CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE Clausole campione

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE. Del Capitale Assicurato così determinato si terrà conto nella determinazione del In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore riportato nel numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della scadenza annuale. Il Contraente ha però la facoltà di chiedere che in Polizza venga indicato un diverso capi- tale. La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi: • quando siano trascorsi più di nove anni da quello della prima immatricolazione dell’autovettura (anche se avvenuta all’estero); • quando in Polizza venga pattuito che il Capitale Assicurato è IVA ESCLUSA; • per i veicoli non presenti nelle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” della rivi- sta Quattroruote o per i quali non sia riportato il relativo valore; • per le autovetture ad alimentazione elettrica; • per i veicoli assicurati con Polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l’Ente vincolatario non abbia autorizzato l’adeguamento del capi- tale; • in caso di cessazione della pubblicazione della rivista Quattroruote o di sostan- ziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” di tale rivista.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del di- ritto alla garanzia, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. Unitamente alla Denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE. Limitatamente alla garanzia DANNI ACCIDENTALI nella determinazione del Premio vengono inoltre considerate le risultanze dell’ultimo attestato di rischio rilasciato per la garanzia R.C. auto. In occasione di ciascuna scadenza annuale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determinerà il nuo- vo Premio, che potrà risultare aumentato o ridotto in funzione dell’aggiornamento dei predetti fattori considerati nella loro combinazione. In particolare, per quanto concerne il Capitale Assicurato si precisa quanto segue. All’atto della stipulazione della Polizza il Contraente dichiara: • a quale marca, modello ed allestimento appartiene l’autovettura assicurata, individuan- dola fra quelle previste nelle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” del numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della stipulazione; • il mese e l’anno della prima immatricolazione dell’autovettura, anche se avvenuta all’estero; • il valore che intende indicare in Polizza per gli eventuali Accessori a pagamento; • il valore che intende eventualmente indicare in Polizza per gli Apparecchi audio - fono - visivi. Nella sezione Capitale Assicurato della Polizza viene riportato il valore indicato nella rubrica “Auto nuove” o “Auto usate” del numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal Contraente per gli eventuali Accessori a pagamento e per gli Apparecchi audio-fono-visivi. Ad ogni scadenza annuale della Polizza, purché successiva di almeno sei mesi [180 giorni] alla data della stipulazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI adegua automaticamente il Capita- le assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra: • il valore dell’autovettura indicato nel numero della rivista Quattroruote del mese prece- dente a quello della scadenza annuale ed • il valore indicato nel numero della stessa rivista del mese precedente a quello dell’ulti- mo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE. Il diritto all’indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’indennizzo sia stato determinato fra le parti, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI paga l’importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia Morte. Parimenti, in caso di decesso dell’Assicurato prima che l’indennizzo sia stato deter- minato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto. Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l’Assicurato potrà scegliere: • che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le norme in vigore. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato; • di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e che non siano già state li- quidate dalla stessa, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa Tutela Giudiziaria stessa in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa Tutela Giudiziaria sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra. Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicura- to. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE. La garanzia non comprende: • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e le spese dei relativi procedimenti di opposizione; • gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere); • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; • le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

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  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

  • CONDIZIONI AGGIUNTIVE l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.