Consegna Installazione E Collaudo Clausole campione

Consegna Installazione E Collaudo. L’offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri per la consegna, installazione, collaudo, formazione del personale. Le attrezzature consegnate dovranno essere corredate di verifica di sicurezza elettrica. La consegna e l’installazione delle apparecchiature, perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati in sede di gara, dovrà essere effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali, ecc.) della Ditta Aggiudicataria entro 30 giorni solari dalla data di ricezione di comunicazione in tal senso, comunicazione che verrà formulata dalla UO Ingegneria Clinica o altro Servizio Centrale Aziendale: Gli oneri di introduzione di posizionamento e di installazione delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria. La Ditta Aggiudicataria dovrà, inoltre, fornire a proprie spese tutto il materiale (tubi, filtri, disinfettanti, materiale di consumo e quant’altro occorra) necessario all’installazione dei sistemi ed all’utilizzo fino a conclusione del collaudo. La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l’installazione dei dispositivi. L’installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme tecniche applicabili e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà verificare che i collegamenti alle utenze e agli scarichi sia effettuata in modo adeguato e conforme alle indicazioni del fabbricante. Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le verifiche di sicurezza (secondo la norma EN 60601-1 - CEI 62-5) ed i controlli di qualità prestazionali e funzionali. Qualora la Ditta Aggiudicataria non riesca ad ottemperare a quanto sopra entro i tempi ivi indicati l’AUSL si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria le penali previste. Al termine dei lavori la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare un “Verbale di installazione” che attesti l’installazione “a regola d’arte” dei sistemi offerti Il Verbale di installazione e tutta la documentazione relativa dovrà essere consegnato all’Ingegneria Clinica dell’AUSL per le verifiche di competenza e dovrà essere accompagnato da: □ Copia del manuale d...
Consegna Installazione E Collaudo. Il software sviluppato dovrà essere rilasciato sul sistema di versioning, dal personale specializzato della Ditta Appaltatrice, disponibile presso il Centro Tecnico RUPAR di InnovaPuglia, a Valenzano (BA). Le installazioni, gli aggiornamenti (upgrade) e le eventuali modifiche correttive (patch) saranno sempre rese disponibili al referente tecnico di InnovaPuglia dalla Ditta Appaltatrice preliminarmente nell’ambiente di collaudo che dovrà predisposto e mantenuto dal Soggetto Attuatore. Al termine delle verifiche tecniche è richiesta alla Ditta Appaltatrice la consegna formale dei deliverables, delle specifiche di integrazione (se necessario). Tali consegne sono soggette a verifica ed accettazione da parte della Stazione Appaltante. Il collaudo comprenderà anche l’esecuzione delle seguenti attività in forma di test da svolgere in contraddittorio con la Stazione Appaltante e i referenti tecnici di InnovaPuglia: - Verifica del Piano di test approntato e consegnato dalla Ditta Appaltatrice, eventualmente integrato dalla Stazione Appaltante; - Verifica di non regressione di altre funzionalità e del sistema nel suo complesso; - Verifica di non degrado di prestazioni del Sistema Al termine di ciascuna fase di collaudo dovrà essere redatto lo specifico verbale indipendentemente dall'esito ottenuto. In caso di esito negativo il fornitore dovrà correggere eventuali malfunzionamenti del sistema oppure sostituire e/o reinstallare, senza ulteriori oneri aggiuntivi a quelli derivanti dal prezzo di aggiudicazione, le componenti software oggetto di fornitura, o in ogni caso correggere l'anomalia che ha dato origine all'esito negativo, entro due giorni lavorativi. In tal caso il collaudo verrà ripetuto. Se anche il secondo collaudo risultasse negativo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali previste e di procedere alla risoluzione del contratto. Tutti i collaudi, per tutti i rilasci previsti nella presente fornitura avverranno con le medesime modalità.
Consegna Installazione E Collaudo. Tutte le attrezzature dovranno essere installate a regola d’arte e nel rispetto di tutte le normative tecniche applicabili. Le forniture sono comprensive di tutti i lavori di posa in opera, allacciamenti e quant’altro necessario per la completa installazione delle stesse ai fini dell’impiego nell’ambito della Contrale di Sterilizzazione. Tutti gli oneri relativi all’installazione, alla consegna, compresa quella al piano (potranno essere utilizzati i sollevatori esistenti nei limiti della loro capacità di carico), il ritiro degli imballi e al collaudo restano ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario. Alle operazioni di collaudo delle apparecchiature, attrezzature, ecc. parteciperanno anche tecnici dell’Azienda. Al momento del collaudo l’Aggiudicatario dovrà consegnare un elenco delle attrezzature, apparecchiature, arredi e di tutti i beni mobili presenti nella Centrale di sterilizzazione, completo della valorizzazione degli stessi.
Consegna Installazione E Collaudo. 1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto devono essere effettuate dal Fornitore le seguenti operazioni: - consegna delle apparecchiature, effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) del Fornitore unitamente al materiale (reagenti, materiale di consumo e quant’altro occorra) necessario all’installazione dei sistemi e alla messa a punto delle metodiche; - installazione e collaudo delle apparecchiature, effettuata da personale tecnico specializzato del Fornitore nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. È obbligo del Fornitore adottare tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità e la sicurezza degli addetti ai lavori, del personale del PTV e di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico del Fornitore le verifiche di sicurezza (secondo la norma EN 61010-1 - CEI 66-5 e altre normative tecniche pertinenti eventualmente vigenti) e i controlli di qualità prestazionali e funzionali; - interfacciamento/integrazione delle apparecchiature con i sistemi informatici, effettuato da parte di personale tecnico specializzato del Fornitore, con tutti gli oneri a carico dello stesso, contestualmente alle operazioni di istallazioni e collaudo.
Consegna Installazione E Collaudo. La ditta dovrà tassativamente indicare i tempi di consegna per la determinazione dei punteggi di cui al punto 3); la consegna della fornitura con relativa installazione dovrà essere ultimata, entro e non oltre il termine perentorio di 25 venticinque giorni lavorativi, ovvero entro il miglior termine offerto in sede di gara, a decorrere dalla data di ricezione dell’apposito ordinativo di fornitura. L’impresa concorrente dovrà quindi indicare in sede di offerta tecnica il numero massimo di giorni lavorativi entro i quali si impegna ad ultimare la consegna/installazione degli arredi richiesti. Ogni consegna/installazione effettuata presso i reparti posti ai vari piani del Padiglione Monteggia della Fondazione - xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 35 Milano – previ accordi con il personale interno incaricato dall’amministrazione, si intenderà effettuata con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna sottoscritto da un incaricato della Fondazione e da un incaricato del fornitore nel quale dovranno essere riportati la data dell’ordinativo di fornitura, la data dell’avvenuta consegna con posa in opera e la verifica dell’assenza di vizi apparenti. Il tempo di consegna dovrà essere indicato in giorni lavorativi (escluso sabato).
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;