CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore deve presentare cauzione a garanzia dell’adempimento del contratto per importo pari al 10% (diecipercento) dell'importo di aggiudicazione, sotto forma di polizza assicurativa ovvero di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio. 40.3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto. 40.4. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi. 40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati. 40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione. 40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso. 40.9. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favore.
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CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore deve presentare Prova dell’avvenuta costituzione della cauzione a garanzia dell’adempimento del contratto per importo provvisoria pari al 102% (diecipercentodell’importo dei lavori a base d’appalto e cioè pari a € 13.390,00 ai sensi dell’art. 30, comma 1 della Legge 109/94, a pena d’esclusione. Si precisa che detta cauzione provvisoria potrà essere prestata nelle modalità di seguito indicate:
a) dell'importo di aggiudicazione, sotto forma di polizza assicurativa ovvero di mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco nell’elenco speciale di cui all'articolo all’art. 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385Dlgs. 385/93, che svolgono svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoroTesoro, Bilancio e Programmazione Economica (art. 145 comma 50 della Legge 388/2000);
b) mediante versamento della somma a titolo di cauzione da prestare nei modi seguenti: - pagamento da effettuarsi presso la sede centrale e in tutte le Agenzie di UNICREDIT BANCA SPA, Filiale n. 20 Sede di Modena (Tesoriere Comunale – Xxxxxx Xxxxxx 00 Xxxxxx) muniti della presente, della partita IVA e di assegno circolare intestato al TESORIERE DEL COMUNE DI MODENA; - a mezzo Bonifico Bancario intestato a: TESORERIA DEL COMUNE DI MODENA C/O UNICREDIT BANCA SPA - SEDE DI MODENA - Piazza Grande 40 Modena - CONTO DI TESORERIA - COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT96 – CIN:N – ABI: 2008, CAB: 12930, C/C 000000505918 indicando il versante e la causale: Cauzione Pubblico Incanto “Lavori di realizzazione spogliatoi e campo rugby - 1° stralcio"
c) mediante una delle altre forme indicate dall’art. 100 del bilancio Dpr. N. 554/99; Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione di cui sopra, la medesima dovrà essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 30 comma 2 della Legge 109/94 e della programmazione economica.
40.2successive modificazioni, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale polizza assicurativa ovvero N.B.: A pena di esclusione nei casi in cui la cauzione provvisoria venga rilasciata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti in elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo. n. 385/93, la sottoscrizione effettuata dal soggetto rappresentante l’istituto emittente deve essere apposta per esteso in forma leggibile e accompagnata da una dichiarazione esplicitante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive come innanzi indicato. Alla suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere corredata da allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la medesima dovrà contenere, a pena di esclusione del concorrente, esplicita dichiarazione con la quale il garante si impegna esplicitamente obbliga ad effettuare effettuare, senza alcuna riserva, il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, dell’importo cauzionale entro quindici 15 giorni dalla a semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con dell’amministrazione, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. beneficio della preventiva escussione del debitore principale e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio.
40.3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto.
40.4. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace avere validità per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto almeno 180 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione presentazione dell’offerta. Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del contrattoD.L.vo 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, una assicurazione (C.A.R.) per un massimalea ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge Bilancio e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’AppaltatoreProgrammazione Economica. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della causa serie UNI EN ISO 45000, la certificazione di modificazione o sistema di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistemi (documentazione che dovrà essere allegata in ogni caso venir menocopia), totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione di cui al precedente capoverso.
40.9presente punto. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In Nel caso di liquidazione o scioglimentoofferta presentata da soggetti di cui all’art. 10 comma 1 lettere d) ed e) Legge 109/94 come vigente, la predetta certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale. Nell’ipotesi di associazione di tipo verticale, le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia, per qualsiasi causala quota ad esse riferibile. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, le garanzie fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 13 comma 2 della legge e con responsabilità “pro quota” nel caso in cui all’art. 13 comma 3 della legge. Si richiede inoltre ai commi precedentipartecipanti, l’Appaltatore sarà tenuto nell’eventualità non risultassero aggiudicatari ed abbiano prestato la cauzione provvisoria secondo la modalità di cui al punto b), di specificare con nota sottoscritta da soggetto legalmente abilitato a sottoscrivere nuova garanzia o polizza rappresentare la ditta, di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno quale modalità di seguito indicate intendono avvalersi per il Committente, dovrà sottoscrivere rimborso: - a mezzo accredito su c/c postale fornendo le coordinate postali e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio n° di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi ex/o informative di legge concernenti il garante ex xxxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx); - a mezzo accredito su x/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favorex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x° xx x/x xxxxxxxx.
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Samples: Public Procurement Agreement
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore deve presentare cauzione I soggetti che partecipano alla gara devono costituire, a corredo dell’offerta e a pena di esclusione, una garanzia dell’adempimento del contratto per importo provvisoria pari al 102% (diecipercento) dell'importo dell’importo posto a base di aggiudicazionegara, sotto forma di polizza assicurativa ovvero di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. ( L’importo della cauzione è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º 1 settembre 1993, n. 385385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie(autorizzazione che, a ciò autorizzati dal Ministero pena di esclusione, deve essere presentata in copia conforme all’originale unitamente alla polizza, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del tesoroD.P.R. n,445/2000, del bilancio e della programmazione economica.
40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione con la nella quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; legale rappresentante conferma le persistenza di tale autorizzazione. La garanzia deve prevedere espressamente: - la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità principale; - la rinuncia all’eccezione di opporre eccezioni di qualsiasi natura e generecui all’art. 1957, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’art. 1957 comma 2, del c.c., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione ; - l’operatività della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio.
40.3. In caso di escussione totale o parziale garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto.
40.4. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace stazione appaltante; - la validità della stessa per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto almeno 180 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione presentazione dell’offerta. Per i raggruppamenti che non siano ancora costituiti la fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993), o la polizza fideiussoria, dovrà essere intestata, pena l'esclusione dalla gara, a tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento, con la specificazione della qualità di capogruppo o mandante delle stesse, e può essere sottoscritta dai titolari/legali rappresentanti di tutte le ditte ovvero dal titolare/legale rappresentante della sola capogruppo individuata. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari, a partire dal terzo classificato, dopo l'aggiudicazione della gara; mentre quello dell'Impresa aggiudicataria e del secondo classificato saranno svincolati dopo che il primo classificato avrà provveduto agli adempimenti connessi al perfezionamento del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto nonché al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso.
40.9. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione versamento della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favoredefinitiva.
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Samples: Service Agreement
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore deve presentare A garanzia delle obbligazioni contrattuali dell’Assuntore con la stipula del contratto, l’Assuntore medesimo presta a favore di ACER RAVENNA una cauzione a garanzia dell’adempimento del contratto per importo definitiva pari al 10% (diecipercento) dell'importo dei rispettivi importi totali annui di aggiudicazione, sotto forma di . Essa viene richiamata nei contratti d’appalto. Le cauzioni definitive possono essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale istituti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993credito e dalle imprese di assicurazione autorizzate dal D.P.R. 22/5/1956, n. 385635 e dal D.P.R. 13.2.1959, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzien. 449, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoroe subordinate alla proroga, da ottenersi ad iniziativa e spese dell’Assuntore, del bilancio termine di validità della polizza stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che venga a ritardare il momento in cui potrà cessare ogni obbligo da parte dell’Assuntore che dovrà dare dimostrazione a ACER dell’avvenuta proroga. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. ACER ha il diritto di valersi della programmazione economica.
40.2cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto a causa e per fatto dell’Assuntore. Tale XXXX ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Assuntore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Nella fidejussione/polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria definitiva dovrà essere corredata altresì indicato il formale impegno per il fidejussore di pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da dichiarazione con parte di ACER senza nessun obbligo per la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della stessa di fornire spiegazioni o di altri adempimenti né tanto meno di procedure legali o giudiziarie e senza obbligo di preventiva escussione del debitore e dell’Assuntore. L’incameramento della garanzia potrà quindi avvenire con atto unilaterale da parte di ACER senza possibilità necessità di opporre eccezioni dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’impresa di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’artproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 1957 c.c., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante In ogni caso la cauzione definitiva deve essere autenticata da notaio.
40.3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto.
40.4. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se valida ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso.
40.9. I requisiti del garante dovranno permanere operativa per tutta la durata del contrattocontratto e resta vincolata fino allo scadere del 365° giorno successivo al termine contrattuale dell’appalto, come definita al comma 6 previa avvenuta riconsegna a ACER RAVENNA di tutti gli edifici oggetto del presente articoloappalto; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatorestessa verrà svincolata da ACER RAVENNA solo dopo l'adempimento, da recuperare parte dell’Assuntore, di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l’avvenuta accettazione e ripresa in occasione consegna degli impianti da parte di ACER RAVENNA. La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da ACER RAVENNA: il mancato reintegro nel termine di 30 gironi dall’escussione legittima, previa diffida, la risoluzione per inadempimento del primo pagamento successivo in suo favore.contratto. L’Assuntore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dei contratti, a produrre una polizza assicurativa a beneficio ACER RAVENNA (ai sensi dell’art.1891 C.C.) che la tenga indenne contro tutti i rischi e danni di esecuzione e gestione da qualsiasi causa determinati e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni; a tali fini ACER RAVENNA è da intendersi, così come i suoi dipendenti, quale soggetto terzo. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma
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Samples: Appalto Per Servizi
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1A.2.1 – CAUZIONE PROVVISORIA: dell’importo di € 7.486,16, valida 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed emessa secondo le modalità previste dall'art. L'Appaltatore 75 commi da 1 a 6 del DLgs 163/06. La garanzia, a scelta dell’offerente, deve presentare cauzione a garanzia dell’adempimento essere obbligatoriamente costituita in una delle forme previste al c. 2 del contratto per importo pari al 10% citato art. 75 (diecipercento) dell'importo contanti, titoli di aggiudicazionedebito pubblico garantiti dallo Stato, sotto forma di polizza bancaria, assicurativa ovvero di fideiussione bancaria o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale nell’albo di cui all'articolo 107 all’art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993DLgs 385/93). Inoltre, n. 385ai sensi dell’art. 38 c. 2-bis del DLgs 163/06, che svolgono detta cauzione dovrà ESPRESSAMENTE PREVEDERE IL VERSAMENTO DELLE EVENTUALI SANZIONI PECUNIARIE da applicare in via esclusiva o prevalente attività caso di rilascio di garanziemancanza, a ciò autorizzati incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
40.2Dlgs 163/06. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria La ULTERIORE somma garantita dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale di almeno € 374,31, pari all’uno per mille dell’importo posto a base di gara. • in caso di costituzione della garanzia in contanti, il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia deposito provvisorio dovrà essere testualmente prestata con effettuato, ai sensi dell’art. 75 DLgs 163/06, presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Firenze – Arezzo Xxx Xxxx 0 – IBAN XX00X0000000000000000000000). La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Cauzione provvisoria per appalto riqualificazione assi ottocenteschi 1° lotto - 1° stralcio - CIG 6038950B2E”. In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione di imprese di rete dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà risultare l’intestazione del deposito medesimo a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE o dell’aggregazione di imprese di rete e l’impresa mandataria. La quietanza di cui sopra, deve scansionata ed inserita sul sistema nell’apposito spazio previsto. • In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve recare la firma del soggetto autorizzato (legale rappresentante di istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione) e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità principale, la rinuncia all’eccezione di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’artcui all’art. 1957 c.c.c. 2 C.C., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione nonché l’operatività della fideiussionegaranzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Cauzione provvisoria per appalto riqualificazione assi ottocenteschi 1° lotto - 1° stralcio - CIG 6038950B2E” In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione di imprese di rete la fidejussione deve essere autenticata da notaio.
40.3intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o GEIE o aggregazione di imprese di rete, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti. La cauzione deve essere presentata in originale, in formato elettronico, firmata digitalmente ed inserita sul sistema nell’apposito spazio previsto. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, debitamente firmata dai contraenti. Ai sensi dell’art. 75 c. 7 del DLgs 163/06, l’importo della garanzia può essere ridotto del 50%. Nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti devono risultare i dati della certificazione del sistema di qualità con indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza (salvo che tali dati non risultino dall’attestazione SOA). In caso di escussione totale partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione di essere in possesso di tale certificazione deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento/consorzio/aggregazione, in relazione alle qualificazioni possedute. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di un cauzione di valore inferiore o parziale priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della cauzionesottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell’art. 48 DLgs 163/06. La S.A. provvederà, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto tempestivamente e comunque entro il un termine di quindici giorninon superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, a pena svincolare la cauzione provvisoria presentata dai concorrenti non aggiudicatari, dandone opportuna comunicazione (in sede di immediata risoluzione di diritto del contrattoaggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 c. 5 DLgs 163/06).
40.4. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso.
40.9. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favore.
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Samples: Disciplinare Di Gara
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore deve presentare A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi derivanti dalla procedura di gara la DDIITTTTAA dovrà corredare l’offerta da:
a) cauzione a garanzia dell’adempimento del contratto per importo provvisoria pari al 102% (diecipercentodue per cento) dell'importo di aggiudicazione, sotto forma di polizza assicurativa ovvero di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale dell’importo dell’appalto di cui all'articolo 107 all’art. 6 del decreto legislativo 1º settembre 1993Bando di Gara, n. 385rapportato ad anni quattro, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività con l’espressa previsione di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità principale, la rinuncia all’eccezione di opporre eccezioni di qualsiasi natura e generecui all’art. 1957, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.secondo comma, né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione del codice civile, l’operatività della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio.
40.3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto garanzia medesima entro il termine di quindici giorni, a pena semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di immediata risoluzione cui all’ottavo comma, dell’art. 75, decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, costituita alternativamente: ➢ in numerario con versamento presso la Banca cassiera dell’Istituto INTESA BCI – Filiale di diritto Milano - c/c n. 11967563477 (Codice ABI 03069 - Codice CAB 09420); ➢ mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del contrattoRegio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni; ➢ in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa del giorno del deposito. Il deposito in titoli deve essere costituito presso la banca cassiera INTESA BCI – Agenzia di Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx xx Xxxxxx – e con vincolo a favore dell’IINNPPDDAAPP. All’offerta dovrà essere allegata la lettera della Banca INTESA BCI, recante l’esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l’impegno a trasferire all’IINNPPDDAAPP, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’IINNPPDDAAPP. Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara, corredate dell’impegno del garante a rinnovare, su richiesta scritta della stazione appaltante, la garanzia stessa per un eguale periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 75, settimo comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.i., l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta percento) esclusivamente per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità, relativo all’attività oggetto dell’appalto, conforme alle norme europee della pertinente serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo il formale provvedimento d’aggiudicazione della gara, mentre quello della DDIITTTTAA aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, ovvero fino al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la DDIITTTTAA dovrà presentare:
40.4b) cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita alternativamente: ➢ in numerario con versamento presso la Banca cassiera dell’Istituto INTESA BCI – Filiale di Milano - c/c n. 11967563477 (Codice ABI 03069 - Codice CAB 09420); ➢ mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. ➢ in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa del giorno del deposito. Il deposito in titoli deve essere costituito presso la banca cassiera INTESA BCI – Agenzia di Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx xx Xxxxxx – e con vincolo a favore dell’IINNPPDDAAPP All’offerta dovrà essere allegata la lettera della Banca INTESA BCI, recante l’esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l’impegno a trasferire all’IINNPPDDAAPP, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’Istituto. La garanzia a prima richiesta definitiva dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata restare in vigore sino al termine dell’appalto e comunque sino alla dichiarazione di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di avvenuta regolare esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi servizi appaltati da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzionedell’IINNPPDDAAPP.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso.
40.9. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favore.
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Samples: Global Service Agreement
CAUZIONI E GARANZIE. 40.112.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una “garanzia provvisoria”, come definita dall’art. L'Appaltatore deve presentare cauzione a garanzia dell’adempimento 93 del contratto per importo Codice, pari al 102% (diecipercento) dell'importo dell’importo complessivo dell’affidamento. La garanzia è costituita secondo una delle modalità di aggiudicazione, cui all’art. 93 co. 2 e co. 3 del Codice. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di polizza assicurativa ovvero fideiussione, questa dovrà a pena di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale esclusione:
a. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 107 concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
b. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 1º settembre 1993D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 385445 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto;
c. avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
d. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, ad aggregazioni di rilascio imprese di garanzierete, a ciò autorizzati dal Ministero consorzi ordinari, a GEIE o a partecipanti con idoneità plurisoggettiva – anche non costituiti – essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE (art. 93, co.1 del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.Codice);
40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione con e. prevedere espressamente: a) la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità principale di opporre eccezioni cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’artcui all’art. 1957 c.c.del codice civile; c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della “garanzia provvisoria” è ridotto al ricorrere delle ipotesi previste dal comma 7 dell’art. 93 del Codice. Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), né di richiedere prove il beneficio della riduzione della cauzione provvisoria sarà accordato solo qualora tutte le imprese associate integrino le condizioni e/o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaiosiano in possesso delle certificazioni previste dalla disposizione sopra richiamata.
40.312.2 Fatto salvo quanto sopra previsto dal secondo periodo dell’art. In caso di escussione totale o parziale della cauzione93, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giornico.8 del Codice, l’offerta del concorrente è altresì corredata, a pena l’esclusione, dall’impegno di immediata risoluzione di diritto del contratto.
40.4. La un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente a prima richiesta dovrà essere efficace rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione l’esecuzione del contratto, una assicurazione di cui all’art. 103 del codice (C.A.R.c.d. “garanzia definitiva”) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinatiin favore della stazione appaltante.
40.612.3 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. L’Appaltatore 103 del Codice, in relazione alla quale la sottoscrizione dei soggetti rappresentanti l’ente fideiussore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa essere oggetto di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno legalizzazione notarile che attesti il possesso dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data necessari poteri di avvio dell’esecuzione del contrattofirma.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso.
40.9. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favore.
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Samples: Bando Di Gara
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore L’offerta dei concorrenti deve presentare cauzione essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia dell’adempimento del contratto per importo pari al 10% (diecipercento) dell'importo di aggiudicazioneprovvisoria, sotto forma di polizza assicurativa ovvero cauzione o di fideiussione bancaria fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a € 75.095,07. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’offerente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 del Codice.
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari (Tesoreria Regionale, gestita dalla Unicredit S.p.A. - Filiale Perugia Fontivegge - IBAN IT 48 L 02008 03033 000029502707);
c. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale nell’albo di cui all'articolo 107 all’art. 106 del decreto legislativo 1º d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a ciò autorizzati dal Ministero verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria debito pubblico dovrà essere corredata da presentata anche una dichiarazione con la quale di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l’impegno verso il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committenteconcorrente a rilasciare, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzionequalora l’offerente risultasse aggiudicatario, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del medesimo decreto in favore della Stazione appaltante; In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: • essere testualmente prestata prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; • riportare l’autentica della sottoscrizione; • avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; • qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE; • prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità principale di opporre eccezioni cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’artcui all’art. 1957 c.c.del codice civile;
c) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) l’impegno del fideiussore, né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento anche diverso da quello che ha dato luogo all'escussione rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016 in favore della fideiussioneStazione appaltante. Il comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio.
40.3all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. In caso 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di escussione totale o parziale della cauzionecui al comma 1 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dll’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di quindici giorniefficacia della garanzia. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, a pena che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di immediata risoluzione qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del D.Lgs. 50/2016, per le percentuali ivi indicate. Si precisa che:
a) in caso di diritto partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del contratto.
40.4D.Lgs. La 50/2016 o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o proroghe disposte il consorzio ordinario e/o accordate dal Committentel’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committentenel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, con effetto dalla data il raggruppamento stesso può beneficiare di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti ciascuna impresa raggruppata e/o consulenti raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del Committente (polizza RCT/RCOraggruppamento;
c) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data in caso di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed partecipazione in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni consorzio di cui al precedente capoverso.
40.9alle lett. I requisiti b) e c) dell’art. 45, comma 2, del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza D.Lgs. 50/2016 e di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente aggregazioni di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso imprese di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere rete con organo comune e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difettosoggettività giuridica, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favoreimprese di rete.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore deve presentare cauzione a L’operatore economico dovrà presentare, in sede di presentazione dell’offerta, una garanzia dell’adempimento del contratto per importo provvisoria, DA EMETTERE A FAVORE DEL COMUNE DI FOLLONICA, pari al 102% (diecipercento) dell'importo di aggiudicazionedel prezzo base indicato nel bando, sotto forma di polizza assicurativa ovvero cauzione o di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale fidejussione a scelta dell’offerente ai sensi di cui all'articolo 107 quanto disposto dall’art.93 del decreto legislativo 1º settembre 1993D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, n. 385per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, che svolgono ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Tale garanzia provvisoria dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in via esclusiva o prevalente attività caso di rilascio di garanzieaggiudicazione, a ciò autorizzati prestare anche la cauzione definitiva. L'importo della garanzia, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di e cogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. E’ inoltre prevista la riduzione del 50% dell’importo della garanzia nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, sarà invitato dal Ministero Comune di Follonica a presentare: - garanzia fideiussoria definitiva del tesoro10% dell’importo stimato del lavoro. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, del bilancio banca, azienda o compagnia di assicurazione e della programmazione economica.
40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione con deve prevedere espressamente la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Follonica. Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’art. 1957 c.cs.m.i., né di richiedere prove l’importo della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il possesso delle certificazioni o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussionedei requisiti richiesti come sopra specificati. La firma garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei rappresentanti dell’Istituto Bancario lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente committente. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o Compagnia Assicuratrice del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante deve essere autenticata da notaio.
40.3nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli enti committenti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Gli Enti committenti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Gli Enti committenti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. In caso di escussione totale o parziale della cauzioneraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, l'Appaltatore ha l'obbligo su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto.
40.4tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la durata effettiva dell’appaltodecadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Ente committente, aumentata che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di mesi quattro; la durata dell’appalto inosservanza dei termini sopra indicati l’esecutore verrà dichiarato decaduto e sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare provveduto all’aggiudicazione a favore del Committente, con effetto dalla data concorrente che segue nella graduatoria di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione aggiudicazione. Contenuto della Polizza di cui al comma 1 (C.A.R.). La polizza (CAR) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga dovrà tenere indenne il Committente l’Ente committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6determinati e che copra i danni subiti dallo stesso Ente committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare Deve prevedere anche una polizza per garanzia di responsabilità civile verso terziper danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla sino alla data di avvio dell’esecuzione emissione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia certificato di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione regolare esecuzione o di estinzionecollaudo. Detta polizza deve essere contratta con le seguenti modalità.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso.
40.9. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favore.
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Samples: Disciplinare Di Gara
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore deve presentare cauzione a A garanzia dell’adempimento del contratto per importo finanziaria di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione e con il Piano di Lottizzazione, la "ditta lottizzante" costituisce idonea fideiussione emessa da <> con polizza n. <> di Euro <> pari al 10100% (diecipercentocento per cento) dell'importo relativo alle opere di aggiudicazioneurbanizzazione previste dal Piano di lottizzazione e come appare dal Computo Metrico allegato al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, sotto forma maggiorato dell’importo relativo alle competenze professionali per lo svolgimento della Direzione Lavori, agli oneri per sicurezza e all’ IVA. Nell’ipotesi di polizza assicurativa ovvero di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993inadempimento alle obbligazioni assunte la Ditta Lottizzante autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, n. 385, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero ad ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
40.2il Comune dovrà fare. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione La garanzia è prestata con la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944 del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza possibilità necessità di opporre eccezioni preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento, con rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’artcui all’art. 1957 c.c., né del Codice Civile. Ancorchè la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio.
40.3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto.
40.4. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni urbanizzazione di cui al precedente capoverso.
40.9comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contrattoNell’ipotesi in cui il Comune, come definita a fronte di inadempimenti da parte della ditta lottizzante, debba rivalersi sulle garanzie sopra precisate, resta fin d’ora inteso che il Comune avrà libero accesso a tutti i beni immobili interessati dalle garanzie di cui al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza , fermo restando che lo stesso ha diritto non solo di tali requisiti in capo accedere agli immobili, ma altresì a completare le opere non ultimate. Tale garanzia sarà svincolata al garante avvisando il Committente completo adempimento di ogni relativo accadimentoquanto previsto agli artt. 8 e 12. Sarà facoltà del Comune autorizzare, ed in ogni nel caso procedere all’immediata di cessione a terzi delle aree oggetto di lottizzazione, la sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere fidejussione in essere con una nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per fidejussione prodotta dalla nuova proprietà prevedendo il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favoresvincolo.
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Samples: Convention Agreement
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore L’offerta, ai fini dell’ammissione alla gara, deve presentare essere corredata da una cauzione a garanzia dell’adempimento del contratto per importo provvisoria dell’importo di € € 7.726,00 (euro settemilasettecentoventisei/00) – pari al 102% (diecipercento) dell'importo dell’importo massimo stimato degli appalti discendenti dall’Accordo Quadro, secondo quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nelle forme di aggiudicazionelegge: deposito fruttifero in contanti presso la Tesoreria comunale, sotto forma assegno circolare intestato al Tesoriere comunale, fideiussione di polizza assicurativa ovvero di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993primario istituto bancario, n. 385, che svolgono in via esclusiva assicurativo o prevalente attività di finanziario autorizzato al rilascio di garanzie. In caso di fideiussione, la polizza dovrà avere durata non inferiore a ciò autorizzati dal Ministero 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, essere a prima chiamata e prevedere che la somma garantita sia messa a disposizione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, Comune senza eccezione alcuna entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata da parte del Comune stesso. Indipendentemente dalla forma di cauzione scelta, deve comunque essere presentato l’impegno di primario istituto bancario, assicurativo o finanziario autorizzato, con il quale l’istituto stesso si obbliga a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, garanzia fideiussoria, a prima chiamata, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le disposizioni di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici. Per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro in oggetto, l’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva ai sensi e per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità gli effetti di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista quanto previsto dall’art. 1957 c.c113 del D.Lgs., né 163/06. Possono beneficiare della riduzione del 50% delle garanzie richieste a titolo di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussionecauzione provvisoria e cauzione definitiva, in applicazione dell’art. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio.
40.375 c. 7 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti in possesso del la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, allegando la relativa documentazione. In caso di escussione totale o parziale della cauzioneR.T.I. la garanzia deve essere presentata dall’impresa mandataria, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, intestata a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto.
40.4tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appaltoriduzione della cauzione ai sensi dell’art. 75 c. 7 del D.Lgs. 163/06 è accordata, aumentata nel caso di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’AppaltatoreR.T.I. di tipo orizzontale, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committentequalora il possesso della certificazione di qualità sia comprovato dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle mandanti. Successivamente all’aggiudicazione della gara, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore l’esecutore dei lavori dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante per un massimale pari all’importo contrattuale stabilito in sede di stipula dell’Accordo Quadro, nonché una polizza non inferiore ad € 1.500.000,00 contro la responsabilità civile verso terzi, ivi compresisecondo quanto stabilito dall’art. 129 del D.Lgs. 163/06, senza pretesa nonché dall’art. 125 del relativo regolamento di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) attuazione approvato con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contrattoD.P.R. 207/10.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso.
40.9. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favore.
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Samples: Accordo Quadro
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore deve presentare Prova dell’avvenuta costituzione della cauzione a garanzia dell’adempimento del contratto per importo provvisoria pari al 102% (diecipercentodell’importo dei lavori a base d’appalto e cioè pari a € 16.018,17 ai sensi dell’art. 30, comma 1 della Legge 109/94, a pena d’esclusione. Si precisa che detta cauzione provvisoria potrà essere prestata nelle modalità di seguito indicate:
a) dell'importo di aggiudicazione, sotto forma di polizza assicurativa ovvero di mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco nell’elenco speciale di cui all'articolo all’art. 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385Dlgs. 385/93, che svolgono svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoroTesoro, Bilancio e Programmazione Economica (art. 145 comma 50 della Legge 388/2000);
b) mediante versamento della somma a titolo di cauzione da prestare nei modi seguenti: - pagamento da effettuarsi presso la sede centrale e in tutte le Agenzie di UNICREDIT BANCA SPA, Filiale n. 20 Sede di Modena (Tesoriere Comunale – Xxxxxx Xxxxxx 00 Xxxxxx) muniti della presente, della partita IVA e di assegno circolare intestato al TESORIERE DEL COMUNE DI MODENA; - a mezzo Bonifico Bancario intestato a: TESORERIA DEL COMUNE DI MODENA C/O UNICREDIT BANCA SPA - SEDE DI MODENA - Piazza Grande 40 Modena - CONTO DI TESORERIA - COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT96 – CIN:N – ABI: 2008, CAB: 12930, C/C 000000505918 indicando il versante e la causale: Cauzione Pubblico Incanto “Realizzazione nuovo campo gioco con tribuna e club house “Rugby” – 2° stralcio"
c) mediante una delle altre forme indicate dall’art. 100 del bilancio Dpr. N. 554/99; N.B.: Per imprescindibili esigenze di tutela della Pubblica Amministrazione, nonché di gestione e controllo delle pratiche, la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere redatta sulla base della programmazione economica.
40.2. Tale polizza assicurativa ovvero medesima Scheda Tecnica 1.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria” e Schema Tipo 1.1 predisposti dal DM 12 marzo 2004 n. 123, pubblicato sulla G.U. 109 dell’11 maggio 0000 N.B.: A pena di esclusione nei casi in cui la cauzione provvisoria venga rilasciata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti in elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo. n. 385/93, la sottoscrizione effettuata dal soggetto rappresentante l’istituto emittente deve essere apposta per esteso in forma leggibile e accompagnata da una dichiarazione esplicitante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive come innanzi indicato. Alla suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere corredata da allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la medesima dovrà contenere, a pena di esclusione del concorrente, esplicita dichiarazione con la quale il garante si impegna esplicitamente obbliga ad effettuare effettuare, senza alcuna riserva, il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, dell’importo cauzionale entro quindici 15 giorni dalla a semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; dell’amministrazione, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere testualmente prestata con prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio.
40.3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto.
40.4. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace avere validità per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto almeno 180 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione presentazione dell’offerta. Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del contrattoD.L.vo 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, una assicurazione (C.A.R.) per un massimalea ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge Bilancio e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’AppaltatoreProgrammazione Economica. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della causa serie UNI EN ISO 45000, la certificazione di modificazione o sistema di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistemi (documentazione che dovrà essere allegata in ogni caso venir menocopia), totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione di cui al precedente capoverso.
40.9presente punto. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In Nel caso di liquidazione o scioglimentoofferta presentata da soggetti di cui all’art. 10 comma 1 lettere d) ed e) Legge 109/94 come vigente, la predetta certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale. Nell’ipotesi di associazione di tipo verticale, le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia, per qualsiasi causala quota ad esse riferibile. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, le garanzie fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 13 comma 2 della legge e con responsabilità “pro quota” nel caso in cui all’art. 13 comma 3 della legge. Si richiede inoltre ai commi precedentipartecipanti, l’Appaltatore sarà tenuto nell’eventualità non risultassero aggiudicatari ed abbiano prestato la cauzione provvisoria secondo la modalità di cui al punto b), di specificare con nota sottoscritta da soggetto legalmente abilitato a sottoscrivere nuova garanzia o polizza rappresentare la ditta, di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno quale modalità di seguito indicate intendono avvalersi per il Committente, dovrà sottoscrivere rimborso: - a mezzo accredito su c/c postale fornendo le coordinate postali e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio n° di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi ex/o informative di legge concernenti il garante ex xxxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx); - a mezzo accredito su x/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favorex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x° xx x/x xxxxxxxx.
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Samples: Public Procurement Agreement
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore L’offerta dei concorrenti deve presentare cauzione essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia dell’adempimento del contratto per importo pari al 10% (diecipercento) dell'importo di aggiudicazioneprovvisoria, sotto forma di polizza assicurativa ovvero cauzione o di fideiussione bancaria fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a € 14.000,00. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’offerente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 del Codice.
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari (Tesoreria Regionale, gestita dalla Unicredit S.p.A. - Filiale Perugia Fontivegge - IBAN IT 48 L 02008 03033 000029502707);
c. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale nell’albo di cui all'articolo 107 all’art. 106 del decreto legislativo 1º d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a ciò autorizzati dal Ministero verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria debito pubblico dovrà essere corredata da presentata anche una dichiarazione con la quale di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l’impegno verso il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committenteconcorrente a rilasciare, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzionequalora l’offerente risultasse aggiudicatario, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del medesimo decreto in favore della Stazione appaltante; In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: • essere testualmente prestata prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; • riportare l’autentica della sottoscrizione; • avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; • qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE; • prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità principale di opporre eccezioni cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’artcui all’art. 1957 c.c.del codice civile;
c) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) l’impegno del fideiussore, né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento anche diverso da quello che ha dato luogo all'escussione rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016 in favore della fideiussioneStazione appaltante. Il comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio.
40.3all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. In caso 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di escussione totale o parziale della cauzionecui al comma 1 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dll’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di quindici giorniefficacia della garanzia. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, a pena che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di immediata risoluzione qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del D.Lgs. 50/2016, per le percentuali ivi indicate. Si precisa che:
a) in caso di diritto partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del contratto.
40.4D.Lgs. La 50/2016 o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o proroghe disposte il consorzio ordinario e/o accordate dal Committentel’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committentenel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, con effetto dalla data il raggruppamento stesso può beneficiare di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti ciascuna impresa raggruppata e/o consulenti raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del Committente (polizza RCT/RCOraggruppamento;
c) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data in caso di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed partecipazione in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni consorzio di cui al precedente capoverso.
40.9alle lett. I requisiti b) e c) dell’art. 45, comma 2, del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza D.Lgs. 50/2016 e di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente aggregazioni di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso imprese di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere rete con organo comune e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difettosoggettività giuridica, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favoreimprese di rete.
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CAUZIONI E GARANZIE. 40.113.1 L'offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. L'Appaltatore deve presentare cauzione a garanzia dell’adempimento 93 del Codice, pari 2% (due per cento) del valore stimato del contratto per e, precisamente, di importo pari al 10% (diecipercentoad € 358.891,00 ,00 euro;
2) dell'importo una dichiarazione di aggiudicazioneimpegno, sotto forma da parte di polizza assicurativa ovvero di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 107 all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
13.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 1º settembre 199321 novembre 2007 n. 231, n. 385con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso sul conto corrente dimostrabile attraverso ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN intestato alla Tesoreria del comune di Rozzano presso Monte dei paschi di Siena, Agenzia di Rozzano, XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che svolgono rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in via esclusiva o prevalente attività di possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanziegaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx ➢ In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a ciò autorizzati tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 9 del Codice, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10 aprile 2018 – Suppl. Ordinario n. 16;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione con 5) prevedere espressamente:
a. la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità principale di opporre eccezioni cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’artcui all’art. 1957 c.c.del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, né ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento atto notorio resa e sottoscritta digitalmente dal fideiussore che ha dato luogo all'escussione attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Amministrazione;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio.
40.3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici Amministrazione per ulteriori 180 giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto.
40.4nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia a prima richiesta dovrà fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere efficace sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso.
40.9. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti impegnare il garante e/ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia scansionata dei suddetti documenti cartacei, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula persona munita di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favorecomprovati poteri di firma) dell’operatore economico.
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