Cancellazione dall’Albo Clausole campione

Cancellazione dall’Albo. La cancellazione dei volontari dall’Albo potrà avvenire per le seguenti cause: • rinuncia; • accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione; • negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività; • protratta e immotivata indisponibilità a svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità; • mancato rispetto delle modalità di intervento stabilite dal Responsabile dell'Area interessata.
Cancellazione dall’Albo. 1. L’Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell’albo in caso di:
Cancellazione dall’Albo. 1. L’iscrizione nell’Albo dei volontari viene mantenuta sino a che non intervenga la cancellazione.
Cancellazione dall’Albo. 1. Su istanza degli Enti o d’ufficio, gli operatori economici sono can- cellati dall’Albo, qualora ricorra una delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 13 e ss., con provvedimento della Segreteria per l’Economia.
Cancellazione dall’Albo. 1. La cancellazione dall’Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell’Associazione.
Cancellazione dall’Albo. L’iscrizione nell’Albo dei volontari viene mantenuta sino a che non intervenga la cancellazione. La cancellazione dall’Albo avviene: − a seguito di comunicazione di rinuncia alla disponibilità da parte del volontario; − d’ufficio qualora, nel corso dello svolgimento dell’attività, il Responsabile del servizio rinunci alla collaborazione in quanto si siano verificate gravi violazioni degli impegni di cui al comma 2 dell’art. 36 ovvero per la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 31.
Cancellazione dall’Albo. La cancellazione dall’Albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell’associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi: • scioglimento dell’associazione; • perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione; • mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento. La cancellazione dall’Albo è comunicata all’associazione interessata in forma scritta. Entro il termine di trenta giorni è possibile presentare documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per il permanere dell’iscrizione.
Cancellazione dall’Albo. La cancellazione dall’Albo può avvenire per: - Richiesta da parte della stessa organizzazione, - Provvedimento motivato del Comune ove venga constatata la perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione di cui all’art. 3; - Mancato rispetto per gli obblighi previsti dalla legge; - Mancato rispetto degli obblighi previsti nelle convenzioni stipulate con il Comune;
Cancellazione dall’Albo. 1. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3, anche: quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; quando le imprese non abbiano ripetutamente risposto agli inviti di gara, senza fornire in merito motivazione scritta; quando le imprese abbiano riportato una valutazione negativa
Cancellazione dall’Albo. E’ disposta la cancellazione dall’Albo dei professionisti che: - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Albo; - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.