Common use of Cessione, pegno e vincolo Clause in Contracts

Cessione, pegno e vincolo. L’ Aderente può cedere ad altri il Contratto Assicurativo, nonché disporre dei crediti da esso nascenti nei confronti della Compagnia costituendoli in pegno o comunque vincolandoli, fatti salvi i limiti previsti dall’art.48 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011 e successive modifiche o integrazioni. Gli atti di cessione, di pegno o di vincolo divengono efficaci solo quando la Compagnia a seguito di richiesta in forma scritta dell’Aderente ne abbia preso atto e fatto apposita annotazione sull’originale di polizza o su apposita appendice. La Compagnia provvede ad inviare l’appendice all’Aderente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Aderente. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario. Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all’avente diritto, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dall’Aderente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte, Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte

Cessione, pegno e vincolo. L’ Aderente Il Contraente può cedere ad altri il Contratto AssicurativoContratto, nonché disporre dei crediti da esso nascenti nei confronti della Compagnia costituendoli così come può darlo in pegno o comunque vincolandoli, fatti salvi i limiti previsti dall’art.48 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011 e successive modifiche o integrazioni. Gli atti di cessione, di pegno o di vincolo divengono efficaci solo quando vincolare la Compagnia a seguito di richiesta in forma scritta dell’Aderente ne abbia preso atto e fatto apposita annotazione sull’originale di polizza o su apposita appendiceprestazione. La Compagnia provvede ad inviare l’appendice all’Aderente entro 30 giorni dalla data Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di ricevimento della comunicazione da tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte dell’Aderenteintegrante del Contratto. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso richiede l'assenso il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario. Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all’avente diritto, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dall’Aderente dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio. Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore del Distributore, come previsto dall’art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioni.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte, Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Cessione, pegno e vincolo. L’ Aderente Il Contraente/Assicurato può cedere ad altri il Contratto AssicurativoContratto, nonché disporre dei crediti da esso nascenti nei confronti della Compagnia costituendoli così come può darlo in pegno o comunque vincolandoli, fatti salvi i limiti previsti dall’art.48 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011 e successive modifiche o integrazioni. Gli atti di cessione, di pegno o di vincolo divengono efficaci solo quando vincolare la Compagnia a seguito di richiesta in forma scritta dell’Aderente ne abbia preso atto e fatto apposita annotazione sull’originale di polizza o su apposita appendiceprestazione. La Compagnia provvede ad inviare l’appendice all’Aderente entro 30 giorni dalla data Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di ricevimento della comunicazione da tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte dell’Aderenteintegrante del Contratto. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso richiede l'assenso il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario. Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all’avente diritto, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dall’Aderente dal Contraente/Assicurato con assenso scritto del creditore pignoratizio. Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore del Distributore, come previsto dall’art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioni.

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Cessione, pegno e vincolo. L’ Aderente Il Contraente può cedere ad altri il Contratto AssicurativoContratto, nonché disporre dei crediti da esso nascenti nei confronti della Compagnia costituendoli così come può darlo in pegno o comunque vincolandoli, fatti salvi i limiti previsti dall’art.48 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011 e successive modifiche o integrazionivincolare la prestazione. Gli Tali atti di cessione, di pegno o di vincolo divengono diventano efficaci solo quando nel momento in cui la Compagnia a seguito di richiesta in forma scritta dell’Aderente Società ne abbia preso atto e fatto apposita annotazione sull’originale di polizza o su apposita appendiceha avuto notizia. La Compagnia provvede ad inviare l’appendice all’Aderente entro 30 giorni dalla data Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di ricevimento della comunicazione da tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte dell’Aderenteintegrante del Contratto. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso richiede l'assenso il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario. Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all’avente diritto, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dall’Aderente dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio. Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore dell’Intermediario, come previsto dall’art.48 del Regolamento IVASS (già ISVAP) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS (già ISVAP) n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

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Cessione, pegno e vincolo. L’ Aderente può Il Contraente può, cedere ad altri il Contratto AssicurativoContratto, nonché disporre dei crediti da esso nascenti nei confronti della Compagnia costituendoli così come può darlo in pegno o comunque vincolandoli, fatti salvi i vincolare la prestazione. La cessione della contraenza deve essere effettuata nel rispetto dei limiti previsti dall’art.48 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011 e successive modifiche o integrazionidall’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”. Gli Tali atti di cessione, di pegno o di vincolo divengono diventano efficaci solo quando nel momento in cui la Compagnia a seguito di richiesta in forma scritta dell’Aderente Società ne abbia preso atto e fatto apposita annotazione sull’originale di polizza o su apposita appendiceha avuto notizia. La Compagnia provvede ad inviare l’appendice all’Aderente entro 30 giorni dalla data Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di ricevimento della comunicazione da tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte dell’Aderenteintegrante del Contratto. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso richiede l'assenso il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario. Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all’avente diritto, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dall’Aderente dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio. Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore dell’Intermediario, come previsto dall’art.48 del Regolamento IVASS (già ISVAP) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS (già ISVAP) n.2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

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