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Collaudo Operativo Clausole campione

Collaudo Operativo a) Controllo di sicurezza elettrica e meccanica secondo quanto disposto dalla normativa vigente (CEI EN 60601-1 – Class. CEI 62-5 – CT 62 – Fascicolo 8858 – Anno 2007 e successive varianti e Norma CEI EN 62353:2008) b) Controllo di sicurezza e funzionalità e prestazione c) Verifica della corrispondenza alle normative specifiche dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria; d) Corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in offerta e) Valutazione della conformità delle prestazioni cliniche dichiarate in offerta. f) Tutte le azioni operative del collaudo dovranno essere effettuate in contraddittorio con la ditta fornitrice alla presenza di un suo tecnico.
Collaudo Operativo. Controllo di sicurezza elettrica e meccanica; in particolare si specifica che è onere a carico del fornitore l’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo quanto disposto dalla normativa vigente (CEI EN 60601-1 - Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 8858 - Anno 2007 e successive varianti e Norma CEI EN 62353:2008) con conseguente redazione del rapporto di verifica firmato a cura di tecnico abilitato • Controllo di sicurezza e funzionalità e prestazione • Verifica della corrispondenza alle normative specifiche dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria; • Corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in offerta • Valutazione della conformità delle prestazioni cliniche dichiarate in offerta. • Controllo di accettazione e collaudo e prove di verifica o di stato ai sensi delle direttive applicabili • Giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica da parte del medico specialista • Giudizio di accettabilità da parte del medico responsabile delle apparecchiature.
Collaudo Operativo. 1. Controllo di sicurezza elettrica e meccanica; in particolare si specifica che è onere a carico del fornitore l’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo quanto disposto dalla normativa vigente con conseguente redazione del rapporto di verifica firmato a cura di tecnico abilitato. 2. Controllo di sicurezza e funzionalità e prestazione a) verifica della corrispondenza alle normative specifiche dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria; b) corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in offerta c) valutazione della conformità delle prestazioni cliniche dichiarate in offerta. d) Controllo di accettazione e collaudo e prove di verifica e) Xxxxxxxx di accettabilità da parte del medico responsabile delle apparecchiature. • Effettuazione del corso di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature fornite per il personale tecnico; la Ditta dovrà dare evidenza dei corsi effettuati mediante raccolta delle firme dei partecipanti • Verifica del ritiro da parte del Fornitore dell’imballaggio utilizzato al trasporto dei sistemi forniti Se tutte le verifiche previste in questa prima fase del collaudo avranno esito positivo, ed una volta effettuata la formazione per il personale tecnico attestata mediante consegna da parte della Ditta dell’evidenza del corso stesso, verrà redatto apposito verbale con il quale sarà dichiarata la messa in funzione dell’apparecchiatura per l’utilizzo clinico, al fine di poter procedere alla seconda fase con l’effettuazione dei corsi di formazione per il personale clinico e del periodo di prova clinica. Il verbale sarà sottoscritto da personale dell’U.O. FMIC e da un rappresentante della Ditta fornitrice. Terminata la seconda fase verrà completato il collaudo di accettazione dell’installazione nel suo complesso con quanto previsto nella terza fase e di seguito esplicitato.
Collaudo Operativo. Controllo di sicurezza della meccanica degli automezzi con conseguente redazione del rapporto di verifica firmato a cura di tecnico abilitato; • Controllo di sicurezza e funzionalità e prestazione i. verifica della corrispondenza alle normative specifiche dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria; ii. corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in offerta; iii. valutazione della conformità delle prestazioni dichiarate in offerta.

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  • Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Copertura assicurativa 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei dirigenti dei quattro ruoli, nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.

  • AVVALIMENTO Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

  • Polizza assicurativa L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa, attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente procedura. Nell’effettuazione del servizio, l’Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ateneo o, comunque, da quest’ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo. L’Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale tecnico ed amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell’Ateneo. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente al momento dell’avvio dell’Appalto, il Politecnico di Milano dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio è interamente in carico all'Affidatario; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Politecnico, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, agli studenti e al personale Universitario dall'Affidatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Impresa e, per essa, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Politecnico di Milano saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Ateneo si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Impresa ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Affidatario; qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Net4market, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In seduta riservata, il giorno e all’ora indicati nel bando, il Seggio di Gara, costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, procederà a: a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; b) verificare che tutti i concorrenti abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio (in base alle attestazioni di sopralluogo rilasciate dal personale addetto di questa Stazione Appaltante); c) scaricare la Documentazione amministrativa verificandone la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; d) a scaricare e verificare le “OFFERTE ECONOMICHE” dei concorrenti ammessi o ammessi con riserva; e) alla formulazione della graduatoria finale; f) (in caso di numero di offerte ammesse pari o superiore a 5) ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 2 /2 bis, del D. Lgs. 50/2016; in questo caso il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19; g) a redigere apposito verbale che verrà inviato ai concorrenti, tramite PEC. La comunicazione è valida agli effetti di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente Nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 102/2012, si procederà: a) alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica; b) in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta migliorativa, si procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.