Conciliazione. Per la risoluzione di controversie individuali, le parti interessate possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale, ovvero della Federazione Italiana nel caso di Azienda direttamente associata a Federcasse, e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione di conciliazione, anche tramite un’organizzazione sindacale stipulante o, nel caso si tratti di un’Azienda, tramite la Federazione di riferimento, inviando copia della richiesta alla parte convenuta. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette). Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 412 c.p.c. Le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito del procedimento di conciliazione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. La Commissione di conciliazione è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.
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Conciliazione. Per la risoluzione Ai sensi di quanto previsto dagli art. 401 e seguenti del c.p.c. così come modificati dalla legge 183/2010, per tutte le controversie individualiindividuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, è obbligatorio il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nell’apposita Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, costituita dalle parti interessate possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una stipulanti il presente CCNL. La predetta Commissione di conciliazioneConciliazione Territoriale è così composta:
a) per i datori di lavoro, costituita pariteticamente da rappresentanti un rappresentante di FRUITIMPRESE indicato dalla struttura associativa territorialmente competente;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’O.S. locale firmataria del presente contratto della competente Federazione locale, ovvero FISASCAT-CISL o della Federazione Italiana nel caso di Azienda direttamente associata UILTUCS-UIL a Federcasse, e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce abbia conferito mandato. La parte interessata ad esperire alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione secondo tramite l’O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’associazione imprenditoriale ovvero l’organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la presente procedura, parte interessata deve farne richiesta a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro venti giorni alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, anche tramite un’organizzazione sindacale stipulante o, nel caso si tratti di un’Azienda, tramite la Federazione di riferimento, inviando copia della richiesta alla parte convenuta. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato espletato entro 60 giorni il termine previsto dal’art. 37 del D.lgs 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.lgs 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta alla Commissione, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della parte dell’associazione imprenditoriale o dell’O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacaleai sensi degli art. 410 e seguenti c.p.c. come modificati dalla legge 533/73, anzidette)dai X.xx 80/98 e 387/98, nonché dalla legge 183/10. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, conciliazione o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione Conciliazione presso la Direzione Territoriale Provinciale del Lavoro competente per territorioterritorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la competente DPL;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato soluzione alla controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli art. 213, comma 4 c.c., 410 e seguenti c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 412 c.p.c. Le dimissioni richiesta del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito del procedimento tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. La Commissione di conciliazione è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa sino alla conclusione della procedura.
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Conciliazione. 1) Per tutte le controversie riguardanti il diritto del lavoro, disciplinato dalle norme del presente CCL, è possibile rivolgersi alla CPC per un tentativo di conciliazione, teso alla composizione bonale della vertenza. La concilia- zione è condotta dal presidente della CPC in rappresentanza delle IS e dal segretario della CPC in rappresentanza dei sindacati. Se la risoluzione di controversie individualiconciliazione fallisce, per volontà delle parti (patto d’arbitrato), alla CPC (nella composizione ordinaria) possono esser attribuite competenze decisionali. Diversamente, le parti interessate possono chiedere, d'intesa, l'intervento di unicamente sottoporre le ver- tenze al giudice civile.
2) Qualora l’IS applicasse una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale, ovvero della Federazione Italiana nel caso di Azienda direttamente associata a Federcasse, e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione di conciliazione, anche tramite un’organizzazione sindacale stipulante o, nel caso si tratti di un’Azienda, tramite la Federazione di riferimento, inviando copia della richiesta alla parte convenuta. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette). Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni sanzione di cui all’art. 412 c.p.c18 CCL, il dipendente può sottoporre il caso alla CPC, per conciliazione prima, per decisione poi, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.
3) Se una disdetta dal rapporto di lavoro viene considerata abusiva (art. Le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali 336 ss CO) da una parte, la stessa può promuovere l’azione prevista dall’art. 336b CO alla CPC entro 180 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito del procedimento lavo- ro. La CPC indirà una preventiva udienza di conciliazione.
4) La delegazione della CPC convocherà le parti, entro 30 giorni, per la con- ciliazione. Con l’accordo delle parti, la delegazione della CPC può indire più incontri.
5) La fase di conciliazione determina l’effetto sospensivo delle sanzioni di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’artall’articolo 18 CCL, fatta eccezione per il caso di licenziamento immediato.
6) Se non si raggiunge una soluzione della vertenza, la Commissione verba- lizzerà la mancata conciliazione e l’eventuale patto di arbitrato.
7) Nei casi previsti dai cpv. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. La Commissione di conciliazione è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/20152 e 3 o in base alla volontà delle parti (patto d’ar- bitrato), la CPC si pronuncerà con una decisione entro 60 giorni.
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