Partecipazione dei lavoratori Clausole campione
Partecipazione dei lavoratori. Le aziende per l'applicazione di quanto previsto nel presente titolo, in particolar modo per la definizione dell’articolazione dei turni, dovranno sottoscrivere un accordo con la RSU, ove questa non sia presente o nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la contrattazione andrà effettuata direttamente con i lavoratori interessati dal lavoro a turni. Nel caso di accordi raggiunti direttamente con i lavoratori gli stessi potranno essere spediti per la certificazione all’ente bilaterale il quale effettuerà un controllo di conformità di legge e contrattuale.
Partecipazione dei lavoratori. 1. Al fine di garantire al massimo la Partecipazione dei lavoratori, l’Amministrazione di appartenenza attiverà, senza ulteriore Informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell’Informazione compreso, se del caso, la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati.
2. Le R.S.U ed XX.XX. possono formulare proposte relativamente alle strategie e alle eventuali modifiche organizzative e gestionali e, nello specifico, in relazione alle seguenti materie:
I. Innovazioni organizzative nel lavoro;
II. Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro;
III. Promozione delle pari opportunità;
IV. Qualità dei servizi erogati;
X. Xxxxxx e valorizzazione del personale diversamente abile.
3. A tal fine il Confronto fra le parti deve attuarsi entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte sindacali da parte dell'Amministrazione di appartenenza, senza alcun vincolo di recepimento per l’Amministrazione medesima.
Partecipazione dei lavoratori. Descrizione
Partecipazione dei lavoratori. 1. Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori, l’Amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell’informazione oppure la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati.
2. Le R.S.U ed XX.XX. possono formulare proposte relativamente alle strategie e alle eventuali modifiche organizzative e gestionali e, nello specifico, in relazione alle seguenti materie:
I. Innovazioni organizzative nel lavoro;
II. Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro;
III. Promozione delle pari opportunità;
IV. Qualità dei servizi erogati;
X. Xxxxxx e valorizzazione del personale diversamente abile.
3. A tal fine il confronto fra le parti deve attuarsi entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte sindacali da parte dell'Amministrazione, senza alcun vincolo di recepimento per l’Amministrazione.
Partecipazione dei lavoratori. Le collaboratrici e i collaboratori delle aziende assoggettate al campo d’applicazione aziendale hanno la possibilità di costituire una commissione azien- dale che rappresenti i loro interessi.
Partecipazione dei lavoratori. Descrizione Riprendendo un tema più volte affrontato anche con iniziative parlamentari e mai definitivamente deliberato, il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per definire, entro nove mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire forme di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa, attivate attraverso un contratto collettivo aziendale nel rispetto dei seguenti principi:
Partecipazione dei lavoratori. ▪Secondo le Parti (tenuto conto che la legge 28 giugno 2012, n. 92), il Governo deve approfondire con le stesse in riferimento alle materia di informazione e consultazione dei lavoratori, di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale. ▪La cultura della collaborazione fra imprese e lavoratori è favorita, anche, dal ruolo che possono svolgere gli enti bilaterali di matrice contrattuale per la diffusione di modelli partecipativi. ▪Le Parti ritengono, altresì, utile monitorare e rendere più omogenee le forme di welfare contrattuale fin qui realizzate. ▪Le Parti ritengono, infine, utile avviare un confronto sull’azionariato volontario dei dipendenti, anche in forme collettive.
Partecipazione dei lavoratori si richiede al Governo un esame preventivo con le parti sociali dei decreti legislativi attuativi della delega sulla partecipazione dei lavoratori nell’ impresa. Aderente alla CES e alla Confederazione Internazionale dei Sindacati
Partecipazione dei lavoratori. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall' "Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro ex D.lgs.81/08 e S.M.I." del 18 novembre 2015 in applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti e dagli Accordi interconfederali del 28/02/2012 e del 18/11/2015.
Partecipazione dei lavoratori. ⚫ L’accordo di produttività impiega risorse pubbliche per incentivare la contrattazione di secondo livello. ⮚ Da un lato non è chiaro perché lo Stato dovrebbe intervenire con agevolazioni fiscali nell’organizzazione interna del lavoro delle imprese. Il rischio è di sovvenzionare imprese che comunque avrebbero provveduto in tal senso; nonché, anche qualora si inducessero imprese che altrimenti non avrebbero ricorso a schemi retributivi incentivanti, la decontribuzione incondizionata a tutte le aziende può sembrare un modo costoso per raggiungere un obiettivo modesto.