Common use of CLAUSOLA ANTICORRUZIONE Clause in Contracts

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale, Contract

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

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Samples: Contract Estimatorio, Contract of Estimation, Capitolato Speciale

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. : o artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 o (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt ; o artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. ; o art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D o art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso politici);omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in o qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. - C.P., o omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - commesso nei confronti della Ditta delIl gestore nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D ; D. art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

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Samples: Fornitura Di Stent Coronari

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. C.P.; - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - intimidazione commesso nei confronti della Ditta Xxxxx nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, I° e II° comma del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASLdell’Azienda USL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. artt. a. articoli 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt b. articoli 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. art. c. articoli 321, in relazione arttarti art. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D ; d. art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente organi della ASL dell’Azienda USL, ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL dell’Azienda stessa, per sé o per altri o altri; richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.C.P.

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Samples: Capitolato Speciale

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. C.P.; - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Ventiloterapia E Ossigenoterapia Domiciliare

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari Concorrenti ed i Concorrenti Aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2istituzionale. I concorrenti e gli aggiudicatari Concorrenti ed i Concorrenti Aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASLdell’Amministrazione, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1paragrafo, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. : o artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt ; o artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. ; o art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D o art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente competenti organi della ASL Amministrazione ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL Amministrazione stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. - C.P.; − omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di Amministrazione qualsiasi atto di intimidazione; - intimidazione commesso nei confronti della Ditta del Concorrente/Aggiudicatario nel corso del contratto con al la finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

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Samples: Service Agreement

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio. 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara