Autorizzazioni. 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.
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Autorizzazioni. 1L’Offerta non è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte di alcuna autorità amministrativa o giudi- ziaria. Al Concedente competonoTelecom Italia, in data 22 maggio 2003, ha provveduto a informare il Ministero delle Comunicazioni in ordine al progetto di Fusione. Successivamente all’operazione la società risultante dalla Fusione verrà iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e verranno effettuate tutte le comunicazioni previste dalla vigente normativa per l’aggiornamento dei dati relativi all’assetto proprietario della società e delle sue controllate inseriti in licenze e autorizzazioni e ai fini della corretta tenuta del ROC stesso. All'esito del Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2003, Telecom Italia ha sollecitato l'assunzione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle proprie determinazioni circa l'eventuale esercizio dei poteri speciali previsti dallo statuto di Telecom Italia, tra cui il potere di veto all'adozione di deliberazioni di fusione o comportanti la modifica o eliminazione della clausola statutaria recante i poteri speciali. Il Ministro ha comunicato di non ritenere sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere di veto in ordine alla deliberazione assembleare relativa alla Fusione, ma ha altresì comunicato di ritenere necessaria la con- servazione di alcuni dei poteri speciali, attualmente presenti nello statuto di Telecom Italia, anche nello sta- tuto della società risultante dalla Fusione, stabilendo, con apposito provvedimento datato 22 maggio 2003 (assunto di concerto con il Ministro delle Attività Produttive), il contenuto di detti poteri. Tali poteri saran- no previsti dall’articolo 22 dello statuto sociale della Società Incorporante, che entrerà in vigore dalla Data di Efficacia. Il testo di tale articolo 22 è in allegato al verbale dell’assemblea Olivetti del 26 maggio u.s. che ha disposto la modifica statutaria, a disposizione del pubblico nei tempi luoghi indicati al successivo paragrafo O. L'adesione all’Offerta è consentita tutti i giorni lavorativi, dalle 8:30 (ora italiana) del 23 giugno 2003 alle 17:40 (ora italiana) del 18 luglio 2003, estremi inclusi, salvo proroga (il "Periodo di Adesione"). L’adesione all’Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dall’art. 44, comma 8 del Regolamento CONSOB, che prevede la revocabilità delle adesioni dopo la pubblicazione di una offerta concorrente o di un rilancio. Le azioni conferite dovranno essere libere da vincoli e nei modi previsti dalla normativa vigentegravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali, essere liberamente trasferibili all'Offerente e avere godimento regolare. Le azioni dovranno esse- re dematerializzate ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e regolarmente iscritte in un conto titoli presso un intermediario depositario (l’ "Intermediario Depositario"). Le azioni ordinarie nella forma di ADS potranno essere portate in adesione all'Offerta (dagli Stati Uniti o da paesi al di fuori degli Stati Uniti) soltanto per il tramite dell’Exchange Agent, che potrà accettare esclusivamente la Scheda di Adesione ADS (come definita al successivo paragrafo c.6). L'adesione all'Offerta da parte dei titolari delle azioni (o del loro rappresentante che ne abbia i poteri) dovrà avvenire tramite: a) la consegna a un Intermediario Incaricato della Scheda di Adesione, debita- mente compilata e sottoscritta, e b) il contestuale deposito delle azioni oggetto di adesione presso detto Intermediario Incaricato. Qualora l’Intermediario Depositario non sia uno degli Intermediari Incaricati, la consegna della Scheda di Adesione e il deposito dei relativi titoli presso l’Intermediario Incaricato potranno anche essere effettuati dall’aderente tramite l’Intermediario Depositario, a condizione che la consegna ed il deposito siano effet- tuati in tempo utile per consentire all’Intermediario Depositario di provvedere alle formalità di adesione per conto dell’aderente entro e non oltre il termine di durata dell'Offerta. Gli Intermediari Depositari dovranno sottoscrivere le attività finalizzate schede di adesione in qualità di mandatari dell’aderente. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e non depositino le azioni presso l'Intermediario Incaricato entro il termine di durata dell'Offerta. Le adesioni di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, sottoscritte, ai sensi delle applica- bili disposizioni di legge, da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dal- l'autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e conteggiate ai fini della determinazio- ne della percentuale di adesione all’Offerta solo laddove l’autorizzazione sia ricevuta dall’Intermediario Incaricato entro la fine del Periodo di Adesione. Coloro che intendano aderire all'Offerta con azioni acquistate in borsa entro il Periodo d’Adesione, dovranno, qualora tali azioni risultassero alla data dell'adesione non ancora contabilizzate nel proprio conto di custodia titoli acceso presso un Intermediario Depositario, allegare alla Scheda di Adesione la comunicazione dell'intermediario che ha eseguito l’operazione di acquisto, dando disposizione al rilascio e/medesi- mo di depositare in sede di liquidazione le corrispondenti azioni presso l'Intermediario Incaricato. Coloro che fossero divenuti azionisti esercitando anticipatamente contratti a premio con scadenza differita e che, quindi, non fossero in grado di depositare insieme alla Scheda di Adesione le azioni conferite, potranno aderire all'Offerta allegando alla Scheda di Adesione la comunicazione dell'intermediario che ha eseguito l'operazione comprovante la titolarità delle azioni. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio di omissioni o all’ottenimento ritardi da parte degli intermediari che hanno eseguito le suddette operazioni. All’atto dell'adesione all'Offerta e del deposito delle Autorizzazioni azioni, dovrà essere conferito all'Intermediario Incaricato ed all'Intermediario Depositario mandato per eseguire tutte le formalità necessarie e prope- deutiche al trasferimento delle azioni all'Offerente, il cui costo sarà a carico dello stesso. Stante il regime di dematerializzazione delle azioni previsto dal combinato disposto dell'art. 81 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 36 del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, ai fini del presente paragrafo per "deposito" dovranno anche intendersi idonee istruzioni da ciascun aderente date all'intermediario presso il quale le azioni di titolarità dello stesso sono custodite (in un conto titoli) a trasferire in deposito le azioni stesse (su uno o più dossier transitori vincolati) presso l'Intermediario Incaricato, ai fini dell'Offerta. Intermediario incaricato per la progettazioneraccolta delle adesioni relative ad ADS che rappresentano azioni ordinarie è JPMorgan Chase Bank, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini qualità di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stessoExchange Agent. In tale ultima ipotesiquesto caso, gli aggravi in termini l’adesione all’Offerta deve avvenire attraverso la presentazione all’Exchange Agent dell’apposita Scheda di costi Adesione ADS (come definita al successivo paragrafo c.6) inclusa nei Documenti di Offerta sulle Ordinarie U.S.A. (come definiti al succes- sivo paragrafo c.6), che è disponibile presso lo stesso Exchange Agent, e tempi restano in ogni caso a carico del Concedentecontestuale deposito degli ADS presso l’intermediario medesimo.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.
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Autorizzazioni. 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile direttamente al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi imputabili al Concedente o comunque non imputabili al Concessionario comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziarioeffetti pregiudizievoli rispetto al percorso critico delle attività di progettazione e dell’esecuzione dei lavori come risultanti nel Cronoprogramma, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. ad esclusione di quanto indicato in capo al Concedente nel punto 1 che precede. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.
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Autorizzazioni. 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione realizzazione e Messa messa in Esercizio esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi di seguito indicate:
a) Autorizzazioni da rilasciare: -----------------
(i) Autorizzazione ad accedere ad edifici posizionati in termini aree della città di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni Brescia soggette a restrizioni del traffico per i soggetti autorizzati all’accesso in cantiere nella fase di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel realizzazione degli interventi;-------------------
(ii) Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziarioper carichi/scarichi o per l’installazione di ponteggi si renda necessaria la sua occupazione; -------------------
(iii) Tutte le approvazioni, le Parti possono avviare la procedura autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze del Concedente previsti dalle vigenti norme in materia di cui all’articolo 32lavori, servizi e forniture, di tutela dellTambiente, urbanistica, ecc.; ----------------
(iv) Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) disciplinata dall’art. 6 bis del Testo Unico Edilizia, norma introdotta dall’art. 3 del D.Lgs.n. 222/2016;
(v) Modello di autorizzazione del proprietario (Modello 8 ai sensi del DM 16.2.2016): è il modello per lTautorizzazione alla realizzazione dellTintervento, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il proprietario dellTedificio/immobile deve rilasciare al Soggetto Responsabile dellTintervento/i al fine dell’ottenimento degli incentivi da Conto Termico; ----------------------
(vi) Autorizzazione al subappalto da parte del Concessionario secondo il D.Lgs. n. 50/2016. -----
b) Autorizzazioni da ottenere: -------------------
(i) Autorizzazione all’intervento da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brescia e Bergamo per eventuali edifici oggetto di tutela non ottenibili in via diretta dal Concessionario; ---------------
(ii) Titoli autorizzativi rilasciati dalle commissioni di pubblico spettacolo per locali specifici (palestre utilizzate per attività agonistiche, auditorium, ecc.) non ottenibili in via diretta dal Concessionario; ------------------
(iii) Tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici e di Amministrazioni ed Organi pubblici previsti dalle vigenti norme in materia di lavori, servizi e forniture, di tutela dellTambiente, urbanistica, ecc., non ottenibili in via diretta dal Concessionario. ---------------
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa messa in Esercizio esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. di seguito indicate:
(i) Richiesta al Concedente dell’Autorizzazione ad accedere ad edifici posizionati in aree della città di Brescia soggette a restrizioni del traffico per i soggetti autorizzati all’accesso in cantiere nella fase di realizzazione degli interventi;
(ii) Richiesta al Concedente dell’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nel caso in cui per carichi/scarichi o per l’installazione di ponteggi si renda necessaria la sua occupazione; -
(iii) Richiesta al Concedente di tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze del Concedente previsti dalle vigenti norme in materia di lavori, servizi e forniture, di tutela dellTambiente, urbanistica, ecc.;
(iv) Comunicazione al Concedente di inizio lavori asseverata (CILA) disciplinata dall’art. 6 bis del Testo Unico Edilizia, norma introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 222/2016;
(v) Richiesta al Concedente di firma del modello di autorizzazione del proprietario (Modello 8 ai sensi del DM 16.02.16): è il modello per lTautorizzazione alla realizzazione dellTinter- vento, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il proprietario dellTedificio/immobile deve rilasciare al Soggetto Responsabile dellTintervento/i al fine dell’ottenimento degli incentivi da Conto Termico;
(vi) Espletamento di tutte le attività e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per consentire al Concedente di procedere in via diretta per l’ottenimento dell’Autorizzazione all’intervento da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brescia e Bergamo per eventuali edifici oggetto di tutela non ottenibili in via diretta dal Concessionario; ---------------
(vii) Espletamento di tutte le attività e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per consentire al Concedente di procedere in via diretta per l’ottenimento dei Titoli autorizzativi dalle commissioni di pubblico spettacolo per locali specifici (palestre utilizzate per attività agonistiche, auditorium, ecc.) non ottenibili in via diretta dal Concessionario;
(viii) Espletamento di tutte le attività e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per consentire al Concedente di procedere in via diretta per l’ottenimento di tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici e di Amministrazioni ed Organi pubblici previsti dalle vigenti norme in materia di lavori, servizi e forniture, di tutela dellTambiente, urbanistica, ecc., non ottenibili in via diretta dal Concessionario; ---------------
(ix) Richiesta al Concedente dell’autorizzazione al subappalto secondo il D.Lgs. n. 50/2016. ------ Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino derivi da causa a lui non imputabile fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesicaso di aggravio causato dal Concessionario si applica altresì la penale di cui al successivo articolo 21, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedentecomma 3.
3. Qualora la Parte competente all’ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera b), ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo derivi da fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le Parti. ---------------------
4. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.acquisite. ------
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Autorizzazioni. L’operazione di concentrazione che verrebbe realizzata a seguito del successo dell’Offerta è soggetta ad autorizzazione da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base all’art. 5 della L. 10 ottobre 1990 n. 287. A tal fine, come richiesto dal comma 5 dell'articolo 16 della legge citata, l’Offerta è stata notificata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contestualmente alla trasmissione alla CONSOB del Documento di Offerta, in data 23 novembre 2001. Come già indicato nelle Avvertenze, l’ottenimento della predetta autorizzazione entro il termine ivi indicato, costituisce condizione di efficacia dell’Offerta, fatta salva la facoltà dell’Offerente di rinunciarvi. L’Offerta è inoltre soggetta ad autorizzazione da parte del Ministro delle Finanze, ai sensi del D.M. 17 marzo 1993 e successive modifiche e integrazioni, incluso il Decreto Direttoriale del 15 novembre 2000, per il caso in cui, al successo della medesima, l’Offerente acquisti il controllo di Lottomatica ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile (cfr. infra). In particolare, l'articolo 20 del D.M. sopracitato, come successivamente modificato, così recita: "Impegni specifici del concessionario
1. Al Concedente competonoIl concessionario per tutta la durata della presente concessione, nei tempi garantisce che:
(a) le azioni costituenti il suo capitale non verranno trasferite senza preventiva autorizzazione vincolante del Ministro delle finanze. I nuovi azionisti dovranno, in ogni caso, dare atto per iscritto di conoscere e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento vincolarsi a rispettare gli impegni assunti dal concessionario con la presente concessione;
(b) il capitale sociale non verrà ridotto se non previa autorizzazione del Ministro delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32finanze.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie Il concessionario ha facoltà di quotarsi presso il mercato borsistico. A far tempo dalla richiesta di quotazione non si applica quanto previsto nel precedente comma 1, alle lettere a) e b). L’acquisizione comunque attuata da parte di terzi, diversi dagli attuali soci della società del controllo della stessa, ai fini dell’ottenimentosensi dell’art. 2359, nei tempi e nei modi previsti n.1 codice civile, è soggetta all’autorizzazione del Ministro delle finanze che provvede entro 30 giorni dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedentedata della richiesta.
3. Spetta a ciascuna ParteLa nomina del Presidente, per quanto dell’Amministratore delegato/Direttore generale e del presidente del collegio sindacale sarà sottoposta al preventivo gradimento del Ministro delle finanze”. A tal fine, apposita istanza preliminare di competenzaautorizzazione è stata inoltrata al Ministro delle Finanze contestualmente alla trasmissione alla CONSOB del Documento di Offerta, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite in data 23 novembre 2001. Come già indicato nelle Avvertenze, l’ottenimento della predetta autorizzazione, ove necessaria, entro il termine ivi indicato, costituisce condizione di efficacia dell’Offerta. E' opinione dell'Offerente che l'autorizzazione del Ministro delle Finanze sia necessaria solo se venga acquisito il controllo di diritto di Lottomatica ai sensi dei commi precedentidell'art. 2359, comma 1, n.1, del Codice Civile. Si segnala peraltro che in data 26 novembre 2001 il Presidente di Lottomatica con lettera indirizzata a CONSOB, Borsa Italiana e all'Offerente ha sostenuto - contrariamente a quanto ritenuto dall'Offerente - che l'autorizzazione del Ministro delle Finanze di cui sopra debba riferirsi "a qualunque ipotesi di trasferimento del controllo ai sensi dell'art. 2359 comma 1 del Codice Civile" e quindi non "alla sola ipotesi del trasferimento del controllo di diritto" disciplinata dall'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile. Con riferimento a quanto indicato al precedente Paragrafo a.3.1., nell'ipotesi in cui l'Offerente, ad esito dell'Offerta, venisse a detenere una percentuale superiore al 35% del capitale ordinario deliberato ma inferiore al 50% più una azione, lo stesso Offerente, deciderà di acquistare o meno le azioni apportate all'Offerta indipendentemente dalla necessità di ottenere l'autorizzazione del Ministro delle Finanze, la quale pertanto risulterà ininfluente ai fini dell'Offerta.
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