Bonfiglioli Clausole campione

Bonfiglioli. Nell’accordo del ’96 della Bonfiglioli, preso atto dell’esperienza già compiuta nella sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, si prevede l’introduzione “di modelli organizzativi basati sui "gruppi di lavoro"”. Le R.S.U. di Stabilimento, “avvalendosi anche di esperti”, definiscono con le direzioni gli obiettivi specifici e i conseguenti compiti, la definizione, il miglioramento e l’acquisizione degli “strumenti conoscitivi ed operativi necessari, l’integrazione con le altre componenti Aziendali”, il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle professionalità individuali, ecc. I gruppi di lavoro si prefiggono, tra l’altro – coerentemente con intese precedenti – di sviluppare la polifunzionalitá anche tramite “rotazioni su più compiti e/o mansioni”. Gli operatori, all’interno dei gruppi avranno, in particolare, i seguenti compiti: partecipazione alla “standardizzazione e gestione in modo autonomo dei processi” che lo riguardino; verifica “in autocontrollo dei risultati del proprio lavoro; primi interventi di manutenzione degli impianti o degli strumenti di lavoro […]”; collaborazione con gli altri Enti aziendali “per rilevare eventuali problemi di prodotto o del processo produt tivo”. Per realizzare tutto ciò sono previsti specifici percorsi di formazione. In quest’ambito, l’accordo prevede la realizzazione, “nella ricerca della piena condivisione dei relativi programmi”, di corsi di formazione dedicati in particolare alla “preparazione tecnico - pratica dei lavoratori neo – assunti” e all’ulteriore specializzazione in particolare “in riferimento ai nuovi assetti organizzativi per la qualità, che richiedano maggiori capacità interfunzionali e di autocontrollo, […] anche certificato”. L’accordo prevede, inoltre, di “sviluppare le esperienze di alternanza scuola – lavoro e degli stages, organizzati di concerto con la programmazione didattica dei principali Istituti scolastici e di formazione professionale, per i ragazzi che frequentino gli ultimi due anni delle scuole superiori nonché per gli allievi dei corsi professionali (stages e lavoro estivo)”. L’accordo del 13/11/2000, non riprende le tematiche delineate nell’accordo del ’96 e si sofferma in particolare sulla formazione, rilevando che le “sostanziali modifiche produttive verificatesi nell'ultimo decennio e l'introduzione di sistemi informatici integrati configurano uno scenario caratterizzato […] da radicali modifiche della professionalità dei lavoratori, chiamati a governare impianti di mag...

Related to Bonfiglioli

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).