Concessione di Prestiti Clausole campione

Concessione di Prestiti. La presente forma assicurativa non prevede la concessione di prestiti.
Concessione di Prestiti. UNIQA Previdenza SpA, qualora la polizza sia riscattabile a norma del precedente articolo, consente: - la concessione di prestiti nei limiti del 90% dell’ammontare del valore di riscatto netto, con interessi da definire all’atto della concessione del prestito; - la concessione di prestiti senza interessi, qualora l’Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell’atto operatorio. Il limite globale dei prestiti non può comunque superare il valore del capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato e la polizza deve essere al corrente col pagamento dei premi annui della Garanzia base.

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  • CANONE DI CONCESSIONE 1) La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel contratto di servizio; 2) qualora nel corso della gestione dovessero essere definite dall’Amministrazione Comunale nuove aree, il Gestore si obbliga ad estendere il servizio agli stessi patti e condizioni indicate dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica ed economica, fermo restando la durata della concessione; 3) il Comune si riserva, previa delibera della Giunta Comunale, di modificare le tariffe e gli orari del servizio di sosta a pagamento, senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Il Gestore sarà tenuto a versare al Comune di Siniscola un canone di concessione annuo, come risulta dall’aggiudicazione definitiva. Il canone minimo annuo garantito è pari ad euro 40.500,00; 4) i concorrenti, per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell’offerta economica un importo percentuale che dovrà essere superiore rispetto all’imposto minimo posto a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione; 5) l’importo stimato non vincola in alcun modo la stazione appaltante a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Recesso, Revoca e Risoluzione L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni e il Sinistro è in corso di valutazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00 o al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Agos Ducato SpA – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 280 20126 Milano. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. L’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. Il prodotto è rivolto al Cliente, intestatario di Contratto di Finanziamento, con età compresa tra 18-75 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 80 anni. Costi di emmissione del contratto: non previsti.

  • OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve: 1. individuare, per lo svolgimento dei servizi di cui agli art. 3 e 6 del presente capitolato, un gruppo costante di persone di fiducia, in possesso delle adeguate competenze professionali garantendo la corretta esecuzione del servizio e fornendo un elenco del suddetto personale al Comune; 2. nominare, all’interno del gruppo, un responsabile che funge da referente e opera in accordo con il Comune, provvedendo al coordinamento dei servizi; 3. individuare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza ed il personale adeguatamente formato per garantire gli adempimenti richiesti al punto h) dell’art. 3 ed al punto d) dell’art. 6; 4. fornire prima dell’inizio di ogni mese l’elenco degli addetti previsti in servizio ed un calendario giornaliero del numero di addetti da impiegare concordato con il Comune e comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica, eventuali sostituzioni o variazioni; 5. fornire mensilmente un resoconto delle ore di apertura delle sale, delle ore e del numero di addetti impiegati ed il resoconto delle entrate; 6. assicurare la presenza degli addetti, procedendo all’immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo ed impegnandosi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento del servizio assegnato; 7. garantire da parte degli addetti al servizio la massima riservatezza su ogni aspetto dell’attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, prestando particolare attenzione all’orario di entrata ed uscita del personale; 8. fornire il personale di cartellino di riconoscimento identificativo; 9. assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della legge 12.6.1990, n. 146 e successive modifiche, recante “Norme sull’esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; 10. osservare, nei confronti del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria nonché con le disposizioni legislative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 11. mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante interventi di manutenzione ordinaria, i locali, le attrezzature, gli arredi ed i materiali degli spazi oggetto della presente concessione. Il concessionario tiene un registro di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli spazi di cui all’art. 2. 12. provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (elettriche, idriche, telefoniche, gas, etc.). Il concessionario non deve farsi carico del pagamento della TARI in quanto gli spazi ed il servizio che lo stesso svolge sono comunali. Il pagamento della TARI è invece dovuto per gli spazi in cui il concessionario esercita attività di somministrazione. 13. provvedere direttamente alla stipula, voltura, pagamenti dei contratti per la gestione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di allarme presenti. 14. provvedere direttamente a tutti gli adempimenti amministrativi (autorizzazioni, iscrizioni, etc.) necessari allo svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 15. assumere integralmente ogni onere presente e futuro relativo a imposte, tasse, diritti, stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 16. essere in possesso dei requisiti morali e professionali di legge (in particolare iscrizione al REC – registro esercenti il commercio – e/o analoghi) per le attività di cui al x.xx f) dell’art. 3 ed al x.xx

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data dell’affidamento ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori 4 (quattro) anni. 2. Alla scadenza di tale periodo, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l’affidamento in corso, nessuna esclusa. 4. Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative e/o regolamentari, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro natura o consistenza e pertanto non possano essere più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento. In particolare la concessione s’intenderà risolta ipso-iure e senza alcun obbligo di risarcimento qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che prevedano l’abolizione dell’oggetto o parte della concessione o di sottrarre ai Comuni la gestione relativa. 5. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio da parte del Concessionario per nessuna ragione. Lo stesso deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. 6. Scaduto il termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

  • Misure di prevenzione e protezione misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

  • Prestazione assicurativa Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), esclusi l’anticipo e eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Xxxxxxxx, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

  • Recesso e risoluzione 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una disattivazione della SIM Abbonamento per qualunque motivo, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o, a scelta, rateizzate con la stessa cadenza e lo 4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono Vodafone potrá richiedere al Cliente la restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati in modo equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o rateizzate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto, tutto ció fatto salvo il maggior danno subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, a titolo di corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.

  • Copertura assicurativa 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.