CONVENZIONE
REP. 24/2021
CONVENZIONE
per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi prelevati destinati a trapianti terapeutici e delle équipe chirurgiche per svolgere tali procedure e di pazienti candidati al trapianto per le regioni Campania, Calabria e
Basilicata
XX.XX.XX S.P.A.
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SLAM LAVORI AEREI S.R.L.
CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI ORGANI PRELEVATI DESTINATI A TRAPIANTI TERAPEUTICI E DELLE ÉQUIPE CHIRURGICHE PER SVOLGERE TALI PROCEDURE E DI PAZIENTI
candidati al trapianto per le regioni Campania, Calabria e
Basilicata
CIG 837309723B
L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Aprile presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale f.f., Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nato a Napoli il 20/07/1967, C.F. FRRMRA67L20F839F, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2021
E
SLAM LAVORI AEREI S.r.L., con sede legale in Napoli – Aeroporto Civile di Capodichino, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al numero REA 287644, C.F. 01325360632, P.IVA 07045260630 rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Qualiano (NA) il 06/02/1947, C.F. SVNGNR47B06H101E (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che Xx.Xx.Xx. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell’art. 6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, Centrale di Committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione
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di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
b) che l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. prevede che “Le attività di committenza ausiliarie
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all’articolo 38”;
c) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza, ha indetto con determinazione dell’A.D. n. 272 del 17/07/2020 una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per il SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI ORGANI PRELEVATI DESTINATI A TRAPIANTI TERAPEUTICI E DELLE ÉQUIPE CHIRURGICHE PER SVOLGERE TALI PROCEDURE E DI PAZIENTI CANDIDATI AL TRAPIANTO PER LE REGIONI CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA;
d) che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura con determinazione dell’A.D. n. 38 del 24/02/2021 e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordinativi di Fornitura;
e) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso;
f) che i singoli Contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;
g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
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Articolo 1 – DEFINIZIONI
Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per:
a) Convenzione: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Xx.Xx.Xx. S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione aderente;
b) Amministrazione/i Contraente/i o Amministrazione/i: le Regioni aderenti alla Convenzione (Campania, Calabria, Basilicata) che, sulla base della normativa vigente, sono legittimati ad utilizzare la Convenzione e che possono, dunque, emettere Ordinativi di Fornitura (contratti specifici) basati sulla presente Convenzione;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione impegnandosi a quanto previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni aderenti a seguito dell’emissione da parte delle stesse dei singoli Ordinativi di Fornitura;
d) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione; disciplina inoltre le modalità per l’emissione degli Ordinativi di Fornitura;
e) Ordinativo di Fornitura: documento col quale l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di
acquisire le prestazioni/servizi oggetto delle Convenzione, determinandone quantità, importo e durata;
f) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore, perfezionato mediante l’Ordinativo di Fornitura, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Convenzione.
g) Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC): il rappresentante dell’Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l’Amministrazione stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del servizio. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore.
Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
- l’Allegato “B” (Capitolato Tecnico e relativi allegati);
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- l’Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore);
- l’Allegato “D” (Offerta tecnica del Fornitore). La presente Convenzione è regolata, in via gradata:
a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto dall’Ordinativo di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi Allegati. Le clausole della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i singoli Ordinativi di Fornitura, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura.
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La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico.
Nel dettaglio, l’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio di trasporto urgente di organi umani ed équipe medica con impiego di mezzi aerei per interventi a carattere di urgenza sul territorio nazionale e/o in un territorio comunitario o extraeuropeo.
Il servizio viene svolto a seguito di richieste provenienti dalle Regioni Campania, Basilicata e Calabria.
Il servizio comprende i trasporti effettuati nell’ambito delle attività di prelievo e trapianto e, in dettaglio,
comprendono:
a) il trasporto dei campioni biologici (donatore/ricevente) necessari per le prove d’istocompatibilità;
b) il trasporto delle équipe prelevatrici o trapiantatrici;
c) il trasporto di organi, tessuti e cellule;
d) il trasporto dei pazienti candidati al trapianto in occasione della convocazione al trapianto stesso, con eventuali accompagnatori in numero massimo di 2 persone e comunque in relazione alla disponibilità di posti a sedere nel rispetto delle limitazioni di caricamento dell’aeromobile imposte dal Manuale di Volo (AFM - Airplane Flight Manual).
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 4.479.600,00 oltre IVA.
In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti entro il valore di aggiudicazione dato dal prodotto del fabbisogno complessivo per il prezzo risultante dal ribasso percentuale offerto relativo al servizio in oggetto rispetto alla base d’asta.
Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016 e s.m.i..
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione
contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
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- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
La Convenzione ha una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Regioni aderenti potranno emettere l’Ordinativo di Fornitura (OdF), documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Regioni ed il Fornitore. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.
A seguito dell’emissione dell’/degli Ordinativo/i di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
La durata di ciascun “Contratto attuativo” è pari a 48 mesi decorrenti dalla data del relativo OdF.
Articolo 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Ordinativo di Fornitura in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
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a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
i) a comunicare all’impresa subentrante, al momento della conclusione dell’appalto, tutti i dati e le informazioni
inerenti al personale impiegato necessarie per il cambio appalto.
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o
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del Contratto, anche presso sedi e/o strutture della Amministrazione originariamente non previste ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016;
I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Articolo 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Convenzione. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alla Amministrazione le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione e del relativo contratto attuativo in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta
penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
Articolo 7 - ORDINATIVO DI FORNITURA
La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l’emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti Attuativi si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento e nei limiti dell’Importo massimo contrattuale di cui al par. 3 del Disciplinare di Gara. Le Regioni aderenti al presente schema di Convenzione comunicheranno al Fornitore (a mezzo PEC) l’avvio della fornitura secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico.
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L’esatto quantitativo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono indicati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento.
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni dovranno valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura aggiuntivi rispetto a quelli riportati nel DUVRI presentato in gara.
Il Fornitore acquisisce dalle singole Amministrazioni Contraenti i riferimenti dell’Ordinativo di Fornitura, tra i quali:
• il N. di Protocollo dell’Ordinativo di Fornitura
• CIG della procedura, il CIG derivato e riferimenti per la fatturazione
• Quantità
È fatto divieto ad una Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo di Fornitura, emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura prima dell’esaurimento dell’Ordinativo precedente; pertanto l’Ordinativo di Fornitura emesso da una Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinativo di Fornitura, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l’importo oggetto di tale Ordinativo non verrà conteggiato nell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. In tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione Contraente e Xx.Xx.Xx.
S.p.A. e comunicare loro la non validità dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto. In tale ipotesi:
Ricevuto l’Ordinativo di Fornitura il Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 9, dovrà darne riscontro, comunicando a quest’ultimo la data di avvio prevista, che dovrà comunque, rispettare i termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo tra le parti. Il Fornitore si impegna, inoltre, a contattare l’Amministrazione Contraente per convenire le eventuali modalità operative (es. luoghi ed orari).
Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e rispettando le modalità e i tempi stabiliti al Capitolato Tecnico, fermo restando che la fornitura dei prodotti e l’erogazione dei servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni comunicate dall’Amministrazione Contraente, salvo diverso accordo tra le parti.
Durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti Attuativi, il Fornitore può proporre all’Amministrazione Contraente la sostituzione dei prodotti e servizi aggiudicati con altri nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo “nulla osta” da parte di Xx.Xx.Xx. SpA e mantenendo le condizioni stabilite nella gara e nella presente Convenzione. Non sono ammesse, in ogni caso, difformità qualitativa e/o quantitativa della fornitura. In tal caso, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare e sostituire i prodotti con beni idonei e conformi a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico e dai documenti di Gara.
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Articolo 8 - VERIFICHE E MONITORAGGIO
Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
In ogni caso, le Amministrazioni procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione.
L’Amministrazione Contraente provvederà nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, l’Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
In ogni caso l’attività di controllo viene svolta dal Direttore della Esecuzione della Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 18 del Decreto Mit 7 marzo 2018 n 49.
Ove l’Amministrazione comunichi a Xx.Xx.Xx. S.p.A., in relazione al singolo contratto, di aver accertato gravi ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle previsioni contrattuali ovvero che le prestazioni non sono state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dall’aggiudicatario della presente Convenzione ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.
Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, Xx.Xx.Xx. S.p.A., durante tutta la durata delle stesse e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali, nonché presso le rispettive Centrali Operative.
Le verifiche ispettive potranno riguardare:
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- le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
Articolo 9 – PENALI
Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, a seconda della competenza, individuata nel Capitolato Tecnico, dalla Amministrazione Contraente.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.
Nell’ambito del singolo Contratto l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della
misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del lotto aggiudicato.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 10 – CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 223.980,00 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A. o
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l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 9 ha diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito
alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Articolo 11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Xx.Xx.Xx. S.p.A., relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:
a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto dal Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a Xx.Xx.Xx. S.p.A. di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata
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ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione;
d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
e) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
4. Xx.Xx.Xx. S.p.A., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art.
108, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
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5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi delle
ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) in particolare, costituisce grave inadempimento il mancato rispetto della clausola sociale di cui al successivo art. 13.
d) qualora, al di fuori di quanto previsto ai precedenti punto b e c), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Inoltre, l’Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o
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funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative
eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica.
L’Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali
di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’Articolo 9 della presente Convenzione.
In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti, Xx.Xx.Xx.
S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.
In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 12 – RECESSO
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento
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delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 13 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx.
n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 14 – RISERVATEZZA
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
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Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 675/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 15 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE DELLA COMMESSA
Il Fornitore nomina il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx quale Referente della Convenzione, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A..
Il Fornitore, inoltre, nomina xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx quale Responsabile della Commessa, con incarico di essere il referente unico del Contratto nei confronti di Xx.Xx.Xx. Spa e della Amministrazione Contraente che ha aderito alla presente Convenzione, per quanto di propria competenza. Questi avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Responsabile della Convenzione per conto di Xx.Xx.Xx. S.p.A., è il referente della Convenzione nei confronti del Fornitore e dell’Amministrazione contraente e svolge tutti i compiti e funzioni di seguito previste:
• Applicare le penali di competenza di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
• Rilasciare le certificazioni per lo svincolo delle cauzioni;
• Disporre verifiche ed ispezioni, a campione, sulla corretta esecuzione del contratto
• Proporre la risoluzione /revoca della Convenzione al Direttore generale di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
• Ogni altra attività di competenza di Xx.Xx.Xx. S.p.A.
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Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.
E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso
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in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 18 - FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti da Xx.Xx.Xx. S.p.A. a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di esecuzione di appalti pubblici ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura e per l’esecuzione dell’appalto nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di Xx.Xx.Xx. S.p.A. individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela si Xx.Xx.Xx. S.p.A. in sede giudiziaria.
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In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da Xx.Xx.Xx. S.p.A. nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta a Xx.Xx.Xx. S.p.A., pec: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali
(xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Xx.Xx.Xx. S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, XXX 00000.
Articolo 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
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In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 21 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ
In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di integrità in data 9 luglio 2020 e dall’art. 3 della L. n.136/2010, l’Impresa:
- ha l’obbligo di comunicare alla Xx.Xx.Xx. i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità sottoscritto in data 9 luglio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:
a) l’Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
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b) l’Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno
–direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati –somme di denaro o altre utilità
finalizzate a facilitare l’affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;
c) l’Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Xx.Xx.Xx., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d) l’Impresa si obbliga a segnalare a Xx.Xx.Xx. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;
e) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all’art.5 Patto di Integrità che prevede la risoluzione immediata del contratto;
f) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
g) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
h) L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
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Articolo 22 - CLAUSOLA FINALE
La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale f.f.
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) x.xx digitalmente
SLAM LAVORI AEREI S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx) x.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Durata della Convenzione), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro), Articolo 13 (Riservatezza), Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto e
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subappalto), Articolo 17 (Foro competente), Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 21 (Clausola finale).
SLAM LAVORI AEREI S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx) x.xx digitalmente
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Codice Fiscale 800 119 906 39
Sede legale: xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Sede Centro Direzionale Isola A6
Sede Centro Direzionale Isola C3-C5
REGIONE CAMPANIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
REGOLANTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI ORGANI PRELEVATI DESTINATI A TRAPIANTI TERAPEUTICI
E DELLE ÉQUIPE CHIRURGICHE PER SVOLGERE TALI PROCEDURE
E DI PAZIENTI CANDIDATI AL TRAPIANTO PER LE REGIONI CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA
INDICE
Art. 1 PREMESSA 4
Art. 2 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO 4
Art. 3 DURATA DELL’APPALTO 5
Art. 4 RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 5
Art. 5 IMPORTO DELL’APPALTO 5
Art. 6 SPECIFICA DEI COMPENSI 5
Art. 7 INVARIABILITÀ DELLE TARIFFE 7
Art. 8 CONVENZIONE E ORDINATIVO DI FORNITURA 7
Art. 9 MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 8
Art. 10 NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 8
Art. 11 ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO 9
Art. 12 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 10
Art. 13 DISDETTA 10
Art. 14 CONFERMA TRASPORTO ORGANI/ÉQUIPE 10
Art. 15 CONFERMA TRASPORTO DI PAZIENTE CON BARELLA 10
Art. 16 RISCONTRO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 11
Art. 17 ESCLUSIVITÀ DI UTILIZZO 11
Art. 18 MODALITÀ ESECUTIVE DEL TRASPORTO 11
Art. 19 INFORMAZIONI ALLE PERSONE TRASPORTATE 11
Art. 20 SISTEMA DI GESTIONE DELLA DITTA 12
Art. 21 IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE 12
Art. 22 PENALI E PREMIALITÀ 13
Art. 23 ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ 13
Art. 24 VERIFICHE DI CONFORMITÀ E QUALITÀ 13
Art. 25 COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 14
Art. 26 ONERI A CARICO DELL'AZIENDA APPALTANTE 14
Art. 27 ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 14
Art. 28 OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 15
Art. 29 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
– MORTE 15
Art. 30 GARANZIE CAUZIONALI E ASSICURATIVE 15
Art. 31 ASSICURAZIONI 16
Art. 32 RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO 16
Art. 33 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
Art. 34 CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA 17
Art. 35 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE 17
Art. 36 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17
Art. 37 RECESSO DAL CONTRATTO 18
Art. 38 DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 18
Art. 39 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 19
Art. 40 OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI 19
Art. 41 FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO 20
Art. 42 SPESE CONTRATTUALI 20
Art. 43 NORME GENERALI DI RINVIO 20
Art. 44 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 20
Art. 45 SPESE, IMPOSTE E TASSE 20
Art. 46 RICHIAMO AD ALTRE NORME 20
Allegato 1 - Caratteristiche cabina per attività trasporto organi 21
Allegato 2 - Dotazioni e attrezzature sanitarie 21
Allegato 3 - Requisiti ditte concorrenti 22
Allegato 4 - Caratteristiche minime aeromobili 23
Allegato 5 - Stato dell’aeromobile 24
Allegato 6 - Equipaggi – requisiti minimi 24
Art. 1 PREMESSA
Le Regioni Campania, Basilicata e Calabria (da qui in poi Regioni) hanno la necessità di acquisire un servizio di alta professionalità, svolto da imprese in possesso, oltre che delle abilitazioni, certificazioni e autorizzazioni previste dalla legge, anche di una comprovata capacità ed esperienza nel settore aeronautico, capaci di garantire la massima sicurezza delle operazioni in conformità alle indicazioni di cui al documento della Conferenza Stato Regioni e province Autonome del 25 marzo 2015 relativo alla ”Revisione e aggiornamento dell’accordo XXX 00 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche” comprendente:
• i principi inerenti al sistema di trasporto di organi, équipe trapiantologiche, materiali biologici;
• i requisiti di confezionamento, etichettatura, monitoraggio della temperatura e tracciabilità dell’organo;
• i requisiti definiti dal Centro Nazionale Trapianti, indispensabili, per l’affidamento del servizio di trasporto
aereo di organi.
Art. 2 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO
L’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio di trasporto urgente di organi umani ed équipe medica con impiego di mezzi aerei per interventi a carattere di urgenza sul territorio nazionale e/o in un territorio comunitario o extraeuropeo.
Il servizio viene svolto a seguito di richieste provenienti dalle Regioni Campania, Basilicata e Calabria.
Il servizio comprende i trasporti effettuati nell’ambito delle attività di prelievo e trapianto e, in dettaglio, comprendono:
a) il trasporto dei campioni biologici (donatore/ricevente) necessari per le prove d’istocompatibilità;
b) il trasporto delle équipe prelevatrici o trapiantatrici;
c) il trasporto di organi, tessuti e cellule;
d) il trasporto dei pazienti candidati al trapianto in occasione della convocazione al trapianto stesso, con eventuali accompagnatori in numero massimo di 2 persone e comunque in relazione alla disponibilità di posti a sedere nel rispetto delle limitazioni di caricamento dell’aeromobile imposte dal Manuale di Volo (AFM - Airplane Flight Manual).
La disponibilità dell’aeromobile s’intende a titolo esclusivo a favore della Committente dal momento in cui l’aeromobile inizia il volo di posizionamento sulla prima sede indicata dalla Committente e sino al termine della missione.
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (detto anche Capitolato di Gara, Capitolato Tecnico o più semplicemente Capitolato) disciplina l’affidamento di tale trasporto aereo ad operatori aerei qualificati, che offrano adeguate garanzie di sicurezza, efficienza e qualità nell’espletamento del servizio richiesto.
I dati INDICATIVI relativi al numero annuo presunto di trasporti, numero di decolli e atterraggi, minuti di volo, sono stati determinati sulla base dell’andamento dei dati storici negli ultimi quattro anni.
I dati previsionali dei voli (numero di tratte e dei minuti volati) sono specificati nella tabella riportata del successivo Art. 6 .
Per la redazione del presente Capitolato si è fatto riferimento alla seguente documentazione:
− Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 25 marzo 2015;
− Linea guida del Centro Nazionale Trapianti, con documento “REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI ORGANI” – Edizione Gennaio 2019;
− Decreto 19 novembre 2015 “Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti”, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti. fa attualmente riferimento a quanto previsto dalle linee Guida approvato il 21 dicembre 2006 dalla Conferenza Stato Regioni;
− Regolamento (EU) 965/2012 (IR, AMC, GM and CS-FTL.1) Revision XI July 2018.
Quanto sopra, non esclude l’applicabilità di nuove o aggiornamenti di norme attinenti al servizio richiesto, ma non citate nel presente documento o ulteriori discipline di emissioni successive a questa edizione e nel corso di vigenza contrattuale.
Per l’adeguamento alle norme future e a quanto eventualmente ulteriormente richiesto in applicazione di eventuali accordi afferenti alla tipologia del servizio, la Ditta Aggiudicataria (di seguito Ditta o anche D.A.) non può richiedere alcun aumento di costo salvo quelli oggettivamente verificabili e quantificabili.
Art. 3 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto per l'affidamento del servizio ha una durata di anni quattro (4) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Ogni Regione, in qualità di Committente e soggetto coordinatore del servizio, si riserva, altresì, alla scadenza del termine ordinario del contratto, la facoltà di prorogare il contratto in essere per il periodo necessario alla conclusione del procedimento di gara per la nuova aggiudicazione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza contrattuale. Ogni Regione si riserva, inoltre, la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione. Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.
Art. 4 RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
La Ditta Aggiudicataria deve comunicare alle Regioni il nominativo di un suo rappresentante o incaricato per tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato. La ditta deve comunicare il nome dell’incaricato e il luogo di residenza e indirizzo e recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio. L’incaricato deve, inoltre, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso deve mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dalle Regioni per il controllo dell’andamento del servizio. In caso di assenza o impedimento dell’incaricato, la ditta deve comunicare il nome e l’indirizzo di un sostituto. Le persone addette alle comunicazioni con il Centro Regionale Trapianti saranno fluenti nella lingua italiana, parlata e scritta.
Art. 5 IMPORTO DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto al netto dell’IVA, riferito alla durata quadriennale (quarantotto mesi), è di €
4.633.200,00 soggetto a ribasso.
Per quanto attiene ai costi del personale, i relativi valori sono stati determinati sulla base dei valori di mercato, ovvero delle retribuzioni medie applicabili alle varie professionalità. Per i Piloti ed i Tecnici di manutenzione sono stati riportati nel computo dei costi di esercizio i singoli valori medi. Per quanto attiene invece ai costi di certificazione e di mantenimento della stessa, in considerazione che la struttura è composta da diverse professionalità, molto differenziate fra loro, si è valutato il costo totale per il mantenimento di una struttura organizzativa (personale, infrastrutture, documentazione, arredi, macchine d’ufficio e mezzi) adeguata allo scopo.
Per quanto riguarda i costi derivanti dai rischi interferenziali, è fissato un importo di € 13.000. Tale importo tiene conto che il personale dell’D.A dovrà svolgere corsi specialistici in materia di pericoli e rischi connessi alle attività oggetto della gara. Dettagli su tali rischi sono contenuti nel DUVRI.
Tutti i valori sono IVA esclusa. L’importo contrattuale finale è determinato sulla base dei ribassi effettuati.
Art. 6 SPECIFICA DEI COMPENSI
Le tariffe oggetto di compenso sono intese comprensive dei costi a carico della Ditta Aggiudicataria e in particolare quelli riguardanti la gestione tecnico-operativa dell’aeromobile, il personale e relative diarie fuori sede, i mezzi di
trasporto a uso dello stesso personale, le assicurazioni, le tasse di assistenza ai voli in rotta, ecc.… ovvero costi fissi e
variabili dell’Impresa.
Con riferimento all’offerta economica e alle condizioni definite in sede di aggiudicazione, la Regione che ha richiesto il servizio tramite il CRT riconosce alla Ditta, il mese successivo a quello di competenza, i seguenti corrispettivi per ogni singolo trasporto, indipendentemente dal tipo di aeromobile e dal numero di persone trasportate:
A. Compensi su base Tariffale
1) Tariffa forfettaria per minuto di volo offerta in gara, che include:
• i tempi intercorrenti fra gli effettivi orari di decollo e atterraggio (tempi stick-to-stick) rispettivamente anticipato il primo e posticipato il secondo di tempo di 5 (cinque) minuti;
• 60 minuti massimi per i voli di primo posizionamento sull’aeroporto richiesto e altrettanto per il rientro dell’aeromobile alla destinazione determinata dalla Ditta Aggiudicataria. Detti voli devono comunque essere documentati. Qualora il riposizionamento richieda un tempo inferiore ai 60 minuti, sarà riconosciuto all’impresa il tempo effettivo di volo calcolato secondo i criteri di cui al presente punto.
2) Tariffa per ciascun minuto di sosta e attesa sull’aeroporto di destinazione dell’équipe medica e/o di
prelievo dell’organo.
3) Valore forfettario convenuto per i diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali sugli aeroporti di
destinazione e transito correlati con l’effettuazione dell’attività richiesta.
4) Valore forfettario convenuto per i diritti aeroportuali al rientro dell’aeromobile presso la propria base
di armamento.
Si precisa che non sono oggetto di remunerazione i tempi di sosta sugli aeroporti e/o su aeroporti di dirottamento per cause non imputabili alla Committente. Sono anche esclusi da compensazione i diritti aeroportuali relativi all’aeroporto da cui muove l’aeromobile per il primo posizionamento.
B. Canone mensile offerto per la pronta disponibilità del velivolo.
L’importo mensile include tutti i costi operativi a carattere indiretto connessi al mantenimento di tutti gli aspetti riguardanti l’organizzazione della D.A. affinché sia garantita la pronta disponibilità dei velivoli e personale operativo (messa a disposizione dell'aereo e dell'equipaggio 24 h su 24 h per 365 giorni all'anno) per lo svolgimento del servizio di trasporto richiesto come descritto nel presente Capitolato.
L'importo corrisposto alla Ditta Aggiudicataria sarà pertanto costituito dal canone di pronta disponibilità e dal compenso relativo al numero di missioni effettivamente effettuate.
Il prospetto con il dettaglio degli importi a Base d’Asta e dei fabbisogni stimati è di seguito riportato.
Tabella 1 - fabbisogno Annuo
Regione | Basi | Numero MISSIONI ANNUO | MEDIA MIN. VOLO PER MISSIONE | TOT MINUTI VOLO XXXXX | Xxxxxxxxx annuo | Massimale Quadriennale |
CAMPANIA | NAPOLI | 60 | 155 | 9.300 | 828.034,48 € | 3.312.137,93 € |
BASILICATA | NAPOLI | 5 | 155 | 775 | 69.002,87 € | 276.011,49 € |
CALABRIA | LAMEZIA | 17 | 175 | 2.975 | 261.262,64 € | 1.045.050,57 € |
TOTALE | 82 | 13.050 | 1.158.300,00 € | 4.633.200,00 € |
Tabella 2 - Quadro Economico
ID | Descrizione | FABBISOGNO ANNUO | FABBISOGNO QUADRIENNALE | IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA | IMPORTO PRESUNTO ANNUALE | IMPORTO PRESUNTO QUADRIENNALE |
1 | Tariffa forfetaria offerta per MINUTO di VOLO | 13.050 | 52.200 | € 60,00 | € 783.000,00 | € 3.132.000,00 |
2 | Tariffa per ciascun MINUTO di SOSTA e ATTESA sull’aeroporto di destinazione dell’equipe medica e/o di prelievo dell’organo | 4.920 | 19.680 | € 5,00 | € 24.600,00 | € 98.400,00 |
3 | Valore forfetario convenuto per i diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali sugli aeroporti di destinazione e transito correlati con l’effettuazione dell’attività richiesta | 164 | 656 | € 500,00 | € 82.000,00 | € 328.000,00 |
4 | Valore forfetario convenuto per i diritti aeroportuali al rientro dell’aeromobile presso la propria base di armamento | 82 | 328 | € 350,00 | € 28.700,00 | € 114.800,00 |
5 | CANONE ANNUO | 12 | 48 | € 20.000,00 | € 240.000,00 | € 960.000,00 |
TOTALE | € 1.158.300,00 | € 4.633.200,00 |
Art. 7 INVARIABILITÀ DELLE TARIFFE
I prezzi formulati in sede di stipula di contratto dovranno rimanere fissi ed invariati in relazione al tipo di aeromobile
impiegato nell’occorrenza.
Ciò rimane valido anche a fronte di adeguamenti che interessano la struttura organizzativa, il personale, gli aeromobili ed i mezzi della D.A. necessari al mantenimento del Certificato di Operatore Aereo e/o di altre certificazioni ad esso collegate, anche a seguito dell’adozione di nuove normative europee e/o nazionali. Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticabili dalla Ditta Aggiudicataria.
Art. 8 CONVENZIONE E ORDINATIVO DI FORNITURA
Con la Ditta Aggiudicataria della presente procedura, Xx.Xx.Xx. stipulerà un’unica Convenzione, conforme allo Schema di Convenzione presentato in gara, con il quale verranno regolamentati i Contratti di fornitura attuativi della medesima Convenzione, stipulati dalle singole Regioni aderenti mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
Con riferimento alla Convenzione si precisa che:
− ciascuna Regione aderente, attraverso l’Ordinativo di Fornitura emesso secondo le modalità stabilite nella
Convenzione, stipulerà un Contratto di fornitura con la D.A.;
− il quantitativo effettivo da fornire, oggetto dei singoli Contratti di fornitura (di seguito anche solo
“quantitativo della fornitura”), è indicato nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Regioni Aderenti;
− l’importo effettivo di ciascun Contratto di fornitura è determinato dalle quantità di missioni oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, moltiplicato per il/i rispettivo/i prezzo/i unitario/i offerto/i, sino a concorrenza del massimo contrattuale;
− ciascun Ordinativo di Fornitura è impegnativo per le singole Regioni aderenti, relativamente al quantitativo
della fornitura ivi indicato, fermo restando che gli stessi potranno aumentare o ridurre le forniture fino a
concorrenza del limite di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
− le Regioni aderenti potranno emettere, e la D.A. dovrà accettare, Ordinativi di Fornitura per una quantità complessiva sino a concorrenza del massimo contrattuale di cui sopra, eventualmente incrementato.
L’importo massimo contrattuale espresso in Convenzione non è garantito alla D.A. in quanto non è da considerarsi vincolante né per Xx.Xx.Xx., né per le Regioni aderenti i quali, pertanto, non risponderanno nei confronti della D.A. nel caso in cui gli Ordinativi di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto massimo contrattuale. Più in generale, la Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Xx.Xx.Xx. e per le Regioni aderenti nei confronti della D.A., salvo quelle espressamente alla stessa riferite, quali il contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei Contratti di fornitura che verranno stipulati dalle singole Regioni aderenti e la D.A. con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
Nel corso del contratto, la Regione interessata potrà richiedere alla D.A. una modifica all’Ordinativo di Fornitura sia a seguito di un eventuale stabile mutamento delle esigenze, sia in caso di eventi particolari che richiedano una variazione del servizio ad oggetto. La D.A. sarà obbligata a implementare le modifiche sui servizi erogati secondo quanto richiesto dalla Regione contraente nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 9 MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, dovrà contenere le seguenti clausole:
1) L’impresa (…….), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
2) L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del
presente contratto all’Ente (…).
Una copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all’Amministrazione ai fini della verifica. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo al Concorrente Aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.
In particolare, in caso di mancata disponibilità derivante da motivi eccezionali o di forza maggiore, la Ditta Aggiudicataria potrà occasionalmente coordinarsi con un'altra ditta, previa comunicazione all'Ente Appaltante, che metterà a disposizione velivoli con caratteristiche non inferiori a quelle previste nel presente capitolato e di personale di volo con esperienza pari o superiore a quelle offerte dall'Azienda aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi a carico dello stesso Ente Appaltante.
Tutto ciò non previsto nel presente articolo è rinviato al contratto sottoscritto tra le parti.
Art. 10 NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO
L’organizzazione del trasporto aereo per organi ed équipe ha per riferimento la seguente normativa. Essa consiste di normative Europee a carattere cogente e di normative Nazionali:
A. Legge 91 del 1999 del 01 Aprile 1999 Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. (GU Serie Generale n.87 del 15-04-1999).
B. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 25 marzo 2015 Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Revisione e aggiornamento dell'Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche".
C. Linea guida del Centro Nazionale Trapianti, con documento “Requisiti per l’affidamento del servizio di
trasporto aereo di organi” – Edizione Gennaio 2019.
D. Decreto 19 novembre 2015 “Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti”, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.
e, per la specificità del trasporto aereo, è fatto riferimento al:
X. Xxxxxxxxxxx (UE) 2018/1139 Regolamento Basico del 04 Luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile;
F. Regolamento (EU) 965/2012 On Air Operations (IR) (with EASA Decision AMC & GM and CS-FTL.1) Revision XI, July 2018.
Tanto, senza pregiudizio di applicabilità di norme attinenti ma non citate nel presente documento, o ulteriori discipline di emissioni successive a questa edizione e nel corso di vigenza contrattuale. Per l’adeguamento alle norme future e a quanto eventualmente ulteriormente richiesto in applicazione di eventuali accordi afferenti alla tipologia del servizio, la Ditta Aggiudicataria (di seguito D.A.) non può richiedere alcun aumento di costo salvo quelli oggettivamente verificabili e quantificabili.
Art. 11 ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
L’intervento è attivato dal Centro Regionale Trapianti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e confermato telefonicamente.
Indipendentemente dal numero di velivoli presenti in flotta, la Ditta Aggiudicataria dovrà essere in grado di garantire la disponibilità contemporanea di due velivoli idonei al servizio in oggetto, attesa l’eventuale necessità dei committenti di dover far trasportare contestualmente due équipe.
La Ditta Aggiudicataria, ai fini dell’esercizio del servizio, dovrà:
a) essere operativa 24 ore su 24 durante tutto l’arco del periodo contrattuale, con indicazione dei contatti
telefonici, di posta elettronica certificata e fax ai fini dell’immediata reperibilità;
b) avere la piena disponibilità dei mezzi e del personale oggetto del servizio;
c) contare su un organico sufficiente a garantire il servizio ininterrottamente, rispettando le normative in vigore
riguardanti l’attività di volo ed i tempi di servizio del personale navigante;
d) vincolare il proprio personale navigante al rispetto della riservatezza professionale e d’ufficio per fatti o circostanze di cui lo stesso possa venire a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni;
e) garantire il trasferimento contemporaneo dell’équipe che effettua il prelievo d’organo alla Base aeroportuale di destinazione garantendone poi il ritorno;
f) assicurare il trasporto degli organi dalle basi aeroportuali di riferimento dei Centri di prelievo alle basi aeroportuali di riferimento dei Centri di trapianto;
g) utilizzare i velivoli individuati e ritenuti più idonei dall’Amministrazione sulle basi delle specifiche indicate nel presente Capitolato e indicate in fase di gara. Ogni variazione che dovesse intervenire in corso di contratto sulla composizione o sulle specifiche dei velivoli utilizzati dovrà essere comunicata preventivamente ed autorizzata dall’Amministrazione;
h) garantire la pulizia, il decoro e la sicurezza di mezzi ed equipaggiamenti utilizzati;
i) garantire il servizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali. Il servizio non dovrà subire alcuna interruzione.
Art. 12 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il posizionamento dei velivoli per l’inizio della missione è previsto di norma sugli aeroporti di Napoli Capodichino
e Lamezia, ma può essere richiesto anche su altro aeroporto sul territorio nazionale.
In caso di impossibilità di posizionamento dovuta a condizioni meteorologiche o comunque a impraticabilità dello
xxxxx verrà concordato con la ditta il posizionamento sull’aeroporto alternativo più vicino.
Al fine di definire con precisione e puntualità le procedure e i protocolli d’intervento sostanzianti il servizio, la ditta s’impegna a sviluppare, coordinatamente con la Committente e a far approvare dai medesimi, prima dell’inizio dell’attività, un documento operativo chiamato “Manuale di Intervento”.
Nel “Manuale di Intervento” saranno descritte:
1) Le procedure riguardanti la logistica, le comunicazioni, le risorse professionali e i mezzi utilizzati nelle varie modalità operative;
2) I percorsi di addestramento e aggiornamento professionale del personale;
3) Il sistema di tracciabilità dell’attività svolta;
4) Le norme di comportamento del personale.
Il Manuale di Intervento deve essere coerente con il “PROGETTO ORGANIZZATIVO E TECNICO” presentato in gara o oggetto di valutazione qualitativa.
Art. 13 DISDETTA
Subordinatamente al succedersi degli eventi, la Centrale Operativa può dare alla Ditta disdetta telefonica della necessità del velivolo, cui segue comunicazione formale a mezzo telefax o via PEC entro le ore 9 del primo giorno feriale successivo a quello della richiesta. Più precisamente si potranno verificare le seguenti ipotesi:
a) Annullamento del volo, con semplice attivazione delle Centrali Operative: in questo caso la Ditta Aggiudicataria non può pretendere alcun diritto di compenso.
b) Annullamento del volo, con attivazione e mobilitazione dell’equipaggio, ma senza che questo abbia raggiunto l’aerostazione: la Stazione Appaltante riconosce le spese di spostamento sostenute con un importo forfetario non inferiore a € 500,00.
c) Annullamento del volo con l’equipaggio che ha raggiunto l’aerostazione, ma senza che l’aereo sia decollato: la Stazione Appaltante riconosce un importo forfetario per le spese sostenute e per l’approntamento del velivolo non inferiore a € 1.800,00.
d) Annullamento del volo, con l’aereo già decollato: in questo caso l’importo riconosciuto alla Ditta è uguale a
quello di una normale missione di volo.
Art. 14 CONFERMA TRASPORTO ORGANI/ÉQUIPE
In caso di conferma della necessità di trasporto organo e/o équipe medica da parte del Centro Regionale Trapianti, la Ditta provvede al posizionamento dell’aeromobile sull’aeroporto indicato dalla Centrale Operativa identificata dal CRT, almeno entro 2 (due) ore dalla conferma o 3 ore dal preavviso, se non diversamente concordato. La conferma da parte del Centro Regionale Trapianti può essere telefonica, cui segue comunicazione formale a mezzo telefax o via PEC entro le ore 9 del primo giorno feriale successivo a quello della richiesta.
Art. 15 CONFERMA TRASPORTO DI PAZIENTE CON XXXXXXX
In caso di trasporto di pazienti in barella, il tempo di posizionamento è fissato in 6 (sei) ore dalla conferma, se non diversamente concordato. La conferma da parte della Centrale Operativa può essere telefonica, cui segue comunicazione formale a mezzo telefax o via PEC entro le ore 9 del primo giorno feriale successivo a quello della richiesta.
Art. 16 RISCONTRO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Nei casi di conferma d’ordine e naturalmente nel pieno rispetto dei tempi indicati, la Ditta Aggiudicataria deve comunicare alla Centrale Operativa telefonicamente entro 30 minuti dalla richiesta e successivamente a mezzo telefax o PEC la conferma e l’orario, il più preciso possibile, di posizionamento dell’aeromobile sull’aeroporto indicato dalla Centrale Operativa.
Art. 17 ESCLUSIVITÀ DI UTILIZZO
Dal momento in cui l’aeromobile si è posizionato sulla prima sede indicata dalla Committente e sino al termine della
missione la disponibilità dell’aeromobile si intende a titolo esclusivo a favore della Committente.
Art. 18 MODALITÀ ESECUTIVE DEL TRASPORTO
Il trasporto aereo degli organi destinati al trapianto e delle équipe di prelievo deve garantire la standardizzazione della filiera della sicurezza e della tracciabilità delle missioni. Il sistema di gestione informatizzata provvede a rendere disponibili i dati movimentati dal centro di donazione verso il centro di trapianto, sempre in tempo reale e on-line. L’organo deve poter essere tracciato anche in caso di volo. Si richiede un sistema di identificazione rapida e informatica dei componenti delle équipe in movimento, particolarmente utile per soddisfare i requisiti di identificazione del personale viaggiante in ambiente aeronautico.
Quanto sopra in conformità dei principi riportati nella parte B dell’allegato al documento “Revisione e aggiornamento dell’accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche” e di cui alla Conferenza Stato Regione del 25 marzo 2015, n. rep. 55 e del Decreto, Ministero della Salute, del 19 novembre 2015 “Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti”, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (cfr. artt., 9, 10 11 e 12).
Art. 19 INFORMAZIONI ALLE PERSONE TRASPORTATE
Senza alcun costo a carico delle Regioni, ai fini della migliore esecuzione del volo sanitario, quindi ai fini della conoscenza di specifici aspetti correlati con il volo e l’aeromobile da parte del personale sanitario, la Ditta Aggiudicataria, per ogni specifico aeromobile offerto nel servizio oggetto del contratto, deve produrre un documento informativo – in forma di manuale – rendendolo disponibile alla C.O. e CRT in un congruo numero di copie. Tale pubblicazione deve contenere tutte le informazioni ritenute utili e necessarie per il comportamento delle persone a bordo sia in condizioni normali, sia di emergenza in volo. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti del trasporto sanitario di pazienti, dalle operazioni di imbarco all’assistenza a bordo durante il volo ed il coordinamento con l’equipaggio di condotta a fronte di situazioni particolari. Lo stesso documento deve disciplinare le modalità di trasporto del contenitore dell’organo/i con particolare riferimento a quanto riportato allo specifico articolato. Specifiche istruzioni saranno previste e concordate con il personale sanitario della Centrale Operativa identificata dal CRT in ordine alla configurazione sanitaria dell’aeromobile ed all’uso degli apparati elettromedicali durante il volo.
Al fine di garantire standard di sicurezza elevati durante tutte le fasi del volo, la Ditta fornirà (attraverso i CRT) al personale sanitario coinvolto nelle attività trapiantologiche schede informative per ogni tipologia di velivolo inserito nell’elenco dei velivoli utilizzati per tale attività che conterranno le seguenti informazioni:
1) Tipologia e caratteristiche del velivolo
2) Comportamento a bordo dei passeggeri
3) Comportamento in caso di emergenze a bordo
4) Posizioni in cabina dove sono collocati i dispositivi di emergenza
5) Modalità di trasporto di eventuale strumentazione sanitaria
6) Modalità di trasporto dei contenitori refrigerati per gli organi (punti di fissaggio, sistemi per il vincolo dei contenitori ai punti di fissaggio, ecc.…).
Art. 20 SISTEMA DI GESTIONE DELLA DITTA
I requisiti indicati devono essere integrati per specificità entro tre mesi dall’attivazione del servizio e si applicano anche alla Ditta di Manutenzione sia essa parte integrante dell’organizzazione della D.A. o contrattata.
La Ditta Aggiudicataria deve attuare un “Sistema di Gestione” (Management System) secondo i requisiti della norma
europea EASA AIR-OPS.
Pertanto, per estensione alla specificità di contenuti attinenti ai servizi richiesti dal Capitolato, avuta conferma di aggiudicazione la D.A. si deve coordinare con il responsabile per il servizio della Committente e recepire le condizioni e le modalità di coordinamento, ed esecutive del servizio.
Con successivi aggiornamenti e cadenze almeno semestrali – con copia controllata assegnata alla Committente - la
D.A. deve rendere esecutivo il piano di gestione delle attività secondo i criteri del Sistema per la Sicurezza (SMS), redatto seguendo le linee guida emesse dall’ICAO nel documento Safety Management Manual (SMM) doc. 9859 Ed. 3, che comprenda almeno i seguenti elementi:
1) Analisi dei potenziali pericoli (hazards) e rischi associati (risk assessment), avuto particolare riguardo alle operazioni oggetto del presente Capitolato. Tale analisi deve essere completata con le azioni di mitigazione applicabili;
2) Obiettivi (target) e relativi indicatori mirati al miglioramento delle operazioni negli ambiti tanto della sicurezza del volo quanto per le caratteristiche del trasporto secondo i requisiti indicati nelle discipline di riferimento. Adeguati obiettivi e relativi indicatori devono essere sviluppati per i processi di gestione delle Operazioni di Volo, Aeronavigabilità Continua e Manutenzione, accettazione ed esecuzione delle missioni;
3) Addestramento sui principi ed il funzionamento del “Safety Management System” per tutto il personale
tecnico / operativo della D.A.;
4) Un Piano di risposta di emergenza (Emergency Response Plan - ERP), condiviso per gli aspetti di interfaccia con la Committente;
5) Un sistema computerizzato (database) di gestione, in termini investigativi e statistici, dei dati sensibili per la sicurezza del volo e per la tipologia del trasporto, provenienti dagli indicatori e dai “Safety Reports”. È raccomandata l’implementazione di un sistema non punitivo di Flight Data Monitoring (FDM), integrato nel piano di gestione dell’Operatore, le cui caratteristiche soddisfino i requisiti del Regolamento (EU) 965/2012 alla Revision XI - July 2018 (Annex III – Part ORO.AOC.130).
6) La D.A. deve avere implementato un sistema di monitoraggio della conformità (“Compliance Monitoring”) ai requisiti delle norme EASA AIR-OPS, Part M e Part 145 estesi alla tipologia del servizio oggetto del presente Capitolato. La D.A. sotto il coordinamento della propria CAMO, in proprio come Ditta di Manutenzione approvata secondo EASA Part 145 o mediante Ditte di pari requisiti – dopo avere stipulato apposito contratto - deve effettuare le ispezioni e le attività di manutenzione necessarie nell'arco di validità del Capitolato e richieste dal programma di manutenzione approvato e dai rispettivi manuali di manutenzione dei singoli aeromobili (inclusi motori e parti). Negli allegati al CAMO deve essere espressamente indicata l'Impresa Approvata Parte- 145 (in Italia o all'estero) presso la quale la D.A. fa eseguire gli interventi di manutenzione non effettuati in proprio.
Art. 21 IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE
Gli impianti di radiocomunicazione devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia emanate dal Ministero delle Telecomunicazioni. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate devono disporre delle prescritte omologazioni e l’impianto deve operare nel rispetto della concessione.
La dotazione di telefono satellitare e/o altro sistema innovativo di radiocomunicazione, sempre certificato dall’Ente
Aeronautico competente sarà considerata requisito preferenziale;
Art. 22 PENALI E PREMIALITÀ
Fatte salve le eventuali responsabilità penali che gravano sulla D.A., nel caso di procurato disservizio, si applicano i provvedimenti di seguito richiamati. Poiché la sottoscrizione del contratto vincola la Ditta Aggiudicataria al rispetto di tutte le clausole e all’obbligo di fornitura del servizio in ogni occasione in cui questo venga richiesto, ove per propri motivi non sia in grado di effettuare il trasporto, la D.A. è ritenuta inadempiente e le Regioni, senza obbligo di darne comunicazione, si riservano la facoltà di assegnare il trasporto ad altro operatore aereo, operando in danno per eventuali maggiori costi in rapporto all’offerta economica della D.A.. In tal caso tutti gli oneri sono a carico della D.A.. Delle penali applicate è data comunicazione alla Ditta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. La D.A. deve emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che è contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.
La casistica degli eventi che sono causa di PENALI o di PREMIALITÀ è riportata rispettivamente allegato B1 e B2 nel presente Capitolato.
Casi Particolari
Nel caso si verifichino circostanze non dipendenti dal Committente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: avverse condizioni metereologiche, avaria dell’aeromobile, indisponibilità dell’equipaggio, inoperatività dello scalo, etc…) che comportino ulteriori dilatazioni temporali nell’espletamento della missione, non concordate o accettate dal Committente stesso, il contraente non potrà addebitare alcun ulteriore onere rispetto alle tariffe offerte in gara.
Nel caso di indisponibilità o di sopravvenuta indisponibilità dell’aeromobile nel corso della missione, ma sostituito con altro aeromobile idoneo a consentirne il completamento, i diritti della Ditta sono limitati ai corrispettivi previsti per l’impiego di un solo aeromobile, fatte salve le eventuali penali per il ritardo.
Art. 23 ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Le fatture attinenti alle attività effettive con riferimento ad ogni singola tratta devono essere corredate della seguente documentazione:
− Copia del Giornale di Bordo (in inglese “Flight Log”) con annotati i dati del volo previsti e gli eventi operativi
significativi, eventualmente, occorsi durante la tratta;
− Copia dei fogli del Quaderno Tecnico di Bordo (QTB) - ovvero “Aeroplane Technical Log (ATL)” - con specifico dettaglio delle informazioni e dati richiamati al Regolamento (UE) n. 1321/2014 Annex I Part M, par. M.A. 305/6. Se le pagine dell’ATL relativa alla singola tratta contengono anche i dati del Flight Log (es. tipo e marche aeromobile, nominativi equipaggio, numero passeggeri, aeroporto di partenza/arrivo, orari, reporting degli eventi significativi ecc.) è sufficiente allegare le sole pagine dell’ATL ovvero del QTB.
Nota: qualora i tempi “stick” (orari di decollo e atterraggio) per i velivoli ed il numero di persone trasportate non si
evincano dai documenti sopra indicati, tali informazioni devono essere fornite con documentazione aggiuntiva.
Per ogni missione deve essere redatta apposita scheda operativa sottoscritta dal capo dell'équipe di prelievo o dal responsabile del trasferimento corredata da copia del quaderno tecnico di bordo.
Art. 24 VERIFICHE DI CONFORMITÀ E QUALITÀ
Ogni Regione istituisce un sistema di controllo di conformità e qualità dei servizi richiesti in contratto, conferendo incarico al Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Pertanto, la Ditta Aggiudicataria, e così ogni impresa partecipe di un raggruppamento, o consorziata, o subappaltatrice, è tenuta a fornire la massima collaborazione, a consentire
l’accesso presso le proprie strutture, a fornire i documenti ed atti che l’incaricato per le verifiche di conformità richieda in espletamento del mandato. Tale controllo può comprendere una verifica della condotta in volo da parte di piloti qualificati.
Il DEC è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie emergenti dai documenti esaminati e l’esito delle verifiche rimane di esclusiva disponibilità alle Regioni committenti con uso limitato alle attività correlate al contratto.
Art. 25 COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La D.A. è tenuta a comunicare in forma scritta ogni variazione, rinnovo, limitazione, sospensione, ecc. dei titoli che sono stati di riferimento per l’assegnazione del contratto. Così pure la D.A. è tenuta a comunicare l’impiego di nuovo personale di condotta (o altro non indicato in sede di offerta) con evidenza delle qualifiche professionali rispondenti ai requisiti del Capitolato. La D.A. è tenuta a redigere i rapporti che ogni Regione richieda in relazione a fatti ed eventi occorsi nell’espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni, scritte e verbali, devono essere effettuate in lingua italiana.
Art. 26 ONERI A CARICO DELL'AZIENDA APPALTANTE
Sono a carico della struttura appaltante:
a) le attrezzature ed il personale sanitario per il trasporto degli organi, nonché le équipe chirurgiche deputate allo svolgimento delle procedure di trapianti;
b) il trasporto da e per l'ambito dell'aeroporto di Napoli-Capodichino e Lametia delle attrezzature e del personale sanitario, dei pazienti e familiari.
Nessun altro onere potrà ricadere a carico dell'Azienda appaltante all'infuori di quelli espressamente richiamati ai punti precedenti.
Art. 27 ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
A carico della Ditta Aggiudicataria graveranno tutti gli oneri e le spese relative all’autorizzazioni e alle varie assicurazioni d’obbligo sia per il rispetto della normativa di legge che per gli obblighi assunti dalla Ditta in fase di gara con la presentazione del progetto tecnico.
Il Concorrente Aggiudicatario è tenuto a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze, nulla osta o permessi di pubbliche autorità, necessari per la realizzazione del servizio. In via indicativa e non limitativa, si elencano a carico del Concorrente Aggiudicatario:
1) Qualsiasi onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai propri dipendenti.
2) Tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, esclusa l'IVA, nonché tutte le spese riguardanti la stipulazione del Contratto di Appalto.
3) L’adozione, nell'espletamento dei servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire il rispetto della sicurezza operativa, delle normative, della vita e dell'incolumità del personale addetto, nonché delle persone trasportate e di beni e terzi in superficie.
4) La fornitura alle persone a bordo di tutte le informazioni attinenti al volo.
5) Assicurare la massima collaborazione da parte del personale addetto all'espletamento dei servizi, anche in presenza di accompagnatori, nelle operazioni di salita e discesa delle persone dagli aeromobili. Il Comandante (o suo delegato) in avvio del servizio è tenuto a informare il personale componente l’equipaggio di missione, e i passeggeri terzi in caso di trasporto, sulle prescrizioni relative alla sicurezza a bordo.
6) Tutti gli oneri relativi:
i. allo smaltimento dei rifiuti relativi all'impiego degli aeromobili;
ii. al rifornimento del combustibile, dei lubrificanti, dei materiali di consumo, dei ricambi e di quant'altro necessario al corretto ed efficiente esercizio degli aeromobili o dei mezzi di supporto al suolo;
iii. costi derivanti dai diritti aeroportuali, diritti di approdo/partenza, di assistenza in rotta dagli enti del traffico aereo; ed ogni altro onere in genere correlato all'attività degli aeromobili o del proprio personale;
iv. costi correlati alle attività per il mantenimento delle certificazioni anche di natura straordinaria (audit, ispezioni velivolo, ACAM (Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring, ecc.).
Art. 28 OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Per lo svolgimento del servizio, la ditta dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche, esonerando di conseguenza le Regioni da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. A richiesta delle Regioni, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti. Pertanto, sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore. Resta comunque inteso che ogni Regione rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l’appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la Ditta Aggiudicataria garantisce che l'aereo ed il personale impiegato nel servizio siano iscritti nella licenza della ditta medesima e s'impegna a mantenere in servizio presso la base operativa equipaggi idonei all'impiego, abilitati al tipo di aereo utilizzato ed al servizio da svolgere, come previsto dalle norme vigenti e dal presente capitolato. Parimenti deve essere garantita dalla Società la turnazione regolare del personale in osservanza alle normative vigenti per il tempo massimo di servizio e di volo.
Art. 29 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI – MORTE
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta Aggiudicataria, ogni Regione ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta che subentra. In caso di fallimento della ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si ritiene rescisso di pieno diritto a far data dall’inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ogni Regione di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, fatto ancora salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In caso di morte dell’aggiudicatario, ove persona fisica, ogni Regione può consentire, a proprio insindacabile giudizio, che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o da ritenere immediatamente risolto il contratto. Quando la Regione ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno dalla singola Regione ritenute necessarie per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.
Art. 30 GARANZIE CAUZIONALI E ASSICURATIVE
In merito alle cauzioni e garanzie nonché alle assicurazioni che la Ditta Aggiudicataria deve stipulare si applicano gli Articoli 93 e 103 decreto-legge 50/ 2016. In particolare, su tali requisiti la Committente ha stabilito i requisiti contrattuali riportati successivamente.
Art. 31 ASSICURAZIONI
Il Concorrente Aggiudicatario deve stipulare una polizza in conformità al regolamento CE 785/2004, come modificato dal Regolamento UE 285/2010, che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi per danni provocati a cose o persone da atti eseguiti o ordinati da proprio personale o comunque in dipendenza diretta od indiretta dall’esecuzione del servizio. La durata e la piena validità dell'assicurazione si estende dalla data di inizio e per tutta la durata del contratto. Ogni aeromobile utilizzato per ogni servizio richiesto dalla Centrale Operativa identificata dal CRT, l’equipaggio di condotta ed i passeggeri trasportati devono essere assicurati nel rispetto della normativa di legge, con la previsione delle seguenti integrazioni e con relativo costo incluso nelle tariffe di offerta e secondo determinazione della deliberazione di aggiudicazione.
1) copia delle polizze, in corso di validità dovranno essere consegnate ad ogni singola Regione
contestualmente all’atto di notifica dell’avvenuta aggiudicazione;
2) la polizza deve prevedere espressamente la cumulabilità con altre eventuali coperture assicurative già in atto;
3) la Ditta Aggiudicataria si impegna inoltre a fornire copia di tutti i rinnovi, appendici e comunque qualsiasi variazione contrattuale inerenti alle polizze assicurative.
La ditta deve fornire e dimostrare (a pena di esclusione dalla gara) la copertura assicurativa nel rispetto delle norme vigenti, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni persona trasportata per morte o invalidità permanente e di € 250 per ogni giorno di invalidità temporanea. La polizza deve prevedere espressamente la cumulabilità con altre eventuali coperture assicurative già in atto a favore delle persone trasportate. Copia delle polizze, in corso di validità, devono essere consegnate ad ogni Regione contestualmente all'atto di notifica dell’avvenuta aggiudicazione.
La Ditta Aggiudicataria deve aver stipulato una polizza con massimali non inferiori a € 20.000.000 (venti milioni) per RC verso terzi in superficie.
La Ditta Aggiudicataria si impegna inoltre a fornire copia di tutti i rinnovi, appendici e comunque qualsiasi variazione contrattuale inerente alle polizze assicurative.
Art. 32 RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Il Concorrente Aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di regolamenti o di norme tecniche e operative aeronautiche pertinenti alla materia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, alle Regioni ed al suo personale, al personale sanitario, al proprio personale dipendente, ai trasportati e ai terzi.
Resta onere specifico del Concorrente Aggiudicatario organizzare e condurre i servizi assumendo piena responsabilità civile e amministrativa per quanto riguarda l'efficienza e la sicurezza operativa dei mezzi e delle attrezzature, sia nei riguardi del personale adibito al servizio sia di terzi, anche in considerazione delle disposizioni di cui il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., riguardanti il Concorrente Aggiudicatario quale datore di lavoro. L’Amministrazione è pertanto esplicitamente e completamente sollevata da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire mossa, nessuna esclusa od eccettuata, in merito alla responsabilità di cui innanzi e per tutto ciò che dipendesse da colpa, insufficiente prudenza, scarsa disciplina o imprevidenza che comunque possa fare capo al Concorrente Aggiudicatario, ai suoi dipendenti o soggetti di cui la medesima debba rispondere per legge. L’accertamento dei danni è effettuato dai rappresentanti delle Regioni interessate, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta Aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procede agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle stesse Regioni, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 33 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche
non in via esclusiva, al presente appalto, lo stesso si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice
Civile.
Art. 34 CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA
È vietata la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque formula, anche temporanea.
È altresì vietato subappaltare altri l'esecuzione di tutto o parte della fornitura, fatto salvo il caso previsto dall’Art. 9 .
Art. 35 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
I Concorrenti ed i Concorrenti Aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istituzionale.
I Concorrenti ed i Concorrenti Aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore dell’Amministrazione, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente paragrafo, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
− commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
o artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità
di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
− omesso di comunicare ai competenti organi della Amministrazione ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della Amministrazione stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.;
− omesso di comunicare immediatamente agli organi della Amministrazione qualsiasi atto di intimidazione
commesso nei confronti del Concorrente/Aggiudicatario nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
Art. 36 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto di appalto può essere risolto dalle Regioni, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del
D. Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.
Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente capoverso, nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza della Regione, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione. Ove l'Appaltatore non rimedi
all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della Regione le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto. La Regione potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.
Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; la Regione avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.
In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore la Regione avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.
Art. 37 RECESSO DAL CONTRATTO
È in facoltà della Regione, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla Regione i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti calcolati ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D. Lgs. 50/2016.
Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.
In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del R.D. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Regione. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.
La Regione si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa dalle ipotesi presentate nel presente articolo.
Art. 38 DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L’attività prestata dalla D.A., al fine di evitare l’interruzione del servizio pubblico essenziale erogato dalle Regioni, non potrà essere sospesa. In caso di conflitto sindacale tra la Ditta Aggiudicataria e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste. I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della Ditta Aggiudicataria sono detratti dal computo mensile.
La Ditta Aggiudicataria è comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e deve garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.
Le Regioni aderenti alla Convenzione hanno facoltà di trattenere un importo rapportato al minor servizio erogato e al conseguente danno subito a suo insindacabile giudizio.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, deve comunicarlo tempestivamente alla Regione interessata. Qualora il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della Regione interessata, la stessa provvede a fornire il regolare svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato nel modo che ritenga più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta
inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l’impresa appaltatrice abbia svolto solo in parte il servizio, la Regione interessata può effettuare le corrispondenti detrazioni, pari all’equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione, totale o parziale, dal servizio.
Art. 39 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
Valutate le attività oggetto dell’appalto, si precisa che si è riscontrata presenza di Rischi da Interferenze per i quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Per questo specifico contratto, trattandosi di misure organizzative, gli oneri relativi risultano essere pari a zero.
Per quanto attiene la Ditta Aggiudicataria, quest’ultima deve aver provveduto:
− all’istituzione, all’interno della propria Azienda, del Servizio di Prevenzione e Protezione;
− alla designazione dei Rappresentanti per la sicurezza e del medico competente;
− all’individuazione dei fattori di rischio nelle diverse fasi dell’attività svolte dal proprio personale;
− alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
− alla certificazione relativa alla parte SPA.DG del Regolamento UE 965/2012 rilasciata da ENAC in accordo ai programmi di addestramento sul trasporto aereo delle merci pericolose. La certificazione ai corsi prescritti va conseguita entro 6 mesi dalla data di inizio erogazione del servizio. In caso contrario verranno applicate le penali previste.
L’attività oggetto del presente appalto non comporta rischi interferenziali derivanti dalle attività condotte dalle Aziende Sanitarie presso le proprie strutture, in quanto, il personale della Ditta Aggiudicataria opererà unicamente presso le infrastrutture aeroportuali per cui non avrà opportunità di accedere presso le sedi ospedaliere.
Invece, il tipo di servizio richiesto implica dei potenziali rischi interferenziali per il personale della Ditta Aggiudicataria e per i passeggeri trasportati (équipe medica, accompagnatori) a causa delle specifiche attività che sono connesse alla preparazione del volo prima del decollo e dopo l’atterraggio a cui segue lo sbarco dell’équipe medica e degli organi/materiale biologico trasportato. Durante queste fasi si sovrappongono attività di natura tecnico-operativa per la preparazione del volo con altre di natura sanitaria. Le Regioni, come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici derivanti dal trasporto, presenza e uso di attrezzature sanitarie. La Ditta Aggiudicataria provvederà ad attuare a propria cura e spese le misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività:
Alla Ditta Aggiudicataria, allegato al contratto d’appalto, viene consegnato il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.).
Il D.U.V.R.I. viene incluso tra la documentazione di gara.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Art. 40 OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
Le notizie e i dati relativi agli assistiti, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente disciplinare. L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.
Art. 41 FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
La Ditta Aggiudicataria fattura lo svolgimento del servizio, oggetto di gara, alle strutture che saranno specificate prima della stipula i valori come precisato all’Art. 6 .
Art. 42 SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta Aggiudicataria in caso d’uso.
Art. 43 NORME GENERALI DI RINVIO
Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle norme di legge vigenti applicabili in materia.
Art. 44 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente Appalto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia relativa al presente Xxxxxxx è devoluta all’Autorità giurisdizionale del foro di Napoli. Il Concorrente Aggiudicatario si impegna a garantire la continuità dei servizi nel periodo occorrente alla risoluzione, in via amichevole o giudiziale, della controversia.
Art. 45 SPESE, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le spese relative all'eventuale registrazione del contratto, le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione dell'appalto.
Art. 46 RICHIAMO AD ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative in materia di pubblici servizi.
ALLEGATI
Allegato 1 - Caratteristiche cabina per attività trasporto organi
All’interno della cabina degli aeromobili che effettuano il trasporto degli organi deve essere predisposto l’alloggiamento in sicurezza dei contenitori isotermici, in conformità con quanto stabilito al punto 2.c di cui all’allegato A, sez. B, dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 25 marzo 2015.
Al fine di garantire una completa, corretta ed efficiente standardizzazione e tracciabilità di tutta la missione:
1) gli aeromobili e/o i dispositivi utilizzati devono essere equipaggiati con idonei dispositivi tecnologici finalizzati alla registrazione e trasmissione informatizzata in tempo reale e in continuo dei dati relativi al contenitore/contenitori degli organi, con particolare riguardo a tempi e temperatura.
2) il Concorrente, a fronte del requisito di tracciabilità, deve presentare in offerta dettagliate relazioni tecniche. Inoltre, la D.A. deve garantire che:
1) sia possibile il trasporto di un SISTEMA DI PERFUSIONE con alimentazione autonoma oppure alimentato con presa di corrente con tensione variabile dai 100 ai 240 Volt;
2) vi sia la disponibilità in cabina passeggeri di almeno una PRESA DI ALIMENTAZIONE APPROVATA A 220 V/1000 W. La presa deve consentire l'uso di apparati con spine elettriche normalmente adoperate a livello europeo.
Allegato 2 - Dotazioni e attrezzature sanitarie
Si possono verificare richieste della disponibilità di attrezzature di supporto sanitarie da parte della Committente. Alla D.A. compete l'allestimento della cabina passeggeri che preveda l’installazione di una barella (“configurazione barella”) nel caso in cui ne ricorra la necessità. Per alcune delle attrezzature messe a disposizione ed utilizzate a bordo dalla Committente – tra quelle elencate di seguito – la D.A. deve assicurarne la compatibilità di funzionamento con gli apparati dell’aeromobile oltre a fornire l’alimentazione elettrica (12 volt, 28 volt) dall’impianto di bordo quando si renda necessario e secondo specifica dell’apparato. In particolare, si richiede che possano essere trasportate delle attrezzature in dotazione al Servizio identificata dal CRT e che:
1) l’aeromobile abbia le predisposizioni necessarie ad alloggiare e ad alimentare elettricamente, quando necessario, attrezzature specifiche richieste dal CRT e correlate al trasporto da effettuare;
2) l’aeromobile abbia la possibilità di trasportare bombole di ossigeno medicale indicandone la quantità nell’offerta. Tra gli apparati sanitari ed elettromedicali che la Committente potrebbe utilizzare a bordo durante il volo si indicano:
a) Respiratore automatico portatile provvisto di borsa da trasporto e bombola di ossigeno;
b) Monitor defibrillatore multiparametrico ed accessori (E.C.G. 12 derivazioni, pressione arteriosa non invasiva, misuratore di CO2 di fine espirazione. Pacemaker esterno);
c) Aspiratore portatile;
d) Bombole ossigeno portatili;
e) Saturimetro portatile con pinza rigida (per paziente adulto) e sensore monouso neonatale e pediatrico;
f) Pompa a siringa;
g) Kit da trasporto organi refrigerato e tracciabili secondo quanto previsto dalla normativa (Linee guida Conferenza Stato Regioni 2015);
h) ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) portatile.
In alternativa la D.A. può fornire proprie apparecchiature sanitarie, di pari caratteristiche, in caso di impossibilità all’uso di quelle della Committente in ragione di aspetti correlati con la certificazione o compatibilità degli equipaggiamenti da installare/alimentare elettricamente o da utilizzare a bordo, da parte della Autorità dell’Autorità dell’Xxxxxxxxx Xxxxxx (XXX National Aviation Authority) che ha rilasciato il Certificato di Operatore Aereo (COA) alla Ditta Aggiudicataria o dello Stato UE dove l’aeromobile è immatricolato.
Allegato 3 - Requisiti ditte concorrenti
Per specifica ineludibile le imprese partecipanti alla gara e gli aeroplani in offerta ed impiegati per il servizio devono soddisfare i seguenti requisiti:
1) Ogni concorrente e/o ciascuna delle imprese partecipanti (in caso di Associazione di Imprese) deve essere titolare di un Certificato di Operatore Aereo – COA (Air Operator Certificate - AOC) rilasciato da una NAA di uno Stato membro della Unione Europea. La certificazione deve essere stata rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) 965/2012, entrato in vigore il 28/10/2014. Una copia del Certificato con la relativa Specifica delle Operazioni deve essere allegata alla documentazione di gara. La Specifica delle Operazioni deve indicare che la singola impresa è idonea a condurre Operazioni Commerciali per il Trasporto di Passeggeri (Commercial Air Transportation – CAT - Passengers) per gli aeromobili indicato dal concorrente. La Specifica delle Operazioni deve indicare come Area delle operazioni almeno le Regioni ICAO identificate come EUR/NAT e MID.
2) Ogni impresa concorrente e/o partecipante deve allegare alla documentazione copia della Licenza di Esercizio di Trasporto Aereo o documento equivalente rilasciata dalla propria NAA.
3) Il Certificato di Operatore Aereo deve essere attivo da almeno tre anni e non deve mai essere stato sospeso.
4) La Ditta è tenuta a fornire nella documentazione di gara l’organigramma aziendale completo delle funzioni e delle qualifiche del personale necessario per il mantenimento del COA. Ciò si applica ad ogni Ditta concorrente (e per ciascuna delle ditte in Raggruppamento temporaneo di imprese). Deve essere fornito l’elenco nominativo delle funzioni e delle qualifiche, con evidenza del personale di condotta, allegando le relative schede di curriculum professionale. I nominativi dei piloti (comandanti e copiloti) devono essere regolarmente iscritti nell’albo della gente dell’aria. L’iscrizione deve essere continuativa negli ultimi tre anni. I piloti devono essere inseriti stabilmente nell’organizzazione e quindi essere inseriti nel Manuale dell’Organizzazione dell’Impresa (Operation Manual Parte A).
Con estensione a tutti gli aeromobili, prescindendo dalla categoria, valgono le seguenti condizioni:
5) la Ditta è tenuta a dimostrare l’effettiva proprietà, oltre che la disponibilità, di almeno due aeromobili che saranno dedicati, specificando il luogo che funge da base operativa; deve preferibilmente disporre (e dare prova) di idonee infrastrutture di terra: hangar di ricovero dei velivoli, locali per la corretta allocazione delle diverse funzioni previste da ENAC, ecc... Si precisa che con riferimento alla base operativa, si ritiene ammissibile che nel caso in cui partecipino delle compagnie aeree con COA non italiano, queste debbano essere assistite in loco da una struttura di manutenzione Part 145 con capacità di supporto di Line e Base Maintenance H24 per 365/gg/anno per ogni esigenza conseguente ad eventi AOG (Aircraft On Ground), come previsto dal Regolamento (UE) 1321/2014 Part M AMC 708. Inoltre, devono avere obbligatoriamente una base d’armamento secondaria sul territorio italiano.
6) nel caso specifico, la D.A. deve fornire per ogni aeromobile:
a. copia del titolo di possesso, ovvero certificato di proprietà (certificato di Immatricolazione) da cui risulti la proprietà dell’aeromobile;
b. copia dell’attestazione di leasing aeronautico o equivalente o un accordo di disponibilità sottoscritto con il proprietario dell’aeromobile qualora non ancora in disponibilità dell’operatore;
x. xxxxxx con i dati tecnico-amministrativi di ogni aeromobile che includa almeno marche, modello, anno di costruzione, anno di prima immatricolazione, ore totali della cellula e motori;
d. copie del Certificato di navigabilità e dell’ultimo Airworthiness Review Certificate (ARC) associato in corso di validità. Gli aeromobili devono essere riportati nella Specifica delle Operazioni di ogni singola impresa concorrente;
e. qualora la D.A., per assolvere a specifiche funzioni aggiuntive, ricorra ad aeromobili di altri Operatori Aerei, deve attivarsi per tempo per ottenere l’approvazione del noleggio di breve periodo in modo tale da rimanere comunque unico responsabile delle operazioni di volo (short wet lease).
Allegato 4 - Caratteristiche minime aeromobili
Gli aeromobili utilizzati per il servizio devono garantire l’operatività in sicurezza in qualsiasi condizione
meteorologica e con elevata velocità.
La D.A. deve garantire la piena e completa disponibilità di almeno due velivoli dedicati al servizio che rispettino le caratteristiche successivamente indicate.
Viene richiesta, per i velivoli offerti e impiegati, la rispondenza ai seguenti requisiti:
a) Bimotore, certificato secondo EASA CS 25 (con peso massimo certificato al decollo > 5.700 kg). Qualora il velivolo sia certificato secondo standard EASA CS 23 e non raggiunga il peso massimo indicato deve comunque essere dotato degli equipaggiamenti di sicurezza previsti per aeromobili con peso massimo > di 5.700 kg, come da Regolamento (UE) 1332/2011 come emendato dal Regolamento (UE) 2016/583 del 15 aprile 2016.
b) L’età massima degli aeromobili offerti per il servizio deve essere pari a 20 anni, con possibilità di superare tale limite per non più del 20% (4 anni), a condizione che la compagnia aerea che svolge il servizio attesti di avere affrontato la gestione degli aumentati rischi dovuti all'età degli aeromobili come da manuali approvati da ENAC (Continuing Airworthiness Management Exposition - Saferty Management System), mettendo in opera le eventuali opportune modifiche ai programmi manutentivi.
c) La velocità IAS (velocità indicata) VMO non deve essere inferiore a 250 Kts a 25000 ft in condizioni ISA standard. Per i dati di prestazione dell’aeromobile si farà riferimento al documento EASA Type Certificate Data Sheet (TCDS) dell’aeromobile o all’Airplane Flight Manual (AFM).
d) Cabina pressurizzata con differenziale di pressione non inferiore a 8 psi;
e) Nella configurazione di cabina più critica di trasporto, n. 2 equipe mediche (4 persone) e attrezzature mediche/organo per ogni equipe (peso max 50 kg), l’aeromobile deve garantire, nel rispetto dell’AFM ed in condizioni ISA, un’autonomia pari a 2500 km o 3h di volo assicurando nella fase di crociera una velocità di 350 KTAS;
f) Certificati per la condotta di volo IFR diurno e notturno e in condizioni di formazione di ghiaccio e dotati di sistemi di prevenzione alla formazione di ghiaccio (anti-ice);
g) Approvati per avvicinamento ILS di Cat. I ed eventualmente anche di Cat. II;
h) Approvati per operare a una quota di tangenza operativa superiore o uguale a 35.000 ft (FL 350);
i) Il velivolo deve essere equipaggiato con:
1. con FDR (Flight Data Recorder) e CVR (Cockpit Voice Recorder);
2. ELT (Emergency Locator Transmitter) a 406 MHz;
3. TAWS (Terrain Awareness and Warning System);
4. ACAS (Airborne Collision Avoidance System) conforme ai requisiti di apparati del tipo ACAS II, ref. Regulation (EU) 965/2012 - Xxxxx XX, CAT.IDE.A.155);
5. Equipaggiati con Sistemi per la navigazione d’area RNAV e approvati per le approvazioni speciali BRNAV, RVSM.;
j) Configurazione cabina (escluso l’equipaggio di volo), certificata per un minimo di 6 occupanti (sanitari/passeggeri) nonché per tutte le attrezzature sanitarie eventualmente occorrenti e, in particolare, n° 4 contenitori aventi le seguenti dimensioni:
- n° 2 contenitori lungh. mt. 1,50, largh. cm. 30, alt. cm. 40,
- n° 2 contenitori lungh. cm. 40, largh. cm. 25, alt. cm. 40,
- barella certificata idonea al trasporto pazienti;
k) porta di imbarco larga almeno 70 cm per consentire l'imbarco di ammalato barellato. Larghezze inferiori possono essere accettate purché l’offerente dimostri che l’accesso della barella possa avvenire con il paziente disteso sulla barella stessa. La configurazione cabina con barella ed eventuali equipaggiamenti medici in dotazione deve essere approvata dalla NAA.
Per la verifica dei requisiti sopra riportati saranno adoperati documenti ufficiali del costruttore dell’aeromobile ovvero la documentazione approvata dall’Autorità Nazionale che ha rilasciato il COA (es: Operation Manual, W&B Manual, MEL, Specifica delle Operazioni, ecc.…).
Gli equipaggiamenti del velivolo dovranno essere conformi alla normativa EASA in vigore per il tipo o variante di tipo in oggetto e verificabili anche nella parte E) Autorizzazioni Speciali/Approvazioni del COA.
Allegato 5 - Stato dell’aeromobile
La Ditta Aggiudicataria deve mantenere gli aeromobili sempre in condizioni di aeronavigabilità, in conformità con il Regolamento (UE) 1321/2014 Annex I Part M e successivi emendamenti. Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da Imprese certificate secondo il Regolamento (UE) 1321/2014 Xxxxx XX Part 145.
L’aeromobile o gli aeromobili a disposizione per il servizio di cui trattasi devono essere sempre pronti all’impiego. L’aeromobile messo a disposizione per ogni servizio richiesto deve essere esente da scadenze di manutenzione programmata per l’intera durata del servizio. A tal fine si sottolinea che l’aeromobile utilizzato non deve avere alcuna condizione di anomalie differite al di fuori dei termini ammessi dalla MEL approvata, né sia in atto alcuna proroga su limiti di vita/revisione dei componenti e/o su interventi di manutenzione programmata.
Allegato 6 - Equipaggi – requisiti minimi
La Ditta Aggiudicataria deve impiegare personale di sicura moralità ed affidabilità.
La società partecipante al procedimento deve trasmettere, unitamente ai documenti che accompagnano l'offerta, l’elenco nominativo con l'indicazione della qualifica del personale tecnico-operativo comprensivo delle persone responsabili di funzione ai sensi del Regolamento (UE) 965/2012.
A valere per tutto il personale di condotta è richiesto:
- la conoscenza perfetta della lingua italiana, parlata e scritta;
- la frequenza di sessioni periodiche al simulatore di volo, consistente con il tipo di aeromobile su cui sono impiegati, con almeno una sessione (Proficiency check) annuale che deve comprendere il controllo di professionalità.
In ogni caso è richiesto che il training degli equipaggi sia conforme a quanto previsto nell’Operation Manual dell’impresa Parte D (Training Manual), aggiornato nel rispetto degli emendamenti più recenti del Regolamento (UE) 965/2012.
La D.A. deve inviare – al Centro Regionale Trapianti - a cadenza quindicinale, con anticipazione di sette giorni dalla validità, i nominativi dei componenti gli equipaggi programmati in servizio di attesa per le richieste di intervento;
- soddisfare i requisiti di attività recente al momento di inizio della missione.
Requisiti minimi del personale
L’equipaggio di condotta deve essere composto in rispondenza dei requisiti di seguito riportati.
- L’equipaggio è sempre composto da due piloti.
Comandante
Turbojet:
Licenza ATPL (Airline Transport Pilot Licence);
− 4.000 ore totali di volo, di cui almeno 1.200 al comando presso operatori secondo Air Ops o OPS1;
− 2.500 ore totali su velivoli jet, di cui 1.500 sul tipo o similare;
− in alternativa: 2.500 ore totali, di cui 1.000 sul tipo o similare effettuate in compagnie di trasporto aereo commerciale (Air Ops o OPS1), previo superamento del corso di comando interno, approvato ENAC, con un minimo di 60 tratte di addestramento e OPC (Operator Proficiency Check) finale al simulatore.
Turboelica:
- Licenza pilota ATPL;
- Almeno 3.000 ore di volo, di cui 1.500 su plurimotore e 1.000 in comando sul velivolo proposto. Inoltre, quale requisiti generali
− Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana;
− Essere esente da contestazione in corso, da parte dell’Autorità Aeronautica competente, relativamente ad
infrazioni che ne limitino l’attività attraverso la revoca o sospensione della licenza.
− Possesso certificazione idoneità psicofisica al volo di prima classe.
Copilota
Turbojet:
- Licenza ATPL ‘frozen’;
- 800 ore di volo totali, di cui 500 su velivoli a getto in operazioni CAT, o in alternativa, 1.500 ore di volo totali, di cui 150 su velivoli a getto in operazioni CAT;
Turboelica:
- Licenza pilota ATPL(A);
- 800 ore di volo, di cui 500 sul velivolo effettivamente offerto e utilizzato. Ed inoltre quali requisiti generali:
- Buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata nonché della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa e le documentazioni del Costruttore;
- Essere esente da contestazione in corso, da parte dell’Autorità Aeronautica competente, relativamente ad infrazioni che ne limitino l’attività attraverso la revoca o sospensione della licenza;
- Possesso certificazione idoneità psicofisica al volo di prima classe.
La ditta dovrà avere un adeguato numero di piloti per garantire il servizio H24: sono richiesti almeno 2 comandanti e 2 copiloti per tipologia d’aereo, di cui almeno un comandante assunto a tempo pieno e qualificato sia TRI/SFI (Type Rating Instructor/Synthetic Flight Instructor), che TRE/SFE (Type Rating Examiner/Synthetic Flight Examiner) sul tipo di aereo offerto.
La Committente si riserva di esprimere il proprio veto all’impiego di nuovi piloti, che ad un controllo delle documentazioni curriculari, su specifica richiesta, omettessero la presentazione dello stralcio dei voli completo. Piloti con documentazione incompleta o non disponibile non sono accettabili.
Allegato 7 - Glossario
Aeromobile: in questo Capitolato usato come sinonimo di velivolo ad ala fissa.
ATL: Aircraft Technical Log (sinonimo di QTB: Quaderno Tecnico di Bordo).
Atmosfera Standard Internazionale ICAO: atmosfera ideale le cui caratteristiche fisiche sono state stabilite dall'ICAO e riportate nel DOC 7488. I dati coincidono con quelli dell'atmosfera standard (ISA - International Standard Atmosphere) definita dall'Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO).
Autorità Aeronautica Nazionale (National Aviation Authority - NAA): Ente a cui competono per disposizioni di legge o regolamento, la certificazione e la sorveglianza delle attività tecniche ed operative delle imprese/ditte esercenti licenza di Trasporto Aereo di Passeggeri o/e Lavoro Aereo. In Italia è l’ENAC.
Certificato di Navigabilità: documento comprovante lo “status” manutentivo e di configurazione dell’aeromobile
in accordo alla EASA Parte M. È indicato con l’acronimo C.N.
Centrale Operativa: quando citata è la Centrale Operativa identificata dal CRT che dispone l’intervento del velivolo/i, stabilisce la tipologia della missione e coordina l’intervento (nel testo è indicata anche come Centrale Operativa oppure C.O.).
Certificato di Operatore Aereo: COA. Documento rilasciato dalla Autorità Aeronautica Nazionale ad una Impresa che viene riconosciuta idonea ad effettuare operazioni commerciali nell’ambito delle limitazioni riportate nella Specifica delle Operazioni allegata al Certificato.
Copilota: pilota titolare di una licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni addetto al pilotaggio di un aeromobile in collaborazione con il pilota responsabile quando sia richiesto per motivi certificativi o operativi, un equipaggio di condotta plurimo.
Manutenzione: insieme di attività periodiche ed occasionali, diverse dai controlli pre–volo, necessarie a garantire la perfetta efficienza degli aeromobili. Comprende sia la manutenzione ordinaria/programmata sia quella straordinaria (manutenzione correttiva di imprevisti, adeguamento e messa a norma, ecc.…).
Massa e Peso: Nel capitolato, per motivi di semplicità, si utilizza il termine peso quando si citano le limitazioni degli aeromobili derivanti dalla massa. La parola peso è ancora largamente adoperata in altri settori dell’industria e dei servizi.
MEL: Minimum equipment list - Lista di equipaggiamenti minimi con i quali un aeromobile può essere impiegato in accordo alle limitazioni riportate nella stessa MEL.
Pilota comandante: pilota titolare di una licenza professionale e delle relative abilitazioni, iscritto con tale qualifica negli albi professionali, a cui l’esercente affida il comando dell’aeromobile. Ha la responsabilità della condotta e della sicurezza dell’aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio. Nel presente Capitolato sono adoperate indifferentemente le dizioni di “Comandante” e P.I.C. (Pilot In Command).
Velocità Indicata (Indicated Air Speed IAS) Corrisponde al valore indicato sullo strumento di bordo (anemometro) che indica la velocità del velivolo. La IAS, per gli scopi del presente capitolato, coincide con la velocità calibrata (Calibrated Air Speed CAS).
Velocità vera (True Air Speed TAS) Con il termine velocità vera o true airspeed, viene indicata la velocità reale o vera con cui un aeromobile si muove rispetto all’aria circostante in cui sta volando. A titolo di esempio alla quota di 35000 ft con una velocità indicata: IAS=250 kts la velocità vera è: TAS= 450 kts in condizioni ISA standard.
VMO Maximum operating limit speed - Velocità massima in condizioni operative normali.
Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Verifica effettuata in data 2021-04-20 13:56:53 (UTC)
File verificato: Z:\Direzione Affari legali e societari\LIVIA\CONVENZIONE TRASPORTO ORGANI\convenzione SLAM LAVORI AEREI SRL.pdf.p7m
Esito verifica: Verifica completata con successo
Dati di dettaglio della verifica effettuata
Firmatario 1: XXXXXXX XXXXX
Firma verificata: OK (Validated at: 20/04/2021 13:56:46)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 20/04/2021 13:56:45
Dati del certificato del firmatario XXXXXXX XXXXX:
Nome, Cognome: XXXXXXX XXXXX
Numero identificativo:
SIG0000004227498
Data di scadenza: 03/03/2024 00:00:00
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Note di utilizzo del certificato:
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A.,
Qualified Trust Service Provider, VATIT-02313821007,
IT,
xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.76.14.1.1.30
OID 1.3.76.16.6
Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Firmatario 2: XXXXXXXXX XXXXXXX
Firma verificata: OK (Validated at: 20/04/2021 13:56:46)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 20/04/2021 13:48:29
Dati del certificato del firmatario XXXXXXXXX XXXXXXX:
Nome, Cognome: XXXXXXXXX XXXXXXX
Numero identificativo:
WSREF-14740365334575
Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Data di scadenza: 20/05/2023 07:10:50
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., Qualified Trust Service Provider,
VATIT-01879020517, IT,
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxx.xxx OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
OID 1.3.76.16.6
Fine rapporto di verifica
Il futuro digitale è adesso
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