Common use of Cauzione Clause in Contracts

Cauzione. A garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento di eventuali danni, la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, dovrà provvedere a costituire apposita cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento danni.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Per Il Servizio Di Manutenzione Annuale Degli Impianti Di Sicurezza Installati Presso Le Strutture Giudiziarie Della Sardegna, Contratto Per Il Servizio Di Manutenzione Annuale Degli Impianti Di Sicurezza Installati Presso Le Strutture Giudiziarie Della Sardegna

Cauzione. A Ai sensi dell'articolo 113 comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento fidejussoria, a titolo di eventuali danni, la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, dovrà provvedere a costituire apposita cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigentepari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Tale cauzione potrà essere La garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un'impresa di cui all'art.107 assicurazione. La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione comunale appaltante prima della formale sottoscrizione del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativainadempienza contrattuale l'Amministrazione comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, l'atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve esserequalora il Comune abbia dovuto, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con durante l'esecuzione del contrattorapporto valersi in tutto od in parte di essa. Ove ciò non avvengaIn caso di incameramento parziale o totale l'ammontare della cauzione dovrà essere reintegrato, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha pena la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattotrattenuta d'ufficio ad opera dell'Amministrazione a carico delle fatture emesse dalla Ditta. La cauzione a garanzia dell'adempimento resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dopo la liquidazione dell'ultima fattura e la definizione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento ragioni di debito e credito e ogni altra azione pendenza. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazionedel soggetto appaltante, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima aggiudica l'appalto al maggior risarcimento danniconcorrente che segue nella graduatoria.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A Il soggetto Aggiudicatario, a garanzia dell’adempimento del perfetto adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento contratto di eventuali danni, la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contrattoappalto, dovrà provvedere a costituire apposita cauzione definitiva, nel rispetto una cauzio- ne definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. La mancata costituzione della normativa vigentegaranzia determina la revoca dell’affidamento. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattodell'Azienda Speciale. La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'Azienda Speciale ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, fatto sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Azienda Speciale può richiedere all’Impresa aggiudicataria il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte. Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'Aggiudicatario. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto, e comunque fino a quando non siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell'Impresa aggiudicataria. Nella domanda l’Impresa dovrà dichiarare di non aver altro da pretendere dall'Azienda Speciale. Resta salvo per l'Azienda Speciale l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento danni.

Appears in 1 contract

Samples: images.at.camcom.gov.it

Cauzione. A garanzia del perfetto dell’esatto adempimento degli di tutti gli obblighi assunti derivanti dalla presente convenzione e per tutta la sua durata, il risarcimento di eventuali danni, la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, dovrà provvedere a costituire concessionario – gestore costituisce apposita cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente assicurativa del valore di €. 12.000,00(dodicimila/00) Detta fidejussione prevede : - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazionedell’Amministrazione Comunale, - la rinuncia all’eccezion e di cui all’art. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito 1957, comma 2 del codice civile; - l’indicazione che in ca so di controversia fra il Garante e il Comune di Asti, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. prov. Civ. . La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per tutta la durata recuperare i maggiori costi del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà servizio fatto eseguire da terzi in caso di procedere alla risoluzione del contrattocontratto e a garanzia del pagamento delle penali di cui al relativo articolo della presente convenzione. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario – gestore e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, la stessa procederà all’incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo. La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contrattosarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Resta salvo, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesseper l'Amministrazione, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzeIl concessionario – gestore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procederein tutto o in parte, senza diffida all'incameramento durante l'esecuzione della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento danniconvenzione.

Appears in 1 contract

Samples: asti.etrasparenza2.it

Cauzione. A La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della cauzione definitiva a garanzia del perfetto adempimento dell’adempimento degli obblighi assunti contrattuali, del risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di inadempienze dell’appaltatore. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione della fornitura e dovrà rimanere vincolato per il risarcimento di eventuali dannitutta la durata dell’appalto e, la Dittacomunque, all'atto della stipulazione sino a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. Il deposito cauzionale definitivo, prestato nelle forme previste dall’art. 113 del presente contrattoCodice dei Contratti, dovrà provvedere espressamente prevedere la clausola di “pagamento a costituire apposita cauzione definitivasemplice richiesta”, nel rispetto con cui l’assicuratore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della normativa vigentesomma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa. Tale cauzione potrà essere La parti inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 1944 c.c. comma 2, non possono convenire l’obbligo della previa escussione del debitore principale. Qualora la garanzia sia stata prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente l’Amministrazione farà richiesta delle predette somme all’Istituto bancario o assicurativo il quale verserà senza ulteriore formalità il corrispondente importo a favore dell’Azienda, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Nel caso venga operato il prelievo sulla cauzione, l’aggiudicatario è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data del prelievo stesso, a reintegrare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione somma garantita, pena la risoluzione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazionecontratto con tutte le conseguenze stabilite. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito è valido unicamente per tutta la durata del contrattogara per la quale esso è stato costituito. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattodeposito cauzionale. La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, sarà svincolata nel più breve tempo possibile alla fine del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione rapporto contrattuale e dopo che risulteranno soddisfatti da parte dell'Amministrazionedella Ditta aggiudicataria, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento danni.tutti gli obblighi contrattualmente assunti

Appears in 1 contract

Samples: www.ospedalerc.it

Cauzione. A La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della cauzione definitiva a garanzia del perfetto adempimento dell’adempimento degli obblighi assunti contrattuali, del risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di inadempienze dell’appaltatore. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione della fornitura e dovrà rimanere vincolato per il risarcimento di eventuali dannitutta la durata dell’appalto e, la Dittacomunque, all'atto della stipulazione sino a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. Il deposito cauzionale definitivo, prestato nelle forme previste dall’art. 113 del presente contrattoCodice dei Contratti, dovrà provvedere espressamente prevedere la clausola di “pagamento a costituire apposita cauzione definitivasemplice richiesta”, nel rispetto con cui l’assicuratore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della normativa vigentesomma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa. Tale cauzione potrà essere La parti inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 1944 c.c. comma 2, non possono convenire l’obbligo della previa escussione del debitore principale. Qualora la garanzia sia stata prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente l’Amministrazione farà richiesta delle predette somme all’Istituto bancario o assicurativo il quale verserà senza ulteriore formalità il corrispondente importo a favore dell’Azienda, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Nel caso venga operato il prelievo sulla cauzione, l’aggiudicatario è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data del prelievo stesso, a reintegrare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione somma garantita, pena la risoluzione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazionecontratto con tutte le conseguenze stabilite. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito è valido unicamente per tutta la durata del contrattogara per la quale esso è stato costituito. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattodeposito cauzionale. La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, sarà svincolata nel più breve tempo possibile alla fine del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione rapporto contrattuale e dopo che risulteranno soddisfatti da parte dell'Amministrazionedella Ditta aggiudicataria, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento dannitutti gli obblighi contrattualmente assunti.

Appears in 1 contract

Samples: www.ospedalerc.it

Cauzione. A L‘affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell’affidamento, a costituire, a garanzia del perfetto adempimento dell'adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016). La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di eventuali danni, la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, dovrà provvedere apposita garanzia fidejussoria a costituire apposita cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza prima richiesta rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale istituto di cui all'art.107 del D.Lgscredito o da altre primarie imprese di assicurazioni. 1° settembre 1993 n. 385. Nel In caso di fideiussione bancaria o ATI la polizza assicurativadovrà essere intestata alla ditta capogruppo, l'atto dovrà contenere in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell’ATI. Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazionedi XXXXX ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la durata del contrattoditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di XXXXX. Esso deve essereIn particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per fatti connessi con l'esecuzione del contrattol’applicazione delle penali. Ove ciò non avvengaQualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo XXXXX ha la facoltà di procedere alla risoluzione del dichiarare risolto il contratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a garanzia dell'adempimento conclusione di tutte le obbligazioni derivanti dal contrattotale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento certificato di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel verifica di conformità finale. Il rapporto contrattuale terminerà alla scadenza del periodod id manutenzione. In caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva di risoluzione del contratto l’affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di procederesollevare eccezioni ed obiezioni, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale fatta salva la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al rifusione del maggior risarcimento dannidanno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Appears in 1 contract

Samples: www.arpat.toscana.it

Cauzione. A Si dà atto che il concessionario ha costituito una cauzione di euro ( ), prescritta a garanzia del perfetto dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e per delle obbligazioni assunte con il risarcimento di eventuali danni, la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, dovrà provvedere mediante . Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di: - mancato pagamento di una o più rate del canone di concessione di cui all’art. 4; - inadempimento di quanto indicato all’art. 8 in merito alla restituzione dei beni nelle stesse condizioni in cui sono sati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali; - inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per effettuare i pagamenti diretti previsti dall'art. 9; - applicazione delle penali di cui all'art. 11. In ogni caso la cauzione è incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 o disponga la revoca della concessione a costituire apposita norma dell’art. 13. Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione definitivadi cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel rispetto termine di 10 giorni dal ricevimento della normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata relativa richiesta da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 parte del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoComune. La cauzione a garanzia dell'adempimento sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione Comunale alla riconsegna dei beni concessi, previa verifica del corretto espletamento di tutte le obbligazioni derivanti disposizioni previste dal presente contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento danni.

Appears in 1 contract

Samples: halleyweb.com

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni contenute nel presente contratto di noleggio il Noleggiante si obbliga a versare al noleggiatore a titolo di deposito cauzionale infruttifero la somma indicata nel prospetto condizioni contrattuali ove saranno anche indicate le modalità (Assegno, Bonifico etc.) Tale importo infruttifero sarà restituito al noleggiante al termine del perfetto contratto dopo la regolare restituzione dei macchinari noleggiati, la positi- va verifica della sua integrità e comunque non prima dell’integrale adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo. In caso di inadempimento da parte del noleggiante, il noleggiatore è, dunque, autorizzato a mettere all’incasso detto titolo ed a trattenerne le relative le somme per gli importi dei danni subiti ai macchinari durante il noleggio per incuria del noleggiante, per la riparazione degli obblighi assunti e stessi, nonché per il risarcimento di eventuali danni, saldo delle le fatture emesse durante il noleggio rimaste impagate. Fra le parti farà piena prova la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, dovrà provvedere a costituire apposita cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria fattura delle riparazioni effet- tuate o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazionepreventivo lavori. Il noleggiante consente fin d’ora a che il noleggiatore possa disporre del deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve esseregarantire, pertantoin tutto o in parte, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti posizioni cre- ditizie per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento danniquali siano decorsi almeno 10 giorni dalla scadenza indicata.

Appears in 1 contract

Samples: www.giulianogroup.eu

Cauzione. A garanzia All'atto della stipula del perfetto adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento di eventuali danni, la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per la esecuzione del contratto nella misura del 10% dell'Importo contrattuale. La fideiussione dovrà provvedere a costituire apposita cauzione definitiva, essere costituita con le modalità e nel rispetto della normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale delle prescrizioni di cui all'art.107 all'art. 75 del D.LgsD. Igs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa163/2006 e ss.mm.ii e dovrà prevedere, l'atto dovrà contenere espressamente espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazionedell'Amministrazione che dovrà essere valida per tutta la durata dell'affidamento del servizio. Qualora la società/impresa risultante la migliore offerente, non provveda alla costituzione della garanzia, come sopra indicato, l'Amministrazione non procederà alla aggiudicazione definitiva del servizio, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria, salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione definitivo,costituito a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contrattodegli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni provocati derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate In più dall'Amministrazione a causa dell'Inadempienza del soggetto aggiudicatario, se versato in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stessecontanti ,sarà restituito al termine del rapporto contrattuale previo accertamento dell'avvenuto, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione puntuale, completo adempimento, da parte dell'Amministrazionedel soggetto aggiudicatario, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento dannitutti gli obblighi contrattuali.

Appears in 1 contract

Samples: www.bn.camcom.it

Cauzione. A Il concessionario dovrà versare all’atto della stipulazione del contratto cauzione dell’importo corrispondente al 10% del valore del contratto (così come aggiornato rispetto a quanto indicato nel precedente art. 7, a seguito dell'offerta in rialzo presentata in sede di gara), a garanzia del perfetto dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e per il derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di eventuali dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la Ditta, all'atto della stipulazione gestione per fatto del presente contratto, concessionario a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione dovrà provvedere a costituire apposita cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto assicurativa e dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazionedell’Amministrazione. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta concessionario è obbligato a reintegrare la durata cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti Resta salvo per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzeLa cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo sarà autorizzato alla scadenza del contratto in assenza di controversie. L’Amministrazione potrà pretendere, l'Amministrazione si riserva per ottenere la facoltà rifusione di procedereeventuali danni già contestati al concessionario, senza diffida all'incameramento il rimborso di spese e il pagamento di penalità tramite il parziale o totale incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento dannicauzione.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per Anni Tre Della Gestione Del Salone Delle Attività Socio Ricreative Con Annessa Attività Di Somministrazione Ubicata Nella Struttura Denominata “Centro Sociale Nello Farina” Grugliasco

Cauzione. A titolo di cauzione la Ditta aggiudicataria versa la somma prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in denaro o in titoli del debito pubblico o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da parte di compagnia assicuratrice a ciò autorizzata ai sensi delle leggi vigenti, a garanzia del perfetto dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento di eventuali danni, la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, dovrà provvedere a costituire apposita cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stessedi danno, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo l'esperimento per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzeL’appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, l'Amministrazione si riserva in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Nel caso di inadempienza la facoltà cauzione può essere reintegrata d’ufficio a spese della Ditta aggiudicataria, prelevandone dal canone di procedereappalto. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, senza diffida all'incameramento anche dopo la scadenza del contratto, e viene restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza a seguito della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento danniemissione del certificato di regolare esecuzione.

Appears in 1 contract

Samples: pti.regione.sicilia.it

Cauzione. A La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della cauzione definitiva a garanzia del perfetto adempimento dell’adempimento degli obblighi assunti contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di inadempienze dell’appaltatore. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione della fornitura e dovrà rimanere vincolato per il risarcimento di eventuali dannitutta la durata dell’appalto e, la Dittacomunque, all'atto della stipulazione sino a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. Il deposito cauzionale definitivo, prestato nelle forme previste dall’art. 113 del presente contrattoCodice dei Contratti, dovrà provvedere espressamente prevedere la clausola di “pagamento a costituire apposita cauzione definitivasemplice richiesta”, nel rispetto con cui l’assicuratore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della normativa vigentesomma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa. Tale cauzione potrà essere La parti inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 1944 c.c. comma 2, non possono convenire l’obbligo della previa escussione del debitore principale. Qualora la garanzia sia stata prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente l’Amministrazione farà richiesta delle predette somme all’Istituto Bancario o assicurativo, il quale verserà senza ulteriore formalità il corrispondente importo a favore dell’Azienda, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Nel caso venga operato il prelievo sulla cauzione, l’aggiudicatario è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data del prelievo stesso, a reintegrare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione somma garantita, pena la risoluzione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazionecontratto con tutte le conseguenze stabilite. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito è valido unicamente per tutta la durata del contrattogara per la quale esso è stato costituito. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattodeposito cauzionale. La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, sarà svincolata nel più breve tempo possibile alla fine del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione rapporto contrattuale e dopo che risulteranno soddisfatti da parte dell'Amministrazionedella ditta aggiudicataria, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento dannitutti gli obblighi contrattualmente assunti.

Appears in 1 contract

Samples: www.ospedalerc.it

Cauzione. A L‘aggiudicatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell’affidamento, a costituire, a garanzia del perfetto adempimento dell'adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016). La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di eventuali danni, la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, dovrà provvedere apposita garanzia fidejussoria a costituire apposita cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza prima richiesta rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale istituto di cui all'art.107 del D.Lgscredito o da altre primarie imprese di assicurazioni. 1° settembre 1993 n. 385. Nel In caso di fideiussione bancaria o ATI la polizza assicurativadovrà essere intestata alla ditta capogruppo, l'atto dovrà contenere in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell’ATI. Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazionedi XXXXX ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la durata del contrattoditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di XXXXX. Esso deve essereIn particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per fatti connessi con l'esecuzione del contrattol’applicazione delle penali. Ove ciò non avvengaQualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo XXXXX ha la facoltà di procedere alla risoluzione del dichiarare risolto il contratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a garanzia dell'adempimento conclusione di tutte le obbligazioni derivanti dal contrattotale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento certificato di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel verifica di conformità finale. In caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva di risoluzione del contratto l’aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di procederesollevare eccezioni ed obiezioni, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale fatta salva la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al rifusione del maggior risarcimento dannidanno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Appears in 1 contract

Samples: www.arpat.toscana.it

Cauzione. A garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento di eventuali danni, delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la Ditta, all'atto della stipulazione stipula del presente contrattoContratto, dovrà provvedere a costituire apposita il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigenteai sensi dell art. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 103 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 38550/2016, pari ad Euro / 00 ( ), mediante Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito La garanzia opera per tutta la durata del contrattoContratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine stabilito di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con lettera raccomandatala sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazionedell'appaltatore del documento, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzein originale o in copia autentica, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento danniattestante l'avvenuta esecuzione.

Appears in 1 contract

Samples: www.aocz.it