Diritti individuali. Maternità 25 Art. 15 - Congedi parentali 25 Art. 16 - Diritto allo studio 25 Art. 17 - Previdenza integrativa 25
Diritti individuali. Divieto di discriminazioni 28
Diritti individuali. Si richiede: - l’adeguamento della normativa contrattuale a quanto previsto in materia di congedi parentali e formativi; - di rendere possibile per i lavoratori migranti di accorpare ferie, permessi retribuiti, banca ore, ex festività al fine di consentire un’eventuale maggiore permanenza nei loro paesi di origine; - la possibilità di fruire di permessi retribuiti contrattualmente previsti in occasione delle festività religiose e di altri culti; - la corresponsione fino al 100% della retribuzione netta, di fatto, fin dal primo giorno anche nel caso di malattie di durata inferiore a 7 giorni.
Diritti individuali. In caso di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore l’Azienda retribuirà integralmente la prima giornata di lavoro. Saranno fruibili n. 2 permessi annui retribuiti, per ogni figlio fino a 14 anni, per accompagnamento dei figli alle visite mediche con le medesime modalità previste per le visite mediche dei dipendenti Durante il periodo di aspettativa facoltativa per maternità verrà riconosciuta alla madre o al padre la maturazione del 30% dei premi aziendali e della tredicesima mensilità con incidenza sul solo TFR. A partire dal 1 settembre 2008 la quantità annua di ferie fruibili con frazionamento alla mezz’ora viene elevata dalle attuali 15,50 a 31,00.
Diritti individuali. Divieto di discriminazioni …........................................................................................... 24 Art. 27 – Azioni positive …........................................................................................................... 25 Art. 28 – Tutela delle convinzioni etico-religiose …...................................................................... 25 Art. 29 – Lotta alle discriminazioni …........................................................................................... 25 Art. 30 – Politiche inclusive …...................................................................................................... 26
Diritti individuali. Lotta alle discriminazioni 20
Diritti individuali. Lotta alle discriminazioni …........................................................................................................ 44
Diritti individuali. Attivazione servizio di consulenza e assistenza psicologica gratuita e con garanzia di anonimato a favore di coloro che sono vittime di violenza di genere nei luoghi di lavoro. • Inserimento figli asili nido: 10 ore di permesso retribuito, anche frazionabili in quote orarie, per inserimento 1° anno; • Inserimento figli scuola infanzia: 10 ore di permesso retribuito, anche frazionabili in quote orarie, per inserimento 1° anno di scuola infanzia; • Assistenza figli con disabilità: 16 ore permesso retribuito, anche frazionabili in quote orarie, per assistenza figli con disabilità fino al compimento dei 12 anni; • Assistenza genitori anziani: 8 ore di permesso retribuito, anche frazionabili in quote orarie, per assistenza genitori anziani (con età pari o superiore ai 75 anni) nei casi di ricovero e/o dimissioni istituti di cura; • Conservazione posto di lavoro per malattie gravi: per i lavoratori affetti da gravi patologie che superano il periodo di comporto per sottoporsi a terapie salvavita e/o affetti da patologie di particolare gravità, il periodo di comporto ai fini della conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL, viene incrementato del 50%; • Recepimento nel Contratto Aziendale l’Accordo del 17/1/2022 sull’istituzione degli asili nido aziendali in tutti i siti di Fincantieri. • Recepimento nel Contratto Aziendale dell’accordo del 26/3/2021 sulle ferie solidali. • Coperture assicurative a totale carico di Fincantieri volte a garantire prestazioni assistenziali nei casi di invalidità permanente da malattia, invalidità permanente da infortuni extra professionali, LTC (longterm care).
Diritti individuali. Durante le principali assemblee sindacali generali retribuite l’azienda, in collaborazione con la RSU, assicurerà la presenza di un interprete per i Lavoratori con handicap uditivo, sostenendo le spese necessarie per la sua presenza. Le parti inoltre concordano che: - Venga formalizzata la prassi in essere di riconoscimento fino a 2 ore di permesso retribuito per la durata di visite specialistiche, debitamente certificate. - Esista la possibilità di richiedere l’utilizzo di forme di flessibilità dell’orario di lavoro temporalmente circoscritte, compatibilmente con le esigenza aziendali, al fine di agevolare l’inserimento dei figli al nido o alla scuola materna. Tale regime di flessibilità (con recupero anche parziale delle ore non prestate) dovrà essere concordato tra la Direzione Aziendale e i soggetti interessati che potranno richiedere il supporto della RSU. - Venga formalizzata una procedura di attestazione dell’avvenuta richiesta dei permessi individuali da specificarsi a livello aziendale, ferme restando le discipline generali a tale titolo previste dal CCNL.
Diritti individuali