anche per il periodo lavorato. Per i lavoratori assunti con apertura di nulla osta il diritto alla copertura verrà acquisito, così come previsto al primo comma del presente articolo, per il periodo corrispondente, a prescindere dal numero di giornate indicato in contratto. Viste le mutate condizioni di contribuzione obbligatoria previste per il Fondo Est e Quas, le Parti torneranno ad incontrarsi per definire entro di- cembre 2011 l’aggiornamento dell’articolato contrattuale in materia. Sem- pre entro dicembre 2011 le Parti stabiliranno gli oneri economici e le pre- stazioni sanitarie alternative (equivalenti a quelle previste dai nomenclatori sottoscritti dalle Parti sociali) da riconoscere ai lavoratori dipendenti da im- prese che omettano i versamenti contributivi al Fondo Est e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati Quas secondo quanto stabilito dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi l’assistenza sanitaria integrativa è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3fatto obbligo alle aziende, 4 e 6 del che applicano il presente contratto, nonché di garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa denominato EST, che viene individuata dalle Parti come la cassa di assistenza sanitaria integrativa del Settore. A prescindere dalla durata iniziale del contratto di assunzione, il lavoratore matura il diritto nel caso in cui nell’anno solare precedente sia stato assunto per un periodo di sette mesi (210 giorni di calendario) anche non continuativi. Il contributo a carico del datore di lavoro, per il periodo di assunzione, sarà pari ad € 10 mensili per ogni singolo lavoratore oltre l’una tantum prevista dal Regolamento del Fondo. A titolo volontario, il lavoratore potrà assumere l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati e su ogni altro compenso assoggettabile base volontaria autorizzerà la trattenuta del relativo onere come previsto dal Regolamento del Fondo. Nel caso di mancata autorizzazione non seguirà alcun obbligo a carico del datore di lavoro anche per legge il periodo lavorato. Per i lavoratori assunti con apertura di nulla osta il diritto alla copertura verrà acquisito, così come previsto al primo comma del presente articolo, per il periodo corrispondente, a prescindere dal numero di giornate indicato in contratto. Viste le mutate condizioni di contribuzione percepito dal giornalista medesimoobbligatoria previste per il Fondo Est e Quas, un contributo le Parti torneranno ad incontrarsi per definire entro dicembre 2011 l’aggiornamento dell’articolato contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di in materia. Sempre entro dicembre 2011 le Parti stabiliranno gli oneri economici e le prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base alternative (equivalenti a quelle previste dai nomenclatori sottoscritti dalle Parti sociali) da riconoscere ai lavoratori dipendenti da imprese che omettano i versamenti contributivi al Fondo Est e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati Quas secondo quanto stabilito dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l’assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, definita dal CCNL, costituisce uno dei punti qualificanti dello stesso. Le parti convengono di ciascun giornalista dipendente istituire, entro tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL stesso, una Commissione Tecnica Paritetica, composta da 6 componenti, tre per la parte datoriale e tre per le XX.XX. stipulanti il presente CCNL, ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile fini di approfondire le tematiche relative alla costituzione e/o adesione ad un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione la erogazione ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionaledi quelle assicurate dal SSN. A tal fine L’approfondimento riguarderà anche le iniziative confederali finalizzate alla costituzione di un Fondo generale dell’Industria avente gli stessi scopi. La Commissione consegnerà alle parti stipulanti una dettagliata relazione entro il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e 31.10.2013. La quota di contribuzione a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda dell’impresa viene fissata in euro 6,00 mensili a Casagit Salute Società Nazionale partire dal mese di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione ottobre 2013 per ciascun dipendente in forza. Conseguentemente i lavoratori dipendenti individuati nel presente articolo hanno diritto da parte del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario Fondo individuato dalle parti sottoscrittrici all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del presente contratto - rapporto di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISClavoro. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, Qualora nei termini e con temporali sopraindicati le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute parti non individuassero l’apposito Fondo atto ad assicurare i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo trattamenti integrativi, le modalità previste nella convenzione aziende provvederanno comunque ad accantonare gli importi convenuti in attesa di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto indicazioni forniti dalle Parti stipulanti Sono fatte salve le condizioni di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilomiglior favore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi l’assistenza sanitaria integrativa è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3fatto ob- bligo alle aziende, 4 e 6 del che applicano il presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimodi ga- rantire la copertura assicurativa del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa denominato EST, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione che viene individuata dalle Parti come la cassa di prestazioni sanitarie integrative assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario NazionaleSettore. A tal fine prescindere dalla durata iniziale del contratto di assunzione, il predetto importo, maggiorato del lavoratore matura il diritto nel caso in cui nell’anno solare pre- cedente sia stato assunto per un periodo di sette mesi (210 giorni di calendario) anche non continuativi. Il contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadel datore di lavoro, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda per il periodo di as- sunzione, sarà pari ad ¤ 10 mensili per ogni singolo lavoratore oltre l’una tantum prevista dal Regolamento del Fondo. A titolo volontario, il lavoratore potrà assumere l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati e su base volontaria autorizzerà la trattenuta del relativo onere come previsto dal Regolamento del Fondo. Nel caso di mancata autorizzazione non seguirà alcun obbligo a Casagit Salute Società Nazionale carico del datore di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”lavoro anche per il periodo lavo- rato. Per i lavoratori assunti con apertura di nulla osta il diritto alla copertura verrà acquisito, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici così come previsto al primo comma del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazionearticolo, per il periodo corrispondente, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che prescin- dere dal numero di giornate indicato in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti hanno convenuto di stabilire a trattenere sulla retribuzione mensile lorda decorrere dal 1° aprile 2018 l’iscrizione obbligatoria di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli arttutti i lavoratori dipendenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato ASSICURMED, in conformità alle norme vigenti previste all'art. 3, 4 e 6 51 comma 2 lett. a) del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge TUIR allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a contribuzione percepito quelle fornite dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importoHanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori, maggiorato non in prova, con contratto a tempo indeterminato e determinato compresi i lavoratori part-time e con contratto di apprendistato. Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° aprile 2018 una contribuzione pari a 18,00 euro al mese, (corrispondente a complessivi € 216,00 annui) a totale carico dell'azienda, oltre all’importo del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCsolidarietà INPS attualmente stabilito al 10%. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e I contributi sono versati al Fondo con le modalità indicate da Casagit Salutestabilite dal regolamento del Fondo stesso. Le spese di funzionamento del Fondo sono comprese nel contributo a carico del datore di lavoro. Nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere previsto a carico del datore di lavoro. I contratti o accordi in essere alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo ad ASSICURMED. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti contributo di assistenza sanitaria è obbligatorio e secondo le modalità previste nella convenzione non è ammessa la corresponsione di indennità sostitutive. L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi di cui sopra. Le disposizioni del al presente articolo si applicano a tutti è responsabile verso i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilofermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere Le Parti concordano sulla retribuzione mensile lorda costituzione di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile un sistema per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie economiche integrative del Servizio Sanitario Nazionalerispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, da attuarsi attraverso idonee forme mediante l’ adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo di Sanità integrativa. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale Per ogni lavoratore che abbia inteso esprimere la volontà di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione aderire al Fondo di cui sopra; l’Azienda metterà a disposizione un contributo definito in € 8 mensili per 12 mensilità; il contributo a carico del lavoratore è definito in € 2 mensili per 12 mensilità. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti Tale contribuzione avrà effetto dal 1° aprile 2012. Entro tale data le parti identificheranno il Fondo di cui al primo comma, che dovrà essere in possesso dei requisiti di operatività richiesti dalla vigente normativa in materia. Il contributo aziendale maturerà in favore di ogni lavoratore in servizio presso l’Azienda con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la cui iscrizione al Fondo, risulti documentata all’Azienda a mezzo copia del relativo modulo di adesione, sottoscritto dal lavoratore interessato. Il contributo aziendale avrà decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale risulta pervenuta in Azienda la documentazione attestante l’iscrizione. Per i lavoratori neoassunti iscritti o che si iscrivano l’erogazione del contributo aziendale avrà decorrenza dopo il termine, con esito positivo, del periodo di prova. Nulla sarà dovuto dall’Azienda ai lavoratori che, pur avendone i requisiti, non intendano manifestare la propria volontà di aderire a Fondi aventi esclusivo fine assistenziale, così come nulla sarà dovuto dall’Azienda, in relazione a tali lavoratori non aderenti, ai Fondi ai quali abbiano aderito, dipendenti dell’Azienda aventi diritto. L’obbligo contributivo per l’Azienda cesserà all’atto della conclusione del rapporto di lavoro con il lavoratore iscritto al Fondo, per qualsiasi causa; in tal caso l’Azienda si impegna a comunicare al Fondo, la cessazione del rapporto. Le prestazioni, le modalità e con retribuzione mensile non inferiore la periodicità di versamento dei contributi aziendali sono quelli previsti dallo Statuto/Regolamento del Fondo così come comunicate all’Azienda. Eventuali erogazioni in materia, definite a € 1.300,00livello di contrattazione aziendale, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilovengono riassorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfe- derale per la costituzione del Fondo nazionale diassistenzasanitariaintegrativasottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese,Cna,Casartigiani,Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicitàe le modalità stabilite dal Regolamento. E’fatta salva la possibilità, deve a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere mensilmente versato dalla stessa azienda erogate solamente ai lavoratori a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato Xxxxxxx XxxxxDiritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCprecedono. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento Pertanto, l’azienda che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributicontributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salutesalvo il risarcimento del maggior danno subito. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo funzionamento delcostituendo Fondo sanitario èstabilito dallo statuto edalregolamento dello stesso che si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilointendono recepiti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente contrattoC.C.N.L., ivi compresi gli apprendisti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda dell’azienda pari a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto Fondo. I contributi sono versati al Fondo con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati la periodicità e le modalità stabilite dal CNLG FNSI- ANSO-FISCRegolamento. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazioneÈ fatta salva la possibilità, a verificare la regolarità contributiva delle aziendelivello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, l’andamento della gestione e a esaminare di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le problematiche prestazioni convenute. Resta inteso che in merito dovessero emergere nel corso questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della vigenza del presente contrattobilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare Pertanto, l’azienda che ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi suddetti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative Le parti si danno reciprocamente atto che l'assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario NazionaleNazionale (SSN) costituisce uno dei punti qualificanti del nuovo CCNL. A tal fine Infatti, oltre alla de- finizione di un intervento qualitativo fortemente apprezzabile in termini di welfare contrattuale e di fidelizzazione delle risorse, ad invarianza di erogazione economica il predetto importocosto complessivo ri- sulta compatibile con le dinamiche di costo delle risorse umane, maggiorato a beneficio sia dell' azienda che del dipendente. Le Parti, quindi, hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo CCNL del personale della scuola non statale attraverso l'indivi- duazione di un Fondo di Assistenza Sanitaria per tutti i dipen- denti. Le Aziende aderiscono al Fondo di assistenza sanitaria dal 1° gennaio 2025. Il contributo dell’1% calcolato sulla stessa base aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a 120 euro annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale. Resta inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno es- sere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello e in conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa è faco1tà del dipendente aderente al fondo aggiungere a proprie spese la copertura per familiari di norma fiscalmente a carico dell’aziendae/o estendere a proprie spese la copertura sanitaria per moduli ag- giuntivi. Le Parti convengono di affidare assistenza sanitaria integrativa alla FASIOPEN con sede in Roma, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale l’individuazione di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici un even- tuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà aver luogo du- rante la vigenza del presente contratto - e sarà efficace a far data dal prossimo rinnovo. L’Osservatorio Nazionale di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCcui all’Art. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza 4 Parte prima del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia CCNL, valuta ogni possibile evolu- zione al fine di contribuzione e ad effettuare rendere il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salutesistema maggiormente competitivo. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione contributo di cui sopra. Le disposizioni del al presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto non costituisce, ai sensi dell’Art. 12, comma 4, lettera f), della Legge 153/1969 e s.m.i. reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilosoli- darietà pari al 10%.

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Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la re- lativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo inter- categoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sin- dacali Cgil, Cisl e Uil. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà sta- bilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeter- minato a cui trova applicazione il presente contrattoCCNL, ivi compresi gli apprendisti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 xxxxxxxxx.Xx contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E’ fatta salva la possibilità, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale livello di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno es- sere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato Xxxxxxx XxxxxDiritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni ero- gate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCprecedono. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento Pertanto, l’azienda che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributicontributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salutesalvo il risarcimento del maggior danno subito. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti funzionamento del nucleo familiare nei limiti costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo dal regola- mento dello stesso che si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilointendono recepiti.

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Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavora- tori del settore terziario, distribuzione e servizi, che risponda ai requisiti pre- visti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipen- denti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a trattenere sulla retribuzione mensile lorda tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artcui all’art. 3112, 4 e 6 del presente contratto. A decorrere dal 1° settembre 2005, nonché su ogni altro compenso assoggettabile sono iscritti al Fondo i lavoratori dipen- denti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per legge i quali continuerà a contribuzione percepito dal giornalista medesimotrovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 112, del presente contratto. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda pari a: - per il personale assunto a Casagit Salute Società Nazionale tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscrit- to, con decorrenza dal 1° settembre 2005; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di Mutuo Soccorso cui ai precedenti commi 3 e 4 che saranno ver- sate in due rate di 15 euro ciascuna, ad ottobre 2004 ed a luglio 2005. Il regolamento del Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavo- ratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qual- siasi causa, perdano il possesso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”requisiti richiesti per l’iscrizione. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accor- do, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - prevedano l’istituzione di concerto con Casagit Salute – dedicato casse o fondi di assistenza sanitaria integrati- va. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai rapporti suddetti accor- di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e continueranno ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e essere assolti secondo le modalità previste nella convenzione ivi contenute. All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno defini- ti specifici accordi di cui sopraarmonizzazione. Le disposizioni del presente articolo Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si applicano a tutti i giornalisti con rapporto rendesse necessario aumentare la quota definita, di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilovalutare per tali eventuali incrementi riparti- zioni diverse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale alla Cassa Autonoma di Mutuo Soccorso Assistenza Integrativa dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”Giornalisti Italiani (CASAGIT), che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - nel Profilo, le cui prestazioni saranno definite sulla base di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCapposita convenzione sottoscritta tra USPI, FNSI e CASAGIT. Sarà Nell’ambito della predetta convenzione sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute CASAGIT l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salutedalla CASAGIT. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute alla CASAGIT i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,001.300, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilodalla convenzione.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro Giornalistico

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di definire, entro il termine del 30 Settembre 2006, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° Gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, dovuto un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda pari a: - per il personale assunto a Casagit Salute Società Nazionale tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° Gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”cui ai precedenti commi 3 e 4 che sarà versata in concomitanza con la retribuzione del mese di Ottobre 2006. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - prevedano l’istituzione di concerto con Casagit Salute – dedicato casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e suddetti accordi continueranno ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e essere assolti secondo le modalità previste nella convenzione ivi contenute. All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloarmonizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda Le parti sociali hanno provveduto di ciascun giornalista dipendente istituire un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore applicanti il ccnl AGeSPI (Fondo FAST), che risponda ai sensi degli artrequisiti previsti dal D.Lgs. 32 settembre 1997, 4 n. 314 e 6 successive modifiche ed integrazioni. A decorrere dal 1° luglio 2013, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile assun- ti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per legge i quali continuerà a contribuzione percepito trovare applica- zione la specifica normativa, del presente contratto. Sempre a decorrere dal giornalista medesimo1° luglio 2013, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del presente contratto, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa del presente contratto. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regola- mento, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e obbligatorio a carico dell’azienda, deve pari a: per il personale assunto a tempo indeterminato, 5 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° luglio 2013. I contributi devono essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È inoltre dovuta al Fondo una quota Xxxxxxx Xxxxxuna tantum”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - a carico dell’azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di concerto con Casagit Salute – dedicato cui ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione precedenti commi 2 e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute3. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute regolamento del Fondo potrà consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con i componenti del nucleo familiare nei limiti e li- miti previsti dal regolamento. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo le modalità previste nella convenzione livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilocasse o fondi di assi- stenza sanitaria integrativa.

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Samples: c.c.n.l. 5 Settembre 2012 Personale Dipendente Dalle Realtà Del Settore Assistenziale, Sociale, Socio Sanitario, Educativo

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la re- lativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo inter- categoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sin- dacali Cgil, Cisl e Uil. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà sta- bilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeter- minato a cui trova applicazione il presente contrattoCCNL, ivi compresi gli apprendisti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 xxxxxxxxx.Xx contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E’ fatta salva la possibilità, deve a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere mensilmente versato dalla stessa azienda erogate solamente ai lavoratori a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato Xxxxxxx XxxxxDiritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni ero- gate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCprecedono. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento Pertanto, l’azienda che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi suddetti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda 1. Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento sanitario di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3categoria sono disciplinate dalle apposite separate intese alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, 4 e 6 costituiscono parte integrante del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge l’intera durata di quest’ultimo. Nell’ambito del disegno di potenziamento del FASI e di razionalizzazione di tutte le iniziative di bilateralità, le parti hanno condiviso la necessità di dare piena autonomia a contribuzione percepito dal giornalista medesimoFASI OPEN in modo che il fondo di assistenza sanitaria integrativa, di natura mutualistica e di matrice non assicurativa nato nel 2008, possa meglio perseguire la propria missione di fondo aperto a tutti i lavoratori non dirigenti e ai loro familiari. Gli organi di amministrazione del FASI che già si sono espressi a favore di questo progetto, valuteranno tempi e modi per darne rapida attuazione. Le parti, prendono, altresì, atto della volontà, espressa dagli organi di indirizzo di FASI e Assidai, di addivenire ad un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione accordo di reciproca collaborazione finalizzato a rafforzarne il ruolo nel mercato della Stampa anche ad assicurare l’erogazione sanità integrativa attraverso la presentazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionaleuna proposta unica. A tal fine il predetto importoNel condividere questa comune volontà ed in attesa di conoscere i contenuti dell’intesa con i possibili ambiti di collaborazione, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendale parti, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del valuteranno gli effetti sul presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti E’, infatti, auspicio delle parti che dall’accordo di reciproca collaborazione possa derivare anche una maggiore integrazione o un ampliamento delle coperture assicurative previsti per l’iscritto FASI. Per la realizzazione di questo ampio progetto di potenziamento delle attività in organico insieme alla denuncia materia di contribuzione e ad effettuare sanità integrativa, il versamento dei relativi contributiFASI si avvarrà di una apposita società, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti denominata IWS Spa, appositamente istituita dai soci, su indicazione del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione FASI medesimo, per il perseguimento di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilotale finalità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Con il XXXX 0000-0000, le parti hanno convenuto di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto contrattuale dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1° maggio 2013 tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato beneficiano dell’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa, attraverso le forme di assistenza sanitaria integrativa che devono garantire prestazioni non inferiori a quanto indicato dalle linee guida allegate al presente CCNL. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è tenuta dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a trattenere sulla retribuzione mensile lorda carico dell'impresa pari a 5 euro mensili per ogni lavoratrice/lavoratore. Detto contributo rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore ed è riferito alla parte economica del contratto collettivo. Allo scopo di ciascun giornalista dipendente ai sensi assicurare la piena attuazione dell’istituto, le parti convengono di individuare il Comitato Misto Paritetico Nazionale quale sede di monitoraggio, verifica, confronto e promozione della sanità integrativa così come disciplinata dal presente articolo. Il CMP nazionale si avvarrà anche delle analoghe strutture territoriali. A tale scopo i suddetti comitati si riuniranno con cadenza semestrale su questo specifico argomento o su richiesta di una delle parti firmatarie. Dell’esito degli art. 3, 4 e 6 incontri sarà redatto un verbale che sarà inviato alle parti firmatarie del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloCCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costituendo Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l'artigianato, secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente contrattoc.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda dell'azienda pari a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto Fondo. I contributi sono versati al Fondo con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati la periodicità e le modalità stabilite dal CNLG FNSI- ANSO-FISCregolamento. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazioneE' fatta salva la possibilità, a verificare la regolarità contributiva delle aziendelivello di contrattazione collettiva regionale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, l’andamento della gestione e a esaminare di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le problematiche prestazioni convenute. Resta inteso che in merito dovessero emergere nel corso questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. Ai sensi dell'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della vigenza del presente contrattobilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare Pertanto, l'azienda che ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi suddetti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del maggior danno subito.

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Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di definire, entro il termine del 30 Settembre 2006, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° Gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, dovuto un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda pari a: - per il personale assunto a Casagit Salute Società Nazionale tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° Gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”cui ai precedenti commi 3 e 4 che sarà versata in concomitanza con la retribuzione del mese di Ottobre 2006. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - prevedano l’istituzione di concerto con Casagit Salute – dedicato casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e suddetti accordi continueranno ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e essere assolti secondo le modalità previste nella convenzione ivi contenute. All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloarmonizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di definire, entro il termine del 30 settembre 2006, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, dovuto un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda pari a: - per il personale assunto a Casagit Salute Società Nazionale tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”cui ai precedenti commi 3 e 4 che sarà versata in concomitanza con la retribuzione del mese di ottobre 2006. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - prevedano l’istituzione di concerto con Casagit Salute – dedicato casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e suddetti accordi continueranno ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e essere assolti secondo le modalità previste nella convenzione ivi contenute. All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di cui sopraarmonizzazione. Le disposizioni del presente articolo Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si applicano a tutti i giornalisti con rapporto rendesse necessario aumentare la quota definita, di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Con il provvedimento legislativo adottato a trattenere sulla retribuzione mensile lorda fine 2007, si aprono ambiti di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artoperatività più ampi per i fondi di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelli previsti dalla “Riforma Bindi” rafforzati dal previsto superamento della distinzione tra “fondi d’hoc” e “fondi non d’hoc”. 3Il ripristino strutturale del limite di agevolazione fiscale previgente alla “Riforma Bindi” consente per il Fasi, 4 già in linea con i limiti minimi in termini di copertura di prestazioni per odontoiatria e 6 del presente contrattoper assistenza alla persona, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge di attuare quegli interventi migliorativi sulle relative coperture che le imprese si sono impegnate a contribuzione percepito dal giornalista medesimosostenere economicamente con gli accordi precedenti. La dinamica della spesa sanitaria ben superiore all’inflazione richiede, comunque, un contributo contrattuale pari impegno comune delle parti a sollecitare un aumento del limite della contribuzione agevolata attraverso un “avviso comune” delle parti. L’impianto statutario va rivisto attraverso forme che incentivino/obblighino i dirigenti ad iscriversi al 3,6% destinato dalla Federazione Fasi a salvaguardia del principio di antiselezione del rischio. Sarebbe opportuno, inoltre, dare un’interpretazione più rigorosa alle forme sostitutive del Fasi, dovendosi ritenere tali esclusivamente quelle che si basano sui medesimi principi di mutualità e di solidarietà prevedendo l’iscrizione sia dei dirigenti in servizio che dei dirigenti pensionati. Ciò anche per disincentivare l’utilizzo improprio del Fondo a vantaggio di forme sostitutive, come ad esempio di polizze assicurative, che accettano esclusivamente la copertura dei dirigenti in servizio. L’impianto statutario va rivisto anche in termini di semplificazione sia delle regole, sia degli adempimenti per gli iscritti che per lo stesso Xxxx, oltre che per rivedere, tra l’altro, le regole della Stampa anche contribuzione cosiddetta “convenzionale” per i dirigenti in pensione che tengano maggiormente conto delle dinamiche dei processi aziendali. Nei contenuti, occorre rafforzare i livelli di copertura sanitaria che continuano ad assicurare l’erogazione essere in generale inferiori alle attese e, principalmente, con interventi selettivi sulle aree con maggior rischio di prestazioni sanitarie integrative esposizione economica per il dirigente, quali ad esempio, gli interventi chirurgici, attraverso un incremento della contribuzione a carico dell’azienda e proseguendo nell’azione di sviluppo del Servizio Sanitario Nazionaleconvenzionamento diretto delle strutture sanitarie. A tal fine Si chiede , inoltre, l’introduzione di una indennità per la non autosufficienza per tutti gli iscritti al Fasi in servizio e pensionati, che oltre a valorizzare il predetto importo, maggiorato servizio del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base Fondo e a carico dell’aziendarafforzare l’interesse degli iscritti, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che sarebbe in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e linea con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti previsioni del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilonuovo impianto legislativo.

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Samples: CCNL 24 Novembre 2004

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le Parti nella condivisione dell’importanza che riveste l’istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, convengono di attivare, a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito partire dal giornalista medesimo1/1/2011, un contributo contrattuale Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare. La Parti convengono di prestazioni sanitarie integrative istituire una Commissione per definire gli atti giuridici necessari (Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici alla operatività del Servizio Sanitario NazionaleFondo stesso. La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 30.06.2010, data entro la quale le Parti formalizzeranno l’intesa operativa. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati decorrere dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fo ndo tutti i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione dipendenti di cui sopra. Le disposizioni Per il finanziamento del presente articolo si applicano Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità per ogni lavoratore. I contributi andranno versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal relativo Regolamento. Inoltre tutti i giornalisti con rapporto datori di lavoro saranno chiamati a versare al costituendo Fondo entro il 1°luglio 201 0 una quota una tantum pari a euro 20.00 per ciascun lavoratore a tempo pieno e indeterminato in forza alla data sopra indicata con retribuzione mensile le modalità che verranno successivamente deliberate dalle Parti. Le Parti si danno atto che le quote dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa a carico delle aziende costituiscono parte integrante del trattamento normativo ed economico dei lavoratori del settore. A tal proposito, ai sensi dell’art 2120 cc. Le Parti contrattuali concordano che il relativo importo non inferiore a € 1.300,00è utile ai fini del calcolo del TFR, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloné al ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere Le Parti concordano sulla retribuzione mensile lorda opportunità di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3istituire, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimoin seno all’ Ente Bilaterale EBiASP, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche Fondo Sanitario Integrativo del settore cui si rivolge il presente CCNL ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative integrazione del Servizio Sanitario NazionaleS.S.N. in conformità alle norme vigenti previste all'art. 51, comma 2, lett. A tal fine del T.U.I.R. e s.m.i. Per il predetto importo, maggiorato del finanziamento di detto istituto è previsto il contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadei datori di lavoro, deve il cui importo sarà di euro 150.00 annuali per ciascun lavoratore da versare in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo dell’ Ente Bialterale EBiASP a e da un contributo a carico dei lavoratori pari ad € 1.00 mensili trattenuti e versati dall’ azienda. La quota per l’ assistenza sanitaria integrativa va versata sull’ Iban dell’ Ente Bilaterale EBiASP al momento del recepimento del contratto con la specifica causale”Assistenza Sanitaria Integrativa”. Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere mensilmente versato dalla stessa azienda previsto a Casagit Salute Società Nazionale carico del datore di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, lavoro. Pertanto l'azienda che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi suddetti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti alla Cassa Sanitaria della perdita delle relative prestazioni sanitaria, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del danno subito. Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di adesione alla costituenda fondo Sanitaria circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello. I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo all' istituendo Fondo Sanitario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Con il XXXX 0000-0000, le parti hanno convenuto di introdurre all’interno del settore della cooperazione sociale l’istituto contrattuale dell’assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato beneficiano dell’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa, attraverso le forme di assistenza sanitaria integrativa che devono garantire prestazioni non inferiori a quanto indicato dalle linee guida allegate al presente CCNL. Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è tenuta dovuto un contributo per ogni lavoratore a trattenere sulla retribuzione mensile lorda carico dell’impresa pari a 5 euro mensili per ogni lavoratrice/lavoratore. Detto contributo rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore ed è riferito alla parte economica del contratto collettivo. Allo scopo di ciascun giornalista dipendente ai sensi assicurare la piena attuazione dell’istituto, le parti convengono di individuare il Comitato Misto Paritetico Nazionale quale sede di monitoraggio, verifica, confronto e promozione della sanità integrativa così come disciplinata dal presente articolo. Il CMP nazionale si avvarrà anche delle analoghe strutture territoriali. A tale scopo i suddetti comitati si riuniranno con cadenza semestrale su questo specifico argomento o su richiesta di una delle parti firmatarie. Dell’esito degli art. 3, 4 e 6 incontri sarà redatto un verbale che sarà inviato alle parti firmatarie del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloCCNL.

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Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta 1. Le Parti riconoscono la crescente diffusione nel settore della copertura sanitaria integrativa attraverso fondi aziendali o mediante altri strumenti, tra cui anche le convenzioni aventi ad oggetto specifici “pacchetti sanitari”. 2. La contrattazione aziendale presente nel settore, anche per effetto del rinvio previsto nella contrattazione nazionale vigente, ha significativamente alimentato l’assistenza sanitaria integrativa, permettendone un ordinato sviluppo. Peraltro, anche le recenti norme fiscali prevedono significative agevolazioni per le prestazioni sanitarie erogate tramite Fondi di natura contrattuale. 3. Con l’intento di incrementare ulteriormente a trattenere sulla retribuzione mensile lorda presenza e l’efficacia dell’assistenza sanitaria integrativa nel settore elettrico , anche per cogliere le nuove opportunità derivanti dalle innovazioni legislative/ fiscali , le parti si impegnano ad incontrarsi durante la vigenza contrattuale per effettuare una verifica congiunta sull’andamento della copertura integrativa nel settore , anche al fine di ciascun giornalista dipendente verificare la futura possibilità di costituire un Fondo unico per l’intero comparto energetico. 4. Le Aziende provvedono a versare un importo aggiuntivo pro capite di € 5 per ogni mensilità (€ 70 annui) alle forme di assistenza sanitaria integrativa di riferimento. Le modalità attraverso cui trova attuazione tale impegno sono articolate in relazione ai sensi degli artdiversi sistemi attraverso cui le Aziende del settore elettrico realizzano la copertura sanitaria integrativa. 3Al riguardo, 4 e 6 tenuto conto della specifica intesa sindacale a livello di settore del presente contratto29 novembre 2017, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimopotranno configurarsi le seguenti soluzioni: a) nelle Aziende che si avvalgono di Fondi sanitari, un contributo l’importo aggiuntivo previsto in sede di rinnovo contrattuale pari si aggiungerà al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad finanziamento aziendale in essere, al fine di assicurare l’erogazione una maggiore efficacia dell’assistenza sanitaria, attraverso il miglioramento delle prestazioni rese o la previsione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionaleaggiuntive. A tal fine il predetto importotali fini i competenti Organi dei Fondi stabiliranno, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e attraverso specifiche iniziative ed eventuali interventi sul nomenclatore, la tipologia e/o l’entità delle maggiori prestazioni erogabili ai dipendenti in servizio. In relazione alla natura mutualistica dei Fondi sanitari, L’importo aggiuntivo definito in sede di rinnovo contrattuale seguirà la normale destinazione della contribuzione ordinaria a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale beneficio indistinto di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti soci ordinari; b) nelle Aziende che realizzano la copertura sanitaria integrativa attraverso una specifica polizza assicurativa, l’importo aggiuntivo pro capite si tradurrà in un incremento del premio versato alla Compagnia di assicurazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloconseguente miglioramento delle coperture previste dalla relativa polizza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere tratterrà sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contrattotele-radiogior- nalista, nonché su ogni altro compenso compenso, indennità o asse- gno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista lavoratore medesimo, un il contributo contrattuale pari al 3,6% del 3,60%. Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla Federazione della Stampa anche Fnsi ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative inte- grative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine ; a tale fine, il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente relati- vo importo è versato dalle aziende alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (Casagit) mediante versamento su conto corrente postale indicato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, medesima o con le diverse modalità che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle fos- sero successivamente concordate con le parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza firmatarie del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente Fatti salvi i diritti di azione della Casagit, questa segna- lerà all’Aeranti-Corallo nonché ad Aeranti e Associazione Corallo, per gli interventi che intendessero promuovere, gli eventuali ritardi nei versamenti; uguale segnalazione sarà fatta in caso di ritardo o di mancato invio del modello di denuncia. Per la denuncia alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico delle retribuzioni e delle relative trattenute per contributo contrattuale le aziende debbono valersi degli appositi moduli forniti dalla Casagit; tali moduli devono essere trasmessi alla Casagit entro 10 giorni dalla scadenza del relativo periodo di paga insieme con l’attestazione dell’avvenuto versamento degli importi trattenuti. Nei moduli da inviare alla denuncia di contribuzione Casagit dovranno risul- tare anche i nominativi tenuti al versamento del contributo contrattuale, nonché le retribuzioni e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilotrattenute relative.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda 1. L’assistenza sanitaria integrativa è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3assicurata attraverso il Fondo FISDAF, 4 reso operativo con accordo istitutivo del 21 dicembre 1979 e 6 regolato inoltre dai successivi accordi modificativi e integrativi, il cui contenuto è stato raccolto nell’accordo allegato al presente Contratto, che rappresenta il testo unico della sanità integrativa e che si intende qui interamente richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contrattoContratto. 2. I contenuti delle prestazioni, i beneficiari, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché su ogni altro compenso assoggettabile le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle Parti stipulanti, dalle disposizioni di legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative relative ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario NazionaleNazionale e dallo Statuto del FISDAF. 3. Le Parti convengono sul valore fondamentale di una governance condivisa, basata sulla pariteticità degli Organi sociali e su un sistema di regole che consenta la massima partecipazione e il maggior coinvolgimento dei soci, dirigenti e Società. A tal fine fine, per garantire un più adeguato schema di rappresentanza dei soci del Fondo nell’ambito dei suoi Organi sociali, nel sopracitato testo unico della sanità integrativa sono state fornite linee di condotta volte ad assicurare la presenza di Federmanager negli stessi, in coerenza con l’evoluzione contrattuale collettiva della disciplina del Fondo. In esecuzione di tali indicazioni contrattuali collettive le Parti convengono sulla necessità di una modifica delle relative fonti di disciplina del Fondo, e in particolare dello Statuto, il predetto importocui testo aggiornato è allegato al presente Contratto come parte integrante, maggiorato affinché l’Assemblea dei Delegati del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendaFondo possa procedere con la successiva delibera di approvazione, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale in attuazione del Contratto qui convenuto. 4. E’ attribuita all’Osservatorio di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCcui al successivo art. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare 22 la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e competenza a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso l’evoluzione della vigenza materia e proporre alle Parti istitutive, d’intesa con l’Organo di amministrazione del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributiFondo, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloeventuali modifiche contrattuali.

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Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipen­ denti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costi­ tuendo Fondo sanitario nazionale integrativo intercate­ goriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sotto­ scritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Impre­ se, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà stabili­ to dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente contrattoCcnl, ivi compresi gli apprendi­ sti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo deter­ minato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda dell’azien­ da pari a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contri­ buzione verrà attivata contestualmente all’avvio del­ l’operatività del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto Fondo. I contributi sono versati al Fondo con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati la periodicità e le modalità stabilite dal CNLG FNSI- ANSO-FISCregolamento. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazioneÈ fatta salva la possi­ bilità, a verificare la regolarità contributiva delle aziendelivello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, l’andamento della gestione e a esaminare di defini­ re specifici accordi finalizzati ad implementare le problematiche presta­ zioni convenute. Resta inteso che in merito dovessero emergere nel corso questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamen­ te ai lavoratori a cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato «Diritto alle prestazioni della vigenza del presente contrattobilateralità», le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare Pertanto, l’azienda che ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi sud­ detti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Contratti Collettivi

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative Le parti si danno reciprocamente atto che l'assistenza sanitaria in- tegrativa del Servizio Sanitario NazionaleNazionale (SSN) costituisce uno dei punti qualificanti del nuovo CCNL. A tal fine Infatti, oltre alla definizione di un intervento qualitativo fortemente apprezzabile in termini di wel- fare contrattuale e di fidelizzazione delle risorse, ad invarianza di erogazione economica il predetto importocosto complessivo risulta compatibile con le dinamiche di costo delle risorse umane, maggiorato a beneficio sia dell' azienda che del dipendente. Le Parti, quindi, hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo CCNL del personale della scuola non statale attraverso l'individua- zione di un Fondo di Assistenza Sanitaria per tutti i dipendenti. Le Aziende aderiscono al Fondo di assistenza sanitaria dal 1° gen- naio 2025. Il contributo dell’1% calcolato sulla stessa base aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a 120 euro annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale. Resta inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno essere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello e in conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa è faco1tà del dipendente aderente al fondo aggiungere a proprie spese la copertura per familiari di norma fiscalmente a carico dell’aziendae/o estendere a proprie spese la copertura sanitaria per moduli aggiun- tivi. Le Parti convengono di affidare assistenza sanitaria integrativa alla FASIOPEN con sede in Roma, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale l’individuazione di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici un eventuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà aver luogo durante la vi- genza del presente contratto - e sarà efficace a far data dal prossimo rinnovo. L’Osservatorio Nazionale di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti cui all’Art. 4 Parte I del pre- sente CCNL, valuta ogni possibile evoluzione al fine di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare rendere il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salutesistema maggiormente competitivo. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione contributo di cui sopra. Le disposizioni del al presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto non costituisce, ai sensi dell’Art. 12, comma 4, lettera f), della Legge 153/1969 e s.m.i. red- dito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilosolidarietà pari al 10%.

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Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere Le Parti concordano sulla retribuzione mensile lorda costituzione di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile un sistema per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie pre- stazioni economiche integrative del Servizio Sanitario Nazionalerispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, da attuarsi attraverso idonee forme mediante l’adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo di Sanità integrativa. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale Per ogni lavoratore che abbia inteso esprimere la volontà di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione aderire al Fondo di cui sopra; l’Azienda metterà a disposizione un contributo definito in € 8 men- sili per 12 mensilità; il contributo a carico del lavoratore è definito in € 2 men- sili per 12 mensilità. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti Tale contribuzione avrà effetto dal 1° aprile 2012. Entro tale data le parti identificheranno il Fondo di cui al primo comma, che dovrà essere in possesso dei requisiti di operatività richiesti dalla vigente normativa in materia. Il contributo aziendale maturerà in favore di ogni lavoratore in servizio pres- so l’Azienda con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la cui iscrizione al Fondo, risulti documentata all’Azienda a mezzo copia del relativo modulo di adesione, sottoscritto dal lavoratore interessato. Il contributo aziendale avrà decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale risulta pervenuta in Azienda la documentazione attestante l’iscri- zione. Per i lavoratori neoassunti iscritti o che si iscrivano l’erogazione del contri- buto aziendale avrà decorrenza dopo il termine, con esito positivo, del periodo di prova. Nulla sarà dovuto dall’Azienda ai lavoratori che, pur avendone i requisiti, non intendano manifestare la propria volontà di aderire a Fondi aventi esclusivo fine assistenziale, così come nulla sarà dovuto dall’Azienda, in relazione a tali lavoratori non aderenti, ai Fondi ai quali abbiano aderito, dipendenti dell’Azienda aventi diritto. L’obbligo contributivo per l’Azienda cesserà all’atto della conclusione del rapporto di lavoro con il lavoratore iscritto al Fondo, per qualsiasi causa; in tal caso l’Azienda si impegna a comunicare al Fondo, la cessazione del rapporto. Le prestazioni, le modalità e con retribuzione mensile non inferiore la periodicità di versamento dei contributi aziendali sono quelli previsti dallo Statuto/Regolamento del Fondo così come comunicate all’Azienda. Eventuali erogazioni in materia, definite a € 1.300,00livello di contrattazione azienda- le, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilovengono riassorbite fino a concorrenza.

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Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e Per tutti i collaboratori ed i loro familiari fiscalmente a carico dell’aziendavengono previste forme di copertura sanitaria in caso di ricovero in ospedale e/o clinica con o senza intervento chirurgico. Per quanto riguarda le prestazioni si fa riferimento a quelle stabilite dalla ex polizza AUSTRIA per gli impiegati, deve essere mensilmente versato i funzionari ed i dirigenti. Le prestazioni di assistenza sanitaria, attualmente erogate in base alle condizioni della ex polizza AUSTRIA, verranno riconsiderate nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro che verrà costituito, di concerto con le rappresentanze sindacali, entro un anno dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici sottoscrizione del presente contratto - integrativo. A copertura delle relative spese sia la Banca che il collaboratore versano all’inizio dell’anno un importo di concerto € 51,65; per i collaboratori assunti durante l’anno si procede ad un versamento proporzionale al periodo di servizio; nei confronti dei collaboratori cessati si provvede al conguaglio con Casagit Salute – dedicato riferimento alla minore durata del periodo di servizio. Per eventuali costi eccedenti la Banca si impegna a garantirne la copertura, qualora la contribuzione annua non fosse sufficiente. Inoltre, la Banca versa mensilmente per tutti i collaboratori iscritti al Fondo di assistenza sanitaria un importo pari a quello versato dagli iscritti stessi. Esso ammonta allo 0,50% della rispettiva base imponibile previdenziale mensile (su un massimale annuo di € 62.000) e ad € 7,50 mensili per ogni familiare fiscalmente a carico. La contribuzione a carico della Banca è subordinata ad analoga delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del Fondo di assistenza sanitaria. Per i quadri direttivi di 3°e 4°livello la Banca versa al Fondo di assistenza sanitaria, a copertura delle prestazioni accessorie, quanto previsto dall’art. 57 del CCNL 8 dicembre 2007, non modificato dall’accordo di rinnovo del 19/01/2012, detratti gli importi non cumulabili. A seguito di detto versamento si riduce della stessa misura la contribuzione a loro carico prevista dal comma precedente. Qualora l'assistenza sanitaria integrativa venisse regolata da futuri CCNL o accordi a livello nazionale, gli oneri complessivi a carico della Banca verranno compensati fino al raggiungimento degli importi stabiliti per l'assistenza sanitaria integrativa di cui ai rapporti precedenti punti. Il contributo per la copertura sanitaria in caso di ricovero e per le altre prestazioni del Fondo di assistenza sanitaria è dovuto in misura intera anche per i collaboratori con contratto di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSOpart-FISCtime o assenti per aspettativa non retribuita. Sarà costituito un comitato paritetico A seguito di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di questa contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilogli stessi collaboratori hanno diritto alle prestazioni senza alcuna riduzione.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale