Conciliazione. IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA CONTROVERSIA INSORTA. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO. (IX) a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (d.lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l’iscrizione nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo; b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contratto.
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Conciliazione. IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA CONTROVERSIA INSORTAAi sensi di quanto previsto dagli art. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO401 e seguenti del c.p.c. (IX)
a. previste così come modificati dalla legge 183/2010, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, è obbligatorio il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al pre- sente articolo da esperirsi nell’apposita Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, costituita dalle parti stipulanti il presente CCNL. La predetta Commissione di Conciliazione Territoriale è così composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante di FRUITIMPRESE indicato dalla struttura associativa territorialmente competente;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’O.S. locale firmataria del pre- sente contratto della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL a cui il lavoratore abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richie- dere il tentativo di conciliazione tramite l’O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’associazione imprenditoriale ovvero l’organizzazione sindacale dei la- voratori che ha riformato rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione per mez- zo di lettera raccomandata, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provve- derà entro venti giorni alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dal’art. 37 del D.lgs 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.lgs 80/98 decorre dalla data di ricevi- mento o di presentazione della richiesta da parte dell’associazione impren- ditoriale o dell’O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di concilia- zione ai sensi degli art. 410 e seguenti c.p.c. come modificati dalla legge 533/73, dai X.xx 80/98 e 387/98, nonché dalla legge 183/10. Il processo societario (d.lgsverbale di conciliazione o di mancato accordo viene deposita- to a cura della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depo- sitate presso la competente DPL;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. n. 5/2003)Qualora le parti abbiano già trovato soluzione alla controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conci- liare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli art. 213, comma 4 c.c., 410 e seguenti c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Terri- toriale di Conciliazione. Le controversie oggetto decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di questo tipo Concilia- zione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione devono riguardare per una delle materie controversia re- lativa all’applicazione di cui all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancariauna sanzione disciplinare, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero verrà sospesa sino alla conclusione della Giustizia l’iscrizione nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contrattoprocedura.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Conciliazione. IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA CONTROVERSIA INSORTAAi sensi di quanto previsto dagli art. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO401 e seguenti del c.p.c. (IX)
a. previste così come modificati dalla legge 183/2010, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, è obbligatorio il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al pre- sente articolo da esperirsi nell’apposita Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, costituita dalle parti stipulanti il presente CCNL. La predetta Commissione di Conciliazione Territoriale è così composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante di FRUITIMPRESE indicato dalla struttura associativa territorialmente competente;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’O.S. locale firmataria del pre- sente contratto della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL a cui il lavoratore abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richie- dere il tentativo di conciliazione tramite l’O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’associazione imprenditoriale ovvero l’organizzazione sindacale dei la- voratori che ha riformato rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione per mez- zo di lettera raccomandata, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provve- derà entro venti giorni alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.lgs 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.lgs 80/98 decorre dalla data di ricevi- mento o di presentazione della richiesta da parte dell’associazione impren- ditoriale o dell’O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di concilia- zione ai sensi degli art. 410 e seguenti c.p.c. come modificati dalla legge 533/73, dai X.xx 80/98 e 387/98, nonché dalla legge 183/10. Il processo societario (d.lgsverbale di conciliazione o di mancato accordo viene deposita- to a cura della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depo- sitate presso la competente DPL;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. n. 5/2003)Qualora le parti abbiano già trovato soluzione alla controversia tra loro insor- ta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli art. 213, comma 4 c.c., 410 e seguenti c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione. Le controversie oggetto decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di questo tipo Concilia- zione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione devono riguardare per una delle materie controversia re- lativa all’applicazione di cui all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancariauna sanzione disciplinare, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero verrà sospesa sino alla conclusione della Giustizia l’iscrizione nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contrattoprocedura.
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