Strumenti di lavoro Clausole campione

Strumenti di lavoro. 1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma 5.
Strumenti di lavoro. Il lavoratore agile espleta l’attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone o quant’altro ritenuto opportuno e congruo dall’Amministrazione per l’esercizio dell’attività lavorativa, secondo i requisiti minimi indicati nell’allegato tecnico all’accordo individuale. La manutenzione delle attrezzature e dei relativi software è a carico del lavoratore agile, sul quale vige un obbligo di diligenza aggravato dovendo garantire la corretta funzionalità delle attrezzature messe a disposizione. Al fine della effettiva decorrenza della prestazione in modalità agile, il dipendente dovrà attenersi alle regole tecniche individuate nell’allegato 3 al presente provvedimento. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, il dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless). Eventuali ulteriori costi sostenuti dal dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), non saranno rimborsati dall’Amministrazione.
Strumenti di lavoro. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro, in conformità di quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi tenuto conto di quanto in tal senso previsto al successivo paragrafo 5. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione. Il datore di lavoro fornisce il telelavoratore dei supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro, in conformità di quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ex paragrafo 1 del presente punto 7, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.
Strumenti di lavoro. 1. Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali.
Strumenti di lavoro. La dotazione informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è fornita, di norma, dall'Azienda, compatibilmente con le risorse strumentali e finanziarie disponibili. L’Azienda garantisce la sicurezza ed il buon funzionamento degli strumenti di lavoro forniti allo smart worker. Il lavoratore agile che utilizza gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda assume gli obblighi di custodia del bene riguardanti l’attrezzatura affidata ed è tenuto a restituirla funzionante, al termine dello svolgimento della propria attività. In particolare, è tenuto a non modificare le relative configurazioni e a non sostituire tale attrezzatura con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici. Il lavoratore è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, per i danni cagionati alle attrezzature in custodia, a meno che non si provi il caso fortuito. Nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse riscontrare il cattivo funzionamento degli strumenti tecnologici messi a sua disposizione e in presenza di problematiche tecniche o di sicurezza informatica, è tenuto a dare tempestiva informazione al proprio Responsabile. Qualora l’Azienda non sia in grado di fornire tempestivamente la strumentazione necessaria, il lavoratore utilizza dotazioni tecnologiche personali. In tal caso, gli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore devono essere dotati dei seguenti requisiti minimi di sicurezza: - antivirus funzionante e costantemente aggiornato; - firewall attivo; - sistema operativo aggiornato. Il lavoratore agile che espleta l’attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri o, comunque nella propria disponibilità, è tenuto a rendere all’A zienda, all’atto della sottoscrizione dell’accordo individuale di lavoro agile, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alla presente (Allegato D), nella quale egli dichiara di essere in possesso di strumenti informatici dotati dei suindicati requisiti minimi di sicurezza. In entrambi i casi predetti, vengono fornite le credenziali di accesso alla intranet aziendale laddove ciò sia necessario per prestare attività di lavoro in collegamento remoto con accesso ai software aziendali. Sia nell’ipotesi di utilizzo di strumentazione propria o dell’Azienda, le spese correlate all’utilizzo degli strumenti di lavoro, riguardanti i consumi elettrici, connessione internet e traffico telefonico, sono a carico del lavoratore e non sono previsti...
Strumenti di lavoro. In presenza: In DaD:
Strumenti di lavoro. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, il dipendente si impegna ad utilizzare gli strumenti di lavoro messi a disposizione dall’Ateneo o propri con diligenza e nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni interne di servizio.
Strumenti di lavoro. Spazi palestre presenti nell'Istituto, Parco San Xxxxxxx per le attività in ambiente naturale, piccoli e grandi attrezzi, apparecchi di riproduzione musicale, mappe riferite a percorsi cittadini. Piattaforma Moodle. Nella DaD: Classroom, Drive, Gmail, Registro elettronico, Meet, Chat. Il libro di testo in adozione: " In movimento" ( Fiorini - Xxxxxxx - Xxxxxx ) - Ed. Marietti Scuola è stato utilizzato come riferimento per le lezioni teoriche.
Strumenti di lavoro. 1. La dotazione informatica necessaria per lo svolgimento dello smart working viene fornita di norma dall’Azienda, compatibilmente con le risorse strumentali e finanziarie disponibili. In questa ipotesi, il dipendente assume gli obblighi di custodia del bene circa l’attrezzatura affidata, rispondendo dei danni cagionati alle attrezzature ex art. 2051 cc. ed è tenuto a restituirla funzionante, oltre che a non modificare le configurazioni o procedere a sostituzioni. Qualora l’Azienda non sia in grado di fornire tempestivamente la strumentazione necessaria, il dipendente utilizza dotazioni tecnologiche personali, dotandosi, peraltro ,di antivirus funzionante e costantemente aggiornato, firewall attivo e sistema operativo aggiornato. In questa ipotesi, il dipendente è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato D), dichiarando di essere in possesso di strumenti informatici rispettanti i requisiti minimi di sicurezza.
Strumenti di lavoro. Costituisce condizione indispensabile per l’accesso allo SW che il lavoratore disponga presso il luogo in cui intende prestare l’attività, di una connessione privata, le cui spese saranno a suo carico, idonea a garantire performance adeguate. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in SW il lavoratore dovrà utilizzare gli strumenti assegnati dalla Società: - Pc portatile o fisso - Telefono cellulare o applicazione Jabber - VPN Eventuali ulteriori dotazioni (Monitor, tastiera, mouse, webcam e rialzo per portatile) potranno essere assegnate su richiesta del lavoratore. La strumentazione fornita dalla Società include il software e le credenziali di accesso necessari per il collegamento alla rete aziendale. Le spese di manutenzione e sostituzione della suddetta strumentazione saranno a carico della Società, che ne resta proprietaria, mentre resteranno a carico del lavoratore eventuali altri costi (ad es. energia elettrica, connessione dati, ecc.) e l’obbligo di rendere disponibili alla Società la strumentazione ricevuta al fine di permettere gli interventi del caso. La Società non è responsabile di eventuali danni che possano derivare a persone o cose a causa di un eventuale uso non corretto della strumentazione suddetta. Il lavoratore dovrà avvisare immediatamente il responsabile di eventuali malfunzionamenti in modo da consentire le relative riparazioni/sostituzioni in tempo utile e senza pregiudizio alcuno per la Società. In caso di malfunzionamento degli strumenti messi a disposizione o della rete telefonica e di connessione dati, in attesa che il problema venga risolto, il lavoratore è tenuto a rendere la prestazione lavorativa presso la sede di lavoro. Qualora la sede sia accessibile ma per il lavoratore non sia possibile il rientro in sede, tenuto conto delle circostanze del caso, secondo valutazioni di opportunità e buon senso, il Responsabile e il lavoratore, al fine di gestire tale situazione, concorderanno in alternativa l’utilizzo di eventuali forme di flessibilità oraria ove in vigore oppure l’utilizzo di spettanze del dipendente interessato a giustificazione dell’assenza. Il Responsabile, inoltre, potrà in alternativa, in via eccezionale, considerare conclusa la giornata lavorativa, anche tenuto conto dell’orario in cui è insorta la problematica tecnica.