CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO Clausole campione

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO. L’apparecchiatura dovrà essere consegnata entro 45 giorni continuativi data ordine, secondo le modalità che dovranno essere concordate con l’U.O.C. Ingegneria Clinica della Fondazione IRCCS. L’installazione e la messa in servizio dovranno essere completate entro i successivi trenta giorni dalla consegna. Al termine della messa in funzione l’Ente si riserva ulteriori 30 giorni per verificare il buon funzionamento e l’effettiva completezza e funzionalità di tutte le componenti hardware e software offerte prima di procedere al rilascio dell’effettivo verbale di attestazione di conformità della fornitura in parola. Le ditte concorrenti sono tenute alla formulazione di un piano recante i temi di consegna dell’apparecchiatura offerta (e relativi accessori), nonché il programma dettagliato delle attività di collaudo. Detto programma dovrà necessariamente includere le prove di accettazione previste dal D.Lgs. 187/2000 (da eseguirsi in contraddittorio) e l’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari ( a carico della ditta aggiudicataria) in conformità alle norme CEI di riferimento. Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, personale, etc.) è da intendersi incluso. Il collaudo, da eseguirsi in contraddittorio alla presenza di personale della Fondazione, dovrà accertare che il sistema offerto sia conforme alle indicazioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta, sia stato regolarmente installato, sia regolarmente funzionante e soddisfi le esigenze per esso previste. Le attività di istruzione e formazione del personale della Fondazione sono propedeutiche alla conclusione delle attività di collaudo. All’atto del collaudo la ditta dovrà fornire manuale d’uso in lingua italiana in doppia copia (una in formato cartaceo ed una in formato elettronico) e manuale di service. L’aggiudicatario rimane obbligato alla tempestiva eliminazione, e comunque non oltre il termine perentorio stabilito e comunicato dall’Amministrazione, di tutti i difetti e/o vizi eventualmente riscontrati in sede di collaudo In caso di mancato rispetto dei termini di consegna l’Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale (in proposito vedasi successivo art. 10).
CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO. Il software sviluppato dovrà essere rilasciato sul sistema di versioning, dal personale specializzato della Ditta Appaltatrice, disponibile presso il Centro Tecnico RUPAR di InnovaPuglia, a Valenzano (BA). Le installazioni, gli aggiornamenti (upgrade) e le eventuali modifiche correttive (patch) saranno sempre rese disponibili al referente tecnico di InnovaPuglia dalla Ditta Appaltatrice preliminarmente nell’ambiente di collaudo che dovrà predisposto e mantenuto dal Soggetto Attuatore. Al termine delle verifiche tecniche è richiesta alla Ditta Appaltatrice la consegna formale dei deliverables, delle specifiche di integrazione (se necessario). Tali consegne sono soggette a verifica ed accettazione da parte della Stazione Appaltante. Il collaudo comprenderà anche l’esecuzione delle seguenti attività in forma di test da svolgere in contraddittorio con la Stazione Appaltante e i referenti tecnici di InnovaPuglia: - Verifica del Piano di test approntato e consegnato dalla Ditta Appaltatrice, eventualmente integrato dalla Stazione Appaltante; - Verifica di non regressione di altre funzionalità e del sistema nel suo complesso; - Verifica di non degrado di prestazioni del Sistema Al termine di ciascuna fase di collaudo dovrà essere redatto lo specifico verbale indipendentemente dall'esito ottenuto. In caso di esito negativo il fornitore dovrà correggere eventuali malfunzionamenti del sistema oppure sostituire e/o reinstallare, senza ulteriori oneri aggiuntivi a quelli derivanti dal prezzo di aggiudicazione, le componenti software oggetto di fornitura, o in ogni caso correggere l'anomalia che ha dato origine all'esito negativo, entro due giorni lavorativi. In tal caso il collaudo verrà ripetuto. Se anche il secondo collaudo risultasse negativo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali previste e di procedere alla risoluzione del contratto. Tutti i collaudi, per tutti i rilasci previsti nella presente fornitura avverranno con le medesime modalità.
CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO. Tutte le attrezzature dovranno essere installate a regola d’arte e nel rispetto di tutte le normative tecniche applicabili. Le forniture sono comprensive di tutti i lavori di posa in opera, allacciamenti e quant’altro necessario per la completa installazione delle stesse ai fini dell’impiego nell’ambito della Contrale di Sterilizzazione.
CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO. 1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto devono essere effettuate dal Fornitore le seguenti operazioni: - consegna delle apparecchiature, effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) del Fornitore unitamente al materiale (reagenti, materiale di consumo e quant’altro occorra) necessario all’installazione dei sistemi e alla messa a punto delle metodiche; - installazione e collaudo delle apparecchiature, effettuata da personale tecnico specializzato del Fornitore nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. È obbligo del Fornitore adottare tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità e la sicurezza degli addetti ai lavori, del personale del PTV e di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico del Fornitore le verifiche di sicurezza (secondo la norma EN 61010-1 - CEI 66-5 e altre normative tecniche pertinenti eventualmente vigenti) e i controlli di qualità prestazionali e funzionali; - interfacciamento/integrazione delle apparecchiature con i sistemi informatici, effettuato da parte di personale tecnico specializzato del Fornitore, con tutti gli oneri a carico dello stesso, contestualmente alle operazioni di istallazioni e collaudo. 2. Il Fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori necessari per la consegna e l’installazione dei dispositivi nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre la giornata dell’installazione dei dispositivi. 3. Tutte le spese sostenute per la consegna, l’installazione e il collaudo si intendono in capo al Fornitore. 4. In caso di collaudo positivo, viene redatto il certificato di collaudo firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Servizio di Ingegneria Medica della Fondazione. 5. Il regolare collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte che non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo dello stesso. 6. In caso di riscontrate irregolarità nel corso del collaudo, il Servizio di Ingegneria Medica della Fondazione, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, assegna al Fornitore un termine massimo per la risoluzione delle problematiche, alla scadenza del quale le operazioni di collaudo saranno ripetute. In caso di secondo collaudo negativo, il Fornitore è tenuto a provvedere all...
CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO. La ditta dovrà tassativamente indicare i tempi di consegna per la determinazione dei punteggi di cui al punto 3); la consegna della fornitura con relativa installazione dovrà essere ultimata, entro e non oltre il termine perentorio di 25 venticinque giorni lavorativi, ovvero entro il miglior termine offerto in sede di gara, a decorrere dalla data di ricezione dell’apposito ordinativo di fornitura. L’impresa concorrente dovrà quindi indicare in sede di offerta tecnica il numero massimo di giorni lavorativi entro i quali si impegna ad ultimare la consegna/installazione degli arredi richiesti. Ogni consegna/installazione effettuata presso i reparti posti ai vari piani del Padiglione Monteggia della Fondazione - xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 35 Milano – previ accordi con il personale interno incaricato dall’amministrazione, si intenderà effettuata con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna sottoscritto da un incaricato della Fondazione e da un incaricato del fornitore nel quale dovranno essere riportati la data dell’ordinativo di fornitura, la data dell’avvenuta consegna con posa in opera e la verifica dell’assenza di vizi apparenti. Il tempo di consegna dovrà essere indicato in giorni lavorativi (escluso sabato).
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  • Installazione L’installazione della QuixaBox dovrà essere effettuata presso uno dei centri di installazione Vodafone Automotive entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In tale circostanza verrà eseguita documentazione fotografica dell’autovettura.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.