FORMAZIONE ED INFORMAZIONE Clausole campione

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. I Lavoratori presenti nel cantiere saranno adeguatamente formati ed informati sulla "sicurezza", ed in modo particolare sui pericoli che li vedranno direttamente coinvolti. Il principale elemento formativo ed informativo sarà il presente Piano di Sicurezza, con tutte le integrazioni qualora si rendessero necessarie per lavorazioni particolari. I Lavoratori saranno formati ed informati, in modo costante, sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale - DPI. I Lavoratori saranno istruiti in modo adeguato alla conoscenza ed all'uso della segnaletica di sicurezza. I Lavoratori saranno opportunamente informati sull'eventuale uso, che sarà comunque ridotto al minimo quando non sarà possibile eliminarlo altrimenti, di sostanze tossiche e nocive valutando attentamente le schede tecniche e tossicologiche fornite dal produttore e le schede contenenti le composizioni dei prodotti disponibili presso l'USL. I Lavoratori saranno opportunamente informati sui problemi e sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore del cantiere. Gli oneri della formazione ed informazione dirette ai Lavoratori, spettano al Datore di Lavoro delle imprese esecutrici. In caso di presenza contemporanea di più Imprese i vari Datori di Xxxxxx dovranno occuparsi anche di informare i propri dipendenti sui rischi derivanti dalle attività delle altre Aziende.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. In accordo con la propria politica ambientale L’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. rinnova il suo impegno mirato alla formazione ed informazione del proprio personale in merito alle tematiche ambientali. In particolare, l’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. assicura che quanti andranno ad operare a qualunque titolo nell’area del Parco dovranno conoscere il decreto istitutivo dell’Ente Parco dell’Etna. L’Ente Parco dell’Etna e l’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. si impegnano reciprocamente a formare ed informare il personale che si occupa delle pratiche di autorizzazione ENEL sulle tematiche relative alle relazioni fra il mondo industriale, l’ambiente e gli aspetti naturalistici legati al territorio.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. Ai fini della efficacia ed effettività del Modello, Adriatica Risorse ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei collaboratori esterni e dei terzi che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con Adriatica Risorse. Ai fini dell’attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla Funzione Risorse Umane, anche su impulso dell’Organismo di Vigilanza (che ha altresì il compito di verificarne l’adeguatezza). Tali attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguardano tutto il personale, compresi i Soggetti Apicali. Tali attività sono previste e realizzate sia all’atto dell’assunzione o dell’inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista: ▪ una comunicazione iniziale a tutto il personale in forza circa l’adozione del Modello; ▪ la comunicazione a tutto il personale in forza in caso di aggiornamento del Modello; ▪ l’affissione del Modello e del Codice Etico nelle bacheche aziendali; ▪ l’inserimento del Modello, del Codice Etico e dell’ulteriore documentazione che ne costituisce le componenti (cfr. paragrafo 2.4) nell’intranet aziendale; ▪ la messa a disposizione dei suddetti documenti ai nuovi assunti al momento ▪ dell’inserimento in azienda; ▪ l’inserimento del Modello e del Codice Etico nella pagina internet della Società; ▪ una specifica e continua attività di formazione da organizzarsi in corsi d’aula o da erogarsi attraverso strumenti e servizi di “e-learning” (con soluzioni che garantiscano il riscontro dell’avvenuta formazione). Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria. La Funzione Risorse Umane monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale, compresi i neo-assunti. La tracciabilità della partecipazione all’attività di formazione è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell’apposito modulo e, pe...
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. Formazione ed informazione come previsto dal Capitolato Speciale Ore/uomo 4 Riunione Riunione di coordinamento e cooperazione Ore/uomo 30 DPI Fornitura DPI Solo per i guanti monouso, si N. - -
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. Corsi di formazione sicurezza Sezione speciale Corsi di formazione sezione speciale Attività volte fuori dal regime di accreditamento Organismo d’ispezione
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. Corsi di formazione sicurezza Sezione speciale Corsi di formazione sezione speciale
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. Il Comitato, sulla base di quanto disposto all’art. 20 del D.L.vo 626/94, si propone inoltre di attivare ogni opportunità disponibile sul territorio onde assicurare una corretta formazione dei lavoratori in particolare per quanto attiene le figure aventi la qualificazione di R.L.S. e di informare massivamente la forza lavoro provinciale.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. 1. L’Amministrazione promuove e organizza percorsi formativi per i cittadini e per i propri dipendenti, anche attraverso eventi pubblici e percorsi partecipativi, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento. 2. L’Amministrazione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva, alla responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni e della povertà educativa ed alla sostenibilità ambientale attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra le istituzioni scolastiche ed i genitori o associazioni e comitati di genitori, di studenti, ex studenti o associazioni e comitati di studenti ed ex studenti e istituzione scolastica per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali. 3. L’Amministrazione promuove e organizza percorsi formativi destinati ai giovani finalizzati alla gestione di spazi aggregativi e polifunzionali in tutti i quartieri della città da gestire in forma gratuita ed autogestita sul modello delle scuole aperte partecipate presenti in città di cui al punto l) dell’art.2 del presente regolamento.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. La/e Xxxxx/e si impegna/no a formare ed informare il proprio personale, con particolare riguardo a quanto indicato nel presente documento. Il personale della/e Ditta/e, pertanto, prima dell’inizio dei lavori, sarà formato sui rischi presenti sul sito e sulle misure da adottare per il raggiungimento di adeguati livelli di protezione e sicurezza.

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  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Informazione 1. L’informazione si propone di xxxxxx sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti. 2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo 41 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 3. Gli enti sono tenuti a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie: a) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche; c) verifica periodica della produttività delle strutture; d) stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale; e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale; f) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche; g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro; h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; i) bilancio preventivo e consuntivo. j) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; k) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva. 4. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: a) attuazione dei programmi di formazione del personale; b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) andamento generale della mobilità del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale; f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale; g) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale; h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva. 5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 6. Non è oggetto di riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • ULTERIORI INFORMAZIONI Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 si accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) che deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere inserito all’interno della busta amministrativa (busta A). Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Il DGUE e finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessita di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sara in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacita di uno o piu altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Se piu operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione) ed inserito nella busta A (busta amministrativa).

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.