FORMAZIONE ED INFORMAZIONE Clausole campione

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. I Lavoratori presenti nel cantiere saranno adeguatamente formati ed informati sulla "sicurezza", ed in modo particolare sui pericoli che li vedranno direttamente coinvolti. Il principale elemento formativo ed informativo sarà il presente Piano di Sicurezza, con tutte le integrazioni qualora si rendessero necessarie per lavorazioni particolari. I Lavoratori saranno formati ed informati, in modo costante, sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale - DPI. I Lavoratori saranno istruiti in modo adeguato alla conoscenza ed all'uso della segnaletica di sicurezza. I Lavoratori saranno opportunamente informati sull'eventuale uso, che sarà comunque ridotto al minimo quando non sarà possibile eliminarlo altrimenti, di sostanze tossiche e nocive valutando attentamente le schede tecniche e tossicologiche fornite dal produttore e le schede contenenti le composizioni dei prodotti disponibili presso l'USL. I Lavoratori saranno opportunamente informati sui problemi e sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore del cantiere. Gli oneri della formazione ed informazione dirette ai Lavoratori, spettano al Datore di Lavoro delle imprese esecutrici. In caso di presenza contemporanea di più Imprese i vari Datori di Lavoro dovranno occuparsi anche di informare i propri dipendenti sui rischi derivanti dalle attività delle altre Aziende.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. 1. L’Amministrazione promuove e organizza percorsi formativi per i cittadini e per i propri dipendenti, anche attraverso eventi pubblici e percorsi partecipativi, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. Corsi di formazione sicurezza Sezione speciale Corsi di formazione sezione speciale
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. Corsi di formazione sicurezza Sezione speciale Corsi di formazione sezione speciale Attività volte fuori dal regime di accreditamento Organismo d’ispezione
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. Formazione ed informazione come previsto dal Capitolato Speciale Ore/uomo 4 Riunione Riunione di coordinamento e cooperazione Ore/uomo 30 DPI Fornitura DPI Solo per i guanti monouso, si N. - -
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. Il Comitato, sulla base di quanto disposto all’art. 20 del D.L.vo 626/94, si propone inoltre di attivare ogni opportunità disponibile sul territorio onde assicurare una corretta formazione dei lavoratori in particolare per quanto attiene le figure aventi la qualificazione di R.L.S. e di informare massivamente la forza lavoro provinciale.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. In accordo con la propria politica ambientale L’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. rinnova il suo impegno mirato alla formazione ed informazione del proprio personale in merito alle tematiche ambientali. In particolare, l’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. assicura che quanti andranno ad operare a qualunque titolo nell’area del Parco dovranno conoscere il decreto istitutivo dell’Ente Parco dell’Etna. L’Ente Parco dell’Etna e l’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. si impegnano reciprocamente a formare ed informare il personale che si occupa delle pratiche di autorizzazione ENEL sulle tematiche relative alle relazioni fra il mondo industriale, l’ambiente e gli aspetti naturalistici legati al territorio.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. La/e Xxxxx/e si impegna/no a formare ed informare il proprio personale, con particolare riguardo a quanto indicato nel presente documento. Il personale della/e Ditta/e, pertanto, prima dell’inizio dei lavori, sarà formato sui rischi presenti sul sito e sulle misure da adottare per il raggiungimento di adeguati livelli di protezione e sicurezza.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. Ai fini della efficacia ed effettività del Modello, Adriatica Risorse ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei collaboratori esterni e dei terzi che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con Adriatica Risorse. Ai fini dell’attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla Funzione Risorse Umane, anche su impulso dell’Organismo di Vigilanza (che ha altresì il compito di verificarne l’adeguatezza). Tali attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguardano tutto il personale, compresi i Soggetti Apicali. Tali attività sono previste e realizzate sia all’atto dell’assunzione o dell’inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista: ▪ una comunicazione iniziale a tutto il personale in forza circa l’adozione del Modello; ▪ la comunicazione a tutto il personale in forza in caso di aggiornamento del Modello; ▪ l’affissione del Modello e del Codice Etico nelle bacheche aziendali; ▪ l’inserimento del Modello, del Codice Etico e dell’ulteriore documentazione che ne costituisce le componenti (cfr. paragrafo 2.4) nell’intranet aziendale; ▪ la messa a disposizione dei suddetti documenti ai nuovi assunti al momento ▪ dell’inserimento in azienda; ▪ l’inserimento del Modello e del Codice Etico nella pagina internet della Società; ▪ una specifica e continua attività di formazione da organizzarsi in corsi d’aula o da erogarsi attraverso strumenti e servizi di “e-learning” (con soluzioni che garantiscano il riscontro dell’avvenuta formazione). Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria. La Funzione Risorse Umane monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale, compresi i neo-assunti. La tracciabilità della partecipazione all’attività di formazione è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell’apposito modulo e, pe...

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive. UniCredit S.p.A.

  • RICHIAMATI Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21 che consente alle Istituzioni scolastiche di interagire da protagonista con le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità; Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato agli Enti Locali ed in particolare l’art. 139 che prevede tra l’altro, di concerto con le istituzioni scolastiche, azioni tese a sviluppare pari opportunità di istruzione; azioni di supporto tese a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche; Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Circolare Ministeriale n. 8 del 2013 Strumenti d’Intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni Operative; Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; Decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96 di modifica e integrazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” Legge Regionale 25 settembre 1996 n. 41 Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;