Clausola. Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Roma Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Roma tel 06/54516.1. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
Clausola. Con questo termine si definiscono tutte le pattuizioni contrattuali che costituiscono l'insieme delle condizioni di assicurazione (o di polizza), siano esse prestampate o di volta in volta convenute, ad integrazione o modifica di queste, sulle quali prevalgono.
Clausola. LIBERATORIA L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto del Contratto di Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato, su incarico della Compagnia, nell’ambito dell’istruttoria del sinistro, ai quali, anche dopo il verificarsi dell’evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione. ART. 26
Clausola. LIBERATORIA L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Polizza Collettiva, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o prima del sinistro, eventualmente incaricati da CNP dell'esame del sinistro stesso.
Clausola if-and-when": dubbi ed incertezze. Difficile non notare che la volontà delle parti in merito alla clausola "if-and-when" trova ostacoli rilevanti e che è difficile prevedere gli effetti di tale pattuizione, anche ove sia chiaramente verbalizzata(22). Questo vale sia quando inserita in un contratto regolato dal diritto italiano che straniero: o le parti ottengono troppo (si trovano parti di un contratto diverso da quello che volevano concludere: una joint venture invece di un appalto), o troppo poco (nullità della clausola o sua qualificazione come semplice termine). Il bisogno che ha causato i flussi giuridici relativi a questa clausola rischia quindi di rimanere insoddisfatto. A tali difficoltà si aggiunga il fatto che il subappaltatore possa, in presenza di tale clausola, trovarsi pregiudicato e privo di tutela in caso di negligenza dell'appaltatore principale nella fase di riscossione. Ma non è tutto. I rischi a cui è soggetto un subappaltatore non finiscono qui. In primo luogo, ma questo non è un problema esclusivamente legato alla clausola in questione, il subappaltatore comunque si trova esposto ad un secondo rischio creditorio: quello dell'appaltatore principale. Infatti, anche qualora il pagamento da parte del committente finale avvenga e la clausola "if-and-when" si trovi a non operare, egli corre il rischio che il denaro venga intercettato ed aggredito dagli altri creditori dell'appaltatore principale. In secondo luogo, ma anche questo non è un problema causato alla clausola in questione, il subappaltatore corre comunque il rischio che l'appaltatore principale una volta ricevuto il pagamento dal committente, impieghi il denaro per altri scopi nel proprio interesse, decidendo di ritardarne o di ometterne il pagamento al subappaltatore stesso. Certo, in questo ultimo caso, il subappaltatore potrà ricorrere al giudice, ma quanto tempo questo procedimento richiede? Nel frattempo l'appaltatore potrebbe fallire o disporre del proprio patrimonio. Magra soddisfazione rimarrebbe al subappaltatore. º 7. Dalla clausola "if-and-when" al trust. Di fronte all'incapacità della clausola "if-and-when" di soddisfare i bisogni giuridici alla base dei flussi che hanno portato alla sua diffusione, occorre pensare delle alternative capaci di soddisfare tali bisogni: l'istituzione sul credito dell'appaltatore principale nei confronti del committente finale di un trust in favore di quello e del subappaltatore sarebbe un'alternativa alla clausola "if-and-when", che ottie...
Clausola. Pag.11 Con questo termine si definiscono tutte le pattuizioni contrattuali che costituiscono l’insieme delle condizioni di assicurazione (o di polizza), siano esse prestampate o di volta in volta convenute, ad integrazione o modifica di queste, sulle quali prevalgono. Le condizioni di assicurazione si distinguono in “generali”, “particolari”, “speciali”, “aggiuntive”. Vedi Anche CLAUSOLE (varie formulazioni). (Artt. 1341 e 1342 C.c.). CLAUSE ARBITRATION CLAUSE
Clausola. ART. 50 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I 9
Clausola. ART. 50 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. Qualora per l’esecuzione dell’appalto in oggetto necessiti di nuove risorse rispetto a quelle già presenti nel proprio organico, l’aggiudicatario si impegna ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante” (Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900; in argomento cfr. anche Parere Avcp n. 44/2010 e delibera Avcp n. 97/2012). Deve pertanto indicare sul verbale di inizio attività l’applicazione di tale clausola.
Clausola. ART. 3, COMMA 8, DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136
Clausola. Consip Qualora Consip Spa avesse attivato, successivamente all’indizione della presente gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, una convenzione relativa alla medesima categoria di servizi, è facoltà della Provincia revocare o modificare il presente procedimento di gara.