INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE Clausole campione

INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. L’Offerente pagherà a ciascun Aderente il Corrispettivo pari a Euro 2,19 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti. Si precisa che, considerata la natura obbligatoria dell’Offerta e tenuto conto della struttura dell’operazione da cui sorge l’obbligo di promuovere l’Offerta, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del TUF, l’Offerta deve essere promossa ad un prezzo “non inferiore a quello più elevato pagato dall’offerente e dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria”. A tal riguardo, si ricorda che, in data 5 giugno 2018, l’Offerente ha acquistato complessive n. 132.956.595 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative alla Data del Documento di Offerta del 70,561% circa del capitale sociale dell’Emittente, a fronte di un corrispettivo in denaro pari a Euro 2,19 per ogni azione ordinaria Snaitech e, pertanto, per complessivi Euro 291.174.943 (la “Partecipazione Iniziale”). Si ricorda, altresì che, fra il 20 aprile 2018 ed il 19giugno 2018 l’Offerente ha acquistato ulteriori n. 19.449.898 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative alla Data del Documento di Offerta del 10,322% circa del capitale sociale dell’Emittente, a un prezzo medio di Euro 2.1784 e un prezzo massimo di Euro 2,19 (la “Partecipazione Ulteriore”). Il Corrispettivo coincide dunque, ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del TUF, con il prezzo pagato dall’Offerente per l’acquisto della Partecipazione Iniziale. La determinazione del suddetto prezzo si basa esclusivamente sul valore attribuito da Playtech PLC alle azioni ordinarie di Snaitech ai fini dell’acquisto della Partecipazione Iniziale nell’ambito delle negoziazioni del Contratto di Compravendita. Fatta eccezione per gli acquisti effettuati dall’Offerente di cui al Paragrafo E.6 del Documento di Offerta, l’Offerente e (per quanto a conoscenza dell’Offerente) le Persone che Agiscono di Concerto non hanno effettuato ulteriori acquisti di azioni ordinarie di Snaitech nei 12 mesi anteriori alla Comunicazione dell’Offerente. Si precisa, inoltre, che, ad eccezione di quanto descritto nel presente Documento di Offerta, non sono stati s...
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. L’Offerente pagherà a ciascun aderente il Corrispettivo, pari a Euro 2,20 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, meno l’importo di qualsiasi eventuale dividendo per azione ordinaria di cui i competenti organi sociali dell’Emittente dovessero approvare la distribuzione ed effettivamente pagare successivamente alla Data del Documento d’Offerta, ma prima della Data di Pagamento (o della Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini). Si precisa, quindi, che, laddove la Data di Pagamento cadesse successivamente alla data di effettivo pagamento di dividendi che dovessero essere eventualmente approvati dai competenti organi sociali di TBS, il Corrispettivo che sarà pagato dall’Offerente alla Data di Pagamento (o della Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini) verrà ridotto in misura pari all’ammontare del dividendo per azione pagato. Come già indicato al Paragrafo 5 della Premessa al Documento d’Offerta, e fatto salvo quanto sopra indicato, l’Esborso Xxxxxxx, nel caso di piena adesione all’Offerta, sarà pari a Euro 92.804.307,20. Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti. Il Corrispettivo è stato determinato dall'Offerente attraverso una valutazione condotta autonomamente, anche tenendo conto dei seguenti elementi: • il prezzo di chiusura delle negoziazioni delle azioni ordinarie TBS nel Giorno di Mercato Aperto antecedente la data della Comunicazione dell'Offerente; e • il prezzo medio ponderato giornaliero per azione ordinaria TBS sulla base del prezzo ufficiale in determinati intervalli temporali, ovverosia 1 mese, 3 mese, 6 mesi e 12 mesi antecedenti la data della Comunicazione dell'Offerente. L'Offerente non si è avvalso di pareri di esperti indipendenti o di appositi documenti di valutazione. Si segnala peraltro che, anteriormente al lancio della presente Offerta, Pantehon Holdco Ltd. Ha chiesto all’Emittente l’autorizzazione a svolgere una due diligence sull’Emittente medesimo e sulle sue società controllate. A seguito di tale richiesta, il Consiglio di Amministrazione di TBS – previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza secondo la prassi di mercato – ha autorizzato lo svolgimento della predetta due diligence, che ha avuto inizio il 6 marzo 2017 per terminare il 4 maggio 2017. Al riguardo, si precisa che: • la due dili...
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. 78 E.1.1. Prezzo di chiusura delle negoziazioni per azione ordinaria TBS nel Giorno di Mercato Aperto antecedente la data della Comunicazione dell'Offerente 79 E.1.2. Medie ponderate dei prezzi ufficiali delle azioni TBS in diversi orizzonti temporali antecedenti la data di Comunicazione dell'Offerente 79 E.2 Controvalore complessivo dell’Offerta 80
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. L’Offerente, agendo anche per conto degli altri Obbligati in Solido, pagherà agli aderenti all’Offerta un corrispettivo pari a n. 0,14028014 Azioni MyAv ogni n. 1 Azione FullSix portata in adesione all’Offerta, da applicarsi in modo da rispettare il lotto minimo trasferibile, regolando i resti in denaro o, in alternativa, il corrispettivo di euro 1,051 per ciascuna Azione FullSix portata in adesione all’Offerta ed acquistata.
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. E.1.1 Corrispettivo dell’Offerta (i) Acquisizione da parte dell’Offerente dell’intero capitale dell’Emittente
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. Alla Data di Pagamento, l’Offerente pagherà a ciascun Aderente all’Offerta un corrispettivo in denaro pari a Euro 2,40 2,55 (che è “cum dividendo”, e quindi inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta. Il Corrispettivo sarà corrisposto alla Data di Pagamento, ossia l’11 giugno 2021 il 28 giugno 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) o, per le Azioni eventualmente portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini). Come già indicato al Paragrafo 3 delle Premesse del presente Documento di Offerta, l’Esborso Xxxxxxx, nel caso di piena adesione all’Offerta, sarà pari a Euro 51.196.598,00 00.000.000,80. In data 26 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci di Carraro la proposta di distribuzione del Dividendo, pari a Euro 0,15 per ciascuna Azione (escluse le Azioni Proprie). La proposta di distribuzione del Dividendo sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci dell’Emittente che si terrà il 29 giugno 2021. Al riguardo, si precisa che il Corrispettivo (pari a Euro 2,40 2,55 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta) è da intendersi “cum dividendo”, dal momento che è stato determinato assumendo che le Azioni portate in adesione all’Offerta siano munite delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente e, pertanto – ove la distribuzione del Dividendo fosse approvata dall’assemblea dell’Emittente – della cedola relativa al Dividendo. Considerato che:
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. A pag. 46 del Documento di Xxxxxxx, il secondo capoverso del paragrafo E.1 “Indicazione del Corrispettivo unitario e sua determinazione” è sostituito dal seguente

Related to INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Dichiarazioni Integrative E Documentazione a Corredo (da allegare al DGUE) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge Il concorrente allega Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: