Catalogazione Clausole campione

Catalogazione. Il servizio di catalogazione informatizzata di materiale bibliografico (monografie e periodici) e multimediale, italiano e straniero, è richiesto per tutte le biblioteche e il bibliobus, eccetto le biblioteche Palagio e Villa Bandini, che provvederanno al servizio con personale comunale. Si richiede la catalogazione di tutto il materiale documentario acquisito dalle biblioteche, sia per quanto riguarda gli acquisti che le donazioni. Per una valutazione del servizio richiesto si indicano di seguito le acquisizioni complessive delle biblioteche negli ultimi 3 anni. I dati sono comprensivi di acquisti e donazioni: tabella 4 2019 2020 2021 OBLATE 5.428 4.082 5.532 THOUAR 1.997 1.610 1.668 LUZI 2.611 1.734 2.018 PIERACCIONI 1.319 1.332 1.513 BIBLIOTECANOVA 3.051 3.701 2.969 BUONARROTI 2.310 1.022 1.314 ORTICOLTURA 2.298 1.008 1.648 BIBLIOBUS 585 825 585 Totale 19.599 15.314 17.247 Il servizio di catalogazione dovrà procedere in modo costante e continuativo, seguendo i programmi di acquisizione dei documenti e le priorità indicate dai referenti delle biblioteche nelle quali verrà svolto il servizio. Il personale delle biblioteche provvederà a verifiche periodiche sull’avanzamento del servizio, secondo i termini indicati. Si richiedono i seguenti servizi:
Catalogazione. 7.1. Il Polo utilizza e mette a disposizione delle biblioteche aderenti gli applicativi idonei per garantire: ‐ la catalogazione partecipata in SBN; ‐ il servizio di prestito interbibliotecario nell’ambito del SBP e del SBN; ‐ la gestione dell’anagrafica utenti; ‐ la gestione del prestito locale; ‐ la consultazione del catalogo on‐line (OPAC)
Catalogazione. Il Centro Servizi attiverà una serie di funzionalità atte ad agevolare le procedure di catalogazione da parte delle biblioteche e reti convenzionate, mirando al tempo stesso a migliorare la qualità complessiva dei cataloghi. In particolare dovranno essere resi disponibili i seguenti servizi minimi: ➢ colloquio con l’Indice2 di SBN, ai fini della cattura, della creazione e della gestione di notizie catalografiche e della localizzazione degli esemplari (le modalità di abilitazione alla specifica procedura sono da concordare); ➢ arricchimento bibliografico delle notizie catalografiche, mediante accordi con editori e distributori librari; ➢ assistenza professionale nella catalogazione corrente o retrospettiva di materiali speciali e fondi antichi.
Catalogazione. CATALOGAZIONE - REQUISITI MINIMI
Catalogazione. Il Polo Bibliotecario regionale, nella sua articolazione territoriale, utilizza e mette a disposizione delle biblioteche aderenti gli applicativi idonei per garantire: ‐ la catalogazione partecipata in SBN; ‐ il servizio di prestito interbibliotecario nell’ambito del SBP e del SBN; ‐ la gestione dell’anagrafica utenti; ‐ la gestione del prestito locale; ‐ la consultazione del catalogo on‐line (OPAC) e altre modalità di fruizione all’utenza (esempio Applicazioni Mobile) ‐ L’attività di catalogazione dovrà essere svolta esclusivamente da personale bibliotecario specializzato nella procedura in SBN, che sarà ulteriormente formato sulle procedure legate all’uso del software a cura del Polo. Prima del rilascio del relativo account da parte del centro sistema, il catalogatore o la biblioteca richiedente dovrà dimostrare un’idonea competenza ed esperienza nella catalogazione in SBN. L’ufficio di staff della struttura di progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐museali” eserciterà le funzioni di revisione e supervisione delle attività catalografiche nonché di controllo bibliografico, al fine di verificare la correttezza delle notizie e la rispondenza agli standard SBN. Definirà procedure e regole comuni a tutte le biblioteche aderenti e potrà, in qualunque momento, sospendere gli account degli operatori che non si atterranno alle prescrizioni.
Catalogazione. − trattamento catalografico con Sebina Next delle nuove acquisizioni (anche sotto il profilo patrimoniale - economico, in raccordo con la Direzione) che potranno comprendere libri, periodici, documenti archivistici, risorse elettroniche, letteratura grigia, altri materiali digitali e catalogazione di eventuale pregresso, in conformità ai criteri e alle scelte della biblioteca; − spoglio periodici in Sebina Next e ESSPER (50 titoli di riviste al mese per un numero complessivo di 500 spogli mensili); − controllo e aggiornamento del catalogo con l'applicativo in uso (Sebina Next); − indicizzazione semantica dei documenti mediante uso del Thesaurus regionale toscano in base alle procedure per la costruzione delle stringhe di soggetto ed il controllo terminologico previste dalla Guida GRIS; − collocazione a scaffale del materiale trattato, secondo i criteri concordati dalla Direzione della biblioteca; − trattamento catalografico del patrimonio di altre istituzioni che abbiano siglato protocolli d’intesa con il Consiglio Regionale della Puglia.
Catalogazione. Il catalogo è una struttura unitaria che informa sul materiale posseduto da una biblioteca, pertanto tutto il materiale che costituisce la raccolta di una biblioteca deve essere segnalato in esso. E’ necessario che tutti i documenti siano analizzati e registrati in modo uniforme, affinché le informazioni catalografiche e bibliografiche possano essere agevolmente scambiate e confluire in cataloghi ed archivi comuni. Pertanto nella fase di catalogazione dovranno essere seguiti criteri il più possibile uniformi, o almeno compatibili, per ciascun settore disciplinare. La catalogazione, ovviamente realizzata con l’ausilio di un software di automazione libraria opportunamente indicato dalla ditta che effettuerà i lavori in linea con quelli che sono gli obiettivi specifici e generali dell’intero progettto, comprenderà sia la tradizionale catalogazione per autore che permette di creare il catalogo per autore, sia il lavoro bibliografico di segnalazione e spoglio dei documenti. Scopo della catalogazione sarà quello di produrre per ciascun documento una scheda o voce bibliografica contenente le informazioni necessarie per descriverlo, identificarlo e reperirlo. Le più importanti regole di catalogazione e le principali norme bibliografiche a cui si farà riferimento saranno, rispettivamente: ♦ le RICA (Regole italiane di catalogazione per autori); ♦ la CDD (Classificazione Decimale Dewey); ♦ ISBD (International Standard Bibliographic Description), rispettivamente ISBD(M) per le monografie; ISBD(S) per i periodici; ISBD(ER) per le risorse elettroniche; ISBD(NBM) per il materiale non librario; ISBD(A) per i libri antichi1. Saranno realizzati i seguenti cataloghi cartacei: ♦ catalogo per autore; ♦ catalogo per soggetto; ♦ catalogo sistematico; ♦ catalogo dei periodici; ♦ catalogo collettivo2.
Catalogazione. Le schede di catalogo sono modelli descrittivi che raccolgono in modo organizzato le informazioni sui beni, secondo un “percorso” conoscitivo che guida il catalogatore e al tempo stesso controlla e codifica l’acquisizione dei dati secondo precisi criteri. Le schede per la catalogazione dei beni e delle opere sono differenziate in base alla natura degli oggetti da catalogare e sono organizzate sulla base dei vari settori disciplinari. La differenziazione si esprime attraverso il tracciato della scheda a cui corrispondono campi diversi da compilare. Ciascuna unità operativa utilizza le tipologie di scheda che consentono la catalogazione degli oggetti di propria responsabilità. Tra le schede utilizzate per contenere informazioni integrative rispetto ai dati contenuti nelle schede di catalogo si evidenziano le schede di authority file che riguardano entità (come gli autori, la bibliografia) in relazione con i beni culturali. Gli authority file sono utili come supporto per la standardizzazione dei dati catalografici e costituiscono delle banche-dati auto consistenti (banca-dati degli autori, della bibliografia, ecc.), parallele e interrelate con quella principale che riguarda il patrimonio culturale. L’insieme delle schede di catalogo e di schede di authority files è denominato “normative”.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;