Cancellazione dall’Albo. La cancellazione dei volontari dall’Albo potrà avvenire per le seguenti cause: • rinuncia; • accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione; • negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività; • protratta e immotivata indisponibilità a svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità; • mancato rispetto delle modalità di intervento stabilite dal Responsabile dell'Area interessata.
Cancellazione dall’Albo. 1. L’Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell’albo in caso di:
a) domanda dell’interessato;
b) iscrizione all’albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) mancato esercizio dell’attività, da parte della società di consulenza finanziaria, entro dodici mesi dall’iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi;
d) perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’articolo 148, ad eccezione del requisito di indipendenza;
e) mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo;
f) decesso;
g) adozione del provvedimento di radiazione dall’albo.
2. La domanda di cancellazione, presentata con le modalità stabilite dall’Organismo, prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.
3. La radiazione comporta l’istantanea cancellazione dall’albo.
4. L’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.
5. I soggetti cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettera d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 148;
b) nei casi previsti dal comma 1, lettera e), abbiano corrisposto il contributo dovuto;
c) nel caso previsto dal comma 1, lettera g), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.
6. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed
Cancellazione dall’Albo. 1. L’iscrizione nell’Albo dei volontari viene mantenuta sino a che non intervenga la cancellazione.
2. La cancellazione dall’Albo avviene:
a) a seguito di comunicazione di rinuncia alla disponibilità da parte del volontario;
b) d’ufficio qualora, nel corso dello svolgimento dell’attività, il Responsabile del servizio rinunci alla collaborazione in quanto si siano verificate gravi violazioni ovvero per la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 15.
Cancellazione dall’Albo. 1. La cancellazione dall’Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell’Associazione.
2. La cancellazione dall’Albo può altresì essere disposta d’ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell’iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all’Associazione interessata.
4. L’Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all’Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.
Cancellazione dall’Albo. E’ disposta la cancellazione dall’Albo dei professionisti che: - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Albo; - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
Cancellazione dall’Albo. Art. 9 Pubblicità
Cancellazione dall’Albo. Qualora per una Associazione iscritta venisse meno uno dei requisiti necessari, si procederà alla cancellazione dall’Albo. La cancellazione è disposta con determinazione dirigenziale ed è comunicata all’organizzazione interessata. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
Cancellazione dall’Albo. 1. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3, anche: quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; quando le imprese non abbiano ripetutamente risposto agli inviti di gara, senza fornire in merito motivazione scritta; quando le imprese abbiano riportato una valutazione negativa
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
Cancellazione dall’Albo. La cancellazione dall’Albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell’associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi: • scioglimento dell’associazione; • perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione; • mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento. La cancellazione dall’Albo è comunicata all’associazione interessata in forma scritta. Entro il termine di trenta giorni è possibile presentare documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per il permanere dell’iscrizione.
Cancellazione dall’Albo. La cancellazione dell’Albo è disposta d’ufficio quando a carico della ditta siano venuti meno uno di requisiti previsti dall’art. 8, comma 1 oppure siano stati accertati i fatti relativi al comma 1 del precedente articolo e, inoltre, per irreperibilità o reiterata non partecipazione alle gare ufficiose, (intesa come mancata partecipazione, nonostante l’invito, ad almeno tre procedure consecutive, relative alla medesima categoria), per cessazione dell’attività, nei casi di procedure concorsuali e fallimentari in corso di esecuzione.