Conciliazione e arbitrato. 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di sub-fornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.
3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.
Conciliazione e arbitrato. 1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’art. 65, comma 1, del D. lgs. n.165/2001, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001 e dal successivo CCNQ del 24 luglio 2003.
Conciliazione e arbitrato. (ART. 15)
Conciliazione e arbitrato. L’art. 31 del “collegato lavoro” riscrive completamente la disciplina della composizione extragiudiziale delle controversie in materia di lavoro, sostituendo gli articoli 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile, con l’obiettivo di valorizzare i sistemi alternativi alla giurisdizione ordinaria, ed in particolare l’arbitrato irrituale.
Conciliazione e arbitrato. 1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti applicativi dell'art 29 del CCNL del 22/5/1997, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli artt. 55, 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscritto in data 23/1/2001.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca dell'ente può, comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione dell'art. 2 CCNQ in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso CCNQ.
3. Ove si pervenga alla conciliazione, ai sensi dell'art 4, comma 5, del CCNQ del 23/1/2001 ed in tale sede l'ente si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
4. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'ente una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a 2 mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.
5. L'indennità supplementare di cui al comma precedente è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: - 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
6. Le mensilità di cui ai commi 4 e 5 sono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.
7. In caso di accoglimento del ricorso, l'ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute al medesimo ai sensi dei commi 4 e 5.
8. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte dell'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell' indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia dell...
Conciliazione e arbitrato. Per qualunque controversia derivante da, o comunque relativa al presente Contratto, il Fornitore e l’Utente (in seguito indicati anche come le ‘Parti’) si impegnano ad esperire:
I. un tentativo obbligatorio di conciliazione secondo la procedura di seguito indicata;
II. nel caso di fallimento della procedura di conciliazione, un procedimento di arbitrato secondo la procedura di seguito indicata. La richiesta di conciliazione si intende proposta nel momento in cui viene inviata per iscritto alla controparte, a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi equivalenti), comunicazione contenente la descrizione della questione controversa. Il tentativo di conciliazione potrà essere esperito con le modalità che il Fornitore e l’Utente riterranno più opportune in relazione allo scopo, anche avvalendosi della partecipazione di un conciliatore nominato di comune accordo o, in caso di disaccordo, sorteggiato tra quelli proposti, in egual numero, dalle Parti. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al paragrafo precedente. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle Parti prima della scadenza. Alla scadenza del termine, salvo che esso non sia stato prorogato, il tentativo di conciliazione si intende comunque esperito. In caso di positivo esperimento del tentativo di conciliazione il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle Parti, costituisce accordo transattivo. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione di cui al presente articolo fallisca, le controversie derivanti dalle obbligazioni del presente Contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, da un arbitro unico nominato in conformità a tale regolamento - il quale è liberamente disponibile all’URL xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/.
Conciliazione e arbitrato secondo il CCNQ del 23 gennaio 2001
Conciliazione e arbitrato. Qualora sorgessero controversie in ordine al presente Accordo, le parti concordemente decidono di deferire tali controversie ad un Organismo di mediazione scelto di comune accordo, ovvero in mancanza presso l’Organismo di mediazione istituito presso il consiglio Ordine avvocati del Tribunale competente.
Conciliazione e arbitrato. Dopo un lungo e tormentato iter parlamentare1 il d.d.l. n. 1441-quater-F, più noto come “collegato lavoro”, è stato approvato dalla Camera dei Deputati e si è trasformato nella l. 4 novembre 2010, n. 183. Tra i tanti temi toccati dal “collegato lavoro” mi occuperò esclusivamente delle innovazioni introdotte in materia di arbitrato, cercando, nei limiti del possibile, di tenermi alla larga dalle polemiche che ci sono state nel recente passato e che sono destinate a rinfocolarsi con la sua entrata in vigore. Ritengo infatti che quando le posizioni contrapposte sono ampiamente condizionate da pregiudizi ideologici, il loro confronto sia poco utile per comprendere le norme di nuova introduzione e per valutarne la funzionalità. Invece di profondere i propri sforzi per dimostrare che
1 Il “collegato lavoro” è stato oggetto di numerosi commenti durante la fase di gestazione; senza pretesa di completezza, tra i tanti x. XXXXXXXXXXX, Perturbazione in arrivo. I licenziamenti nel d.d.l. 1167, in Lav. e dir., 2009, p. 3 ss.; XXXXXXXX, Il diritto del lavoro ondivago, ivi, 2009, p. 25 ss.; BORGHESI, Le nuove frontiere dell’arbitrato del lavoro secondo il disegno di legge n. 1441-quater, ivi, 2009, p. 13 ss.; XXXXXXXXX, Il cosidetto “collegato lavoro” e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro, in Riv.it.dir.lav., 2010, p. 215 ss.; MISCIONE, Quale arbitrato d’equità in materia di lavoro, in Dir.prat.lav., p. 1298; SPEZIALE, La riforma della certificazione e dell’arbitrato nel “collegato lavoro”, in Dir.lav.merc., 2010, p. 129 ss.; CENTOFANTI, Le nuove norme, non promulgate, di limitazione della tutela giurisdizionale dei lavoratori, in Lav.giur., 2010, p. 329 ss.; XXXXXXX, Il Collegato lavoro: un nuovo modus operandi per i pratici e, forse, un nuovo diritto del lavoro, ivi, 2010, p. 344 ss. le recenti disposizioni in materia di arbitrato sono il diavolo o che sono la panacea per le piaghe che affliggono la giustizia del lavoro, penso sia meglio cercare di comprenderne il funzionamento e l’effettiva portata. Ora che il “collegato lavoro” è legge dello Stato bisogna esaminarlo nel merito, con la sola ambizione di chiarirne prima di tutto il significato, lasciando al poi critiche e valutazioni. Venendo al merito, bisogna notare innanzitutto che il “collegato lavoro” svuota di contenuto gli artt. 412-ter e 412-quater c.p.c., abrogando l’”arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi” ed introducendo quattro nuovi tipi di arbitrato, menzionati, rispet...
Conciliazione e arbitrato. 1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti applicativi dell’art. 40, del presente contratto, in caso di licenziamento nullo o senza giusta causa, il dirigente può altresì attivare la procedura disciplinata nei commi seguenti.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al collegio previsto dal comma 4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'amministrazione.
4. Il collegio di conciliazione e` composto di tre componenti. Il dirigente ricorrente e l'amministrazione designano un componente ciascuno, e i due componenti cosi` designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente.
5. Il dirigente interessato provvede alla designazione del componente che lo rappresenta nell'atto di ricorso. L'amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del componente che la rappresenta entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o comunque di non rispetto dei termini previsti nei commi 4 e 5 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'amministrazione.
7. Il collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente, loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la possibilità di definire la vertenza in via bonaria.
8. Ove non si pervenga alla conciliazione, il collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale le parti sono tenute a conformarsi.
9. La procedura per la conciliazione e per l'emissione della decisione deve esaurirsi entro sessanta giorni dalla data della costituzione del collegio.
10. Ove il collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due me...