Strumenti di lavoro Clausole campione

Strumenti di lavoro. 1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma 5. 2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri. 3. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione. 4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. 6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti. 7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.
Strumenti di lavoro. 1. La dotazione informatica necessaria per lo svolgimento dello smart working viene fornita di norma dall’Azienda, compatibilmente con le risorse strumentali e finanziarie disponibili. In questa ipotesi, il dipendente assume gli obblighi di custodia del bene circa l’attrezzatura affidata, rispondendo dei danni cagionati alle attrezzature ex art. 2051 cc. ed è tenuto a restituirla funzionante, oltre che a non modificare le configurazioni o procedere a sostituzioni. Qualora l’Azienda non sia in grado di fornire tempestivamente la strumentazione necessaria, il dipendente utilizza dotazioni tecnologiche personali, dotandosi, peraltro ,di antivirus funzionante e costantemente aggiornato, firewall attivo e sistema operativo aggiornato. In questa ipotesi, il dipendente è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato D), dichiarando di essere in possesso di strumenti informatici rispettanti i requisiti minimi di sicurezza. 2. In entrambe le ipotesi sopra indicate, le spese correlate all’utilizzo degli strumenti di lavoro (a titolo esemplificativo, consumi elettrici, connessione internet e traffico telefonico) sono a carico del dipendente, non prevedendosi alcuna forma di rimborso/indennizzo.
Strumenti di lavoro. 1. Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali. 2. Laddove le Parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese. 3. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l’attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario. 4. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach. Laddove venga accertato un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest’ultimo ne risponde. Qualora persista l’impossibilità a riprendere l’attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, ivi compreso il rientro presso i locali aziendali. 5. Tutta la strumentazione tecnologica e informatica fornita dal datore di lavoro deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i.
Strumenti di lavoro. La dotazione informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è fornita, di norma, dall'Azienda, compatibilmente con le risorse strumentali e finanziarie disponibili. L’Azienda garantisce la sicurezza ed il buon funzionamento degli strumenti di lavoro forniti allo smart worker. Il lavoratore agile che utilizza gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda assume gli obblighi di custodia del bene riguardanti l’attrezzatura affidata ed è tenuto a restituirla funzionante, al termine dello svolgimento della propria attività. In particolare, è tenuto a non modificare le relative configurazioni e a non sostituire tale attrezzatura con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici. Il lavoratore è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, per i danni cagionati alle attrezzature in custodia, a meno che non si provi il caso fortuito. Nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse riscontrare il cattivo funzionamento degli strumenti tecnologici messi a sua disposizione e in presenza di problematiche tecniche o di sicurezza informatica, è tenuto a dare tempestiva informazione al proprio Responsabile. Qualora l’Azienda non sia in grado di fornire tempestivamente la strumentazione necessaria, il lavoratore utilizza dotazioni tecnologiche personali. In tal caso, gli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore devono essere dotati dei seguenti requisiti minimi di sicurezza: - antivirus funzionante e costantemente aggiornato; - firewall attivo; - sistema operativo aggiornato. Il lavoratore agile che espleta l’attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri o, comunque nella propria disponibilità, è tenuto a rendere all’A zienda, all’atto della sottoscrizione dell’accordo individuale di lavoro agile, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alla presente (Allegato D), nella quale egli dichiara di essere in possesso di strumenti informatici dotati dei suindicati requisiti minimi di sicurezza. In entrambi i casi predetti, vengono fornite le credenziali di accesso alla intranet aziendale laddove ciò sia necessario per prestare attività di lavoro in collegamento remoto con accesso ai software aziendali. Sia nell’ipotesi di utilizzo di strumentazione propria o dell’Azienda, le spese correlate all’utilizzo degli strumenti di lavoro, riguardanti i consumi elettrici, connessione internet e traffico telefonico, sono a carico del lavoratore e non sono previsti...
Strumenti di lavoro. Il lavoratore agile espleta l’attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone o quant’altro ritenuto opportuno e congruo dall’Amministrazione per l’esercizio dell’attività lavorativa, secondo i requisiti minimi indicati nell’allegato tecnico all’accordo individuale. La manutenzione delle attrezzature e dei relativi software è a carico del lavoratore agile, sul quale vige un obbligo di diligenza aggravato dovendo garantire la corretta funzionalità delle attrezzature messe a disposizione. Al fine della effettiva decorrenza della prestazione in modalità agile, il dipendente deve procedere a tutte le abilitazioni richieste dal presente regolamento e dall’allegato tecnico all’accordo individuale, entro 48 ore dall’approvazione del Dirigente di struttura. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, il dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless). Eventuali ulteriori costi sostenuti dal dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), non saranno rimborsati dall’Amministrazione. Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19 – testo vigente a marzo 2020
Strumenti di lavoro. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiara- mente definita prima dell’inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma 5.
Strumenti di lavoro. In presenza: In DaD:
Strumenti di lavoro. Spazi palestre presenti nell'Istituto, Parco San Xxxxxxx per le attività in ambiente naturale, piccoli e grandi attrezzi, apparecchi di riproduzione musicale, mappe riferite a percorsi cittadini. Piattaforma Moodle. Nella DaD: Classroom, Drive, Gmail, Registro elettronico, Meet, Chat. Il libro di testo in adozione: " In movimento" ( Fiorini - Xxxxxxx - Xxxxxx ) - Ed. Marietti Scuola è stato utilizzato come riferimento per le lezioni teoriche.
Strumenti di lavoro. 1. La ditta aggiudicataria deve predisporre un piano quotidiano standard di lavoro, da modificare solo in caso di esigenze straordinarie, previa comunicazione al Servizio Sociale comunale. 2. Gli orari di intervento devono rispettare le esigenze della struttura affidata e, comunque, devono essere tali da non costituire intralcio alle normali attività della Comunità Alloggio ed Integrata.
Strumenti di lavoro. Libro di testo: “Iuris tantum. Fino a prova contraria”, X. Xxxxx, X. Xxxxxx, X.X. Xxxxxxxx, ed. Xxxxxxxxxx; ● consultazione di siti web istituzionali e non; ● mappe concettuali e di sintesi; ● documenti e materiali forniti dalla docente e/o reperiti autonomamente dagli studenti; ● utilizzo degli strumenti attivabili sulla piattaforma GSuite (Gmail, Drive, Documenti, Hangouts e Classroom) e del registro elettronico per comunicazioni e condivisione di materiale e documenti.