Lavoratori stagionali. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto.
Lavoratori stagionali. Le garanzie previste al punto 1 si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. La copertura di lavoratori stagionali in eccesso a 4 dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. Qualora in caso di Sinistro si riscontri una discordanza superiore a quanto convenuto (numero di lavoratori stagionali superiore a 4 o superamento del limite di 120 giorni nell’arco dell’anno solare), Assimoco procederà alla liquidazione del danno come segue:
Lavoratori stagionali. Con riferimento alle condizioni di assicurazione inerenti la “determinazione del premio” del presente Settore, si intende compreso nel totale degli addetti l’ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza.
Lavoratori stagionali. Vista la particolare attività del settore, che vede dei consistenti incrementi di attività in particolari periodi dell'anno, identificabili soprattutto con i periodi intercorrenti tra il mese di giugno e quello di settembre e tra il mese di dicembre e quello di gennaio, viene prevista l'assunzione di lavoratori c. d. "stagionali". Nel caso debba essere svolta attività di formazione i rapporti stagionali potranno essere stipulati prevedendo un'attività formativa che verrà comunicata unitamente alla domanda presentata alla Commissione Bilaterale. A livello aziendale per specifiche specializzazioni/esigenze potranno essere modificati i periodi di riferimento previo confronto con le R.S.A..
Lavoratori stagionali. Nelle attività stagionali previste dal DPR 1525/1963 non è mai richiesta la presenza di una causale. Altra novità del Decreto Dignità è l’ulteriore aumento dell’addizionale Naspi per i contratti a termine. Per i contratti di lavoro a tempo determinato è stata infatti introdotta una addizionale dell’1.4% rispetto ai contratti a tempo indeterminato; a questa va aggiunto lo 0.5% ad ogni rinnovo successivo al primo.
Lavoratori stagionali. Le assunzioni di lavoratori stagionali saranno effettuate o con le modalità previste dal D.L. 6 settembre 2001, n.368 o facendone apposita richiesta alla Commissione Bilaterale istituita presso le Associazioni Imprenditoriali firmatarie e comunque al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 7. Alla Commissione Bilaterale verranno forniti i dati relativi alle assunzioni di cui agli articoli 14 e 15, con cadenza semestrale, circa i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, quelli scaduti entro i 12 mesi antecedenti e le assunzioni effettuate. Tale informazione verrà data secondo il modello che la Commissione Bilaterale predisporrà entro 6 mesi dalla stipulazione del presente contratto collettivo. Inoltre alla Commissione Bilaterale, alla scadenza di ogni autorizzazione concessa dalla medesima in relazione a un particolare progetto, andranno forniti i dati dettagliati relativi all’effettivo utilizzo del personale oggetto di autorizzazione e alla loro collocazione all’interno dell’azienda/gruppo compilando l’apposito modello che la Commissione Bilaterale predisporrà entro 6 mesi dalla stipulazione del presente contratto collettivo. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell’istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto e valutare anche in contraddittorio con l’impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine.
Lavoratori stagionali. Premesso che per lavori stagionali di carattere temporaneo l’Assicurato può avvalersi dell’opera di persone con lui non in rapporto di dipendenza o di Prestatori di lavoro, si con- viene che: - la garanzia R.C.T. vale anche per i danni cagionati a “terzi” dai predetti lavoratori stagionali e di Prestatori di lavoro; L’Assicurato deve fare denuncia per iscritto di ciascun Sini- stro; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l’indica- zione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro ed ogni altra noti- zia utile per la Compagnia. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
Lavoratori stagionali. Operai addetti alle operazioni di raccolta dei prodotti ortofrutticoli e alla vendemmia: sono i lavoratori stagionali assunti ed impiegati esclusivamente per le operazioni di raccolta dei prodotti ortofrutticoli e per la vendemmia, senza alcuna preparazione e formazione professionale. Tali tariffe rimarranno in vigore solo ed esclusivamente per la durata delle rispettive lavorazioni.
Lavoratori stagionali. 1. I lavoratori stagionali che, durante cinque anni4 consecutivi, hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi5 in Svizzera per lavoro, otterranno su richiesta un permesso di dimora non stagionale, a condizione che trovino un’occupazione annua- le nella loro professione.
Lavoratori stagionali. Sono considerati terzi i soggetti, non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, che collaborino con lo stesso per lavori sta- gionali di carattere temporaneo. Questa estensione di garanzia è prestata per i soli Infortuni subiti in occasione di lavoro sempreché dall’evento derivi all’Assicurato una responsabilità da Reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato, com- messo dall’Assicurato stesso o da suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere a norma dell’articolo 2049 del Codice Civile. - la Franchigia di € 2.500 per ciascun Lavoratore stagionale infortunato; - il Limite massimo di Risarcimento di € 500.000 per ciascun Sinistro e per Annualità assicurativa. La garanzia è estesa ai danni determinati da difetto dei prodotti, indicati in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Azien- da Agricola in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. La garanzia vale anche per i danni da: - errata concezione/progettazione; - errate, omesse o carenti istruzioni d’uso; - errato o difettoso imballaggio; - errata o difettosa conservazione da parte dell’Assicurato. La garanzia comprende inoltre, entro il Limite indicato in Polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o par- ziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.