Common use of AVVALIMENTO Clause in Contracts

AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allegadeve fornire la seguente documentazione, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, allegandola alla documentazione amministrativa: - una dichiarazione sottoscritta dalla stessa dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, tramite compilazione del DGUE. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione - il contratto in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Ai sensi del comma 7, art. 89 del D. Lgs. 50/2016 non è consentito, a pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verificaIl contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, conformemente agli articoli 85alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisitirequisiti prestati. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto materia di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertasi fa rinvio integrale all’articolo 89 del D. Lgs. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimenton. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

AVVALIMENTO. In materia Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di avvalimento si applica l’art. cui all’articolo 89 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 50/2016, il concorrente (- singolo, consorziato o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di raggruppato - può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali professionale di cui all'articolo 80 all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoqualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso A tal fine il concorrente e verso che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui è carente il concorrenteall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allegaAi sensi dell’art. 89, altresìcomma 1, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineCodice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariadall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non Il contratto è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di notevole contenuto tecnologico o un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codicealtro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabileAi sensi dell’art. 89, mediante soccorso istruttoriocomma 10, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoCodice, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria l’avvalimento non è sanabile in quanto causa ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali di nullità cui all’art. 212 del contratto di avvalimentoD.lgs. n. 152/2006.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’artAi sensi dell'art. 89 del D. LgsCodice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 45 del Codice, può dimostrare il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima professionale di partecipazionecui all'art. 83, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terzecomma 1, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex artlett. 89 b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti allegasoggetti, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoanche partecipanti al raggruppamento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteAi sensi dell'art. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8089, comma 121, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineCodice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariadall'ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentitoAi sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione L'ausiliaria può assumere il ruolo di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza subappaltatore nei limiti dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legnorequisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione all'esclusione del concorrente ed all’escussione e all'escussione della garanzia ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, comma 12, 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante impone, ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 3, 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliarial'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliariadell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il RUP quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20all’art. 3.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliariadell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimentol'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante procede all’esclusione all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In materia Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di avvalimento si applica l’art. cui all’articolo 89 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 50/2016, il concorrente (- singolo, consorziato o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di raggruppato - può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali professionale di cui all'articolo 80 all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoqualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso A tal fine il concorrente e verso che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui è carente il concorrenteall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allegaAi sensi dell’art. 89, altresìcomma 1, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineCodice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariadall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non Il contratto è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di notevole contenuto tecnologico o un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codicealtro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP RUP, richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’art. È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora . che si intende richiamato integralmente. In caso di avvalimento il concorrente (deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara in originale o in caso copia autentica il contratto che, a pena di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalgaesclusione, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso deve contenere la specificazione dei requisiti di carattere economico tecnico forniti e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre delle risorse messe a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazionedisposizione dall’impresa ausiliaria. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittoriD.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude Stazione Appaltante escluderà il concorrente e escute escuterà la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda Anche l’impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariacompetenza. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentitoesecuzione, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia e l'impresa ausiliaria che quella che si avvale può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisitirequisiti prestati. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertaper la prescritta pubblicità. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In materia Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento si applica l’artallegato in sede di gara e altresì al presente atto. / Secondo quanto previsto nel bando di gara, ai sensi dell’art. 89 co. 4 del D. LgsCodice, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall’Appaltatore / Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili. n. 50/2016 L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al comportamenti: a tal fine di soddisfare le richieste relative al è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. È fatto obbligo all’Appaltatore di avvalimentocomunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa l’impresa ausiliaria si obbliga sono responsabili solidalmente nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto per le quali opera l’avvalimento. Gli Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai Ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 129, del CodiceD. Lgs. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, 50 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio2016, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera, coadiuvato dal direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria non è sanabile che il titolare del contratto utilizza in quanto causa di nullità del adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Laddove il responsabile unico del procedimento dovesse accertare che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dall’impresa ausiliaria, utilizzata dall’appaltatore in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, il Committente: in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

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AVVALIMENTO. In materia L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di avvalimento si applica l’art. 89 cui all'articolo 45 del D. Lgs. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalgass.mm.ii., al fine di può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima professionale di partecipazionecui all'articolo 83, della capacità economico – finanziaria – organizzativa comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di società terzegara e, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusionein ogni caso, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafocon esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazionequesti ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineLa stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il contratto quale sussistono motivi non obbligatori di avvalimento contieneesclusione, a pena purché si tratti di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariatecnici. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non Il contratto è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza subappaltatore nei limiti dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertarequisiti prestati. La mancata indicazione stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria non è sanabile che il titolare del contratto utilizza in quanto causa adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di nullità avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del D. Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità di Xxxxxxxxx tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In materia Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di avvalimento si applica l’art. cui all’articolo 89 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 50/2016, il concorrente (- singolo, consorziato o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di raggruppato - può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali professionale di cui all'articolo 80 all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoqualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso A tal fine il concorrente e verso che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui è carente il concorrenteall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allegaAi sensi dell’art. 89, altresìcomma 1, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineCodice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariadall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non Il contratto è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di notevole contenuto tecnologico o un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codicealtro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il RUP quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia attuazione di avvalimento si applica l’artquanto disposto dell'art. 89 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (50/2016, l'operatore economico, singolo o in caso raggruppamento di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalgacui all'articolo 45, al fine di per un determinato appalto, può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima professionale di partecipazionecui all'articolo 83, della comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terzealtri soggetti, il concorrente medesimo dovrà produrre anche partecipanti al raggruppamento, a pena d’esclusioneprescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.parte II, la documentazione elencata nel presente paragrafolettera f), nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazioneo alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, allega una dichiarazione dell'impresa ausiliaria sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineAi fini di quanto sopra, il dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento contieneavvalimento, l’impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L’attestazione SOA dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell’attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, a pena di nullitàesclusione, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariacopia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione Il contratto di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti avvalimento deve contenere, a pena di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnicanullità, quali strutture, impianti la specificazione dei requisiti forniti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’artdelle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’artultimo periodo del D.Lgs. 80, comma 12, del Codice50/2016 e ss.mm.ii.). Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 imponeSi rappresenta altresì che, ai sensi dell’art. 89146, comma 3, co.3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliariacitato decreto NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO per i contratti concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento42/2004.

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AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’artAi sensi dell'art. 89 del D. LgsCodice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 45 del Codice, può dimostrare il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima professionale di partecipazionecui all'art. 83, della capacità economico – finanziaria – organizzativa comma 1, lett. b) e c) del Codice previsti per l’unica prestazione principale e di società terzecui ai punti 7.2 b), il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 c) e 7.3 d) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità disciplinare avvalendosi dei requisiti di altri soggetti allegasoggetti, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliariaanche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante qualora non sia stato ancora depositato il possesso da parte di quest'ultima decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo al punto 6 e 7.1 lett. a). L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici del Codice e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione integrativa nei termini indicati successivamente nel presente disciplinare di gara per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteparti non riportate nel DGUE. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80Ai sensi dell'art. 89, comma 121, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineCodice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariadall'ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentitoAi sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere Qualora per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante impone, ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 3, 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliarial'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliariadell'ausiliaria, il RUP Responsabile del Procedimento di Gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 202.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliariadell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimentol'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante procede all’esclusione all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO per i lavori in OS4 trattandosi di affidamento concernente opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come individuate con D.M. MIT del 10 novembre 2016, n. 248. In materia attuazione di avvalimento si applica l’artquanto disposto dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (D.lgs.50/2016, l'operatore economico, singolo o in caso raggruppamento di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalgacui all'articolo 45, al fine di per un determinato appalto, può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima professionale di partecipazionecui all'articolo 83, della comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terzealtri soggetti, il concorrente medesimo dovrà produrre anche partecipanti al raggruppamento, a pena d’esclusioneprescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.parte II, la documentazione elencata nel presente paragrafolettera f), nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazioneo alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda all’istanza di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineAi fini di quanto sopra, il dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.lgs.50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento contieneavvalimento, l’impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L’attestazione SOA dovrà essere prodotta – a pena di esclusione - anche dall’impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell’attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, a pena di nullitàesclusione, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariacopia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione Il contratto di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti avvalimento deve contenere, a pena di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnicanullità, quali strutture, impianti la specificazione dei requisiti forniti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’artdelle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, ultimo periodo del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimentoD.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’artAi sensi dell’art. 89 del D. LgsCodice dei Contratti, è consentito dimostrare il possesso del solo requi- sito speciale richiesto per la partecipazione ed esecuzione del servizio anche mediante l’istitu- to dell’avvalimento. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora Quindi il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, del requisito speciale indicato avvalendosi della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allegaa prescindere dalla natura dei loro rapporti. In que- sto caso l’impresa concorrente dovrà dimostrare in sede di gara che disporrà ef- fettivamente ed in modo irrevocabile fino alla scadenza dell’appalto di tale capacità. Il concorrente dovrà presentare tutti i documenti indicati agli artt. 4.1, oltre all'attestazione SOA dell'impresa 4.2, e 4.5, e nel DGUE dovrà indicare nella PARTE II - C le seguenti informazioni: - la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; - la denominazione dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante ; - il requisito oggetto di avvalimento. L’impresa ausiliaria dovrà: • essere in possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo all’art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici del Codice; • compilare e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra firmare digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste per la partecipazione alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di gara (allegato 2); • compilare e firmare digitalmente una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso ver- so il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la l'intera durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteconcorrente per l'esecuzione del servizio (dichiarazione contenuta nel DGUE). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in Dovrà inoltre essere presentato originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, avvali - mento inserito nello spazio denominato “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. Il contratto deve contenere a pena di nullità, nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse risor- se messe a disposizione dall'impresa dall’impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliariocontratto di avvalimento non do- vrà essere generico ma dovrà compiutamente indicare l'oggetto, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di garale risorse, i mezzi prestati, la durata, il corrispettivo ed ogni altro elemento utile. La stazione appaltante verificagiurisprudenza ha più volte affermato che la sinergia aziendale che si viene a creare con l'avvalimento deve essere effettiva ed ido- nea a consentire l'esecuzione dell'appalto, conformemente agli articoli 85e non si può tradurre in un impegno meramente for- male e cartolare (che potrebbe avere come conseguenza quella di eludere la lex specialis). Si specifica che l'allegazione del contratto è elemento formale integrabile. La stipulazione del contratto invece, 86 e 88 del Codiceattenendo alla qualificazione dell'impresa ed in ossequio al principio della par condicio tra concorrenti dovendo sussistere la qualificazione al momento della scadenza delle offerte, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, prevista a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutturefa presente che l’inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, impianti e opere speciali ai sensi compresa quel- la dell’impresa ausiliaria, avviene a cura dell’impresa concorrente. Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 89 del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legnoD. Lgs. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento50/2016.

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AVVALIMENTO. In materia caso di avvalimento si applica l’art. 89 il Concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: ➢dichiarazione sostitutiva ai sensi del D. Lgs. d.P.R. n. 50/2016 445/2000 sottoscritta, nelle forme e s.m.i.. Qualora modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento con allegata scansione leggibile del documento di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima identità in corso di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 validità del D. Lgs. soggetto dichiarante; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’Impresa ausiliaria; ➢dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa 445/2000 sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima quest’ultima dei requisiti generali di cui all'articolo all’articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione , con allegata scansione leggibile del documento di una identità in corso di validità del soggetto dichiarante; ➢dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ausiliaria con cui quest'ultima quest’ultima si obbliga verso il concorrente Concorrente e verso la stazione appaltante Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12Concorrente; ➢dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in Codice; ➢originale o copia autentica il del contratto in virtù del quale l'impresa l’Impresa ausiliaria si obbliga obbliga, nei confronti del concorrente Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie e i mezzi necessari, da indicare in modo determinato e specifico, per tutta la durata dell'appalto. A tal finedell’appalto; dal contratto discendono, il contratto di avvalimento contieneai sensi dell’articolo 89, a pena di nullitàcomma 5 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il Concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto dell’importo dell’appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria Qualora l’Impresa ausiliata si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti trovi in una delle condizioni di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89all'articolo 110, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 35, del Codice, al concorrente il contratto di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase avvalimento deve prevedere l’obbligo da parte dell’Impresa ausiliaria a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, non sia necessaria la sostituzione dell’ausiliariapiù in grado, il RUP richiede per iscrittoqualsiasi ragione, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentodare regolare esecuzione all’appalto.

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AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’artÈ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso xx.xx dei requisiti di carattere qualificazione di cui al paragrafo 2.2 lett. b), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati. In tale caso l'operatore economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazionedovrà presentare, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allegaclassificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, oltre all'attestazione SOA dell'impresa a quanto previsto dal paragrafo 4: ⮚ il D.G.U.E. compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, una dichiarazione limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI; ⮚ la DICHIARAZIONE sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente obbliga, nei confronti dell'Amministrazione e verso la stazione appaltante del concorrente, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il contratto; ⮚ CONTRATTO (firmato digitalmente dal concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto dall’impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, del contratto; il contratto di avvalimento contienedeve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente - l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito; - non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI; - l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni appaltante; - i requisiti oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di cosiddetto avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentocascata”.

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Samples: Bando Di Gara Telematica Mediante Procedura Aperta Sotto Soglia Comunitaria Con Il Criterio Di Aggiudicazione Dell'offerta Economicamente Piu' Vantaggiosa Per l'Affidamento Dei “Lavori Di Ristrutturazione Restauro Del Maso E Di Costruzione Di Un Nuovo Capannone a Servizio Della Fondazione E. Mach in Localita’ Maso Delle Part p.ed. 498/1 in c.c. Di Mezzolombardo”

AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’artAi sensi dell’art. 89 49 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 163/2006, il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa un altro soggetto. In caso di società terze, avvalimento il concorrente medesimo dovrà produrre deve allegare, a pena d’esclusionedi esclusione, ex artcon gli altri documenti indicati al punto 3) A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA i seguenti documenti: ❍ una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.163/2006, la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima l’avvalimento dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti propri e di cui all'articolo 80 nonché quelli dell’impresa ausiliaria ❍ una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti tecnici generali previsti dall’articolo 38 D. Lgs. 163/2006; ❍ una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di s.m.i.; ❍ una dichiarazione sottoscritta dall'impresa dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso , con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale) e del valore economico attribuito a ciascuna di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80esse; ❍ una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, 2 con una delle altre imprese che partecipano alla domanda di partecipazione in gara; ❍ originale o copia autentica il del contratto in virtù del quale l'impresa l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appaltodell’appalto e del valore economico attribuito a ciascuna di esse. A tal fineIl contratto dovrà specificare ed indicare espressamente: ◉ le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; ◉ i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento; ◉ il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento contienecui al precedente punto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui al punto precedente, a pena attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 D.Lgs. 163/2006. Nel caso di nullitàdichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la specificazione dei requisiti forniti stazione appaltante esclude il concorrente e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariaescute la garanzia, trasmettendo inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 D.Lgs. 163/2006. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non Il concorrente può avvalersi a sua volta di altro soggettouna sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’artAi sensi dell'art. 89 del D. LgsCodice, I'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 45 del Codice, può dimostrare il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima professionale di partecipazionecui all'art. 83, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terzecomma 1, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex artlett. 89 b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti allegasoggetti, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito I'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoidoneità. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteAi sensi dell'art. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8089, comma 121, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineCodice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariadall'ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' È ammesso l'avvalimento I'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentitoAi sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione all'esclusione del concorrente ed all’escussione e all'escussione della garanzia ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 1, ferma fermo restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, comma 12, 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante impone, ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 3, 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliarial'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliariadell'ausiliaria, la commissione comunica I'esigenza al RUP, il RUP quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliariadell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimentoI'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante procede all’esclusione all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la Ia mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di avvalimento si applica l’artcui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il ss.mm.ii è ammesso l’avvalimento. L’impresa concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalgache intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex artlett. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali (Avvalimento)” dell’Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei intende avvalersi e i requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI. L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione: • una dichiarazione sottoscritta dall'impresa digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest'ultima quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il la concorrente. Nel caso ; • copia del contratto corredata da dichiarazione di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica dell’impresa ausiliaria con il contratto in virtù del quale l'impresa l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appaltodell’Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto In luogo del contrattolegale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in ragione dell'importo dell'appalto posto a base corso d'opera che le prestazioni oggetto di garacontratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento Nel bando di più imprese ausiliarie. L'ausiliario gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena obbligatori di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria purché si avvalga più tratti di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisitirequisiti tecnici. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevanteResta inteso che, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodopresente gara, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavoriconcorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori pena di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiestal’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte 89,comma 7 del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimentoD. Lgs. n. 50/2016). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del contratto D.lgs. n. 50/2016, comporta l’impossibilità di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentousufruire dell’avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine ricorso all’avvalimento di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega(parte II, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliarialettera C del DGUE), una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante l’operatore economico deve presentare: - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali DGUE delle imprese ausiliarie riportante le informazioni relative alla Parte II, sezioni A e B, alla Parte III e alla Parte VI; - Dichiarazione, utilizzando il modulo di cui all'articolo 80 nonché all’Allegato 3, con la quale il possesso dei soggetto ausiliario attesta: - di mettere a mettere a disposizione del concorrente, secondo l’istituto dell’avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti necessari alla partecipazione alla procedura di gara, compilando i punti specifici della parte IV del DGUE; - di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 come meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell’ambito del modello DGUE [Rif. art.89 co.1 del D.Lgs. n. 50/2016]; - di possedere i requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoavvalimento e le risorse necessarie [Rif. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione art.89 del D.Lgs. n. 50/2016]; - di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il obbligarsi, sia nei confronti del concorrente e avvalente nonché verso la stazione appaltante a AMTAB S.p.A., di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto dell’appalto le risorse necessarie ed i requisiti necessari di cui è carente il concorrenteconcorrente [Rif. Nel caso art.89 co.1 del D.Lgs. n. 50/2016]; - di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente alla gara in oggetto e di non parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente [Rif. art.89 co.7 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude D.Lgs. n. 50/2016]; - di allegare il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda contratto di partecipazione avvalimento (in originale o copia autentica il contratto autenticata), in virtù del quale l'impresa l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appaltodell’appalto. A tal fine, fine il contratto di avvalimento contienedeve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariaausiliaria [Rif. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto art. 89 co.1 del contrattoD.Lgs. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento50/2016].

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AVVALIMENTO. In materia Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di avvalimento si applica l’art. cui all’articolo 89 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 50/2016, il concorrente (- singolo, consorziato o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di raggruppato - può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali professionale di cui all'articolo 80 all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoqualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso A tal fine, il concorrente e verso che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui è carente il concorrenteall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e ed escute la garanzia. Il concorrente allegaSi applica il disposto dell’art. 83, altresìcomma 9, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appaltoD.lgs. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliarian. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non Il contratto è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione subappaltatore nei limiti dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentoprestati.

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AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’artAi sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora Codice, il concorrente (concorrente, singolo o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalgaassociato, al fine di soddisfare le richieste relative al può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex professionale (cfr. art. 89 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità Codice) di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti allegasoggetti, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al successivo paragrafo 14.2. L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali di cui all'articolo previsti dall'art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici del Codice e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteintegrativa nei termini indicati al paragrafo 14.3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80Ai sensi dell'art. 89, comma 121, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineCodice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariadall'ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentitoAi sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l'ausiliaria che quella il concorrente che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza subappaltatore nei limiti dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legnorequisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione all'esclusione del concorrente ed all’escussione e all'escussione della garanzia ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliarial'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliariadell'ausiliaria, il RUP RUP, anche eventualmente su richiesta della Commissione, richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliariadell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimentol'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da cfr. paragrafo 14.2 - DGUE, parte del concorrenteII, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimentosezione C). In caso di inutile decorso del termine, termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 la Stazione appaltante procede all’esclusione all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'offerta. La Non è sanabile — e quindi costituisce causa di esclusione dalla gara — la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia L'operatore economico singolo o in raggruppamento o aggregato in rete, di avvalimento si applica l’art. 89 cui all’articolo 45 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalgas.m., al fine di può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima amministrativo di partecipazionecui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. , della capacità economico – finanziaria – organizzativa comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di società terzegara (con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), nonché il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusionepossesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., ex artavvalendosi i sensi dell'art. 89 del D. LgsD.lgs 50/2016 e s.m. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allegaanche di partecipanti al raggruppamento, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta a prescindere dalla stessa attestante natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi Si ricorda: - che il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché concorrente non può ricorrere all’Avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione ordine generale né per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire soddisfare i requisiti di idoneità professionale di quali l'iscrizione alla CCIAA e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appaltol'idoneità tecnico-professionale ex art. A tal fine16 L.R.T. n. 38/07, in quanto di contenuto soggettivo. - che il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti - che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' è ammesso l'avvalimento l'Avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario - che l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara - che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non - che il contratto è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente, per ciascun ausiliario, dovrà: • fornire il DGUE (allegato alla presente lettera), per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni necessarie., contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; • compilare il modello Allegato “Avvalimento – dichiarazione d'impresa” • allegare originale o della concessione copia autentica del contratto di lavori rientrino opere Avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per le quali sono necessari lavori o componenti tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di notevole contenuto tecnologico o avvalimento dovrà contenere, a pena di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevantenullità, ai fini della sussistenza sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti requisiti forniti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologicidelle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’artAi sensi dell'art. 89 del D. LgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 45 del Codice, può dimostrare il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terzeall’art. 8 punto 1 lett. e), il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusioneconcorrente, ex artai sensi dell'art. 89 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.Codice, la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole può avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentotali capacità sono richieste. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteAi sensi dell'art. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8089, comma 121, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineCodice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariadall'ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentitoAi sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione L'ausiliaria può assumere il ruolo di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di notevole contenuto tecnologico o un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legnoaltro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione all'esclusione del concorrente ed all’escussione e all'escussione della garanzia ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, comma 12, 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante impone, ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 3, 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliarial'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliariadell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il RUP quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20all’art 5, al concorrente la sostituzione dell’ausiliariadell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimentol'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante procede all’esclusione all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di avvalimento si applica l’art. cui all’articolo 89 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 50/2016, il concorrente (- singolo, consorziato o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di raggruppato - può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali professionale di cui all'articolo 80 all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoqualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso A tal fine il concorrente e verso che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui è carente il concorrenteall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allegaAi sensi dell’art. 89, altresìcomma 1, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineCodice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariadall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non Il contratto è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di notevole contenuto tecnologico o un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codicealtro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il RUP quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabileAi sensi dell’art. 89, mediante soccorso istruttoriocomma 10, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoCodice, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria l’avvalimento non è sanabile in quanto causa ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali di nullità cui all’art. 212 del contratto di avvalimentoD.lgs. n. 152/2006.

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AVVALIMENTO. In materia Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di avvalimento si applica l’artcui all’articolo 49 del D. Lgs.. n° 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’Art. 89 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di n° 163/2006 - può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazioneun altro soggetto. A tal fine, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terzeed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n°163/2006, il concorrente medesimo che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre produrre, a pena di esclusione, nella Busta “A - Documenti”, le seguenti dichiarazioni rese in conformità al modello di dichiarazione di avvalimento in allegato al presente Capitolato: • Dichiarazione di non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs.. n° 163/2006. • Dichiarazione di avvalimento del concorrente sottoscritta da soggetto dell’Impresa concorrente in grado di impegnare la società in virtù di opportuni poteri conferitigli, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’Impresa ausiliaria; • Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’Impresa ausiliaria sottoscritta da soggetto dell’Impresa ausiliaria in grado di impegnare la società in virtù di opportuni poteri conferitigli (in caso di procuratore il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta, a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa apposita procura) attestante tra l’altro il possesso da parte di quest'ultima quest’ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 all’articolo 38 del D. Lgs.. n° 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante Al fine di consentire all’AOU di valutare la moralità professionale dell’Impresa ausiliaria ai sensi dell’Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006, si precisa che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione l’Impresa ausiliaria dovrà indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui quest'ultima si obbliga beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione del reato, estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza nonché di revoca della condanna. La stessa deve espressamente prevedere l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere l’AOU, di messa a disposizione per tutta la durata dell'appalto le del Contratto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; Il concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. Nel A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’Impresa avvalente e l'Impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa, inoltre, che in caso di dichiarazioni mendaciricorso all’avvalimento: - non è ammesso, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80ai sensi dell’art. 49, comma 128, del Codice nei confronti dei sottoscrittoriD.Lgs. n. 163/2006, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima Impresa; - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante esclude partecipazione contemporanea alla gara dell’Impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex Art. 38 comma 1, lettere b), c) e escute la garanziam)ter del D. Lgs. Il 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta alla dichiarazione di quanto indicato al punto precedente, produrre tante Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex Art. 38 comma 1, lettere b), c) e m) ter del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. quanti sono: - I titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di Impresa individuale); - I soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); - I soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); - Gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); Le su menzionate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, devono essere corredate, a pena di esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente allegadovrà, altresì, alla domanda produrre, sempre nella Busta “A - Documenti”e sempre a pena di partecipazione in originale o esclusione, copia autentica il del contratto in virtù del quale l'impresa l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal finedel Contratto ovvero, il contratto in caso di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui all’articolo 49, comma 5, del contrattoD. Lgs. Gli n° 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimentoantimafia). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’art. È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora . che si intende richiamato integralmente. In caso di avvalimento il concorrente (deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara in originale o in caso copia autentica il contratto che, a pena di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalgaesclusione, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso deve contenere la specificazione dei requisiti di carattere economico tecnico forniti e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre delle risorse messe a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazionedisposizione dall’impresa ausiliaria. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittoriD.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude Stazione Appaltante escluderà il concorrente e escute escuterà la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda Anche l’impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariacompetenza. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentitoesecuzione, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia e l'impresa ausiliaria che quella che si avvale può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisitirequisiti prestati. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della concessione vigilanza, e per la prescritta pubblicità. La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di lavori rientrino opere avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnical'esercizio della vigilanza, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavorila prescritta pubblicità. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia precisa inoltre ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa ammesso l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del requisito di nullità del contratto di avvalimentoqualificazione necessario alla categoria OS21, così come sopra descritta.

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AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’artAi sensi dell’art. 89 49 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 163/2006 e s.m.i.. Qualora , il concorrente (concorrente, singolo o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate consorziato o raggruppande) si avvalgaraggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario e tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima avvalendosi dei requisiti di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa un altro soggetto. ln caso di società terze, avvalimento il concorrente medesimo dovrà produrre deve allegare, a pena d’esclusione, ex art. 89 di esclusione e firmati digitalmente: • una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la documentazione elencata nel presente paragrafopartecipazione alla gara, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazionespecifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; • una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, n. 163/2006; • una dichiarazione sottoscritta dalla stessa dell’impresa ausiliaria attestante il possesso possesso, da parte di quest'ultima quest’ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di ; • una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse. Nel caso • una dichiarazione sottoscritta dall‘impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 nè si trova in una situazione di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80controllo di cui all'articolo 34, comma 12, 2 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanziaD.Lgs. Il concorrente allega, altresì, n. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla domanda di partecipazione gara; • in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appaltodell’appalto dettagliatamente indicate e quantificate. A tal fine, In particolare il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente dovrà specificare ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.indicare espressamente:

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AVVALIMENTO. In materia di avvalimento si applica l’artossequio all’art. 89 del D. Lgs“Codice” Il concorrente singolo o raggruppato ai sensi dell’art. n. 50/2016 45 (rectius: di cui agli articoli 45 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga46 - n.d.r.), al fine di può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima professionale di partecipazionecui all'articolo 83, della comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terzealtri soggetti, il concorrente medesimo dovrà produrre anche partecipanti al raggruppamento, a pena d’esclusioneprescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.. L'operatore economico, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di avvalimento si applica l’artcui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il ss.mm.ii è ammesso l’avvalimento. L’impresa concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalgache intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex artlett. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali (Avvalimento)” dell’Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei intende avvalersi e i requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI. L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione: • una dichiarazione sottoscritta dall'impresa digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest'ultima quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il la concorrente. Nel caso ; • copia del contratto corredata da dichiarazione di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica dell’impresa ausiliaria con il contratto in virtù del quale l'impresa l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appaltodell’Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto In luogo del contrattolegale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in ragione dell'importo dell'appalto posto a base corso d'opera che le prestazioni oggetto di garacontratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento Nel bando di più imprese ausiliarie. L'ausiliario gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena obbligatori di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria purché si avvalga più tratti di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisitirequisiti tecnici. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevanteResta inteso che, ai fini della sussistenza presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei presupposti requisiti di cui al precedente periodo, una stessa impresa ausiliaria e che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’artpartecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art7 del D. Lgs. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimenton. 50/2016). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del contratto D.lgs. n. 50/2016, comporta l’impossibilità di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentousufruire dell’avvalimento.

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AVVALIMENTO. In materia Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di avvalimento si applica l’art. cui all’articolo 89 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora 50/2016, il concorrente (- singolo, consorziato o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di raggruppato - può soddisfare le richieste relative la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali professionale di cui all'articolo 80 all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoqualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso A tal fine il concorrente e verso che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui è carente il concorrenteall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allegaAi sensi dell’art. 89, altresìcomma 1, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fineCodice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariadall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non Il contratto è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di notevole contenuto tecnologico o un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codicealtro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabileAi sensi dell’art. 89, mediante soccorso istruttoriocomma 10, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoCodice, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria l’avvalimento non è sanabile in quanto causa ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di nullità cui all’art. 212 del contratto di avvalimentoD.lgs. n. 152/2006.

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AVVALIMENTO. In materia caso di avvalimento si applica l’artricorso all'istituto dell'avvalimento (escluso per la categoria OG 11), valgono le disposizioni di cui all'art. 89 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui In particolare: - è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara ; - non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. In caso di avvalimento devono essere, altresì, presentate (riferito all’impresa ausiliaria/professionista ausiliario) restando inteso che il concorrente deve produrre l’allegato 1) o della concessione l'allegato 4) di lavori rientrino opere cui ai precedenti punti 1 e 2: ➢ attestazione SOA in corso di validità per le quali sono necessari lavori o componenti imprese; ➢ dichiarazione sottoscritta da parte del Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria/professionista ausiliario attestante il possesso da parte di notevole contenuto tecnologico o quest’ultima dei requisiti di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnici/speciali e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti delle risorse oggetto di avvalimento; ➢ dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria/professionista ausiliario con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui al precedente periodo, è carente il concorrente; ➢ dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria/professionista ausiliario con cui xxxxxxx che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 del citato articolo 89, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016; - contratto in virtù del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci quale l’impresa ausiliaria/il professionista ausiliario si procede all’esclusione obbliga nei confronti del concorrente ed all’escussione della garanzia ai a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’artdel D.Lgs. 80n. 50/2016 e s.m.i., comma 12il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria/professionista ausiliario. L’Impresa ausiliaria/professionista ausiliario è tenuta espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del CodicePNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone“Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’artdell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 89Tagging), comma della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Trovano applicazione anche per l’impresa ausiliaria i dispositivi di cui ai commi 2, 3, 3- bis e 4 dell’articolo 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, del CodiceD.L. 31 maggio 2021, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliariaL. 29 luglio 2021, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimenton. 108.

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AVVALIMENTO. In materia Il ricorso all’avvalimento è ammesso nei limiti, nelle forme e secondo le modalità di avvalimento si applica l’artcui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazioneLgs 50/2016. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, : - una dichiarazione sottoscritta dalla stessa dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché del D. Lgs. 50/2016 (resa preferibilmente sul modello predisposto dal Committente); - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di ; - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Mediante tale dichiarazione l’operatore economico dimostra al Committente che disporrà dei mezzi necessari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contienedovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla presente procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia al disposto di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavoriall’art. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi 89 del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legnoD. Lgs. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento50/2016.

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