Common use of CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: • le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara a all’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno partecipare per uno solo lotto funzionale o entrambi i lotti funzionali. Per poter partecipare alla presente procedura, gli operatori economici devono essere in possesso, alla data di concorrenti per i quali sussistanopresentazione del preventivo economico, dei seguenti requisiti: PER IL LOTTO 1: • le cause Regolare iscrizione alla Camera di Commercio per la tipologia oggetto dell’appalto; • Iscrizione al Bando/Categoria “Servizi / Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali” del M.e.P.A. di Consip S.p.A.; • Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), 80 del Codice; in particolare: - ai sensi dell’artD. Lgs. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati 50/2016 e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offertass.mm.ii; • le cause Iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in particolare con iscrizione alle categorie 4 e 5 relativamente ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in merito ai codici CER 160213, 160214, 160215 e 160216; PER IL LOTTO 2: • Regolare iscrizione alla Camera di divieto, decadenza o Commercio per la tipologia oggetto dell’appalto; • Iscrizione al Bando/Categoria “Servizi / Servizi di sospensione Gestione dei Rifiuti speciali” del M.e.P.A. di Consip S.p.A.; • Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 67 80 del d.lgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 15950/2016 e ss.mm.ii; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi Possesso della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazionecertificazione UNI EN 1513:2009.

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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto Finalizzato Alla Conclusione Di Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 Del Codice Dei Contratti Pubblici Vigente Mediante Affidamento Diretto Ex, Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto Finalizzato Alla Conclusione Di Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 Del Codice Dei Contratti Pubblici Vigente Mediante Affidamento Diretto Ex

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità giuridica per la partecipazione alla gara deve essere prodotta — a pena di concorrenti per esclusione — la seguente documentazione:a) certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) in corso di validità (ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.), dal quale risultino la denominazione o la ragione sociale, l’oggetto sociale dell’impresa concorrente e più specificatamente che l’impresa svolge attività nel settore oggetto di appalto, le generalità complete del titolare e/o del/i quali sussistano: • legale/i rappresentante/i dell’impresa medesima. Per le imprese degli altri Stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs 163 del 2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, ovvero una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in detti allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs 163 del 2006;b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., con cui il legale rappresentante dell’impresa concorrente (ovvero il procuratore del legale rappresentante, munito di procura notarile) dichiari/attesti, assumendosene la piena responsabilità, che non sussistono nei confronti dell’impresa, del suo legale rappresentante e di tutti i soggetti muniti di specifici poteri di rappresentanza o degli altri soggetti indicati dalla normativa, le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettere lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazione.

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Samples: Bando Di Gara

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la partecipazione alla gara conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare i soggetti di concorrenti per cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. purché in possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente bando e che: 1)rispettino i quali sussistano: • le cause requisiti di esclusione cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 2)possiedano idonea certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e s.m.i. 3)non siano tra loro in situazioni di controllo o collegamento sostanziale ai sensi dell’art. 2359 del c.c., tali da inficiare la segretezza e correttezza dell’offerta, nonché la par condicio tra i concorrenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e ferma la presunzione di cui all’art. 382359 comma 3 c.c., comma 1si considerano sostanzialmente collegate le imprese e/o le società che abbiano in comune titolari, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’artamministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione 4)abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’artall'art. 67 del d.lgs17 della Legge 68/1999. 6 settembre 2011, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, 5)abbiano provveduto all’adozione delle norme di cui al decreto Codice Etico di Publiacqua S.p.A. L’accettazione alle norme ivi contenute dovrà essere dimostrata mediante la sottoscrizione del Ministro documento denominato “Codice Etico Appalti ed Approvvigionamenti – Rapporti Fornitori” da parte di tutte le imprese partecipanti. 6)siano in possesso di certificato di avvenuto sopralluogo. 7)siano iscritti nel Registro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 Imprese della CCIAA. I concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all’Unione Europea devono essere in possessopossedere i requisiti richiesti o equipollenti. Il possesso dei requisiti è provato, pena l’esclusione esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010con le modalità, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazione.

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Samples: www.publiacqua.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non Xxxxx restando il possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a80 del Codice dei Contratti (D. Lgs 50/2016), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159; le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter16‐ter, del d.lgs. D. Lgs del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto‐ legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sedeIn relazione alle attività oggetto di affidamento, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, è fatto obbligo ai concorrenti di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possessopossedere, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.ml’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (artwhite list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui al comma 2 dell’art. 37 29, del d.l. 31 maggio 201090/2014 e s.m.i., n. 78)devono aver presentato almeno la domanda di iscrizione al predetto elenco. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 3748, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai Ai consorziati indicati per l’esecuzione quali esecutori delle prestazioni da un consorzio di cui all’art. 3445, comma 12, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 3748, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. E’ infine vietato45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazioneCodice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione alla gara Gli operatori economici invitati possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art. 45, c. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 o Consorzio ordinario di concorrenti per (art. 45 c. 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016), costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 c. 11, del medesimo D.lgs. 50/2016. Ai sensi art. 48 c. 4 d.lgs. 50/2016 in caso di partecipazione in RTI nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento. Ai sensi art. 83 c. 8 d.lgs. 50/2016 in caso di RTI / consorzio ordinario di concorrenti/rete d’impresa/GEIE la mandataria in ogni caso deve possedere i quali sussistano: • requisiti ed eseguire le cause prestazioni in misura maggioritaria. In caso di esclusione consorzi di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), 45 c. 2 lett. b), ) e c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.LgsD.lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego 50/2016 la soglia minima per i requisiti speciali deve essere posseduta dal consorzio stesso. I requisiti generali e di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento. E’ fatto divieto ai concorrenti di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, individuale qualora gli stessi abbiano abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione concorrenti. I consorzi di imprese aderenti al contratto cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di rete (nel prosieguoofferta, aggregazione per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di imprese di rete)partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. E’ altresì vietatoQualora, ai sensi dell’art. 3789 del D.lgs. 50/2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. Possono essere oggetto di avvalimento i soli requisiti speciali richiesti al punto 3.2 lettera c): l’Amministrazione accerterà in corso di esecuzione che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Alle imprese che hanno depositato domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 180-xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxx. 110, comma 74, secondo periodo D.Lgs. n. 50/2016). Pertanto: Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 34161, comma 16, lettdel R.D. n. 267/1942 ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 della medesima Legge Fallimentare, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai Ai sensi dell’art. 37186-bis, comma 7, secondo periodo4, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima garaR.D. n. 267/1942, successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. E’ infine vietatoAi sensi del co. 5 dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016 l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, ai salvo che nelle ipotesi indicate al comma 6 del medesimo art. 110. Ai sensi dell’art. 36186 bis, comma 5, del D.Lgs. 163/2006R.D. n. 267/1942 l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare quando l'impresa presenta in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazione.:

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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la partecipazione alla gara conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare i soggetti di concorrenti per cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. purché in possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente bando e che: 1) rispettino i quali sussistano: • le cause requisiti di esclusione cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 2) possiedano idonea certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e s.m.i. 3) non siano tra loro in situazioni di controllo o collegamento sostanziale ai sensi dell’art. 2359 del c.c., tali da inficiare la segretezza e correttezza dell’offerta, nonché la par condicio tra i concorrenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e ferma la presunzione di cui all’art. 382359 comma 3 c.c., comma 1si considerano sostanzialmente collegate le imprese e/o le società che abbiano in comune titolari, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’artamministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. 38, comma 1, lettera f4) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’artall'art. 67 del d.lgs17 della Legge 68/1999. 6 settembre 2011, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, 5) abbiano provveduto all’adozione delle norme di cui al decreto Codice Etico di Publiacqua S.p.A. L’accettazione alle norme ivi contenute dovrà essere dimostrata mediante la sottoscrizione del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere documento denominato "Codice Etico Appalti ed Approvvigionamenti – Rapporti Fornitori" da parte di tutte le imprese partecipanti. 6)siano in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più possesso di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario certificato di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazioneavvenuto sopralluogo.

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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione Sono ammessi a partecipare alla presente gara di concorrenti per i quali sussistano: • le cause di esclusione di cui all’artsoggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) 34 del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionalen. 163/2006. E' fatto divieto ai concorrenti, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo a pena di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa. Si intendono quindi operanti le esclusioni di cui al comma 5 dell’art. 36 del codice, con applicazione dell’art. 353 del codice penale, ed ai commi 7 e 9 dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06. L'inosservanza dei divieti di partecipazione alla gara indicati nel presente articolo comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto eventualmente stipulato, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento concomitanti o consorzio ordinario successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti o aggregazione che si trovino tra loro in una delle situazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio controllo di cui all’artall'articolo 2359 del codice civile. 34Saranno, comma 1altresì, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane)esclusi dalla gara, ai sensi dell’art. 37come per legge, comma 7i concorrenti per i quali si accerti, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio sulla scorta di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusioneunivoci elementi, che si impegnano le relative offerte siano imputabili a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazioneun unico centro decisionale.

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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione alla gara di III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Requisiti soggettivi (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016) I soggetti concorrenti per i quali sussistano: • le cause di esclusione devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3880, comma 1, 1 lettere lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f) f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), m-bis)del D.Lgs n. 50/2016 testo coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, m-ter ed m-quater)n. 56 e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, moralità e professionalità previsti dalla normativa vigente . A tal fine ogni concorrente deve attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del Codice; in particolare: - ai sensi dell’artDPR 28 dicembre 2000 n. 445. 38In caso di RTI o consorzi, di qualunque tipologia si tratti, i requisiti soggettivi di carattere generale devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte del consorzio o del R.T.I. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera fa) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, n. 50/2016) testo coordinato con il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 56 I soggetti concorrenti devono essere iscritti presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza (o in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.manalogo registro professionale dello Stato di appartenenza) per l’attività oggetto dell’appalto. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare In caso di partecipazione alla gara in più raggruppamento di un ditte o di consorzi ordinari, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e, in caso di concorrenticonsorzio, ovvero partecipare da tutte le ditte consorziate che partecipano alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazione.

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Samples: Bando Di Gara Di Ambito Comunitario a Procedura Aperta

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la partecipazione alla gara conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare i soggetti di concorrenti per cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. purché in possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente bando e che: 1)rispettino i quali sussistano: • le cause requisiti di esclusione cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 2)possiedano idonea certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14.8.1996, n. 494 e s.m.i.; 3)non siano tra loro in situazioni di controllo o collegamento sostanziale ai sensi dell’art. 2359 del c.c., tali da inficiare la segretezza e correttezza dell’offerta, nonché la par condicio tra i concorrenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e ferma la presunzione di cui all’art. 382359 comma 3 c.c., comma 1si considerano sostanzialmente collegate le imprese e/o le società che abbiano in comune titolari, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’artamministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione 4)abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’artall'art. 67 del d.lgs17 della Legge 68/1999. 6 settembre 20115)siano in possesso della Certificazione di qualità aziendale della serie ISO 9000:2001, n. 159; • le condizioni di cui all’artrilasciata da Enti od Organismi qualificati. 53, comma 16-ter, del d.lgs6)siano in possesso della Certificazione Ambientale ISO 14001. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, 7)abbiano provveduto all’adozione delle norme di cui al decreto Codice Etico di Publiacqua S.p.A. L’accettazione alle norme ivi contenute dovrà essere dimostrata mediante la sottoscrizione del Ministro documento denominato “Codice Etico Appalti ed Approvvigionamenti – Rapporti Fornitori” da parte di tutte le imprese partecipanti. 8)siano in possesso di apposito certificato di avvenuto sopralluogo. 9)siano iscritti nel Registro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 Imprese della CCIAA. I concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all’Unione Europea devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo possedere i requisiti richiesti o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazioneequipollenti.

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Samples: Bando Di Gara – Settori Speciali

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione alla gara di dei concorrenti per i quali sussistano: • le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list”, " di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena l’esclusione dalla garad'esclusione, dell’autorizzazione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 D.M. 14/12/2010, del Ministero dell’economia dell'economia e delle finanze (artai sensi dell'art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78)D.L. 78/2010. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’artdell'art. 37, 48 comma 7, 7 – primo periodo, periodo - del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)ordinario. E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai Ai consorziati indicati per l’esecuzione l'esecuzione da un consorzio di cui all’artall'art. 3445, comma 12, lett. lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigianec), del Codice, ai sensi dell’artdell'art. 3748 comma 7 – secondo periodo - del Codice, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazione.

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Samples: Lettera D’invito Disciplinare Di Gara

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti Concorrenti per i quali sussistano: • sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. Le imprese, i consorzi di cui all’art. 3845, comma 12, lettere a), b), ) e c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme affidamento di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione contratti pubblici di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011all’articolo 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942 e s.m.i., n. 159; • le possono concorrere alle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsipreviste nel citato articolo, ai sensi della normativa vigentedell’articolo 110, commi 3, 4 e 5, del Codice, anche riunite in ulteriori divieti a contrattare con raggruppamento temporaneo di imprese ovvero in coassicurazione, purché non rivestano la pubblica amministrazionequalità di mandataria/delegataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Gli operatori economici Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black listBlack List”, di cui al decreto del Ministro delle finanze Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia dell’Economia e delle finanze Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia dell’Economia e delle finanze Finanze (art. articolo 37 del d.l. D.L. 31 maggio 2010, n. 78)) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DM 14 dicembre 2010. Agli operatori economici Operatori Economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo Raggruppamento Temporaneo o consorzio Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in coassicurazione o in forma individuale, individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio Raggruppamento, Consorzio ordinario di concorrenti concorrenti, coassicurazione o aggregazione di imprese Imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì È, altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo periodo, del D.Lgs. 163/2006Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34all’articolo 45, comma 12, lett. lettere b) e c), del Codice (consorzi Consorzi tra società cooperative e consorzi Consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ È fatto obbligo agli operatori economici Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione raggruppamento di imprese indicare in sede di rete), di dichiarare nella istanza di ammissionegara, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali le parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’articolo 7 del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazionepresente Disciplinare; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

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Samples: Disciplinare Di Gara

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la partecipazione conformità ai requisiti: — iscrizione alla gara Camera di concorrenti Commercio per i quali sussistano: • le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), attività coincidente con quella oggetto del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigentepresente appalto, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazioneun registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Gli operatori economici aventi sedeNel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata autocertificazione ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010D.P.R. 445/2000, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, — iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali rilasciata dalla Sezione Regionale c/o la CCIAA di riferimento nella quale siano autorizzati alla raccolta e trasporto i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per conto proprio e i seguenti codice C.E.R. (Codice Europeo Rifiuto): – 19 08 02 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia, – 19.08.05 Fanghi prodotti dal trattamento delle mandantiacque reflue urbane, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento– 20.03.04 Fanghi delle fosse settiche, nei limiti – 20.03.06 Rifiuti della loro qualificazionepulizia delle fognature.

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Samples: www.vusspa.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistanoquali:  sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), all’articolo 80 del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; •  sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”,  sussistano altre cause di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione esclusione previste dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78)legge. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì ’, altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo periodo, del D.Lgs. 163/2006Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34all'articolo 45, comma 1, lett. b) lettera b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima garaprocedura. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. dell’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34all'articolo 45, comma 1, lettera c), c (consorzi stabili) ), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima garaprocedura. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I.prevista, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, sempre a pena di esclusione, che si impegnano l’espressa accettazione scritta degli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vds. allegato L) unita all’impegno, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza. Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Bitetto. con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 16.12.2013 (vds. allegato I), impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di essefar osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, qualificata come capogruppo, pena la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti risoluzione del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazionecontratto.

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Samples: Bando Di Gara

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: • le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), 80 del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le Le cause di divieto, decadenza o di sospensione esclusione di cui all’art. 67 80 del d.lgsD.lgs. 6 settembre 2011n. 50/2016, come chiarito nel comma 11 del medesimo articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del DL n. 159306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (artai sensi dell’art. 37 del d.l. 31 3 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrentiIl mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 371, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti 17 della loro qualificazionel. 190/2012.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la partecipazione alla gara conformità ai requisiti: A) Dichiarazione di concorrenti per i quali sussistano: • le insussistenza delle cause di esclusione di cui all’artall'art. 38, 38 comma 1, lettere n. 1 paragrafi a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.LgsD. Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego 163/2006; B) Dichiarazione attestante: 1) l'insussistenza di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsicontrollo, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con le altre Imprese partecipanti in via autonoma alla gara; 2) la non coincidenza, anche parziale, con le altre Imprese partecipanti in xxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx gli organi di amministrazione e di rappresentanza nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara; C) Dichiarazione di iscrizione nel Registro della normativa vigenteCamera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o, se il soggetto è straniero non residente in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazioneItalia, nel Registro professionale dello Stato di residenza. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, D) Dichiarazione che l'Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui al decreto alla L. n. 383/2001 ovvero che la stessa si è avvalsa di piani individuali di emersione del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso. Per il soggetto straniero non residente in Italia, dichiarazione di essere in possessoregola con analoga norma dello Stato di residenza, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazioneove esistente.

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Samples: Bando Di Gara – Settori Speciali

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione alla gara e, pertanto, diventa motivo di esclusione dei concorrenti per i quali sussistanosussistano le seguenti situazioni: • le cause  uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), 80 del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; • 7  le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, ter del d.lgsD.Lgs. del 2001, n. 165 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. D.L. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 3748, comma 7, primo periodo, periodo del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietatoAi consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio, ai sensi dell’art. 3748, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazione.

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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, alle condizioni di cui ai successivi articoli 35, 36 e 37 nonché del presente bando. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara gara: Nel caso di concorrenti per raggruppamento temporaneo di imprese, i quali sussistano: • le cause di esclusione requisiti di cui all’art. 38, comma 1al capoverso che precede, lettere da a), b), c), d), e), f), ) a g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’artdevono essere posseduti da tutti i componenti. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione Per i consorzi di cui all’art. 67 alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del d.lgs. 6 settembre 2011n. 163/2006, n. 159; • le condizioni i requisiti predetti devono essere posseduti dal concorrente e dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 53, comma 16-ter, alle lettere da a) a g) del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono terzo capoverso dovrà essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissionecomprovato, a pena di esclusione, che si impegnano mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nelle quali siano indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione, redatte secondo il modello allegato alla lettera “B”. Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 16 maggio 2012, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una pena di esseesclusione dalla gara, qualificata come capogruppole dichiarazioni di cui alle lettere b), la quale stipulerà il contratto in nome c) e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti m-ter) del lavoro saranno svolte dai singoli componenti comma 1 dell'art. 38 del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazioned.lgs.

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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), 80 del CodiceD.lgs 18 aprile 2016 n. 50; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sedeConcorrente italiano o stabilito in Italia. Tutti i soggetti partecipanti alla gara, residenza in forma singola, riuniti o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”consorziati, devono essere in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere l’attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al decreto D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite secondo gli importi di cui alla presente procedura. Concorrente stabilito in altri Stati I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45 del Ministro delle finanze D.Lgs. n. 50/16, alla data di pubblicazione del 4 maggio 1999 bando di gara e all’atto dell’offerta devono possedere i requisiti previsti dal d.P.R. 207/2010, secondo quanto previsto dal X.Xxx. n. 50/16, in base alla documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere testo originale in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.mlingua madre (fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 7850/16). Agli operatori economici concorrentiRaggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario consorzi ordinari di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individualeG.E.I.E. Nel caso l’offerta sia presentata da una riunione temporanea di imprese, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o da un consorzio ordinario di concorrenti o di cui all’art. 2602 del codice civile, da un GEIE, da una aggregazione di tra imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’artdell'art. 373, comma 74-ter, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006decreto-legge 10/02/2009, ai consorziati indicati per l’esecuzione n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, da un consorzio o da un consorzio stabile di cui all’art. 3445, comma 12, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37c), comma 7d), secondo periodoe), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, f) e g) del D.Lgs. 163/2006n. 50/16, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’arttroveranno applicazione le norme contenute nel D.Lgs. 3418/04/2016, comma 1n. 50 e nel d.P.R. 05/10/2010, lettera c), (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti (in A.T.I., consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete), di dichiarare nella istanza di ammissione, a pena di esclusione, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e devono dichiarare quali parti del lavoro saranno svolte dai singoli componenti del raggruppamento, nei limiti della loro qualificazionen. 207.

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