CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Fondazione Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. 14.1 Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Comune di Firenze, l’ente appaltante può sospendere l’esecuzione del servizio per tutta la durata della causa ostativa. Decorsi 60 (sessanta) giorni è facoltà dell’appaltatore di recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 (novanta) giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. L’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 (sessanta)gg. senza che il prestatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto dall’Amministrazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE a. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni del contratto applicativo per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all’art. 107 comma 1 del D.Lgs 50/2016, dal Direttore dell’esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall’appaltatore ed inviato al RUP. La sospensione del contratto applicativo permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione. In ogni caso, e salvo che la sospensione del contratto applicativo non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All’Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensione del contratto applicativo disposte in conformità a quanto sopradetto.
b. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale del contratto applicativo e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell’Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto applicativo senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l’Amministrazione si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art 107- comma 2 del D.Lgs. 50/2016).
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ai servizi sociali dei Comuni o al Distretto, il Comune capofila sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a SCM - fdp, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ai servizi sociali del Comune quest’ultimo sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. ART. 21 –
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’ASP, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato per tutta la durata della causa ostativa.
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Fondazione Milano® si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione dei lavori per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza l’appaltatore i possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano® almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.