Common use of Classificazione dei rifiuti Clause in Contracts

Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari . • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche. 3 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.i; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni: a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività, c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc. d) (nel caso derivino da attività sanitarie):

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Samples: Regolamento Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani E Per l'Igiene Del Suolo, Regolamento Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani E Per l'Igiene Del Suolo

Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi come 1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., secondo l'origine in rifiuti urbani quelli e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di seguito precisatipericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), ) assimilati ai rifiuti urbaniurbani per qualità e quantità, per quantità ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 152/2006 e qualità come definite ai punti successivi del presente articolos.m.i.; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acquapubblico; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari 3. • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche. 3 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo previsto all’articolo 184-bis del DLgs 152/2006e decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 4 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I all’allegato 1 della Parte parte quarta del DLgs Dlgs 152/2006 e s.m.i... 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose5. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei I rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti origine domestica sono considerati urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento sono oggetto di particolari cautele. Essi possono essere ricondotti alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizionitipologie: a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali batterie e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori,pile; b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività,batterie per autotrazione; c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti medicinali e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materialifarmaci scaduti; 13) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc. d) apparecchiature elettriche ed elettroniche (nel caso derivino da attività sanitarie):RAEE); e) oli e grassi minerali e sintetici; f) solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, detergenti contenenti sostanze pericolose, legno contenente sostanze pericolose, qualsiasi contenitore di prodotti classificati come pericolosi; g) rifiuti contenenti cemento-amianto.

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Samples: Regolamento Comunale Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani

Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi 1. Ai sensi dell’art. 184, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sono classificati come rifiuti urbani quelli di seguito precisatiurbani: a) i rifiuti domesticidomestici indifferenziati e da raccolta differenziata, anche ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, provenienti da locali ivi compresi materassi e luoghi adibiti ad uso di civile abitazionemobili; b) i rifiuti non pericolosi indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da locali altre fonti che sono simili per natura e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati composizione ai rifiuti urbani, domestici indicati nell’allegato L-quater (allegato per quantità e qualità come definite ai punti successivi del comodità al presente articoloRegolamento sotto la lettera A) prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (allegato per comodità al presente Regolamento sotto la lettera B); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti strade e caditoie stradalidallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdidella manutenzione del verde pubblico, quali giardinicome foglie, parchisfalci d’erba e potature di alberi, aiuole e aree cimiterialinonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b)ai punti c, c) d ed e).e. 2 Tra i rifiuti urbani 2. Ai sensi dell’art. 184, comma 3 D.Lgs 152/06 e s.m.i. sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari . • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani classificati come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche. 3 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da prodotti nell’ambito delle attività agricole e agricole, agro-industrialiindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo dell’articolo 2135 C.C. del codice civile, e della pesca; b) i rifiuti derivanti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.idall’articolo 184 -bis ; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da lavorazioni industriali, quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da lavorazioni artigianaliquelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da attività commercialiquelli di cui al comma 2; f) i rifiuti da prodotti nell’ambito delle attività di servizioservizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti dalla attività dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 4 Sono rifiuti pericolosi sanitarie se diversi da quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti eall’articolo 183, ove necessariocomma 1, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni: a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, lettera b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività, c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili-ter) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13i) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera eccveicoli fuori uso. d) (nel caso derivino da attività sanitarie):

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Samples: Regolamento Comunale

Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi 1. La classificazione dei rifiuti è un passaggio indispensabile e fondamentale i cui effetti si ripercuotono su tutte le fasi successive della gestione dei rifiuti, ivi compresi gli adempimenti amministrativi che devono essere espletati in tema di contabilità e tracciabilità dei rifiuti. L’art. 184 del D.Lgs 152/2006, come integrato e modificato dai D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 205/2010, classifica i rifiuti secondo l’origine, in rifiuti urbani quelli e rifiuti speciali; secondo le caratteristiche di seguito precisatipericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazioneabitazione e relative pertinenze; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, urbani per qualità e quantità e qualità come definite ai punti successivi sensi del presente articoloregolamento; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ), ed e). 2 Tra 3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli provenienti dallo spazzamento delle strade (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche e relative pertinenze quali rampe) ed elettroniche), i beni di arredamento, di aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta pubblico e sulle rive dei rifiuti urbani ordinari . • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologichecorsi d’acqua. 3 4. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ; b) i rifiuti derivanti dalle da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.ibis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; k) il combustibile derivato da rifiuti; l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 4 5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato all’allegato I della Parte quarta parte IV del DLgs 152/2006 e s.m.idecreto legislativo n. 152 del 2006. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni: a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività, c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc. d) (nel caso derivino da attività sanitarie):

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Samples: Regolamento Per La Gestione Integrata Dei Rifiuti Urbani

Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi come 1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani quelli e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di seguito precisatipericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in: - rifiuto organico o umido: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili; - rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata; - rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia; - rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi e piante domestiche; - rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico; - rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, conferibili al sistema di raccolta; - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, provenienti dai nuclei domestici ed i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; b) rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbaniurbani per qualità e quantità, per quantità e qualità come definite ai punti successivi sensi dell’art. 11 del presente articoloRegolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici; c) rifiuti da spazzamento delle strade: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali; d) strade ed aree ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acquapubblico; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari . • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche. 3 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.i; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni: a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività, c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc. d) (nel caso derivino da attività sanitarie):

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Samples: Regolamento Di Gestione Per I Servizi Di Raccolta Dei Rifiuti

Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi come 1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani quelli e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di seguito precisatipericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, come specificato all’articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i... 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbaniurbani per qualità e quantità, per quantità e qualità come definite ai punti successivi sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g) del presente articoloD.Lgs. n.152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e parchi ed aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari 3. • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche. 3 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle da attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.i; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 4 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato all’allegato I della Parte quarta parte IV del DLgs 152/2006 e s.m.i. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti eD.Lgs. 152/2006, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizionispecificate: a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività, c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc. d) (nel caso derivino da attività sanitarie):

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Samples: Regolamento Di Gestione Dei Rifiuti Urbani E Assimilati

Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi come Ai fini del presente Regolamento per Xxxxxxx si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nel Catalogo Europeo dei Rifiuti e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani quelli e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di seguito precisati:pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono Rifiuti Urbani (RU): a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, urbani per quantità qualità e qualità come definite ai punti successivi del presente articoloquantità; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge spiaggie marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).. In base alla loro natura i Rifiuti Xxxxxx si suddividono inoltre in: 2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)A. DOMESTICI, i beni di arredamento, di uso comune, costituiti dai Rifiuti provenienti da fabbricati locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione di cui alla precedente lettera a)abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta ulteriormente suddivisi in: A.1. Ordinari: A.1.1. ORGANICI (FORU = Frazione Organica dei rifiuti urbani ordinari . • rifiuti urbani misti: RU): sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, costituiti da più frazioni merceologiche. 3 Sono rifiuti specialiche risultino compostabili. A loro volta si suddividono in: a) i rifiuti da attività agricole VERDE, comprende scarti vegetali derivanti dal lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e agro-industrialidella potatura di piante sia pubbliche che private, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ecc.; b) i rifiuti derivanti dalle attività UMIDO, comprende scarti di demolizionecucina e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, costruzionefazzoletti di carta e simili). A.1.2. RECUPERABILI (RUR = frazione recuperabile dei RU) con tutte le frazioni passibili di recupero, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavoriciclaggio e riutilizzo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.isuddivise in : a) CARTA E CARTONE; b) IMBALLAGGI IN PLASTICA; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, VETRO; d) i rifiuti da lavorazioni artigianaliLATTINE in alluminio; e) i rifiuti da attività commercialiBARATTOLI in acciaio e banda stagnata; f) i rifiuti da attività ALTRE FRAZIONI RICICLABILI passibili di servizioriciclo non comprese nei punti precedenti; gA.1.3. SECCO NON RICICLABILE (FSRU = Frazione secca dei RU) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i costituita dai rifiuti che rispettino le seguenti condizioni: a) derivino da locali non rientrano nelle altre categorie e che sono destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori interramento in discarica o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività, c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecctermodistruzione. d) (nel caso derivino da attività sanitarie):

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Del Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Urbani

Classificazione dei rifiuti. 1 1. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acquad'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 2 2. Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • : a) rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari . • ordinari; b) rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche. 3 3. Sono rifiuti speciali: a) urbani pericolosi i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.i; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti al comma precedente, lettere c), d), e) f), ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 alle vigenti disposizioni comunitarie e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di nazionali. 4. Non sono mai classificati rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decretoi rifiuti domestici. 8 5. In attesa della emanazione delle norme nonne statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione dell'applicazione del D.Lgs D. Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 6. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così cosi definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni: a) derivino da locali destinati ad od attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori,; b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione l'esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali industriati e artigianali e l’esclusione l'esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività,; c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all’artall'art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)) ; 2) Contenitori contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili; 3) Xxxxxx sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet; 4) Accoppiati accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 5) Frammenti frammenti e manufatti di vimini e di sughero; 6) Paglia paglia e prodotti di paglia; 7) Scarti scarti di legno esclusa la pasta di legno umida; 8) Ritagli ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 9) Feltri feltri e tessuti non tessuti; 10) Pelle pelle e similpelle; 11) Gomma gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria d'aria e copertoni; 12) Resine resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13) Imbottitureimbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; 14) Moquettemoquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali materiali vari in pannelli(di pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)) ; 16) Frammenti frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 17) Manufatti manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 18) Nastri nastri abrasivi; 19) Cavi cavi e materiale elettrico in genere; 20) Pellicole pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 21) Scarti scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffècaffé, scarti dell’industria dell'industria molitoria e è della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti derivanti, dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: animale carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale animale, giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002; 22) Scarti scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili); 23) Residui residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002; 24) Accessori accessori per l’informatica l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc.. ; d) (nel caso derivino da attività sanitarie e cioè: derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano) le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art 2 del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254; appartengano alle Seguenti tipologie: 1) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie):; 2) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto d) e quantitative indicate al successivo punto g); 4) spazzatura; 5) indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx e quelli di cui il detentore intende distarsi; 6) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie; 7) gessi ortopedici e le bende,gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine; 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che Io smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, camma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale. e) ed inoltre, per tutte le categorie sopra elencate, il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente-rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani; 1) a tale riguardo non sono considerati assimilati i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le ordinarie tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Gestore dei servizi, quali ad esempio: materiali non aventi consistenza solida; materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; prodotti fortemente maleodoranti; f) la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 kg/mq/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 150 kg/mq/anno per ogni giorno settimanale di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc. 7. Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità sopra citati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori. 8. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano. 9. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti; da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta, a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. 10. Si intendono come rifiuti ingombranti assimilati i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, nonché i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) derivanti da esercizi commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, escluse i RAEE professionali, purché Conferiti con le modalità fissate per gli analoghi rifiuti ingombranti domestici e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui al precedente punto 5 lettera f). 11. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 2.000 kg/anno per singola utenza. 12. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi sopra illustrati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite. 13. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della Collaborazione del Gestore del servizio.

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Samples: Regolamento Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani E Per l'Igiene Del Suolo

Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi come Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, ai sensi dell’ art. 184 del d.lgs. 152/2006, i rifiuti vengono classificati nel seguente modo: • Secondo l’origine: rifiuti urbani quelli di seguito precisati: a) e rifiuti speciali • Secondo la pericolosità: rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi Sono rifiuti urbani: • i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) ; • i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbaniurbani per qualità e quantità, per quantità e qualità come definite ai punti successivi sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del presente articolo; c) d.lgs. 152/2006; • i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali; d) ; • i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx x'xxxxx; • i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole parchi e aree cimiteriali; f) ; • i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari . • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche. 3 Sono rifiuti speciali: a) : • i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ; b) ; • i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis 186 del DLgs 152/2006e s.m.i; c) d.lgs. 152/2006; • i rifiuti da lavorazioni industriali, ; d) ; • i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) ; • i rifiuti da attività commerciali; f) ; • i rifiuti da attività di servizio; g) ; • i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) ; • i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano ; • i macchinari e le caratteristiche di cui all'allegato apparecchiature deteriorati ed obsoleti; • l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; • m) il combustibile derivato da rifiuti. I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali sopra elencati non devono, di cui alle vigenti norme in materia di rifiutinorma, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni: a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti essere conferiti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività, c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera eccservizio. d) (nel caso derivino da attività sanitarie):

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Samples: Regolamento Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani Ed Assimilati

Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi come 1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani quelli e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di seguito precisatipericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani : a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbaniurbani per qualità e quantità, per quantità e qualità come definite ai punti successivi sensi dell’articolo 198 comma 2 lettera g) del presente articoloD.Lgs. 152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono 3. Si definiscono Rifiuti Urbani interni i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi cui ai punti a) e b). 4. Si definiscono Rifiuti Urbani esterni i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari . • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologicheai restanti punti. 3 5. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis dall’articolo 186 del DLgs 152/2006e s.m.iD.Lgs. 152/2006; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 185 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 152/2006; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; k) il combustibile derivato dai rifiuti; l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti (solidi) urbani. 4 6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche speciali gli imballaggi terziari al termine del loro uso, cioè i materiali adibiti a contenere merci al fine di facilitarne la manipolazione, il trasporto, di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.iil detentori si disfa, ha l’obbligo o l’intenzione di disfarsi. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni: a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività, c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc. d) (nel caso derivino da attività sanitarie):

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Samples: Regolamento Comunale Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani

Classificazione dei rifiuti. 1 Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisatiindividuati all’art. 184 del D.Lgs 152/06: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbaniurbani per qualità e quantità, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolosensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acquad'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari . • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche. 3 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, (fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.i186); c) i rifiuti da lavorazioni industriali, (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni: a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività, c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13i) Imbottiture, isolanti termici i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc. d) (nel caso derivino da attività sanitarie):obsoleti;

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Samples: Regolamento Comunale

Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi come 1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani quelli e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di seguito precisatipericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in: 1) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili; 2) rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata; 3) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia; 4) rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche; 5) rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati “T”e “F”, batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico; 6) rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta; b) i rifiuti non pericolosi assimilati: i rifiuti provenienti da locali e luoghi ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbaniurbani per qualità e quantità, per quantità e qualità come definite ai punti successivi sensi dell’art. 10 del presente articoloregolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti strade ed aree e caditoie stradali; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; d) i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 .12.992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali; f) : i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché nonchè gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e)e d) e meglio individuati all’art. 12 del presente regolamento. 2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari 3. • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche. 3 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ; b) i rifiuti derivanti dalle da attività di demolizione, costruzione, nonché nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.i; c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, ; d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti derivanti da attività commerciali; f) i rifiuti derivanti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) del precedente comma 2 del presente articolo; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 4 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti non domestici precisati nell’allegato D al D.Lgs. 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/97, e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle /o contaminati dalle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto 8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli arttallegati stessi; 5. 264 e 265 Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. 9 Ad esclusione D.Lgs. 22/97 allo smaltimento dei rifiuti pericolosispeciali, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionalicome classificati dal precedente comma 3, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani tenuti a provvedere, a proprie spese, i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni: a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività, c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella produttori dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati: 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) 2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili 3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet 4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero 6) Paglia e prodotti di paglia 7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida 8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta 9) Feltri e tessuti non tessuti 10) Pelle e similpelle 11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali stessi con esclusione di camere d’aria e copertoni 12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; 13) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili 14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere 15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili) 16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati 17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 18) Nastri abrasivi 19) Cavi e materiale elettrico in genere 20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate 21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti le modalità stabilite dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera eccnormativa vigente. d) (nel caso derivino da attività sanitarie):

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Samples: Regolamento Consortile Per I Servizi Di Gestione Dei Rifiuti Urbani