Comprova dei requisiti di Legge - cauzione definitiva Clausole campione

Comprova dei requisiti di Legge - cauzione definitiva. Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’Aggiudicatario provvisorio dovrà far pervenire alla Regione Autonoma della Sardegna (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) tutta la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per poter procedere alla formalizzazione del contratto, ivi compreso un idoneo documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/06. A norma dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica il beneficio della riduzione delle cauzioni alla metà, come previsto dall'art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006. La garanzia fideiussoria definitiva può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vi...
Comprova dei requisiti di Legge - cauzione definitiva. 14 Art. 15 Riduzione delle cauzioni 16