Lavoratori stagionali Clausole campione

Lavoratori stagionali. Le garanzie previste al punto 1 si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. La copertura di lavoratori stagionali in eccesso a 4 dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. Qualora in caso di Sinistro si riscontri una discordanza superiore a quanto convenuto (numero di lavoratori stagionali superiore a 4 o superamento del limite di 120 giorni nell’arco dell’anno solare), Assimoco procederà alla liquidazione del danno come segue: a) Numero Addetti stagionali compreso tra 4 e 6 o numero giorni compreso tra 121 e 180 il risarcimento sarà pari al 75 % del danno liquidabile; b) Numero Addetti stagionali superiore a 6 o numero giorni maggiore di 180 il risarcimento sarà pari al 50 % del danno liquidabile. In ogni caso per i Lavoratori stagionali non vale la garanzia Malattie Professionali di cui al precedente punto. Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
Lavoratori stagionali. Con riferimento alle condizioni di assicurazione inerenti la “determinazione del premio” del presente Settore, si intende compreso nel totale degli addetti l’ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza.
Lavoratori stagionali. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto.
Lavoratori stagionali. Vista la particolare attività del settore, che vede dei consistenti incrementi di attività in particolari periodi dell'anno, identificabili soprattutto con i periodi intercorrenti tra il mese di giugno e quello di settembre e tra il mese di dicembre e quello di gennaio, viene prevista l'assunzione di lavoratori c. d. "stagionali". Nel caso debba essere svolta attività di formazione i rapporti stagionali potranno essere stipulati prevedendo un'attività formativa che verrà comunicata unitamente alla domanda presentata alla Commissione Bilaterale. A livello aziendale per specifiche specializzazioni/esigenze potranno essere modificati i periodi di riferimento previo confronto con le R.S.A..
Lavoratori stagionali. Nelle attività stagionali previste dal DPR 1525/1963 non è mai richiesta la presenza di una causale. Altra novità del Decreto Dignità è l’ulteriore aumento dell’addizionale Naspi per i contratti a termine. Per i contratti di lavoro a tempo determinato è stata infatti introdotta una addizionale dell’1.4% rispetto ai contratti a tempo indeterminato; a questa va aggiunto lo 0.5% ad ogni rinnovo successivo al primo.
Lavoratori stagionali. 1. I lavoratori stagionali che, durante cinque anni4 consecutivi, hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi5 in Svizzera per lavoro, otterranno su richiesta un permesso di dimora non stagionale, a condizione che trovino un’occupazione annua- le nella loro professione. 2. I mesi di lavoro che il lavoratore ha compiuto in Svizzera in qualità di stagionale verranno detratti dai termini stabiliti per la concessione dei vantaggi previsti in materia di soggiorno. 3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l’impiego della manodopera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.
Lavoratori stagionali. (S)i: l’attivazione di questo test provoca l’applicazione degli scaglioni IRPeF in forma annua. Le detrazioni fiscali considerate sono quelle specificate nel successivo blocco Situazione detrazioni. (N)o.
Lavoratori stagionali. Le assunzioni di lavoratori stagionali saranno effettuate o con le modalità previste dal D.L. 3/12/77 n. 876 e successive modifiche o facendone apposita richiesta alla Commissione Bilaterale istituita presso le Associazioni Imprenditoriali firmatarie. In considerazione delle particolari esigenze legate alle necessità di assunzioni di stagionali, con gli stessi potranno essere concordate, nel patto di assunzione. Il contratto potrà essere prorogato, per una volta sola, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 368/2001), alle seguenti condizioni: d) che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive; e) con il consenso del lavoratore; f) per la stessa attività lavorativa del contratto iniziale.
Lavoratori stagionali. (esclusivamente per le attività annesse quali: bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, tavole calde, fast-foods e paninoteche) In caso di Sinistro Obblighi L’Assicurato deve fare denuncia per iscritto di ciascun Sini- stro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento dell’obbligo di avviso di cui all’art. 1915 del Codice Civile. Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro (R.C.O.)
Lavoratori stagionali. Per completezza riportiamo anche quanto previsto per i lavoratori stagionali. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.