Common use of Conciliazione Clause in Contracts

Conciliazione. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le imprese, da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a formulare una proposta conciliativa. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo è abilitata alla “convalida” delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151. La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

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Samples: Verbale Di Accordo

Conciliazione. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le imprese, da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenutaconvenuta mediante lettera raccomandata a.r. La richiesta deve precisare: le generalità del ricorrente e l’impresa interessata; la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; all’ABI qualora la parte ricorrente sia l’impresa; il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura; l’oggetto della vertenza. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a formulare una proposta conciliativaCommissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletatoespletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c. La Commissione paritetica Arbitrato In via sperimentale, ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di conciliazione lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano. Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale organizzazione sindacale e dall’ABI. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI. Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata. I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni. Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c. Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo è abilitata articolo. Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio. Nota A Verbale Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell’arbitrato alla “convalida” luce delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151. La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23possibili modifiche legislative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Conciliazione. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le imprese, da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta. La richiesta deve precisare: le generalità del ricorrente e l’impresa interessata; la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; all’ABI qualora la parte ricorrente sia l’impresa; il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura; l’oggetto della vertenza. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a formulare una proposta conciliativaCommissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletatoespletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c. La Commissione paritetica Arbitrato In via sperimentale, ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di conciliazione lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano. Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale organizzazione sindacale e dall’ABI. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI. Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata. I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni. Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c. Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo è abilitata articolo. Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio. Nota A Verbale Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell’arbitrato alla “convalida” luce delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151. La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23possibili modifiche legislative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Conciliazione. Ogni parte contraente del CCL può richiedere che, ai fini della conci- liazione di eventuali divergenze tra Allpura e i sindacati firmatari del 28 Articolo aggiunto dal 1° gennaio 2016. contratto, venga convocato un mediatore o una mediatrice. Qualora le parti contraenti del CCL coinvolte nella conciliazione non riescano ad accordarsi entro 30 giorni dall’arrivo della domanda sulla persona del/della mediatore/trice, la parte del datore di lavoro e quella del di- pendente sono tenute a presentare ciascuna una proposta vincolante entro altri 15 giorni; in tal caso si procederà al sorteggio. I dettagli concernenti in particolar modo la scadenza e la durata mas- sima della conciliazione verranno stabiliti mediante un accordo scritto di mediazione. Le parti contraenti del CCL possono concordare, prima dell’inizio o durante la conciliazione, che al/alla mediatore/trice venga trasferita una competenza arbitrale riguardo a questioni ancora sog- gette a controversie. Un tale patto d’arbitrato necessita della forma scritta. In tal caso il/la mediatore/trice in qualità di arbitro unico emette una sentenza arbitrale definitiva e vincolante per tutte le parti contra- enti, salvo ricorso in cassazione secondo gli artt. 9 e 36 del concord- ato sull’arbitrato. Una conciliazione in caso di controversie individuali di lavoro divergenze nelle trattative annuali sui salari art. 5 CCL deve essere stipulata entro e non oltre metà gennaio dell’anno successivo. Il/La mediatore/trice invita entrambe le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità contraenti ad un colloquio e le procedure sottoindicateascolta. Viene costituitaQuesto/a, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le imprese, qualora espressamente richiesto da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte entrambe le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a formulare può presentare una proposta conciliativadi risoluzione. Trascorso inutilmente tale termineQualora le parti coinvolte nel processo non accettino la proposta di risoluzione entro 15 giorni dall’apertura del processo, il tentativo di la proposta viene considerata rifiutata. Ogni parte si assume le proprie spese. L’indennizzo del/della mediatore/ trice nonché le ulteriori spese legate alla conciliazione si considera comunque espletato. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una vengono ripar- tite equamente tra la parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo è abilitata alla “convalida” delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151. La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta e quella del dipendente. Per tutta la durata della conciliazione non sono consentite controver- sie in pubblico. al punto 26.1, è competente, escludendo i tribunali ordinari, un tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale si compone di conciliazione tre persone. Allpura, da una parte, e i sindacati firmatari del contratto, dall’altra, nominano ciascuna un arbitro. Qualora una parte del CCL desideri appellarsi al tribunale arbitrale, questa è tenuta a comunicarlo all’imputato/agli imputati con lettera raccomandata in cui indica contemporaneamente un arbitro. Anche l’imputato/gli imputati nomina/nominano un arbitro entro 30 giorni dalla ricezione di cui all’arttale comunicazione. 6 Entro altri 30 giorni le parti processuali devono quindi nominare di comune accordo il/la presidente del d.lgstribunale arbitrale. 4 Qualora l’imputato/gli imputati presenti/presen- tino in ritardo la nomina del loro arbitro o le parti non riescano ad accordarsi su un/una presidente, verrà interpellato/a il/la presidente del Tribunale Federale ai fini della nomina di questa figura. Il tribunale arbitrale stabilisce la procedura da applicare. Salvo diver- genti regolamenti, vigono quelli del concordato del 27 marzo 20151969 sull’arbitrato nonché, n. 23a titolo sussidiario, il codice di procedura civile del Cantone Zurigo. La procedura deve essere la più semplice possibile; le parti hanno diritto, tuttavia, in ogni caso ad un verdetto scritto motivato. La decisione del tribunale arbitrale è definitiva, salvo ricorso in cas- sazione secondo gli artt. 9 e 36 del concordato. Le spese e gli indennizzi vengono stabiliti dal tribunale arbitrale. Per tutta la durata della procedura d’arbitrato non sono consentite controversie in pubblico.

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Samples: gav.arbeitsrechtler.ch

Conciliazione. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le imprese, da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a formulare una proposta conciliativaCommissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo è abilitata alla “convalida” convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151. La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

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Samples: Verbale Di Accordo

Conciliazione. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessatevia preliminare è da rilevare che i contratti precedenti, anziché adire la commissione sia ASSICREDITO (art.152) che ACRI (art.157), già contenevano una previsione di conciliazione amministrativa presso - con l’unica differenza che in ASSICREDITO erano escluse le Direzioni controversie riguardanti motivi di risoluzione del lavoro, possono scegliere di esperire rapporto - procedure istituite in un sistema in cui il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicateera facoltativo. Viene costituitaCome noto, a tale scopoil d.lgs. 31.3.1998, una Commissione paritetica di conciliazione. La segreteria della Commissione n. 80, ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le imprese, da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti reso obbligatorio promuovere il presente contratto. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata lasciando alla parte convenutainteressata l’alternativa fra la procedura di fronte alla Direzione Provinciale del Lavoro e quella in sede sindacale, laddove prevista da accordi collettivi. La Commissione paritetica A differenza della previsione precedente, la nuova norma disciplina puntualmente tutte le fasi della procedura, che risulta pertanto di agevole lettura. Ci limitiamo a sottolineare solo l’aspetto che potrebbe costituire un valido incentivo per il ricorso a questa forma di composizione delle liti di lavoro, e cioè la competenza territoriale: non più solo Roma (ASS. e ACRI) e Milano (ASS), ma ora, a norma del comma 3, anche “presso l’azienda interessata alla controversia”. E’ indubitabile infatti che gli aspetti che producono la lievitazione degli oneri costituiscono un potente deterrente per il ricorso all’istituto, come l’esperienza precedente dimostra, che infatti aveva visto privilegiare nettamente la scelta sul ricorso all’ufficio del lavoro, per di più con l’unico scopo di ottemperare ad un obbligo di legge, pregiudiziale al ricorso per via giudiziale. Va superata la questione relativa alla sfiducia che sino ad oggi ha accompagnato la vita di questo istituto, soprattutto da parte datoriale, e che ne ha di fatto impedito il decollo. Un limite oggettivo è rappresentato dal fatto che una controversia viene inevitabilmente sottoposta a “tentativi” irrituali di conciliazione, direttamente fra le parti o per il tramite del sindacato, per cui, se non viene raggiunto un punto di mediazione, difficilmente la lite si riesce a comporre solo perché ci si sposta in una volta ricevuta sede formale. E’ però anche vero che la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data competenza che può essere offerta da specialisti è sicuramente maggiore e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione rappresenta quel valore aggiunto che ha titolo a formulare una proposta conciliativa. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo è abilitata alla “convalida” delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151. La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23dà significato all’istituto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conciliazione. In caso di La Società prende atto che le controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni aventi ad oggetto il risarcimento del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e le procedure sottoindicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le imprese, da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a esse saranno applicate tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a formulare una proposta conciliativa. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Le parti riconoscono che nell’esecuzione del presente articolo è abilitata contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla “convalida” delle dimissioni stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e delle risoluzioni consensuali del rapporto dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151mediazione. La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove il datore domanda di lavoro mediazione può esercitare l’offerta di conciliazione essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 6 5 comma 4 lettera f) del d.lgsDecreto. 4 marzo 2015Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, n. 23la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo prescelto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Società.

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Samples: Assicurazione