Partecipazione dei lavoratori Clausole campione

Partecipazione dei lavoratori. Le aziende per l'applicazione di quanto previsto nel presente titolo, in particolar modo per la definizione dell’articolazione dei turni, dovranno sottoscrivere un accordo con la RSU, ove questa non sia presente o nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la contrattazione andrà effettuata direttamente con i lavoratori interessati dal lavoro a turni. Nel caso di accordi raggiunti direttamente con i lavoratori gli stessi potranno essere spediti per la certificazione all’ente bilaterale il quale effettuerà un controllo di conformità di legge e contrattuale.
Partecipazione dei lavoratori. Descrizione
Partecipazione dei lavoratori. 1. Al fine di garantire al massimo la Partecipazione dei lavoratori, l’Amministrazione di appartenenza attiverà, senza ulteriore Informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell’Informazione compreso, se del caso, la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati. 2. Le R.S.U ed XX.XX. possono formulare proposte relativamente alle strategie e alle eventuali modifiche organizzative e gestionali e, nello specifico, in relazione alle seguenti materie: I. Innovazioni organizzative nel lavoro; II. Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro; III. Promozione delle pari opportunità; IV. Qualità dei servizi erogati; X. Xxxxxx e valorizzazione del personale diversamente abile. 3. A tal fine il Confronto fra le parti deve attuarsi entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte sindacali da parte dell'Amministrazione di appartenenza, senza alcun vincolo di recepimento per l’Amministrazione medesima.
Partecipazione dei lavoratori. 1. Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori, l’Amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell’informazione oppure la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati. 2. Le R.S.U ed XX.XX. possono formulare proposte relativamente alle strategie e alle eventuali modifiche organizzative e gestionali e, nello specifico, in relazione alle seguenti materie: I. Innovazioni organizzative nel lavoro; II. Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro; III. Promozione delle pari opportunità; IV. Qualità dei servizi erogati; X. Xxxxxx e valorizzazione del personale diversamente abile. 3. A tal fine il confronto fra le parti deve attuarsi entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte sindacali da parte dell'Amministrazione, senza alcun vincolo di recepimento per l’Amministrazione.
Partecipazione dei lavoratori. ▪ Le aziende devono spiegare l’importanza della partecipazione dei loro lavoratori nell’esecuzione di un programma di sicurezza e salute per garantire il successo dello stesso, sintetizzando i loro ruoli e il loro contributo nell’ambito della motivazione politica. Seguono alcuni esempi. ▪ Tutti i lavoratori, inclusa la direzione, devono rispettare procedure di lavoro sicuro, attenersi alle norme e regolamenti e lavorare in modo tale da rispettare le norme stabilite e sanzionate dal comitato misto per la sicurezza e la salute e avvallate dall’azienda. ▪ Tutti i lavoratori devono dare un appoggio incondizionale ai programmi e alle attività relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro. ▪ Ogni lavoratore dovrà osservare le norme e le procedure stabilite in tema di sicurezza e salute incluso l’uso di equipaggiamento personale di protezione. ▪ Tutti i lavoratori dovranno essere interessati e partecipare attivamente al programma sulla sicurezza e la salute e rispettare le norme e i regolamenti aziendali. ▪ Tutti i lavoratori hanno il diritto di ricevere formazione e informazioni sui rischi occupazionali e sulle misure adottate per prevenirli. ▪ Tutti i lavoratori dovranno comunicare situazioni pericolose ai loro diretti supervisori. ▪ Tutti i lavoratori dovranno registrare gli incidenti e i quasi incidenti sul registro degli incidenti. ▪ Tutti i lavoratori che sollevino serie preoccupazioni sulla sicurezza saranno protetti contro la perdita del loro posto di lavoro o eventuali rappresaglie.
Partecipazione dei lavoratori. ▪Secondo le Parti (tenuto conto che la legge 28 giugno 2012, n. 92), il Governo deve approfondire con le stesse in riferimento alle materia di informazione e consultazione dei lavoratori, di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale. ▪La cultura della collaborazione fra imprese e lavoratori è favorita, anche, dal ruolo che possono svolgere gli enti bilaterali di matrice contrattuale per la diffusione di modelli partecipativi. ▪Le Parti ritengono, altresì, utile monitorare e rendere più omogenee le forme di welfare contrattuale fin qui realizzate. ▪Le Parti ritengono, infine, utile avviare un confronto sull’azionariato volontario dei dipendenti, anche in forme collettive.
Partecipazione dei lavoratori. ⚫ L’accordo di produttività impiega risorse pubbliche per incentivare la contrattazione di secondo livello. ⮚ Da un lato non è chiaro perché lo Stato dovrebbe intervenire con agevolazioni fiscali nell’organizzazione interna del lavoro delle imprese. Il rischio è di sovvenzionare imprese che comunque avrebbero provveduto in tal senso; nonché, anche qualora si inducessero imprese che altrimenti non avrebbero ricorso a schemi retributivi incentivanti, la decontribuzione incondizionata a tutte le aziende può sembrare un modo costoso per raggiungere un obiettivo modesto.
Partecipazione dei lavoratori. Le collaboratrici e i collaboratori delle aziende assoggettate al campo d’applicazione aziendale hanno la possibilità di costituire una commissione azien- dale che rappresenti i loro interessi.
Partecipazione dei lavoratori. L’articolo 10 viene sostituito con il seguente: “Le parti nel condividere lo sviluppo in termini di partecipazione, hanno voluto dare indicazioni per la promozione di percorsi che possano coinvolgere le organizzazioni territoriali firmatarie del CCNL, le RSU, i lavoratori e le aziende, offrendo spunti per la sperimentazione di progetti comuni. - il miglioramento della percezione organizzativa rispetto alla propria posizione; - la definizione delle aree di collaborazione, la integrazione delle competenze; - l’incentivo all’autodiagnosi e alla diagnosi organizzativa, sviluppo di pratiche autocorrettive; - il potenziamento delle capacità di osservazione dei processi a fini della valutazione; - la definizione coesa degli obiettivi e dei compiti del gruppo; - la sperimentazione di percorso partecipativo; - la contrattazione basato su obiettivi comuni.
Partecipazione dei lavoratori si richiede al Governo un esame preventivo con le parti sociali dei decreti legislativi attuativi della delega sulla partecipazione dei lavoratori nell’ impresa. Aderente alla CES e alla Confederazione Internazionale dei Sindacati